Gazzetta n. 72 del 25 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32
Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 10;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;
Vista la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 21 dicembre 2022;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche', le modalita' e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto
2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto
fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo del numero 10) dell'allegato A
della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 agosto
2022, n. 199):
«10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22
marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;».
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attivita' pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attivita' pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attivita' pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi all'attivita' pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicita' di un'attivita' pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;
b) «gestore di piattaforma»: un'entita' che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;
c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorita' competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita e' tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
1) e' residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
1.1) e' costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non e' un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
2) non e' residente a fini fiscali in Italia, ne' e' ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attivita' pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attivita' pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non e' un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attivita' pertinenti che sono anche attivita' pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) e' costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;
f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti, concluso con le autorita' competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;
g) «accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti»: un accordo tra le autorita' competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;
h) «attivita' pertinente»: un'attivita' svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualita' di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entita' collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonche' qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
2) i servizi personali;
3) la vendita di beni;
4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
i) «attivita' pertinenti qualificate»: qualsiasi attivita' pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti;
l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attivita' pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;
m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o piu' persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entita', e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entita', che si e' registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attivita' pertinente;
o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attivita' pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui e' versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attivita' pertinente durante il medesimo periodo;
p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che e' residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;
q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:
1) e' un'entita' statale;
2) e' un'entita' il cui capitale e' regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entita' collegata di un'entita' di tal tipo;
3) e' un'entita' per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attivita' pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
4) e' un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attivita' pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;
r) «entita'»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o una fondazione;
s) «entita' collegata»: un'entita' e' collegata di un'altra entita' se una delle due controlla l'altra o se le due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entita'. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di piu' del 50 per cento del diritto di proprieta' nel capitale dell'altra entita' e' determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerata detentrice del 100 per cento;
t) «entita' statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonche' ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o piu' dei soggetti precedenti;
u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;
v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non e' soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che e' una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che e' un'entita';
aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'articolo 10;
bb) «proprieta' inserzionata»: l'insieme delle unita' di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui e' versato o accreditato il corrispettivo;
dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;
ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorita' competenti di due o piu' Stati membri e collegata a uno o piu' soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorita' competenti di tali Stati membri.

Note all'art. 2:
- La direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio
2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicata
nella GUUE dell'11 marzo 2011 n. L 64.
 
Art. 3
Identificazione dei venditori esclusi

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
2. Per determinare se un venditore che e' un'entita' sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.
 
Art. 4
Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione

1. Per ciascun venditore che e' una persona fisica e non e' un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
2. Per ciascun venditore che e' un'entita' e non e' un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale;
b) l'indirizzo principale;
c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dell'attivita';
f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attivita' pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione e' ubicata.
3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identita' e della residenza fiscale del venditore.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attivita' quando si verifica una delle seguenti condizioni:
a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attivita';
b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonche' utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validita' del NIF e del numero di partita IVA.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' determinare l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.
7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorita' competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:
a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.
 
Art. 5
Determinazione dello Stato membro
o degli Stati membri di residenza del venditore

1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.
2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.
3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui e' ubicata tale stabile organizzazione.
4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza e' confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 4, comma 3.
 
Art. 6
Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile e' ubicato.
2. Per ogni venditore che e' un'entita' e che ha effettuato oltre duemila attivita' pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprieta' inserzionata appartiene allo stesso proprietario.
 
Art. 7
Termini e validita' delle procedure

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori gia' registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla data in cui un'entita' e' divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;
b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.
 
Art. 8
Applicazione delle procedure
esclusivamente ai venditori attivi

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.
 
Art. 9
Espletamento delle procedure da parte di terzi

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilita' in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
 
Art. 10
Obblighi di comunicazione ed esoneri

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in piu' Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalita' di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.
3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non e' tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attivita' pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti che gia' prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo e' stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalita' determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
8. Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui e' stato versato o accreditato il corrispettivo.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorita' competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituto ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.
 
Art. 11
Informazioni da comunicare

1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonche' il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreche' l'autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato o accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, sempreche' l'autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
5) l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato, se disponibile;
6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata;
7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 12
Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle
procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della meta'.
4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento
ordinario):
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano coloro
che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o
ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
 
Art. 13
Procedura per la scelta di un unico
Stato membro ai fini della comunicazione

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorita' competenti di tutti gli Stati membri.
 
Art. 14
Registrazione unica di un gestore di piattaforma
con obbligo di comunicazione

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attivita' di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia gia' effettuato tale registrazione presso l'autorita' competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:
a) ragione sociale;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.
3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorita' competenti degli altri Stati membri.
4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:
a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita piu' attivita' che lo qualificano come tale;
b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attivita';
c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.
5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.
6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.
7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.
8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu' Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio del 15 febbraio 2011 si veda nelle note all'art.
2.
- La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto e' pubblicata nella GUUE 11 dicembre 2006,
n. L 347.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42, Supplemento ordinario:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 15
Scambio di informazioni

1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'immobile e' situato.
2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 29 febbraio 2024.
3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorita' competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile e' situato.
4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalita' e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.
 
Art. 16
Modifiche alle disposizioni vigenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»;
b) all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»;
c) all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»;
d) all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»;
e) dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis.1 (Verifiche congiunte tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando l'autorita' competente di un altro Stato membro o le autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la parola «rilevanti» e' sostituta dalla seguente: «pertinenti»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati puo' riguardare la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati.»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine.
3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorita' richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»;
d) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e' indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»;
e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Violazione dei dati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonche' ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si e' verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non e' possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si e' verificata presso l'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri, puo' sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonche' allo Stato o agli Stati membri interessati.».
3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea). - L'Amministrazione finanziaria provvede allo
scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie
per assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis, 8
bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 10 della direttiva
2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal Capo IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche'
dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte
indirette.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative, anche
attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati
membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo
11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio. Alla presenza dei funzionari
dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il
coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari
esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al
controllo ed esaminare la relativa documentazione, a
condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari
dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte
all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della
proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (Attuazione della
direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 2014, n. 63, come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto stabilisce le norme e le procedure
relative allo scambio, con le altre autorita' competenti
degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni
prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione
interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali
degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma
3.
2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle
norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non
pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una
cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da
accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto
dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni
territoriali, comprese le autorita' locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del
territorio in cui si applicano i trattati in forza
dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad
uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad
organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali
o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri
documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale
corrispettivo per pubblici servizi.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo
Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio
centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e'
stato designato quale responsabile principale dei contatti
con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione
amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio
diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato
designato per procedere a scambi diretti di informazioni a
norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che
e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni
a norma del presente decreto;
e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di
collegamento o un servizio di collegamento che formula una
richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di
collegamento o un servizio di collegamento che riceve una
richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le
verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri
nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare
la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa
vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale
e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma
che e' priva di personalita' giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque
natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica,
che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da
essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli
indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi
dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei
beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi
da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad
oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello
presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e
c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad
oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti il trattamento
fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello
presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto
l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale
di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello,
presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto
l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale
di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di
interpello con effetti simili alle categorie elencate ai
numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa
emanata in data successiva all'entrata in vigore del
presente decreto;
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in
contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di
norme, anche di origine convenzionale, concernenti
l'attribuzione di utili e perdite alla stabile
organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di
un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo
31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione
o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o
nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in
Italia;
2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione
o nella serie di operazioni e' simultaneamente residente a
fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o
nella serie di operazioni svolge la propria attivita' in
un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e
l'operazione o la serie di operazioni fa parte
dell'attivita' o costituisce il complesso delle attivita'
della stabile organizzazione. Un'operazione
transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere
comprendono anche le transazioni poste in essere da una
persona giuridica rispetto alle attivita' che tale persona
esercita in un altro Stato membro tramite una stabile
organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero;
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro
centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate
ai fini dello scambio automatico;
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (compresa la compressione
digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili,
radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete
comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di
sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per
assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra
l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita'
interpellata di un altro Stato membro nel settore della
fiscalita'.
l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione
della sicurezza che porta alla distruzione, perdita,
alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione
o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle
informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali
trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato
di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una
violazione dei dati puo' riguardare la riservatezza, la
disponibilita' e l'integrita' dei dati.».
«Art. 4 (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. I
servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze
previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita'
richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni
utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di
un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri
Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento
secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta
delle informazioni richieste o allo svolgimento
dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se
agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra
autorita' interna.
3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del
presente articolo, le informazioni prevedibilmente
pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene,
conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente
pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o
piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro
modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini
dell'indagine.
3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di
dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile
pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis,
indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si
richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per
l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del
presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che
non possono essere identificati singolarmente, l'autorita'
richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le
seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e
dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i
contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni
richieste possono contribuire a verificare il rispetto
delle norme applicabili da parte dei contribuenti del
gruppo;
l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative
all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha
contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme
applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.».
«Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di
informazioni). - 1. I servizi di collegamento, individuati
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri
Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le
informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti
in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche
categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del
15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove
disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui
al primo periodo e' indicato il numero di identificazione
fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno
alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di
capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per
le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni
con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro.
Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento
comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie
di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio
automatico di informazioni con le autorita' competenti di
ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire
dal 1° gennaio 2025.
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1
scambiano direttamente con gli altri Stati membri le
informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel
rispetto dei termini e delle modalita' indicati
all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformita' all'articolo 4, il servizio di
collegamento puo' inviare e richiedere informazioni
supplementari, compreso il testo integrale del ruling
preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui
prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un
ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente
la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o
multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con
paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello
scambio automatico di informazioni nel caso in cui
l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e'
stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi.
Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui
prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di
informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva
2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in
virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo
sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e
l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la
divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli
accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di
trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di
informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai
sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del
medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella
richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo
bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate
ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro
centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1
dell'articolo 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo., convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017
- Supplemento ordinario n. 31:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
dai contratti di locazione breve stipulati a partire da
tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione
per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire
o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.».
 
Art. 17
Disposizioni in materia di protezione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.

Note all'art. 17:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 riguarda la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati.
- La Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15
febbraio 2011 riguarda un sistema di cooperazione
amministrativa sicura tra le autorita' fiscali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea e definisce le
regole e le procedure per lo scambio di informazioni a fini
fiscali.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
174 del 29 luglio 2003 - Supplemento ordinario n. 123,
riguarda il Codice in materia di protezione dei dati
personali.
 
Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio