Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 31 gennaio 2023
Disciplina dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR - Contratti filiera settore forestale.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 - testo unico in materia di foreste e filiere forestali e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 35-bis del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, (c.d. decreto Semplificazioni) che definisce «Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, modificando l'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che introduce al comma 4-quinquies.1 gli «Accordi di Foresta» quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, equiparati alle reti di impresa agricole ai sensi del comma 4-quinquies.4;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti in particolare gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), e in particolare, il paragrafo 2.1.5. (Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste), il paragrafo 2.1.6. (Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale), paragrafo 2.4. (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale), paragrafo 2.9.1 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto il regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l'elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h) punto 1, i «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualita' dal 2022 al 2026;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;
Visto l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»;
Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022, recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per settore ed in particolare l'art. 1, recante l'assegnazione di euro 10.000.000,00 per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore forestale, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435;
Visto il regime di aiuto S.A. 104682 (2022/N), adottato con decisione della Commissione europea C(2022)9322 del 12 dicembre 2022, relato al finanziamento dei contratti di filiera nel settore forestale nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli obiettivi della Strategia forestale nazionale, approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021, che recepisce gli indirizzi europei della Strategia forestale europea 2030, (Comunicazione della commissione COM (2021) n 572 final del 16 luglio 2021) e della Strategia europea sulla biodiversita' per il 2030 - «Riportare la natura nella nostra vita» (Comunicazione della commissione COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020);
Considerati gli esiti della consultazione tecnica emanata dalla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con decreto direttoriale n. 0301200 del 6 luglio 2022, per la costruzione del bando per i contratti di filiera da attivare nel settore forestale;
Ritenuta la necessita' di adottare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nel settore forestale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento;
b) «Accordi di foresta»: contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;
c) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma di intervento, integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;
f) «Filiera forestale»: l'insieme delle fasi di utilizzazione e produzione forestale e dell'arboricoltura da legno, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti forestali legnosi e da esso derivati;
g) «Impresa forestale»: impresa di cui all'art. 3, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, iscritta nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attivita' di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale;
h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
i) «Orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
j) «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri previsti nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 35, n. 13 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01;
k) «Prodotti forestali»: i prodotti derivati dalla gestione e utilizzazione delle foreste e dell'arboricoltura da legno che comprendono il legno e i prodotti da esso derivati, a fini industriale, artigianale ed energetico elencati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010 con un codice secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed i prodotti da esso derivati che, completati i cicli di riuso, riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento;
l) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera e volto a perseguire gli obiettivi del Programma di intervento;
m) «Programma di intervento»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;
n) «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e i suoi allegati tecnico amministrativi, emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o) «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;
p) «Soggetti della filiera»: i soggetti che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
q) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal programma, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
r) «Tassi di riferimento e di attualizzazione»: tassi calcolati in base alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;
s) «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, lavorazione, produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni forestali e l'ottenimento del prodotto finale, eseguite dalle imprese artigianali, dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ecc.;
t) «Utilizzazioni forestali»: l'intera serie di operazioni di produzione, abbattimento, allestimento (sramatura, sezionamento o depezzatura, eventuale scortecciatura), concentramento, esbosco e prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura da legno o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compresa produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).
 
Allegato 1

CONTRATTI DI FILIERA SETTORE FORESTALE
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITA' DI AIUTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative di cui all'art. 3 del presente decreto per la realizzazione dei programmi.
2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 al presente decreto.
3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimento, che dettaglia, quanto gia' previsto nel presente decreto, ed in particolare i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, nonche' le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni.
4. Gli interventi agevolativi del presente decreto soddisfano i criteri di cui al punto (39) del Capitolo 3 «Principi di valutazione comune» degli orientamenti.
 
