Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 29
Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, il punto 14), dell'allegato A;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93-bis dopo il comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) «KIID»: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea;
f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.»;
b) all'articolo 98-ter:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(KID e prospetto)»;
2) al comma 1, le parole «il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «il KID»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.»;
5) al comma 4 le parole: «Nessuno puo' essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.» sono soppresse;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.»;
c) dopo l'articolo 98-ter e' inserito il seguente:
«Art. 98-ter. 1 (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio). - 1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.
2. L'offerta di cui al comma 1 e' preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto.
3. Il KIID e' redatto in conformita' ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.
4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
5. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.»;
d) all'articolo 98-quater, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto;»;
2) alla lettera a-ter) le parole «documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «KIID»;
e) all'articolo 191-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.»;
f) all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;»;
g) all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;»;

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la
direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei
documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle
societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
dicembre 2021, n. L 455.
- La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2021) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199.
- Si riporta l'allegato A della legge 4 agosto 2022, n.
127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2021):

«Allegato A

1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione;
2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
(Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE,
2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per una migliore applicazione e una
modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla
protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del
SEE);
4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la
direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva
2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di
informazione, la governance del prodotto e i limiti di
posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per
quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di
investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE);
10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo
2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione
delle misure per promuovere la realizzazione della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T);
12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che
abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilita' (Testo rilevante ai fini del SEE);
14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la
direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei
documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle
societa' di gestione di organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del
SEE).»
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O..

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 93-bis, 98-ter,
98-quater, 191-ter, 194-quater e 194-septies del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo e
nel Capo I del Titolo III si intendono per:
a) «regolamento prospetto»: regolamento (UE)
2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2017;
b) «disposizioni attuative»: gli atti delegati
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010;
b-bis) «regolamento (UE) 2019/1156»: il regolamento
(UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione
transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n.
346/2013 e (UE) n. 1286/2014;
c) «titoli»: i valori mobiliari individuati
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;
d) «responsabile del collocamento»: il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
e) «Stato membro d'origine»:
1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato
membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera m), del regolamento prospetto;
2) in relazione all'offerta di quote o azioni di
Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e'
stato costituito;
f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della
UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta
l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,
qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.
f-bis) «KIID»: il documento previsto dall'articolo
78 della direttiva 2009/65/CE recante le
informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali
dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi
possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi
dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza,
decisioni di investimento informate, e redatto in
conformita' al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative
disposizioni di attuazione dell'Unione europea;
f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 1286/2014.»
«Art. 98-ter (KID e prospetto). - 1. L'offerta al
pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE
e non UE e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel
caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono
allegati il KID e il prospetto destinati alla
pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti,
FIA UE e non UE, alla comunicazione e' allegata la
documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi
dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).
2. (abrogato).
3. Il prospetto deve consentire agli investitori di
poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi
dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare
una scelta consapevole in merito all'investimento. Il
prospetto ha natura precontrattuale.
4. Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9.
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE,
il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia
una volta espletata la procedura di notifica prevista
dall'articolo 42.
5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o
azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la
documentazione d'offerta e' pubblicata quando si e'
conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o
dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di
attuazione.»
«Art. 98-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La
Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione
della presente sezione anche differenziate in relazione
alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e
dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione
europea, il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e
del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di
OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di
pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e
l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta
di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il
relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del KIID e del
prospetto;
b) le modalita' da osservare per diffondere
notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere
intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 42-bis;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche
al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti,
l'inserimento nella documentazione d'offerta di
informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal
regolamento di cui al comma 1.»
«Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione
e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o
azioni di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta
al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e
98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di
euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al
pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali
l'Italia e' lo Stato membro d'origine.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3,
e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni
generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque
milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione dell'articolo 101 e alla violazione
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le
stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR
aperti.
3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al
dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente
responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei
requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per
gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei
requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari
autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di
consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e
controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore
a due mesi e non superiore a tre anni.
7. Nei confronti dell'emittente o della persona che
chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di
Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e
b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
settecentocinquantamila euro.
8. Alle violazioni previste dal presente articolo si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3
e 4, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate
dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
c-sexies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
c-septies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;
c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033
richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative
disposizioni attuative;
c-novies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative
disposizioni attuative;
c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402
richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.»
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis;29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e
187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni
attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle
relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per
la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative;
e-sexies) delle disposizioni richiamate
dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;
e-septies) delle norme del regolamento (UE)
2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle
relative disposizioni attuative;
e-octies) delle norme del regolamento (UE) n.
575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative
disposizioni attuative;
e-novies) delle norme del regolamento (UE)
2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.»
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
nazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio