Gazzetta n. 71 del 24 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 31
Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1 e il punto 9) dell'allegato A;
Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonche' modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonche' per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonche' modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare al detentore dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.»;
2) il comma 6-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente:
«6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.»;
3) dopo il comma 6-quinquiesdecies, e' inserito il seguente:
«6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita' principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.»;
4) dopo il comma 6-octiesdecies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.»;
b) all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l):
1) al punto i) la parola: «dalle» e' sostituita dalla seguente: «sulle»;
2) al punto ii), alinea, la parola: «dalle» e' sostituita dalla seguente: «sulle»;
3) al punto ii), numero 1), le parole: «purche' tale attivita' principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, di attivita' bancarie ai sensi T.U. bancario o in attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci» sono soppresse;
4) al punto ii), dopo il numero 1), e' inserito il seguente:
«1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo la cui attivita' principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, l'esercizio di qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o l'attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;»;
5) al punto ii), il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) detti soggetti comunichino alla Consob, su richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attivita' principale, in conformita' a quanto stabilito negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.»;
c) all'articolo 21:
1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.»;
2) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora:
a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che e' imputabile alla ricerca;
b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca;
c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.
2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca e' addebitata.»;
d) all'articolo 68:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di prevenire abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila sull'applicazione dei limiti di posizione sull'entita' di una posizione netta che puo' essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione, e in contratti negoziati fuori listino economicamente equivalenti (EEOTC), secondo quanto previsto con proprio regolamento, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce la dimensione delle loro posizioni aperte ed e' pari a un minimo di 300.000 lotti in media su un periodo di un anno.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I limiti di posizione di cui al comma 1 non si applicano con riferimento a:
a) posizioni detenute da entita' non finanziarie, o per conto delle stesse, di cui e' oggettivamente possibile misurare la capacita' di ridurre i rischi direttamente legati all'attivita' commerciale di tali entita' non finanziarie;
b) posizioni detenute da entita' finanziarie, o per conto delle stesse, appartenenti ad un gruppo prevalentemente commerciale che agisce per conto di un'entita' non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando e' oggettivamente possibile misurare la capacita' di tali posizioni di ridurre i rischi direttamente legati all'attivita' commerciale di tale entita' non finanziaria;
c) posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all'obbligo di fornire liquidita' a una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;
d) valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Consob, in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione definite dall'AESFEM, approva le richieste di esenzione dall'applicazione dei limiti di posizione presentate ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c).»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualora siano negoziati quantitativi ingenti di derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche o derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche presso sedi di negoziazione di piu' Stati membri, la Consob, nel caso in cui sia l'autorita' competente della sede in cui e' negoziato il quantitativo piu' elevato (autorita' competente centrale) stabilisce, secondo quanto previsto con il regolamento di cui al comma 1, il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. In tale caso, la Consob consulta le autorita' competenti di altre sedi in cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su merci critici o significativi, in merito al limite di posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di tale limite.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. A seguito di ricezione, da parte della Consob, della comunicazione di un'autorita' competente centrale, dei limiti di posizione applicabili ad un derivato su merci critico o significativo o ad un derivato su merci agricole negoziato per quantitativi ingenti in sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza, la Consob, in caso di disaccordo, espone per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui non considera soddisfatti i requisiti enunciati al comma 1.»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La Consob conclude accordi di cooperazione con le altre autorita' competenti delle sedi in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche negoziati su una sede soggetta alla sua vigilanza, e con le autorita' competenti dei titolari di posizioni in tali strumenti derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.»;
e) all'articolo 68-bis, comma 1:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all'entita' e alle finalita' di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attivita' e passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e»;
3) alla lettera d), le parole: «se del caso,» sono soppresse;
f) all'articolo 68-quater:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente centrale o, qualora non esista un'autorita' competente centrale, all'autorita' competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati sono negoziati, almeno su base giornaliera, i dati disaggregati delle loro posizioni, nonche' quelle dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti fino a raggiungere il cliente finale, assunte in contratti EEOTC e, se rilevanti, in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attivita' commerciali e le altre posizioni.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10.».
2. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento comunicano ai clienti al dettaglio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto che ricevono l'informativa richiesta ai sensi della direttiva 2014/65/UE su supporto cartaceo che le prescritte informazioni possono continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il passaggio a tale ultima modalita' avviene in via automatica qualora, entro il termine di otto settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, i clienti non chiedano la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento effettuano la comunicazione di cui al presente comma alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai nuovi clienti o ai potenziali nuovi clienti le informazioni di cui alle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), numero 1), alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il comma 2 non si applica con riferimento ai clienti al dettaglio in essere alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto che gia' ricevono le informazioni richieste ai sensi della direttiva 2014/65/UE in formato elettronico.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea»:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato «A»,
della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di
delegazione europea 2021»:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto
fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Allegato A
(Art. 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione;
2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
(Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE,
2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per una migliore applicazione e una
modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla
protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del
SEE);
4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la
direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la
direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di
informazione, la governance del prodotto e i limiti di
posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per
quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di
investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE);
10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22
marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;
11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione
delle misure per promuovere la realizzazione della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T);
12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che
abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE);
14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la
direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei
documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle
societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del
SEE).».
- La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la
direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di
informazione, la governance del prodotto e i limiti di
posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per
quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di
investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 68/14 del 26 febbraio 2021.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, Supplemento
ordinario n. 52.
- Il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201,
recante: «Norme di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di
investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e
2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di
investimento e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n.
806/2014, nonche' modifiche al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 2021, n. 286.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le
entita' esentate, le societa' di partecipazione
finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza
e le misure di conservazione del capitale, nonche' per
l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi, nonche' modifiche al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2021, n. 284.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4-terdecies,
21, 68, 68-bis e 68-quater del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'art. 1, paragrafo 2, lettere a) o
b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
di una decisione dell'autorita' competente ai sensi
dell'art. 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'art.
35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del
risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento,
le Sicav e le Sicaf;
m) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39;
m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)":
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria
sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) "clienti professionali" o "investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi dell'art.
6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il
gestore di FCM;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3, paragrafo
1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) "rating del credito": un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 3,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,
le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento, anche quando operano con i collaboratori di
cui alla sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art.
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'art. 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono
categorie di valori che possono essere negoziati nel
mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito,
comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta
di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una
clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che,
in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione,
l'emittente sia tenuto a versare al detentore
dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli
strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto
7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto
10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c);
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari
che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di
cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),
nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,
lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici
C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a
termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3. - 4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base
di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile
nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si
intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti
finanziari, in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema che consente l'interazione tra interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si
intende l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un
mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo
sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
effettuate dal soggetto su uno specifico strumento
finanziario in relazione al totale delle negoziazioni
effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si
intende la gestione, su base discrezionale e
individualizzata, di portafogli di investimento che
includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di
un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera
e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini,
nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due
o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione
di un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di
investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni
personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o
piu' operazioni relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto
dei clienti" si intende la conclusione di accordi di
acquisto o di vendita di uno o piu' strumenti finanziari
per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi
per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti
finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una
banca al momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art.
31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di
agente collegato, esercita professionalmente l'offerta
fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un
sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
da un sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o
un sistema organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali
per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita'
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle piccole e medie imprese, come
definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera (f), primo
alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese
sociali e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di
finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari
di debito da parte delle piccole e medie imprese.
5-decies. - 5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o
giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla
relazione esistente tra un'impresa controllante e
un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione
analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e
un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di
un'impresa controllata e' considerata impresa controllata
dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le
suddette persone e uno stesso soggetto che sia una
relazione di controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme
del presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si
intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un
algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si
intende un accordo in base al quale un membro o un
partecipante o un cliente di una sede di negoziazione
consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via
elettronica direttamente alla sede di negoziazione di
ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso
in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo
dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica
ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si
intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a
un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o
come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'art. 69-bis, comma 1, lettera
c), del T.U. bancario che e' pienamente rimborsabile alla
scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi
interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio)
secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici,
eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri
beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi
di cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto quale definito all'art. 2, paragrafo 1,
punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'art. 2, paragrafo 3, del
medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b);
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o
"ARM": un soggetto quale definito all'art. 2, paragrafo 1,
punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'art. 2, paragrafo 3, del
medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d); - e).
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c).
1) - 3).
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato
regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da
parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato
membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico
all'ingrosso" si intende un prodotto energetico
all'ingrosso quale definito all'art. 2, punto 4, del
regolamento (UE) n. 1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"
si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di
cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e
XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i
prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1379/2013;
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci;
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende
uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro
della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi
Stati membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito
da due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
possano essere agevolmente recuperate per un periodo di
tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni
stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si
intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.»
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese
che svolgono le attivita' di riassicurazione e di
retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita'
professionale disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale
che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo
restando quanto previsto dal presente decreto per gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker;
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o
abbiano accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento
delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione
operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la
capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi
all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento
della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti
dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca
d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi
nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione
europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad
altri organismi pubblici che sono incaricati o che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create
da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi
difficolta' finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per
conto proprio strumenti derivati su merci o quote di
emissione o derivati sulle stesse, esclusi quelli che
negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo;
1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo
la cui attivita' principale sia la prestazione di servizi
di investimento ai sensi del presente decreto, l'esercizio
di qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/UE o l'attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino alla Consob, su
richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno
valutato che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale, in conformita' a
quanto stabilito negli atti delegati emanati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4,
della direttiva 2014/65/UE;
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare le
attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi
dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente
decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e
funzioni sono disciplinate dall'art. 201 del presente
decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto;
p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi
di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020
(188).»
«Art. 21. (Criteri generali). - 1. Nella prestazione
dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti
e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi e delle attivita'.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim,
le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
Testo Unico bancario e le banche italiane:
a) adottano ogni misura idonea ad identificare e
prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i
dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due
clienti al momento della prestazione di qualunque servizio
di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni
organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare
tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i
conflitti di interesse incidano negativamente sugli
interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e
amministrative adottate a norma della lettera b) non sono
sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato,
informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro
conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti
di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i
rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e
prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati.
1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di
interesse determinati dalla percezione da parte di Sim,
imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA
non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico
bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da
soggetti terzi o determinati dalle politiche di
remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro
adottate.
1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai
clienti o potenziali clienti tutte le informazioni
richieste ai sensi della presente Parte e delle relative
disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne
nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un
investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le
informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le
informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I
soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti
al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di
ricevere le informazioni su supporto cartaceo.
2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di
investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.
2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la
vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare
le esigenze di un determinato mercato di riferimento di
clienti finali individuato all'interno della pertinente
categoria di clienti e che la strategia di distribuzione
degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti
target. I soggetti di cui al presente comma adottano
inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento
finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del
mercato target.
2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli
strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la
compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
servizi di investimento tenendo conto del mercato di
riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o
raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del
cliente.
2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di
attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero
1), lettera a), non si applicano quando il servizio di
investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola
make-whole che non hanno altri derivati incorporati o
quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o
distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da
parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla
prestazione del servizio di gestione di portafogli o di
altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli
obblighi di cui al comma 1 qualora:
a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione
degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il
prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo
che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei
pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca,
la quota che e' imputabile alla ricerca;
b) i soggetti abilitati informano i propri clienti
dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i
servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei
servizi di ricerca;
c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati
gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano
emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia
superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa
dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi
precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal
capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non
sono o non erano quotati.
2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca
e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca
riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi,
oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti
finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca
strettamente correlati a un settore o a un mercato
specifico in modo tale da delineare una base di valutazione
degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari
all'interno del settore o del mercato in questione. La
ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che
raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente,
una strategia di investimento e formulano un parere
motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi
o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e
informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di
informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere
impiegate per elaborare una strategia di investimento ed
essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto
alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei
clienti a cui tale ricerca e' addebitata.»
«Art. 68 (Limiti alle posizioni in strumenti derivati
su merci). - 1. Al fine di prevenire abusi di mercato e
favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di
regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila
sull'applicazione dei limiti di posizione sull'entita' di
una posizione netta che puo' essere detenuta da una persona
in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e
derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi
di negoziazione, e in contratti negoziati fuori listino
economicamente equivalenti (EEOTC), secondo quanto previsto
con proprio regolamento, conformemente alla metodologia di
calcolo determinata dall'AESFEM a norma dell'art. 57,
paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. I derivati su
merci sono considerati critici o significativi quando la
somma di tutte le posizioni nette dei detentori di
posizioni finali costituisce la dimensione delle loro
posizioni aperte ed e' pari a un minimo di 300.000 lotti in
media su un periodo di un anno.
2. I limiti di posizione di cui al comma 1 non si
applicano con riferimento a:
a) posizioni detenute da entita' non finanziarie, o
per conto delle stesse, di cui e' oggettivamente possibile
misurare la capacita' di ridurre i rischi direttamente
legati all'attivita' commerciale di tali entita' non
finanziarie;
b) posizioni detenute da entita' finanziarie, o per
conto delle stesse, appartenenti ad un gruppo
prevalentemente commerciale che agisce per conto di
un'entita' non finanziaria del gruppo prevalentemente
commerciale, quando e' oggettivamente possibile misurare la
capacita' di tali posizioni di ridurre i rischi
direttamente legati all'attivita' commerciale di tale
entita' non finanziaria;
c) posizioni detenute da controparti finanziarie e
non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come
derivanti da operazioni concluse per ottemperare
all'obbligo di fornire liquidita' a una sede di
negoziazione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, quarto
comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;
d) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis,
lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un
sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10.
2-bis. La Consob, in conformita' alle norme tecniche
di regolamentazione definite dall'AESFEM, approva le
richieste di esenzione dall'applicazione dei limiti di
posizione presentate ai sensi del comma 2, lettere a), b) e
c).
3. La Consob comunica all'AESFEM i limiti di
posizione che intende stabilire al fine di ricevere il
parere dell'autorita' in merito alla compatibilita' dei
limiti di posizione con le finalita' enunciate al comma 1 e
con la metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM. Se
necessario la Consob modifica i limiti di posizione in
conformita' al parere dell'AESFEM o fornisce a quest'ultima
le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli,
rendendo pubbliche tempestivamente le motivazioni di tale
decisione sul proprio sito internet.
4. Qualora siano negoziati quantitativi ingenti di
derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e
le stesse caratteristiche o derivati su merci critici o
significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse
caratteristiche presso sedi di negoziazione di piu' Stati
membri, la Consob, nel caso in cui sia l'autorita'
competente della sede in cui e' negoziato il quantitativo
piu' elevato (autorita' competente centrale) stabilisce,
secondo quanto previsto con il regolamento di cui al comma
1, il limite di posizione unico da applicare a tutte le
negoziazioni relative a tale derivato. In tale caso, la
Consob consulta le autorita' competenti di altre sedi in
cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un
ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su
merci critici o significativi, in merito al limite di
posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di
tale limite.
5. A seguito di ricezione, da parte della Consob,
della comunicazione di un'autorita' competente centrale,
dei limiti di posizione applicabili ad un derivato su merci
critico o significativo o ad un derivato su merci agricole
negoziato per quantitativi ingenti in sedi di negoziazione
soggette alla sua vigilanza, la Consob, in caso di
disaccordo, espone per iscritto le ragioni complete e
dettagliate per cui non considera soddisfatti i requisiti
enunciati al comma 1.
6. La Consob conclude accordi di cooperazione con le
altre autorita' competenti delle sedi in cui sono negoziati
derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e
le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo,
derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso
sottostante e le stesse caratteristiche negoziati su una
sede soggetta alla sua vigilanza, e con le autorita'
competenti dei titolari di posizioni in tali strumenti
derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati
pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il
limite di posizione unico.
7. In casi eccezionali, la Consob puo' imporre limiti
piu' restrittivi di quelli adottati a norma del comma 1 che
siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo
conto della liquidita' e dell'ordinato funzionamento del
mercato specifico. La decisione di imporre limiti di
posizione piu' restrittivi e' valida per un periodo che non
puo' superare i sei mesi a decorrere dalla data della
relativa pubblicazione sul sito internet della Consob e
puo' essere prorogata di sei mesi in sei mesi, se
continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la
restrizione. In assenza di una proroga espressa, al
decorrere del periodo di sei mesi i limiti piu' restrittivi
decadono automaticamente.
8. La Consob pubblica sul proprio sito internet le
decisioni adottate ai sensi del comma 7, incluse
informazioni sui limiti di posizione piu' restrittivi e le
comunica all'AESFEM, unitamente alle ragioni che hanno
portato all'adozione delle decisioni medesime affinche'
tale autorita' possa pronunciarsi sulla necessita' dei
limiti di posizione piu' restrittivi alla luce
dell'eccezionalita' del caso. Qualora la Consob imponga
limiti in contrasto con il parere dell'AESFEM, pubblica
immediatamente sul proprio sito internet una comunicazione
in cui spiega le ragioni che l'hanno indotta a prendere
tale decisione.»
«Art. 68-bis (Controlli del gestore della sede di
negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su
merci). - 1. Il gestore di una sede di negoziazione che
negozia derivati su merci si dota di un sistema di
controlli sulla gestione delle posizioni che includono
almeno la facolta' del gestore di:
a) controllare le posizioni aperte delle persone;
b) ottenere dalle persone informazioni, compresa
tutta la documentazione pertinente, in relazione
all'entita' e alle finalita' di una posizione o esposizione
assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti,
eventuali misure concertate e eventuali attivita' e
passivita' nel mercato sottostante, comprese, se del caso,
le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso
sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di
negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i
partecipanti;
c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una
posizione in via temporanea o permanente e di adottare
unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la
riduzione della posizione nel caso in cui la persona non
ottemperi; e
d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente
liquidita' nel mercato a un prezzo e un volume convenuti,
con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una
posizione elevata o dominante.»
«Art. 68-quater (Notifica dei titolari di posizioni
in base alle categorie). - 1. Il gestore di una sede di
negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse
pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni
aggregate detenute dalle differenti categorie di persone
per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o
quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse,
negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il numero
delle persone sia le loro posizioni aperte superano soglie
minime, distinguendo fra le posizioni identificate come
atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i
rischi direttamente connessi alle attivita' commerciali e
le altre posizioni. Tale relazione e' trasmessa alla Consob
e all'AESFEM.
2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
su merci o quote di emissione o relativi derivati al di
fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita'
competente centrale o, qualora non esista un'autorita'
competente centrale, all'autorita' competente della sede in
cui i derivati su merci o quote di emissione o relativi
derivati sono negoziati, almeno su base giornaliera, i dati
disaggregati delle loro posizioni, nonche' quelle dei loro
clienti e dei clienti dei loro clienti fino a raggiungere
il cliente finale, assunte in contratti EEOTC e, se
rilevanti, in derivati su merci o quote di emissione o
relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione,
distinguendo fra le posizioni identificate come atte a
ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi
direttamente connessi alle attivita' commerciali e le altre
posizioni.
2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di
cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono
ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I,
sezione C), punto 10.
3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei
sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore
della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle
loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella
sede di negoziazione in oggetto, almeno su base
giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei
clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente
finale.
4. La Consob prevede con regolamento:
a) i tempi e le modalita' di invio da parte del
gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati
inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i
membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di
negoziazione;
b) le modalita' di classificazione, da parte dei
gestori delle sedi di negoziazione, ai fini
dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
su merci ovvero quote di emissione o strumenti derivati
delle stesse.".
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 173/349 del 12.06.2014.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio