Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 marzo 2023
Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 per l'anno 2023 e relativa decisione sulla partita.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 691/2013 della Commissione del 19 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi;
Vista la direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2023 reg. 297, con il quale e' stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021, al reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022;
Considerata la convenzione quadro tra l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM svolge attivita' di controllo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;
Considerato che, con comunicazione della Commissione europea 2022/C 362/03 recante «Domande e risposte sull'applicazione delle norme dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione» la Commissione ha inteso fornire chiarimenti sull'applicazione delle norme dell'Unione europea relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione;
Considerato che, con la nota ref. Ares(2022)8848674 del 20 dicembre 2022 la Commissione europea ha trasmesso il documento «DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries» per fornire indicazioni al fine di definire la frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE sulla base delle proprie valutazioni della probabilita' di non conformita', gia' condivise con gli Stati membri;
Considerato che l'Italia ha formalmente condiviso e quindi si e' impegnata a garantire l'attuazione delle misure di controllo descritte nel documento «DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries» per l'anno 2023;
Considerato che, con nota prot. n. 5318 del 3 gennaio 2023, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli gia' recepisce le indicazioni contenute nel documento «DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries» della Commissione europea, ponendo gia' in essere le misure di controllo in esso contenute;
Considerato che, con la nota «Eurolook» ref. Ares(2022)7959596 del 17 novembre 2022, la Commissione europea ha chiarito che l'indagine sulle cause di contaminazione di un prodotto biologico o in conversione non puo' considerarsi chiusa e risolta se non sia possibile identificare la causa della presenza di sostanze non ammesse ai sensi della normativa di riferimento e che le tempistiche delle indagini devono svolgersi «il piu' presto possibile, in un lasso di tempo ragionevole, e devono tener conto della deperibilita' del prodotto e della complessita' del caso»;
Ritenuto opportuno fornire indicazioni all'autorita' di controllo responsabile dei controlli ufficiali sulle partite biologiche e in conversione nei posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica per la verifica della conformita' della normativa relativa alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione da effettuare prima della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932.
2. Il presente decreto si applica ai controlli all'importazione per tutte le partite di prodotti biologici e in conversione, di cui all'allegato al presente decreto, destinate ad essere immesse in libera pratica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli esiti dei controlli eseguiti per le partite gia' immesse in libera pratica alla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Allegato

Frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche
e in conversione importate in UE

Parte di provvedimento in formato grafico

(*) da intendere come paese di origine del prodotto (indicato nel riquadro 8 del Certificato di ispezione di cui all'allegato del regolamento UE 2021/2306 o nel riquadro 6 dell'estratto del Certificato di ispezione di cui all'allegato del regolamento UE 2021/2307).
(**) inteso come numero percentuale di partite da sottoporre a campionamento e analisi per ciascun Posto di controllo frontaliero e Punto di immissione in libera pratica. Per ogni singolo prodotto/Paese e per ogni PCF e PILP, tale valore percentuale puo' essere rispettato selezionando per il controllo fisico la prima partita, l'undicesima, la ventunesima, e cosi' via (in ordine temporale) nel caso del 10% e la prima, la sesta, l'undicesima, la sedicesima e cosi' via nel caso del 20%.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) regolamento: regolamento (UE) 2018/848;
b) MASAF: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI1;
c) COI: (Certificate Of Inspection): certificato di ispezione per prodotti biologici di cui al regolamento (UE) n. 2021/2306;
d) TRACES: (TRAde Control and Export System): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento (UE) n. 2021/2306;
e) LRM: limite di residuo massimo di cui al regolamento (CE) 396/2005;
f) ADM: Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli;
g) partite biologiche: partite biologiche e in conversione importate ai sensi del regolamento;
h) sostanza non ammessa: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento;
i) rischio: probabilita' di non conformita' al regolamento;
j) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi.
 
