Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2023
Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed, in particolare, l'art. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"»;
Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, con il quale, in attuazione dell'art. 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si e' provveduto ad approvare l'elenco degli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 per i quali e' stato riscontrato, da parte delle amministrazioni statali istanti, il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022. Con il medesimo decreto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si e' provveduto ad approvare l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalita' indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e, conseguentemente, a rendere definitiva la preassegnazione delle risorse del Fondo;
Considerato che gli interventi beneficiari delle risorse 2022 di cui al richiamato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 non possono accedere al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, ai sensi del quale «per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalita' di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.»;
Vista la FAQ pubblicata all'indirizzo: https://area.rgs.mef.gov.it/canali/74/guide-e-faq con la quale e' stato chiarito che, nel caso di problematiche tecniche nell'accesso ai sistemi informativi per tardiva profilazione utenze e/o mancata visualizzazione dei CUP, l'ente potesse confermare la preassegnazione trasmettendo, entro e non oltre il 2 febbraio 2023, una nota, indirizzata alle amministrazioni finanziatrici delle singole opere a firma del legale rappresentante dell'ente, nella quale fossero indicati i CUP per i quali confermare la preassegnazione del FOI 2023 - primo semestre 2023;
Visto il comma 375 del menzionato art. 1 che disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed, in particolare, la lettera d) del citato comma, ai sensi della quale l'accesso al predetto Fondo e' consentito anche agli «interventi per i quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;»;
Ritenuto opportuno considerare nella richiamata lettera d) anche gli interventi per i quali, in attuazione della circolare n. 37 del 2022, gli enti hanno confermato la preassegnazione delle risorse del Fondo, ovvero hanno richiesto un incremento delle risorse preassegnate e non hanno avviato entro il termine del 31 dicembre 2022 le relative procedure di affidamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono determinati, tra l'altro, le modalita' e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonche' di riscontro circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1;
Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto, ai sensi del quale gli enti locali i cui interventi siano stati ricompresi negli Allegati 1 e 2 di cui al presente decreto devono provvedere, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, al perfezionamento del CIG e all'inserimento e/o aggiornamento sul sistema Regis delle informazioni relative all'avvio della gara, come indicate al comma 1, lettera a) del richiamato art. 10, nonche' di quelle riguardanti il fabbisogno finanziario emergente «lordo» e «netto», cosi' come richiesto ai sensi delle lettera b) e c) del medesimo comma 1. Con il medesimo articolo sono disciplinate, altresi', la procedura di validazione ad opera delle amministrazioni statali titolari, da svolgersi, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, la procedura di assegnazione definitiva nonche' quella di revoca delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
Viste le conferme di accettazione della preassegnazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - primo semestre 2023 - presentate dagli enti locali e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento, ivi comprese quelle pervenute con le modalita' previste nella citata FAQ;
Considerata, la necessita', con riguardo alla procedura semplificata di cui al citato comma 370 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, di individuare gli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali e, conseguentemente, di provvedere alla preassegnazione delle relative risorse;
Tenuto conto dell'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali per complessivi euro 815.676.177,39;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dell'allegato
e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62.
2. L'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione titolare.
 
Art. 2

Modalita' di verifica e modalita' di revoca

1. Ai fini della verifica delle informazioni fornite dagli enti locali nonche' con riguardo alla procedura di assegnazione definitiva e alla revoca delle risorse assegnate agli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023.
 
Art. 3

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta

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Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili/