Gazzetta n. 71 del 24 marzo 2023 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo


Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 marzo 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno cinquecentomila firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:
«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente a:
Art. 1 - Fauna selvatica,
comma 1-bis, limitatamente alle parole "o adeguare" e limitatamente alle parole ", fatte salve le finalita' di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) primo e secondo trattino, della stessa direttiva";
comma 2, abrogato;
comma 3, limitatamente alle parole "Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.";
comma 7, limitatamente alle parole "e sentiti il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'art. 8";
Art. 2 - Oggetto della tutela,
comma 2, abrogato;
Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento,
comma 3, limitatamente alle parole "e per la cessione ai fini di richiamo";
comma 4, limitatamente alle parole "La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio." e "appartenenti ad altre specie";
comma 5, limitatamente alle parole "abbatte, cattura o";
Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi,
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 3-bis, abrogato;
comma 3-ter, abrogato;
comma 4, abrogato;
comma 5, abrogato;
comma 6, abrogato;
comma 7, limitatamente alle parole "che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia";
comma 8, abrogato;
Art 6 - Tassidermia,
comma 1, limitatamente alle parole "e trofei";
comma 2, limitatamente alle parole "o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione";
comma 3, limitatamente alle parole "o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio";
Art. 8 - Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, abrogato;
Art. 9 - Funzioni amministrative, abrogato;
Art. 10, limitatamente alle parole nel titolo "-venatori",
comma 1, limitatamente alle parole "-venatoria" e "e la regolamentazione del prelievo venatorio";
comma 3, limitatamente alle parole "In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.";
comma 5, abrogato;
comma 6, limitatamente alle parole "della caccia,";
comma 7, limitatamente alle parole "-venatori." e "e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali";
comma 8, limitatamente alle parole "-venatori";
comma 8, lettera d), abrogato;
comma 8, lettera e), abrogato;
comma 8, lettera h), abrogato;
comma 10, limitatamente alle parole "-venatoria";
comma 11, limitatamente alle parole "-venatoria";
comma 12, abrogato;
comma 17, abrogato;
Art. 11 - Zona faunistica delle Alpi,
comma 2, limitatamente alle parole "e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali";
Art 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria,
comma 1, abrogato;
comma 2, limitatamente alle parole "o alla cattura" e "mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13";
comma 4, limitatamente alle parole "altro";
comma 5, abrogato;
comma 6, abrogato;
comma 7, abrogato;
comma 8, abrogato;
comma 9, abrogato;
comma 10, abrogato;
comma 11, abrogato;
comma 12, abrogato;
comma 12-bis, abrogato;
Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria, abrogato;
Art. 14, limitatamente alle parole nel titolo "della caccia",
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 4, abrogato;
comma 5, abrogato;
comma 6, abrogato;
comma 7, abrogato;
comma 8, abrogato;
comma 9, limitatamente alle parole ", dei cacciatori" e "-venatorie" e "compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso";
comma 10, limitatamente alle parole "degli ambiti territoriali di caccia" e "in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti," e "delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito" e "il 20 per cento";
comma 11, limitatamente alle parole "Negli ambiti territoriali di caccia";
comma 12, abrogato;
comma 13, abrogato;
comma 14, limitatamente alle parole "di caccia" e "e dall'esercizio dell'attivita' venatoria";
comma 16, abrogato;
comma 17, limitatamente alle parole "-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita' venatoria, nonche' alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza";
Art. 15, limitatamente alle parole nel titolo "Utilizzazione dei fondi ai fini della" e "programmata",
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 4, abrogato;
comma 5, abrogato;
comma 6, limitatamente alle parole "della caccia" e "fino al venir meno delle ragioni del divieto";
comma 7, abrogato;
comma 8, limitatamente alle parole "nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse";
comma 9, abrogato;
comma 10, abrogato;
comma 11, abrogato;
Art. 16 - Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, abrogato;
Art. 17 - Allevamenti,
comma 1, limitatamente alle parole "alimentare," e ", ornamentale";
comma 2, abrogato;
comma 4, abrogato;
Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria, abrogato;
Art. 19 - abrogato;
Art. 19-bis abrogato;
Art. 19-ter abrogato;
Art. 21 - Divieti,
comma 1a, limitatamente alle parole "nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive";
comma 1b, limitatamente alle parole "Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;";
comma 1c, limitatamente alle parole "ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica";
comma 1d, limitatamente alle parole ", purche' dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto";
comma 1e, limitatamente alle parole "nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;";
comma 1f, abrogato;
comma 1g, abrogato;
comma 1h, limitatamente alle parole "a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, cafandri o tute impermeabili da sommozzatore";
comma 1i, abrogato;
comma 1l, abrogato;
comma 1m, abrogato;
comma 1n, limitatamente alle parole "in tutto o nella maggior parte";
comma 1p, limitatamente alle parole ", al di fuori dei casi previsti dall'art. 5";
comma 1q, abrogato;
comma 1r, abrogato;
comma 1s, abrogato;
comma 1t, limitatamente alle parole "non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico";
comma 1u, limitatamente alle parole "usare munizione spezzata nella";
comma 1aa, limitatamente alle parole "a partire dal 10 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e)";
comma 1bb, limitatamente alle parole ", ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)";
comma 1cc, limitatamente alle parole ", non provenienti da allevamenti,";
comma 1ee, limitatamente alle parole ", ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia";
comma 1ff, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, limitatamente alle parole "interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi";
Art. 22 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio, abrogato;
Art. 23 - Tasse di concessione regionale,
comma 1, limitatamente alle parole ", per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22";
comma 2, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 5, limitatamente alle parole "Gli appostamenti fissi," e "-venatorie" e "-venatorie";
Art. 24 - Fondo presso il Ministero del Tesoro,
comma 2a, abrogato;
comma 2b, limitatamente alle parole "1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della";
comma 2c, abrogato;
comma 3, abrogato;
comma 4, abrogato;
Art. 26, limitatamente alle parole nel titolo "e dall'attivita' venatoria",
comma 1, limitatamente alle parole "in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria,";
comma 2, limitatamente alle parole "e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative";
Art. 27, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria",
comma 1a, limitatamente alle parole "le armi da caccia di cui all'art. 13 nonche'", e "Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita' al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65";
comma 1b, limitatamente alle parole "venatorie," e "presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale";
comma 4, limitatamente alle parole "venatorie,";
comma 5, limitatamente alle parole "nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio";
comma 6, limitatamente alle parole "sull'esercizio venatorio";
comma 7, limitatamente alle parole ",venatorie";
comma 9, abrogato;
Art. 28, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria",
comma 1, abrogato;
comma 2, limitatamente alle parole "con esclusione" e "autorizzati";
comma 3, limitatamente alle parole "alla disciplina dell'attivita' venatoria" e "tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui e' contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste";
comma 4, limitatamente alle parole "consegna o della";
comma 6, abrogato;
Art. 29 - Agenti dipendenti degli enti locali,
comma 1, limitatamente alle parole "venatoria";
Art. 30 - Sanzioni penali,
comma 1 abrogato;
comma 2 limitatamente alle parole "in materia di imbalsamazione e tassidermia" e "le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione";
comma 3 abrogato;
comma 4 abrogato;
Art. 31 - Sanzioni amministrative, abrogato;
Art. 32 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio, abrogato;
Art. 33 - Rapporti sull'attivita' di vigilanza,
comma 1, limitatamente alle parole "di cui all'art. 9";
Art. 34 - Associazioni venatorie, abrogato;
Art. 35 - Relazione sullo stato di attuazione della legge
comma 1, limitatamente alle parole "venatoria 1994-1995";
Art. 36 - Disposizioni transitorie
comma 1, abrogato;
comma 2, abrogato;
comma 3, limitatamente alle parole "appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge";
comma 4, abrogato;
comma 5, limitatamente alle parole "nella stagione venatoria 1994-1995";
Art. 37 - Disposizioni finali,
comma 3, limitatamente alle parole "in materia di caccia"?».
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