Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2023 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 7 marzo 2023
Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'. (Delibera n. 30499).


L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 7 marzo 2023;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima;
Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020, n. 28599 del 23 febbraio 2021 e n. 30033 del 22 febbraio 2022, con le quali l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi del quale «in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato [...] la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata in misura di 25 unita' di ruolo», e che «ai relativi oneri, nel limite di euro 2.402.516 per l'anno 2021, di euro 2.505.531 per l'anno 2022, di euro 2.649.109 per l'anno 2023, di euro 2.795.589 per l'anno 2024, di euro 2.944.435 per l'anno 2025, di euro 3.091.251 per l'anno 2026, di euro 3.245.721 per l'anno 2027, di euro 3.510.356 per l'anno 2028, di euro 3.702.013 per l'anno 2029 e di euro 3.866.124 a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni»;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», ai sensi del quale «Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza", del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorita' e' aumentata in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni»;
Considerato che le norme citate dispongono che alla copertura integrale degli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica si debba provvedere mediante un corrispondente incremento del contributo;
Considerato che, al fine di assicurare la copertura degli oneri complessivi pari a euro 3.220.111,00 - di cui euro 2.649.109,00 quantificati nel decreto legislativo n. 185/2021, ed euro 571.002,00 quantificati nel decreto-legge n. 13/2023 - e' necessario provvedere ad un incremento della aliquota di contribuzione dello 0,003 per mille;
Considerato, pertanto, in applicazione delle norme citate, che l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita', per l'anno 2023, deve essere fissata nello 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2023;

Delibera:

1. Di fissare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;
2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente: Rustichelli Il Segretario generale: Stazi