Gazzetta n. 72 del 25 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 agosto 2022
Rettifica del decreto 1° giugno 2022, concernente: «Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163». (Decreto n. 1019/2022)


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle universita' e negli istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51 Classe delle lauree magistrali in psicologia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» e in particolare l'art. 7, comma 2, a tenore del quale «Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visto il decreto del segretario generale del 26 ottobre 2020 (prot. n. 1678), come modificato dal decreto del segretario generale del 24 gennaio 2022 (prot. n. 67), di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 Classe delle lauree magistrali in psicologia;
Vista la nota del segretario generale del 26 gennaio 2022 (prot. n. 2037) con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Tenuto conto di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 6 giugno 2022 (prot. n. 554), in materia di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163;
Vista la nota del 13 luglio 2022 (prot. 2200295), con cui il Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi ha sottolineato che «con riferimento alla durata della validita' dei tirocini di abilitazione, la problematica nasce dal combinato disposto del decreto ministeriale del 6 giugno 2022 n. 554, art. 2, comma 6 e dell'art. 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Quest'ultimo, infatti, non si applica alle professioni sanitarie cosi' come chiarito al comma 4, art. 6, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 e che a sua volta rinvia al disposto ex art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (conversione in legge n. 27/2012)»;
Vista la nota del 15 luglio 2022 (prot. 17353), con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca ha chiesto al Ministero della salute, in qualita' di Dicastero vigilante sull'ordine, di esprimere il proprio avviso in merito alla tematica evidenziata dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;
Vista la nota del 20 luglio 2022 (prot. 39647) del Ministero della salute, con cui si evidenzia che «gia' l'art. 24-sexies del decreto-legge n. 248/2007, che ha emendato l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, aveva stabilito il passaggio dell'alta vigilanza sull'ordine degli psicologi dal Ministro della giustizia a quello della salute»;
Ritenuto di dover rettificare il richiamato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 6 giugno 2022 (prot. n. 554), prevedendo l'espunzione della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1

Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 6 giugno 2022 (prot. n. 554) e' rettificato con riguardo all'art. 2, comma 6, che viene espunto dal testo del suddetto decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2493