Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2023 (vai al sommario)
LEGGE 23 marzo 2023, n. 33
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)»: i processi, gli interventi, i servizi, le attivita' e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
b) «ambiti territoriali sociali (ATS)»: i soggetti giuridici di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;
c) «punti unici di accesso (PUA)»: i servizi integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i progetti individuali predisposti in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) «livelli essenziali di assistenza (LEA)»: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale;
f) «caregiver familiari»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali».
- Si riportano gli artt. 1 e 2 della legge della legge
8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali», pubblicata nella Gazz. Uff. n. 265 del 13
novembre 2000 - Suppl. Ordinario n. 186:
«Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualita' della vita, pari
opportunita', non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e
servizi sociali» si intendono tutte le attivita' previste
dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti
locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita',
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed
unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni
di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese operanti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri
soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta'
organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione
attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui
al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri
ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art. 2 (Diritto alle prestazioni). - 1. Hanno diritto
di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali i cittadini
italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con
le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea
ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai
sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli
stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il
sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli
essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a
consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare
delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della
presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con
limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di
provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine
fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i
soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni
erogati dal sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di
cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui
all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli
stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire,
sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione
per effettuare le scelte piu' appropriate».
- Si riporta il comma 159 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021 n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali
(LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle
attivita' e dalle prestazioni integrate che la Repubblica
assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza
con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2
della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di
universalita' su tutto il territorio nazionale per
garantire qualita' della vita, pari opportunita', non
discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione
delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilita'.»
- Si riportano i commi da 791 a 798 dell'art. 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O:
«791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
116, terzo comma, della Costituzione e del pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798
disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, quale soglia di spesa
costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo
invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei
divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di
cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai
diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, e' consentita
subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni (LEP).
792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi
programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle
attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi
del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di
cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.
795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attivita'
di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o
piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i
LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie
di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di
decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non
si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di dodici mesi, per il completamento delle attivita' non
perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.
Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non
spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o
rimborsi di spese.
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle
attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera h), della
legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega al Governo
in materia di disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2021, n. 309.
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) - g) (omissis)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.».
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento
alle esigenze delle comunita' locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2017, n.
240:
«Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali).
In vigore dal 14 ottobre 2017
1. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
promuovono con propri atti di indirizzo accordi
territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
adottano, in particolare, ove non gia' previsto, ambiti
territoriali di programmazione omogenei per il comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro,
prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino
coincidenza per le attivita' di programmazione ed
erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni
territoriali dei distretti sanitari e dei centri per
l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento
reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di
ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito
delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi
secondo le modalita' coordinate definite dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo,
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti
delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi
ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme
strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a
livello di ambito territoriale sulla base della
legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del
2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale,
amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione
associata all'ente che ne e' responsabile, fermo restando
che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le province autonome individuano altresi'
strumenti di rafforzamento della gestione associata nella
programmazione e nella gestione degli interventi a livello
di ambito territoriale, anche mediante la previsione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove
compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
afferenti ai programmi operativi regionali previsti
dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi
strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti
territoriali che abbiano adottato o adottino forme di
gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino
l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali
possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.»
- Si riportano i commi da 160 a 164 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.
«160. Al fine di garantire la programmazione, il
coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei
LEPS sul territorio, nonche' di concorrere alla piena
attuazione degli interventi previsti dal Programma
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle
politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS
sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria
nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire
gli interventi, i servizi e le attivita' utili al
raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da
159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione
integrata, garantendo l'omogeneita' del modello
organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse
assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il
pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e
notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la
messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate «Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.
164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e
degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162.
L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi
dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita'
e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili
esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da
operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale.»
- Si riporta il comma 169 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2004, n. 306, S.O.
«169. Al fine di garantire che l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da
parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita'
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale
della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i
servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno
2005».
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305,
S.O.):
«10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il
Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento
continuo della qualita' dell'assistenza, anche attraverso
la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche
mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi
sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti
locali;
f) le finalita' generali e i settori principali
della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e
gli indirizzi relativi alla formazione continua del
personale, nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione
delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, recante: «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
- Si riporta il comma 255 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18».
 
Art. 2
Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e
istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in
favore della popolazione anziana

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignita' e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonche' attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.
2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'eta' anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;
b) promozione e valorizzazione delle attivita' di partecipazione e di solidarieta' svolte dalle persone anziane nelle attivita' culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarieta' e della coesione tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettivita' e delle comunita' territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;
c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attivita' di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore;
d) riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonche' alla continuita' di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
e) promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacita' e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessita' della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facolta' assunzionali degli enti;
f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice;
g) promozione dell'attivita' fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;
h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilita', al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunita', anche con l'ausilio del servizio civile universale, assicurando loro i livelli di qualita' di vita raggiunti e la continuita' con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi assistenziali gia' in atto, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione piu' razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;
l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonche' dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore;
m) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialita', di residenzialita' temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (cohousing), nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge.
3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilita' e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:
a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonche' le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilita', il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana», che sostituisce il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali;
b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;
c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attivita' svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;
d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che e' trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato.
4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per le disabilita', per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle attivita' del CIPA.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n.
202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il comma 29 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.
«29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome».
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina
di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati».
- Per l'art. 2, comma 2, lett. h) della legge 22
dicembre 2021, n. 227 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3
Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione
dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilita', anche con riferimento alla condizione di disabilita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:
1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
3) promozione di interventi di sanita' preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, nonche' in attivita' di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di eta', svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;
5) promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;
6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilita' e accessibilita' sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in eta' avanzata e mantenere una buona qualita' di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacita' fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attivita' sportiva e la relazione con animali di affezione;
9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attivita' che agevolano la ricerca di tranquillita' fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura delle malattie ovvero delle infermita';
b) con riguardo agli interventi per la solidarieta' e la coesione tra le generazioni:
1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;
2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettivita' e delle comunita' territoriali, attraverso la partecipazione e con il supporto del servizio civile universale;
3) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando:
3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del riconoscimento di crediti scolastici;
3.2) per gli studenti universitari, le attivita' svolte in convenzione tra le universita' e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;
c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione:
1) offerta progressiva della possibilita', per la persona anziana affetta da una o piu' patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacita' e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di equipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell'attivita' di screening per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.
 
Art. 4
Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu' efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonche' finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'eta' anagrafica, delle condizioni di fragilita', nonche' dell'eventuale condizione di disabilita' pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come modalita' organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte le misure a titolarita' pubblica dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e comuni, che mantengono le titolarita' esistenti;
c) previsione che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:
1) a livello centrale, il CIPA;
2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;
3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;
d) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati nonche' di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
f) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e societa' che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;
g) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonche' per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni delle amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attivita' di screening per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;
l) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante:
1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidita' civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore;
3) la previsione del «Budget di cura e assistenza» quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto;
m) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;
n) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:
1) l'unitarieta' delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;
2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle necessita' dei pazienti cronici e complessi;
3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensita' adeguate, come determinate sulla base dei bisogni e delle capacita' della persona anziana non autosufficiente;
4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogati a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del Terzo settore, che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attivita' individuate nell'ambito del PAI;
5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
o) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:
1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi residenziali;
3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;
p) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attivita' di socialita' e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio civile universale;
q) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensita' assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali, in funzione della numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonche' della qualita' degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuita' relazionale delle persone anziane residenti;
r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento, strutturale, organizzativo e di congruita' del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, in termini di qualita', sicurezza e appropriatezza;
s) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilita' che entrano nell'eta' anziana, riconoscimento del diritto:
1) ad accedere a servizi e attivita' specifici per la loro pregressa condizione di disabilita', con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai servizi pregressi a seguito dell'ingresso nell'eta' anziana, senza soluzione di continuita';
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessita' di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Note all'art. 4:
- La Carta sociale europea del 12 dicembre 2007,
recante «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea» e' pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2007,
n. C 303.
- Per l'art. 2, comma 2, lett. h) della legge 22
dicembre 2021, n. 227 si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, recante: «Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 15
marzo 2000, n. 62.
«Art. 9 (Procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria). - 1. Al fine di consentire la tempestiva
attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza
sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonche'
di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle
compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione
degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1
comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di
riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del
monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' dei vincoli
di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione,
la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei
dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di
cui alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica
dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e per
l'individuazione delle regioni che non rispettano o non
convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche
prevedendo limiti di accettabilita' entro intervalli di
oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di
correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al presente articolo e per la
individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche
attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi
dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da
parte della regione, delle misure di garanzia fissate a
norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro
della sanita', con le procedure e le garanzie di cui
all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone
la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e
delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per
cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario
nazionale e la loro contestuale sostituzione con
trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna
secondo il rispettivo regime, in modo da rendere
trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi
livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori
oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
da disposizioni legislative assunte a livello nazionale,
siano correlati ad un corrispondente adeguamento della
quota di compartecipazione regionale all'IVA.»
- Per l'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre
2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
- Per l'articolo 1, comma, 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante:
«Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14
febbraio 1980, n. 44.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 22 dicembre 2021,
n. 227, recante: «Delega al Governo in materia di
disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021,
n. 309:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi della delega).
- 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti,
anche di recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire
e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo e a individuare
espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di "disabilita'"
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' , anche integrando la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e
da quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di «profilo di
funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di "accomodamento ragionevole",
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita'
e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle
indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la
valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti
procedurali e organizzativi in modo da assicurare
tempestivita', efficienza, trasparenza e tutela della
persona con disabilita', razionalizzazione e unificazione
in un'unica procedura del processo valutativo di base ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli
accertamenti afferenti all'invalidita' civile ai sensi
della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita' civile ai
sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3
aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile ai sensi della
legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecita' ai sensi
della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni
propedeutiche all'individuazione degli alunni con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c),
numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'accertamento della disabilita' ai fini dell'inclusione
lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione
di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle
valutazioni utili alla definizione del concetto di non
autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni
fiscali, tributarie e relative alla mobilita' nonche' di
ogni altro accertamento dell'invalidita' previsto dalla
normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla
definizione di disabilita' e in coerenza con le
classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento
dell'invalidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente
sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni
rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati
gia' esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato sia indicato
l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili
anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei
supporti informali, volte a dare attuazione al progetto
medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o
in parte, possa essere autogestito, con obbligo di
rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto
stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita';
11) prevedere che nel progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
figure professionali aventi il compito di curare la
realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e
assicurare il confronto con la persona con disabilita' e
con i suoi referenti familiari, ferma restandola facolta'
di autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti
e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone
le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per
le politiche in favore delle persone con disabilita',
ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura
organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle
nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al
supporto dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita';
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.»
- Per l'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre
2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante: «Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010,
n. 65.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017 recante: «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
- Si riporta l'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017,
n. 219, recante: «Norme in materia di consenso informato e
di disposizioni anticipate di trattamento», pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2018, n. 12:
«Art. 5 (Pianificazione condivisa delle cure). - 1.
Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo
1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una
patologia cronica e invalidante o caratterizzata da
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere
realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il
paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe
sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente
venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il
proprio consenso o in una condizione di incapacita'.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi
familiari o la parte dell'unione civile o il convivente
ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente
informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in
particolare sul possibile evolversi della patologia in
atto, su quanto il paziente puo' realisticamente attendersi
in termini di qualita' della vita, sulle possibilita'
cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a
quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri
intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale
indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione
di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma
scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del
paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione
o dispositivi che consentano alla persona con disabilita'
di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle
cure puo' essere aggiornata al progressivo evolversi della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del
medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente
disciplinati dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 4».
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta l'articolo 118 della Costituzione:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'».
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazz. Uff. 24
giugno 2015, n. 144, S.O.
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria».
- Si riporta l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022,
n. 118 recante: «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto
2022, n. 188:
«Art. 15 (Revisione e trasparenza dell'accreditamento
e del convenzionamento delle strutture private nonche'
monitoraggio e valutazione degli erogatori privati
convenzionati). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito
dal seguente:
"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da
parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita'
in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131";
b) all'articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7";
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma
1" sono inserite le seguenti: "e con le modalita' di cui al
comma 1-bis" e le parole: ", anche attraverso valutazioni
comparative della qualita' dei costi," sono soppresse;
c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il
mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del
fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e
delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies";
d) all'articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
"c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e
secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario
nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che
non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non
siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
2) al comma 9, le parole: "il cui funzionamento
e' disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "con finalita' di studio e
ricerca sul complesso delle attivita' delle forme di
assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento
sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della
salute";
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre
assegnata la funzione di monitoraggio delle attivita'
svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e dalle societa'
di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali,
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto
interessato invia periodicamente al Ministero della salute
i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei
propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari
delle prestazioni nonche' ai volumi e alle tipologie di
prestazioni complessivamente erogate, distinte tra
prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre
tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del
Ministro della salute".
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono altresi' tenuti a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati
sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi
erogati e sull'attivita' medica svolta".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente».
- Si riportano gli articoli 8-quater, 8- quinquies e
8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini
e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore
al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.
Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
1-bis I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di
incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),
si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta
salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.
Art. 8-octies (Controlli). - 1. La regione e le
aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti
interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla
appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi
entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei
programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura
rappresentano elemento di verifica per la conferma degli
incarichi al direttore generale, ai direttori di
dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti
responsabili di struttura complessa, nonche' per la
corresponsione degli incentivi di risultato al personale
con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende
interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta
giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di
controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture
accreditate interessate agli accordi e le modalita' per la
verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del
comportamento delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e
l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
documentazione clinica e alle attivita' di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3 individua altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa
attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
rispondenza alle attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle
prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare
riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti
ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di
erogazione della assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il
gradimento degli utilizzatori dei servizi.
4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo
sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e
delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies».
 
Art. 5
Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilita'
economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a
lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non
autosufficienti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilita' economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:
1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, prevedendo altresi' la specifica disciplina per la reversibilita' dell'opzione, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennita' e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennita' di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualita' nel settore dei servizi socio-assistenziali;
b) definire le modalita' di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:
1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attivita' professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e nei centri residenziali;
2) definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente piu' rappresentativa. Alle attivita' di cui al presente numero le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti afferenti al modello di salute bio-psicosociale occupati presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge;
c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedere:
1) la ricognizione e la ridefinizione della normativa di settore;
2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18, recante: «Indennita' di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili», pubblicata nella Gazz.
Uff. 14 febbraio 1980, n. 44.
«Art. 1. - Ai mutilati ed invalidi civili totalmente
inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli
articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui
confronti le apposite commissioni sanitarie, previste
dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano
accertato che si trovano nell'impossibilita' di deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di un'assistenza continua, e' concessa
un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo
titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,
dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1°
gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio
1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento
sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di
guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915.
La medesima indennita' e' concessa agli invalidi
civili minori di diciotto anni che si trovano nelle
condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennita' di
cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi
ricoverati gratuitamente in istituto».
- Per l'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 6

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di quarantacinque giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Note all'art. 6:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:
a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attivita' di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunita' e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonche' per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunita', di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale «Inclusione e lotta alla poverta'» della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.
3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 1264 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
- Si riporta l'articolo 20 della 8 novembre 2000, n.
328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali», pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).
- 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie
destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure
medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse
aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento.6. Lo schema di
regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso
successivamente alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo'
essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel
Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18,
comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della
presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le
risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di
cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con
specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo
decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione».
- Si riporta il comma 386 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'».
- Si riporta il comma 254 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura
finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare, come definito al
comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
Fondo».
- Si riporta il comma 483 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1,
comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021».
- Si riportano i commi 1250,1251 e 1252 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi
in materia di politiche per la famiglia e misure di
sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e
alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla
componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla
presa in carico dei minori vittime di violenza assistita,
nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono
presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati
e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e
di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si
avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia
per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a
realizzare e a promuovere politiche a favore della
famiglia.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche
della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia
e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del
finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione
delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei
correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle
campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le
restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e'
ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita',
con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio