Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 29 dicembre 2022 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa e Reggio Calabria - Venezia e viceversa. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' e, in particolare, gli articoli 16 e 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che estende le disposizioni di cui al suindicato art. 36 ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali; Vista la nota prot. n. 23377 del 4 agosto 2022 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha delegato il Presidente della Regione Calabria ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di nuovi oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed alcuni aeroporti nazionali; Visto il decreto del 15 settembre 2022, n. 85, con cui il Presidente della Regione Calabria ha indetto la Conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a definire il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina, e ha demandato al Dipartimento «turismo, marketing territoriale e mobilita'» l'esecuzione dei correlati e conseguenti adempimenti; Vista la nota prot. n 406296 del 15 settembre 2022, con la quale la dirigente generale del Dipartimento «turismo, marketing territoriale e mobilita'» della Regione Calabria ha convocato per il giorno 20 settembre 2022 la prima riunione della Conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea e modalita' sincrona con la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti; Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, condivisa la necessita' di assicurare la continuita' territoriale aerea da e per l'aeroporto di Reggio Calabria attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi, ha individuato le rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa quali collegamenti sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») e ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP con decorrenza dal 27 maggio 2023; Visto il verbale del 10 ottobre 2022 di conclusione della suindicata Conferenza di servizi; Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 485154 del 3 novembre 2022, inviata alla Presidenza della Regione Siciliana come informativa sugli esiti della Conferenza di servizi prima dell'atto presidenziale di chiusura da adottarsi solo nel caso in cui non fosse evidenziata, entro il termine perentorio di cinque giorni, contrarieta' formale da parte della stessa Regione Siciliana; Considerato che la Regione Siciliana non ha espresso alcuna osservazione contraria sul contenuto degli OSP entro il suindicato termine, equivalendo cio' ad assenso senza condizioni; Visto il decreto dell'11 novembre 2022, n. 110 con il quale il Presidente della Regione Calabria ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, individuando il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria, per come descritto nel suindicato verbale di seduta conclusiva; Tenuto conto delle risorse residuali derivanti dallo stanziamento di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 207 e delle risorse di parte regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 439 del 21 settembre 2022, destinate alla continuita' territoriale aerea per i collegamenti da e per lo scalo di Reggio Calabria, che consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale. |
| Allegato tecnico Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, Reggio Calabria - Bologna e viceversa A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma simultanea e in modalita' sincrona - con la partecipazione contestuale in via telematica delle amministrazioni pubbliche competenti alle tre sedute del 20 settembre 2022, del 5 ottobre 2022 e del 10 ottobre 2022 - ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalita' di seguito indicate. 1. Rotte onerate Reggio Calabria - Torino e viceversa Reggio Calabria - Venezia e viceversa Reggio Calabria - Bologna e viceversa Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita' europea (ora «Unione europea»), l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari 2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve: essere in possesso del prescritto COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validita'; essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validita'; dimostrare di avere la disponibilita', in proprieta', o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto; distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio; essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche; impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; applicare ai voli onerati il «regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it 2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente. L'ENAC, altresi', acquisira': l'nformazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC); per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari (*) e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni del seguente schema:
Parte di provvedimento in formato grafico (*) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operativita' dello scalo di Reggio Calabria (8,00 - 20,00) Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.2. Operativita' dei voli Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (Assoclearance). 3.3. Tariffe 3.3.1. Residenti La tariffa agevolata massima da applicare sulle tratte ai residenti in Calabria e nel Comune di Messina per tutto l'anno e' indicata nello schema che segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sono equiparati ai residenti in Calabria: i soggetti diversamente abili (*) (**); gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno (*); i giovani dai due ai ventuno anni (*); gli anziani al di sopra dei settanta anni (*). (*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalita' e/o alla residenza (**) invalidita' civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidita' 3.3.2. Non residenti La tariffa da applicare sulle rotte onerate e per tutto l'anno a chi non rientra nella categoria residenti o nelle categorie di utenti equiparati ai residenti di cui al precedente paragrafo 3.3.1. e' libera. 3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente). 3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti in Calabria (e alle categorie a questi equiparate) e nel Comune di Messina di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito indicate. 3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica estiva 2024. 3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2023/2024, pertanto, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del Jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Reggio Calabria, e' pari al 32%. Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del Jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 919,34 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei dodici mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verra' utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti. L'eventuale aumento/diminuzione decorrera' dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. 3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Calabria, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva. Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte. Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e' assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa. 3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a: a) garantire il servizio per almeno dieci mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione; b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore. Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi: pericolose condizioni meteorologiche; chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo; problemi di sicurezza; scioperi; altri casi di forza maggiore. c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Reggio Calabria. Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione 4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dieci mesi. I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, piu' in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento. Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare. In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008. Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a: a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 35.415,00 per la rotta Reggio Calabria - Torino e vv., euro 39.218,00 per la rotta Reggio Calabria - Venezia e vv., euro 36.279,00 per la rotta Reggio Calabria - Bologna e vv. La garanzia dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b); b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 106.245,00 per la rotta Reggio Calabria - Torino e vv., euro 117.655,00 per la rotta Reggio Calabria - Venezia e vv., euro 108.838,00 per la rotta Reggio Calabria - Bologna e vv. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lettera c). Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Reggio Calabria. c) comunicare ad ENAC, almeno cinque mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - non inferiore a due stagioni aeronautiche consecutive - in cui si impegna a garantire il servizio onerato. 4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso al servizio, verifica, altresi', l'adeguatezza della struttura degli stessi vettori per lo svolgimento del servizio onerato cosi' come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulla rotta onerata. 4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri. L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. 4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. 5. Riesame dell'imposizione 5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Calabria, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su una o piu' di tali rotte accettando gli oneri. 6. Gara d'appalto 6.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle sulle rotte Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, Reggio Calabria - Bologna e viceversa potra' essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. |
| Art. 2
1. Il servizio aereo di linea sulle rotte di cui all'art. 1 e' sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'informativa relativa alla presente imposizione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
| Art. 3
1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 27 maggio 2023. 2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 decadono nel caso non sia effettuato sulla rotta alcun servizio aereo di linea onerato per un periodo di dodici mesi. |
| Art. 4
1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 1 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. |
| Art. 5
1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'art. 1, puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore selezionato tramite gare pubbliche a decorrere dal 27 maggio 2023. 2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. 3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
| Art. 6
1. L'ENAC e' incaricato di esperire le gare di cui all'art. 5, di dare pubblicita' nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara. |
| Art. 7
1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art. 5, concede al rispettivo vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e approva, altresi', la convenzione sottoscritta dall'ENAC e da ciascun vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso. 2. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto ai competenti organi di controllo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). Roma, 29 dicembre 2022
Il Ministro: Salvini |
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