Art. 3

Controlli fisici

1. Ai fini del presente decreto per controllo fisico e' da intendersi un controllo di laboratorio volto alla ricerca delle sostanze non ammesse, compreso l'ossido di etilene, utilizzando i metodi analitici piu' appropriati per la rilevazione di ciascuna sostanza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2306, il controllo fisico viene eseguito, a seconda dei casi, nel Posto di controllo frontaliero o nel Punto di immissione in libera pratica indicato nel riquadro 10 del COI che accompagna la partita selezionata per i controlli fisici.
3. I prodotti sui quali effettuare i controlli fisici sono elencati nell'allegato del presente decreto.
4. La frequenza dei controlli fisici sui prodotti di cui al comma 3 del presente articolo e' indicata nella quarta colonna della tabella dell'allegato del presente decreto, ferma restando la facolta' da parte di ADM, sentito il MASAF, di sottoporre a controllo ulteriori partite sulla base della valutazione del rischio.
5. Il campionamento e l'analisi sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 691/2013 e dalla direttiva 2002/63/CE e ne e' redatto adeguato verbale che deve contenere almeno l'identificazione della partita attraverso l'indicazione del numero di lotto e numero del COI.
6. L'analisi dei campioni deve essere condotta in un laboratorio accreditato per i particolari metodi analitici utilizzati.
 
Art. 4

Gestione del COI della partita selezionata
per il controllo fisico

1. La partita e' selezionata per il controllo fisico rispettando la percentuale di partite da sottoporre a controllo di laboratorio ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente decreto.
2. Quando la partita e' selezionata per il controllo fisico:
a. nel riquadro 25 del COI e' spuntato il «si'» per «Selezionato per controlli di identita' e fisici» e;
b. nel riquadro 29 del COI e' spuntato il «si'» per «Prove di laboratorio».
3. L'esito del controllo di laboratorio e' registrato nel riquadro 29 e il referto del laboratorio e' allegato al COI nel sistema TRACES nelle modalita' previste dal sistema stesso.
4. Nel caso in cui l'esito del controllo di laboratorio non rilevi la presenza di sostanze non ammesse, nel riquadro 29 del COI, si registra che:
a. il risultato della prova e' «soddisfacente» e;
b. il controllo fisico e' «soddisfacente».
5. Se il risultato della prova e il controllo fisico sono risultati soddisfacenti, ADM decide in merito alla partita, registrando nel riquadro 30 l'indicazione, a seconda dei casi, di una delle alternative:
a. «la partita puo' essere immessa in libera pratica come prodotto biologico»;
b. «la partita puo' essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione».
6. Nel caso in cui l'esito del controllo di laboratorio evidenzi la presenza di una sostanza non ammessa, nel riquadro 29 del COI si registra che:
a. il risultato della prova e' «non soddisfacente» e;
b. il controllo fisico e' «non soddisfacente».
7. Se il risultato della prova e il controllo fisico sono risultati non soddisfacenti, ADM decide in merito alla partita che non puo' essere immessa in libera pratica come prodotto biologico o in conversione e, nel riquadro 30 del COI, registra:
a. «da immettere in libera pratica come prodotto non biologico» qualora l'esito del controllo di laboratorio abbia evidenziato la presenza di una sostanza non ammessa al di sotto dell'LMR;
b. «la partita non puo' essere immessa in libera pratica» qualora l'esito del controllo di laboratorio abbia evidenziato la presenza di una sostanza non ammessa al di sopra dell'LMR.
8. Nel caso in cui la partita sia selezionata per il controllo fisico, la decisione nel riquadro 30 del COI puo' essere presa solo dopo l'esito del laboratorio.
9. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2306, la circostanza di cui al comma 7, punto b, del presente articolo, e' notificata senza indugio da ADM al Ministero della salute nel sistema TRACES.
10. Nel caso previsto dal comma 6 del presente articolo, ADM informa senza indugio il MASAF ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507.
11. A seguito dell'esito favorevole della procedura di controversia di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore puo' richiedere ad ADM, e per conoscenza al MASAF, la modifica della decisione sulla partita di cui al comma 7 del presente articolo.
12. L'operatore puo' chiedere ad ADM, e per conoscenza al MASAF, la modifica della decisione sulla partita di cui al comma 7 del presente articolo, a seguito delle risultanze delle indagini avviate presso il Paese Terzo di esportazione, in risposta alla notifica di cui all'art. 7 del regolamento (UE) 2021/2307. ADM, d'accordo con il MASAF, procede alla modifica della decisione nel caso in cui l'indagine condotta presso il Paese Terzo abbia identificato la causa della contaminazione e abbia escluso e documentato l'assenza di una non conformita' che compromette l'integrita' del prodotto biologico.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 20 marzo 2023

Il Capo Dipartimento: Scalera