Art. 3

Misure agevolative

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale.
2. Le agevolazioni sono concesse con procedura a «sportello», fino all'esaurimento delle risorse stanziate, applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione del presente decreto.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili cosi' individuato:
a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attivita' di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000 euro;
d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.
4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;
b) a valere su ulteriori disponibilita' del Ministero.
5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, non sara' previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto dell'UE, in particolare:
a) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. E' tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;
b) aiuti la cui concessione e' subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
c) aiuti che limitano la possibilita' del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
6. Gli interventi di cui al presente decreto sono coerenti con gli indirizzi comunitari della Strategia forestale europea (COM (2021) n. 572), e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e compatibili con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
 
Art. 4

Contratto di filiera

1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione forestale.
2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento.
3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma, che contribuiscono alla realizzazione del Programma di intervento e al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di filiera. Il Contratto di filiera e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono i soli soggetti beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti.
4. Il Programma di intervento deve essere articolato con i progetti in diverse tipologie di interventi ammissibili, in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari, e in modo da dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
5. Il Programma di intervento deve altresi' contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilita' previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
 
Art. 5

Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera:
a) le societa' cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
c) gli enti pubblici;
d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno;
e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
g) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
h) gli Accordi di foresta.
2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i soggetti beneficiari previsti dal presente articolo, laddove applicabili.
3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
c) le organizzazioni di proprietari, i produttori e le associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
d) le societa' riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attivita' di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attivita' di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le grandi imprese;
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli orientamenti;
c) le imprese in difficolta', conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti.
5. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'Accordo di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 5, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di possesso o di gestione idoneo a garantire la disponibilita' delle superfici forestali;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
7. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, avere una stabile organizzazione in Italia. dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6 alla data di presentazione della domanda di agevolazione compreso l'essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese nazionale.
 
Art. 6

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui ai punti a) b) c) e d) all'art. 3, dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1, del presente decreto possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
2. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera e comunque non oltre i termini dettagliati nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
 
Art. 7

Aiuti concedibili e cumulo

1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Soltanto le spese sostenute dopo l'inoltro della domanda di aiuto potranno essere ritenute ammissibili.
2. La misura degli aiuti e' fissata dal provvedimento di attuazione del presente decreto, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto presenti nell'allegato 1 al presente decreto.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
4. Gli interventi possono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.
5. Per i Contratti di filiera le agevolazioni sono concedibili nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come dettagliato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1, del presente decreto.
6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «de minimis» e con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni del RRF:
a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera di cui all'art. 11, comma 1 del presente decreto.
 
Art. 8

Presentazione e istruttoria
delle domande di accesso alle agevolazioni

1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve trasmettere al Ministero, secondo le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto, apposita domanda di accesso.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, e' redatta secondo l'apposito modello che sara' allegato del provvedimento di attuazione del presente decreto predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell'impresa che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma di intervento;
b) descrizione del Programma di intervento;
c) descrizione dei progetti, comprese le date di inizio e fine;
d) ubicazione dei progetti nell'ambito del Programma di intervento;
e) elenco dei costi ammissibili per Progetto;
3. Alla domanda di accesso devono essere allegati:
a) il Programma di intervento del Contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e delle informazioni relative alla totalita' dei soggetti beneficiari in esso coinvolti;
b) l'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera;
c) la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente:
i) la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento;
ii) l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto;
iii) il piano dei flussi finanziari previsionali;
iv) le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;
v) analisi di coerenza con le azioni della Strategia forestale nazionale.
4. Il Programma di intervento del Contratto di filiera e la scheda sintetica dei progetti dovranno altresi' contenere gli ulteriori dati e informazioni dettagliati nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
5. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilita' delle superfici forestali e degli immobili (suolo e fabbricati) ove sara' realizzato il progetto nonche' dell'attestazione della regolarita' del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Inoltre, nel caso di Reti d'impresa, e' richiesta copia del contratto di rete o Accordo di foresta. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sara' dettagliata nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare.
6. L'attivita' istruttoria delle domande e' effettuata tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo, sino alla concorrenza della dotazione del presente decreto.
7. Entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di recezione della domanda di accesso alle agevolazioni il Ministero accerta la completezza, la regolarita' e la ricevibilita' della domanda medesima.
8. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione della domanda. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sara' considerata totalmente inammissibile.
9. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' soggettive e oggettive stabilite dal presente decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilita' totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Il Ministero puo' chiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura al soggetto proponente di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario e utile alla fase istruttoria. I chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
11. Conclusa l'attivita' istruttoria, il Ministero procede alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria come segue:
a) programmi e progetti idonei ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;
b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.
 
Art. 9

Presentazione della proposta definitiva
di Contratto di filiera

1. La proposta definitiva di Contratto di filiera e' presentata dal soggetto proponente al Ministero secondo le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 11 del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile ed il soggetto proponente e' escluso.
2. La proposta definitiva di Contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel Programma di intervento presentato con la domanda di accesso, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma di intervento approvato.
3. La proposta definitiva di Contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sara' allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma di intervento approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) indicazione del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari;
b) priorita' e obiettivi del Contratto di filiera e del Programma di intervento, e analisi di coerenza con gli obiettivi e le azioni della Strategia forestale nazionale;
c) progetti previsti;
d) piano finanziario di copertura del Programma di intervento, con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
e) ogni altro elemento richiesto nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
4. Il Ministero puo' prevedere nel provvedimento di attuazione del presente decreto ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera.
 
Art. 10

Istruttoria della proposta definitiva
di Contratto di filiera

1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 9, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni del Ministero al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
2. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
3. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse.
4. Per le proposte definitive per le quali l'attivita' istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 11

Sottoscrizione del Contratto di filiera

1. Entro trenta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera, di cui all'art. 10, comma 3 del presente decreto, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera.
2. Il Contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni e obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti.
3. L'efficacia del Contratto di filiera e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della eventuale documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero al soggetto proponente.
4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 12

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla stipula del Contratto di filiera. Le quote del contributo sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40 per cento del contributo, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e attualizzazione vigenti al momento della concessione.
2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo due domande di erogazione sullo stato di avanzamento lavori, escluso il saldo.
3. Ai fini di ciascuna erogazione sullo stato di avanzamento lavori, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto proponente la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalita' previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione finale di spesa, secondo le modalita' previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
4. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione attestando la conformita' della realizzazione del Programma di intervento con le specifiche prescrizioni contenute nel Contratto di filiera, e provvede ad erogare il contributo. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
5. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma delle spese riconosciute ammissibili e relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.
6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 13

Variazioni dei programmi successive
alla sottoscrizione del Contratto di filiera

1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonche' le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, cosi' come approvate in sede di concessione dell'aiuto.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel Contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera.
3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire dall'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute precedentemente.
4. Ai fini dell'approvazione i soggetti proponenti comunicano tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni proposte. Il Ministero provvede a verificare la congruita' tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
5. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente.
6. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensita' massima di aiuto.
8. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonche' quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
9. Le modifiche di cui al comma 8 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero nei termini e nelle modalita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
10. Il soggetto proponente puo' richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:
a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o piu' soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;
b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o piu' soggetti beneficiari;
c) cambio della proprieta' o titolarita' della gestione di superfici forestali.
11. La richiesta deve essere accompagnata da:
a) una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma di intervento approvato e con i relativi obiettivi;
b) il rispetto delle ulteriori condizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
12. Il Ministero provvede a verificare la congruita' tecnico-economica delle variazioni proposte, e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
13. In caso di valutazione negativa, il Ministero ne da' comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
14. Il Ministero in caso di valutazione positiva di cui al comma 12, approva il subentro e ne da' comunicazione al soggetto proponente. Ottenuta l'approvazione al subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al Contratto di filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive altresi' un apposito addendum all'Accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera.
14. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
 
Art. 14

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente.
2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per il medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura, previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nel provvedimento di attuazione del presente decreto;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
3. La revoca delle agevolazioni e' totale:
a) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
b) qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 5 del presente decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto, per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;
c) per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
4. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';
c) per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni e' comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7, della legge n. 241/1990; quest'ultimo puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente.
7. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR ex TUS) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 15

Documentazione di spesa

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo, il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalita' dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.
 
Art. 16

Atto amministrativo di erogazione
delle agevolazioni

1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'art. 12, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.
2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
 
Art. 17

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, e sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del Programma di intervento, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste si impegna a modificare e adattare il presente decreto, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato dell'UE che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.
 
Art. 19

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, (www.masaf.gov.it) che contiene le informazioni previste alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto (128) degli orientamenti. Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto 131 degli orientamenti.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il diritto di accesso procedimentale e' disciplinato dagli articoli 22 e successive modificazioni, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Roma, 31 gennaio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 320