Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 febbraio 2023 |
Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, che attribuisce alla Consip S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 maggio 2001, che affida alla Consip S.p.a. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prevede, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000; Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.a. delle attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonche' degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; Visto l'art. 13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, del 6 febbraio 2019, del 21 ottobre 2019, del 14 aprile 2021 e del 1° febbraio 2022 recanti «Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonche' gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica; Considerato che, con nota del 6 aprile 2022, prot. n. 17327, Consip S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.; Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione che ha formalmente condiviso l'impostazione e i contenuti del presente decreto; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procedera' alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2021 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2022. 3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2023
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 288 |
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