Gazzetta n. 72 del 25 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 giugno 2022
Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163. (Decreto n. 554/2022)


IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decretolegge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51 - Classe delle lauree magistrali in psicologia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 - Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» e in particolare l'art. 7, comma 2, a tenore del quale «Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica italiana 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice;
Visto il decreto del segretario generale n. 1678 del 26 ottobre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 67 del 24 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 - Classe delle lauree magistrali in psicologia;
Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26 gennaio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;
Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale;
Tenuto conto di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Decreta:

Art. 1
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che non hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il superamento dell'esame di Stato secondo le norme previgenti, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attivita' svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonche' gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
 
Art. 2
Prova orale abilitante

1. La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo e' finalizzata all'accertamento delle capacita' del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attivita' svolte, nonche' di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.
2. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti puo' chiedere ad un Ateneo sede del corso di Laurea magistrale in psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 del 2021.
3. Possono accedere alla prova orale abilitante coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica classe 58/S in base l'ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
4. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attivita' pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attivita' finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilita' procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attivita' professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita', nonche' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica.
5. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100.
6. Ai fini dell'ammissione alla prova orale, il tirocinio ha validita' temporale ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Decorso il termine della validita' temporale del tirocinio di cui al presente comma, il laureato si abilita previo superamento del tirocinio praticovalutativo e della prova pratica valutativa disciplinati con il decreto adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163.
7. Per l'accesso alle prove di cui al presente decreto, si applica la tassa di ammissione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957. Per il compenso spettante ai commissari si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 15 ottobre 1999.
 
Art. 3
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice della prova orale abilitante e' composta, in forma paritetica, da due professori di discipline psicologiche, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'universita' sede d'esame e da due membri designati dall'Ordine territoriale fra professionisti con almeno cinque anni di esperienza.
2. La Commissione e' costituita con decreto rettorale e rimane in carica per la durata di un anno accademico.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2022

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1819