Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO
DECRETO RETTORALE 15 marzo 2023
Modifiche ed integrazioni dello statuto.


IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 12 luglio 2011, n. 160, in atto vigente;
Viste le delibere assunte dal senato accademico, nelle sedute dell'8 giugno 2022 e del 5 settembre 2022 e le delibere assunte dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 9 giugno 2022 e del 4 ottobre 2022, con le quali e' stato, rispettivamente, espresso parere favorevole e sono state approvate alcune modifiche all'art. 5, comma 2 «Senato accademico», art. 11, comma 6 «Strutture di raccordo» e art. 12, comma 2 «Commissioni paritetiche» dello statuto dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro;
Vista la delibera assunta dal senato accademico, nella seduta del 22 novembre 2022 e la delibera assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2022, con le quali e' stato, rispettivamente, espresso parere favorevole ed e' stata approvata un'ulteriore modifica all'art. 5, comma 2 «Senato accademico» del suddetto statuto;
Vista la nota prot. n. 27514 del 12 dicembre 2022, con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo modificato dello statuto dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro, ai fini del previsto controllo da parte del predetto Ministero;
Vista la nota MUR prot. n. 1702, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 10 febbraio 2023, con la quale e' stato comunicato che, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi del citato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, non vi erano osservazioni da formulare fatta eccezione per quanto evidenziato con riferimento all'art. 5, comma 2, senato accademico del succitato statuto, nonche' con riferimento all'art. 8, comma 1, collegio dei revisori dei conti ed all'art. 22, collegio disciplinare, non interessati dalle succitate proposte di modifica;
Vista la delibera assunta dal senato accademico, nella seduta del 14 febbraio 2023 e la delibera assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2023, con le quali, in accoglimento delle osservazioni formulate nella succitata nota prot. n. 1702 del 10 febbraio 2023, e' stato, rispettivamente, espresso parere favorevole e sono state approvate le modifiche e le integrazioni agli articoli 5, comma 2, 8, comma 1 e 22 dello statuto dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro;

Decreta
per le motivazioni espresse nel preambolo:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro e' modificato e integrato agli articoli 5, comma 2, 8, comma 1, 11, comma 6, 12, comma 2 e 22, commi 1 e 8, come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.
 
Allegato

Universita' degli studi «Magna Græcia»
di Catanzaro statuto

Art. 1.
Principi generali

1. L'Universita' degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro e' una comunita' di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.
2. L'universita' ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione, e, in particolare, ai principi della democrazia pluralista e della solidarieta'. Si impegna, altresi', nella propria organizzazione amministrativa, ad attuare l'efficienza, l'efficacia, l'imparzialita' e la democraticita', ispirandosi alle leggi della Repubblica italiana e alla Magna Carta sottoscritta dalle universita' europee.
3. L'universita' assume come suoi valori fondamentali la liberta' di ricerca e la liberta' di insegnamento tra loro correlate al fine di contribuire al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
4. L'universita' e' un'istituzione di alta cultura con personalita' giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. L'universita' promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti anche mediante il rafforzamento dell'internazionalizzazione con conseguente maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, e lo sviluppo di programmi e iniziative di studio e ricerca.
6. L'universita' predispone e realizza progetti di attivita' e sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.
7. L'universita' e' attenta ai bisogni della comunita', alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione nei campi della formazione e dello sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.
8. L'universita' promuove iniziative dirette alla tutela dell'ambiente naturale, paesaggistico e architettonico e della qualita' della vita.

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto e' sottratto al controllo di legittimita' e sara' acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.
Catanzaro, 15 marzo 2023

Il rettore: De Sarro
 
Art. 2.
Logo e motto

Il logo dell'Universita' «Magna Græcia» riproduce una moneta brettia (III secolo a. C.) raffigurante i Dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIWN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri. Il motto dell'Ateneo e': Dubium sapientiae initium. I colori dello stendardo dell'universita' sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.

 
Art. 3.
Organi

Gli organi dell'universita' sono:
1) il rettore;
2) il senato accademico;
3) il consiglio di amministrazione;
4) il collegio dei revisori dei conti;
5) il nucleo di valutazione;
6) Il direttore generale.

 
Art. 4.
Rettore

Il rettore ha la rappresentanza legale dell'universita'.
1. Il rettore:
a) ha poteri di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) e' responsabile del corretto funzionamento delle strutture dell'universita', al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) ha la responsabilita' di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario;
d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
e) propone al consiglio di amministrazione:
il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
la nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
f) ha poteri di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' previste dal presente statuto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;
g) stipula contratti e convenzioni;
h) emana lo statuto, i regolamenti e i successivi atti di modifica, nonche' il manifesto degli studi annuale e i relativi bandi per l'ammissione degli studenti;
i) propone al senato accademico le sanzioni da comminare in caso di violazioni del codice etico che non ricadano nell'ambito del collegio di disciplina e comunque non puo' comminare sanzioni superiori alla censura;
j) in caso di necessita' e urgenza assume sotto la sua responsabilita' gli atti di competenza degli altri organi di governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile;
k) ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.
2. Il rettore viene eletto, con le modalita' precisate nel presente articolo, tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane, a seguito di presentazione di candidatura ufficiale che deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del decano dell'Ateneo. La votazione di primo turno dovra' essere svolta dopo almeno quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa data. Le elezioni sono indette dal decano almeno un mese prima dalla scadenza naturale del mandato del rettore.
3. L'elettorato passivo per la carica di rettore e' riservato ai docenti di cui al comma 2 che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. L'elettorato attivo spetta:
ai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;
al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;
ai componenti della consulta degli studenti, ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico e nel nucleo di valutazione, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale.
5. Nel primo turno per l'elezione del rettore, la seduta e' valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolata ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Nel caso di non validita' della suddetta seduta per mancanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la votazione di primo turno sara' ripetuta per una sola volta, con gli stessi requisiti di validita' della seduta, a distanza di sette giorni dalla prima.
Nel primo turno, il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolati ai sensi del comma 4 del presente articolo e secondo le norme di dettaglio del regolamento elettorale.
Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validita' di entrambe le sedute elettorali, o per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procedera' ad un secondo turno elettorale.
Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, viene eletto rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti calcolati ai sensi del comma 4.
Le votazioni successive alla prima si svolgono a distanza di sette giorni l'una dall'altra.
Fermo restando quanto previsto dallo statuto, le norme di dettaglio per l'elezione del rettore sono definite in via regolamentare.
6. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita' degli studi di Catanzaro Magna Græcia.
7. Il mandato del rettore e' unico, ha una durata di sei anni e non e' rinnovabile.
8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato di rettore previsto al comma 7 del presente articolo, sono considerati i periodi gia' espletati nell'Ateneo, nella medesima carica, alla data di entrata in vigore del presente statuto.
9. La carica di rettore e' incompatibile con quella di presidente del senato accademico.
10. Il rettore puo' nominare tra i professori ordinari, nel rispetto del principio del pluralismo delle aree scientifico-disciplinari, un prorettore che svolge le funzioni delegategli dal rettore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il prorettore decade al momento della cessazione del mandato rettorale. In mancanza del prorettore, per mancata nomina, assenza, impedimento, rinuncia o cessazione del mandato, le suddette funzioni sono assolte dal presidente del senato accademico. Al prorettore e' corrisposta un'indennita' stabilita dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
11. Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o ricercatori ai quali puo' delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.
12. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il decano assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo rettore e indice le elezioni entro un mese dalla anticipata conclusione del mandato.
13. Per tutta la durata del mandato, il rettore ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.
14. Al rettore e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

 
Art. 5.
Senato accademico

1. Al senato accademico e' attribuita la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto.
Al senato accademico sono attribuite, altresi', le seguenti funzioni:
a) approvare il regolamento generale di Ateneo;
b) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto;
c) esprime parere al consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti o le strutture di raccordo laddove esistenti, sul numero di studenti da ammettere annualmente ai corsi di studio dell'universita';
d) approvare il codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010;
e) decidere le sanzioni da irrogare, su proposta del rettore, in caso di violazioni del codice etico che non ricadono nella competenza del collegio di disciplina;
f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto, in conformita' alle norme previste nel regolamento generale di Ateneo;
g) proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia del rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione deve essere assunta con maggioranza di almeno due terzi dei componenti del senato stesso, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' enunciate nel regolamento generale di Ateneo;
h) esprimere parere obbligatorio sulla proposta di nomina del direttore generale da parte del rettore;
i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'universita';
j) proporre al consiglio di amministrazione modifiche dello statuto;
k) adottare il regolamento di funzionamento interno.
2. Il senato accademico e' costituito da tredici membri compresi il rettore, membro di diritto, otto professori di ruolo (due professori ordinari, tre professori associati e tre direttori di Dipartimento), ed un ricercatore, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e due rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.
3. L'elettorato passivo per la carica di componente del senato accademico e' riservato a docenti a tempo pieno o personale tecnico-amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo nonche' agli studenti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.
4. Il senato accademico elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il presidente tra i professori ordinari o i direttori di Dipartimento componenti del senato stesso ad esclusione del rettore. Il presidente convoca e presiede il senato accademico, ne predispone il relativo ordine del giorno, e ne coordina le attivita'. Le sedute del senato possono essere convocate anche su richiesta del rettore o di almeno cinque componenti. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno sette componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto al comma 1, punto g), del presente articolo, al comma 2 dell'art. 6 e all'art. 25 del presente statuto. Al presidente e ai componenti del senato accademico e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
5. Il senato accademico dura in carica tre anni, e il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. L'elettorato passivo degli studenti e' regolamentato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 5 del presente articolo, sono considerati i periodi gia' espletati nell'Ateneo nella qualita' di componente elettivo del senato accademico, alla data di entrata in vigore del presente statuto.
7. Ai componenti del senato accademico e' fatto divieto:
di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;
di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di Dipartimento;
di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione stesse;
di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR;
di svolgere funzioni di direttore di Dipartimento assistenziale.
8. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore generale senza diritto al voto.
9. I componenti del senato accademico che non partecipino con continuita' alle sedute sono dichiarati decaduti secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite funzioni di indirizzo strategico e lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella annuale e triennale del personale;
b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
c) delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;
d) delibera, sentito il senato accademico, sulla distribuzione di spazi e risorse a servizio dell'attivita' didattica e scientifica;
e) adotta il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera d) dell'art. 4 del presente statuto;
f) approva i programmi e la gestione della edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano triennale;
g) delibera sulla partecipazione dell'universita' a societa' o altre forme associative di diritto privato nonche' sulla dismissione di quote di partecipazione societarie, sentito il senato accademico;
h) approva i contratti e le convenzioni non affidati alle competenze delle singole strutture o del direttore generale;
i) approva, sentito il senato accademico, il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio dell'universita', nel rispetto della normativa vigente;
j) approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, il regolamento elettorale e eventuali altri regolamenti non previsti dall'art. 5, punti a) e b) e dall'art. 6, punto e) del presente statuto;
k) esprime parere obbligatorio sui regolamenti di competenza del senato accademico, di cui all'art. 5, punti b) e d);
l) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
m) conferisce l'incarico di direttore generale di cui agli articoli 3 e 7 del presente statuto, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;
n) delibera, su proposta del rettore, in merito a procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;
o) delibera sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010;
p) istituisce e disattiva i centri di servizio e di ricerca di cui all'art. 13 del presente statuto;
q) determina l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle scuole e corsi;
r) determina l'indennita' di funzione per le cariche accademiche;
s) delibera le modifiche dello statuto previo parere del senato accademico;
t) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme universitarie;
u) adotta il regolamento di funzionamento interno.
2. Il consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, sette componenti scelti dal rettore, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, due dei quali non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo Magna Græcia nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; ed un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalita' definite nel regolamento elettorale.
I cinque componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al ruolo dell'Ateneo sono nominati dal rettore, sentito il senato accademico, previa valutazione del curriculum, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura a seguito di avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo. La proposta del rettore puo' essere respinta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza qualificata, la proposta si intende approvata.
I due membri esterni sono scelti dal rettore in una rosa di candidati, in possesso dei requisiti di cui al primo inciso del presente comma, che abbiano inviato curriculum a seguito di apposita informativa resa nota nel sito d'Ateneo, selezionati in numero almeno doppio rispetto a quello previsto nel presente comma, da una commissione composta da tre membri, non appartenenti al ruolo dell'Ateneo, nominata dal rettore di intesa col presidente del senato accademico.
3. I professori universitari nominati componenti del consiglio di amministrazione devono essere docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel consiglio di amministrazione e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h), della legge n. 240/2010.
5. Ai componenti del consiglio di amministrazione e' corrisposta un'indennita' stabilita dal rettore, sentito il senato accademico compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
6. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore che convoca le sedute, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attivita' e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno cinque componenti; esse possono essere convocate anche su richiesta di tre componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto dall'art. 25.
7. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione dovra' avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
8. Il consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore membro di diritto, dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato per una sola volta; il rappresentante degli studenti, ha un mandato di durata biennale e il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 8 del presente articolo, sono considerati i periodi gia' espletati nell'Ateneo, nella qualita' di componente elettivo del consiglio di amministrazione, alla data di entrata in vigore del presente statuto.
10. Ai componenti del consiglio di amministrazione e' fatto divieto:
di ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione stesso;
di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di Dipartimento;
di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR;
di svolgere funzioni di direttore di Dipartimento assistenziale.
11. I componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute sono dichiarati decaduti ai sensi della disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 7.
Direttore generale

1. Al direttore generale da scegliere, previa valutazione del curriculum, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
3. Al direttore generale l'incarico viene conferito da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico; esso e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata triennale ed e' rinnovabile.
4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico lo stesso dovra' essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. Al direttore generale e' attribuito un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 
Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. I componenti sono nominati con decreto rettorale e durano in carica per tre anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. E' fatto divieto di conferire l'incarico a personale dipendente dell'Universita' Magna Græcia di Catanzaro.
3. Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono: la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione assicurando la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la predisposizione delle rispettive relazioni di accompagnamento; il collegio svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/1989.

 
Art. 9.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' composto, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da cinque membri nominati dal rettore, di cui quattro (tre esterni all'Ateneo e un professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo con funzione di coordinatore) dotati di elevata qualificazione professionale con curriculum reso pubblico nel sito internet dell'universita'. Almeno due membri dovranno essere esperti in materia di valutazione. Il quinto membro e' un rappresentante degli studenti eletto secondo il regolamento elettorale.
2. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel nucleo di valutazione e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.
3. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:
a) verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010;
b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c) verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010.
4. Al nucleo sono attribuite, altresi', le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
5. L'universita' assicura al nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. Il nucleo formula al senato accademico e al consiglio di amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al rettore un rapporto annuale sulle proprie attivita'.
7. Le funzioni del nucleo di valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, definite in via regolamentare.
8. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato di tutti i membri e' rinnovabile per una sola volta.
9. La carica di coordinatore del nucleo di valutazione e' incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di direttore di Dipartimento assistenziale.
10. Al coordinatore ed ai componenti del nucleo e' corrisposta un'indennita' secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
11. Il nucleo si dota di un regolamento di funzionamento interno.

 
Art. 10.
Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti sono attribuite funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. I Dipartimenti sono istituiti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico che valuta l'omogeneita' dei settori scientifico-disciplinari.
3. A ciascun Dipartimento dovra' afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.
4. Il Dipartimento e' diretto da un professore ordinario a tempo pieno eletto dal consiglio, secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale, ed e' nominato con decreto del rettore.
5. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare.
6. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta. Il direttore puo' designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
7. Ai direttori di Dipartimento e' corrisposta un'indennita', secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
8. Il consiglio e' l'organo di governo del Dipartimento. Esso e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento stesso.
9. Il consiglio propone al senato accademico:
a) il regolamento di Dipartimento;
b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti;
c) iniziative relative i corsi di studio, incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi, nel caso in cui il Dipartimento non sia afferente a strutture di raccordo.
10. Il consiglio propone al consiglio di amministrazione la chiamata di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010.
La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovra' avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovra' avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
11. Il consiglio elegge la giunta di Dipartimento e puo' costituire commissioni con delega per specifiche funzioni.
12. La giunta e' composta da un numero di membri, compreso il direttore ed il vicedirettore, pari a sette qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a sessanta e pari a nove qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia superiore a sessanta.
Nel caso di giunta composta da sette membri, oltre al direttore e al vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte due professori ordinari, due professori associati e un ricercatore, tutti eletti secondo le norme del regolamento elettorale; nel caso di giunta composta da nove membri, oltre al direttore e al vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, tutti eletti secondo le norme del regolamento elettorale.
I componenti della giunta durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Sono eletti secondo le norme del regolamento elettorale.
Nel caso di mancanza del vicedirettore, la giunta e' integrata da un professore ordinario del Dipartimento eletto secondo le norme del regolamento elettorale.
13. In ciascun Dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 12.
14. La carica di direttore di Dipartimento e' incompatibile con altre cariche accademiche, e con quella di direttore di Dipartimento assistenziale, fatta eccezione per la carica di componente del senato accademico se il direttore e' eletto a farne parte.

 
Art. 11.
Strutture di raccordo

1. L'universita' ha facolta' di istituire tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, Strutture di raccordo, di seguito denominate scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
2. In fase di prima applicazione, il numero complessivo delle scuole, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'Ateneo, non potra' essere superiore a tre; successivamente, tale numero potra' essere aumentato fino ad un massimo di cinque, compatibilmente con la dimensione del corpo accademico e la diversificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
3. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le scuole assumeranno i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la Regione Calabria, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
4. Nel caso in cui docenti con funzioni assistenziali afferiscano a Dipartimenti con coordinamento delle attivita' didattiche gestite da scuole diverse, il consiglio di amministrazione dell'universita', sentito il senato accademico, individua la scuola che, per ciascun docente, assume i compiti previsti dal precedente comma.
5. L'organo deliberante delle scuole, di seguito denominato consiglio di scuola, e' composto dai direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti e da ulteriori tre membri per ogni Dipartimento afferente alla scuola stessa, eletti secondo le norme del regolamento elettorale, tenendo conto dei criteri di affinita' disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.
6. I tre membri eletti secondo il regolamento elettorale da ciascun consiglio di Dipartimento dovranno essere: uno in rappresentanza della giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei presidenti dei corsi di studio o dei coordinatori di dottorato e uno in rappresentanza dei responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste. In caso di mancanza di attivita' assistenziali di competenza della scuola, il terzo membro dell'organo deliberante e' eletto tra i presidenti dei corsi di studio o dei coordinatori di dottorato. Il numero di docenti eletti nel consiglio di scuola non potra' in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti afferenti alla struttura.
7. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel consiglio di scuola e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.
8. Le funzioni di presidente del consiglio di scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno afferente alla scuola eletto dal consiglio di scuola a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9. Il presidente rappresenta la scuola, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio di scuola, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attivita' didattica e ne e' responsabile; presenta al consiglio di scuola, al senato accademico ed al rettore la relazione annuale sull'attivita' didattica.
10. Il presidente puo' nominare, nell'ambito del consiglio di scuola, un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei.
11. Il mandato del presidente e dei componenti del consiglio di scuola ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per i membri di diritto la cui durata e' stabilita dai rispettivi mandati. Il mandato dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di scuola ha durata biennale e puo' essere rinnovato per una sola volta.
12. La carica di presidente del consiglio di scuola e' incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di direttore di Dipartimento assistenziale.
13. La partecipazione al consiglio di scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 12.
Commissioni paritetiche

1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da scuole ovvero presso ciascuna scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, con la funzione di:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La commissione sara' composta da tre docenti, eletti dal consiglio di Dipartimento o di scuola e da tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti o alle scuole secondo il regolamento elettorale.
La commissione si avvarra' di sottocommissioni, costituite secondo uno specifico regolamento, che garantiscano la presenza di almeno un docente ed uno studente per ogni corso di studio.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed il mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il mandato della rappresentanza studentesca dura due anni e puo' essere rinnovato una sola volta.
4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione dei rappresentanti nella commissione e' regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.
5. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 13.
Centri di servizio e di ricerca

Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, puo' costituire centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i Dipartimenti, le scuole e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e per l'utilizzo di strumentazione comune e centri di ricerca per la realizzazione di ricerche di particolare rilievo. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 14.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) e' un centro unitario di servizi e documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e dell'assistenza e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.
2. E' compito del sistema bibliotecario di Ateneo assicurare:
a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Universita' degli studi Magna Græcia di Catanzaro;
b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;
c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.
3. Sono organi dello SBA:
il presidente;
il vice presidente;
il consiglio.
4. Con apposito regolamento emanato dal rettore, il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dello SBA.
5. Il presidente deve essere un professore ordinario a tempo pieno, dura in carica un triennio ed e' incompatibile con altre cariche accademiche e con il mandato di direttore di Dipartimento assistenziale. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta.

 
Art. 15.
Consulta degli studenti

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attivita' e allo sviluppo dell'Ateneo, e' istituita la «Consulta degli studenti».
2. La consulta opera in sinergia con le rappresentanze studentesche nei diversi organi e articolazioni didattiche dell'Ateneo.
3. Compiti della consulta sono:
a) diffondere le informazioni tra gli studenti attraverso opportuni strumenti;
b) esprimere pareri e formulare proposte agli organi competenti per quanto riguarda i servizi agli studenti;
c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato;
d) esprimere pareri e formulare proposte relative ai programmi per lo svolgimento di attivita' culturali e sportive e della organizzazione delle attivita' del tempo libero;
e) intervenire per segnalare alle autorita' accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti stabiliti dalla carta degli studenti di cui al successivo articolo.
4. La consulta e' istituita con decreto del rettore e ne fanno parte nove rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del regolamento elettorale nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo.
L'elettorato spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca dell'Ateneo.
5. La consulta dura in carica due anni e il mandato e' rinnovabile una sola volta.
6. La consulta disciplina autonomamente le forme e le modalita' di organizzazione delle proprie attivita' e nomina, al proprio interno, un coordinatore.

 
Art. 16.
Diritti e doveri degli studenti

1. L'universita' garantisce la presenza di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi accademici e articolazioni didattiche previsti dal presente statuto e in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
2. L'elettorato passivo, limitatamente agli organi e alle articolazioni didattiche in cui e' prevista la rappresentanza studentesca, ai sensi del presente statuto e della legge n. 240/2010, e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'. Il mandato degli studenti in tutti gli organi e le articolazioni didattiche ha sempre durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
3. I rappresentanti degli studenti, componenti di organi dell'Ateneo o della consulta, hanno la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.
4. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualita', ad un facile accesso al sistema bibliotecario dell'universita', alla partecipazione ad attivita' di preparazione alla ricerca, anche mediante periodi di studio o tirocinio in istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.
5. Gli studenti hanno diritto ai servizi di tutorato per la didattica e l'orientamento per l'avvio al lavoro.
6. I diritti ed i doveri degli studenti sono specificati nella «Carta dei diritti e dei doveri», emanata dal rettore su proposta del senato accademico, sentita la consulta degli studenti di cui al precedente articolo.

 
Art. 17.
Diritto allo studio

1. L'universita' assume ogni iniziativa affinche' l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione.
2. L'universita' concorre, inoltre, insieme con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali preposte, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.
3. L'universita' garantisce il diritto allo studio degli studenti meritevoli, mediante l'attivazione di borse di studio, l'introduzione di meccanismi di detassazione o riduzione delle tasse annuali, l'assegnazione di alloggi e buoni mensa e tutte le altre iniziative ritenute idonee allo scopo.
4. L'universita' coordina l'attivita' per l'orientamento e l'accoglienza degli studenti delle scuole medie superiori per l'accesso ai corsi di studio universitari.

 
Art. 18.
Diritti e doveri dei professori e dei ricercatori

1. Ai singoli docenti e' garantita autonomia di ricerca e liberta' di insegnamento nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonche' nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.
2. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'universita' i dati sulla propria attivita' di ricerca, didattica, gestionale e di servizio agli studenti nei tempi stabiliti e con le modalita' richieste, secondo le norme di legge e dei regolamenti di Ateneo, cosi' come d'inserire il proprio curriculum nel sito dell'universita'.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai Fondi di finanziamento di Ateneo; esso e' elemento negativo nella valutazione dell'attivita' delle scuole e dei Dipartimenti di appartenenza.
4. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. I docenti a tempo definito possono candidarsi a cariche accademiche purche' optino per il tempo pieno al momento della elezione alle suddette cariche.

 
Art. 19.
Diritti e doveri del personale
tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalita' della struttura organizzativa cui afferisce.
2. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
3. La gestione e organizzazione compete al direttore generale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente statuto.
4. L'universita' promuove il miglioramento professionale del proprio personale ed esercita tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.

 
Art. 20.
Internazionalizzazione e mobilita'

L'Universita' Magna Græcia di Catanzaro promuove e sostiene il rafforzamento dell'internazionalizzazione per:
a) il corpo docente, mediante:
una maggiore mobilita' dei docenti, con lo svolgimento di periodi di studio e di ricerca all'estero;
iniziative di cooperazione interuniversitaria con istituzioni straniere;
l'attribuzione di contratti di insegnamento a studiosi stranieri con dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero, aderendo ai principi della Carta europea dei ricercatori;
l'istituzione della figura del visiting professor secondo le norme del regolamento generale di Ateneo;
b) gli studenti, mediante:
lo svolgimento di periodi di studio o tirocinio all'estero, garantendone il riconoscimento accademico attraverso una normativa specifica prevista nel regolamento generale di Ateneo;
l'erogazione di premi di studio da usufruire presso istituzioni straniere;
lo sviluppo di scambi culturali con studenti di altre Nazioni, facilitando l'inserimento di questi studenti nell'ambito dei corsi di studio dell'Ateneo Magna Græcia, anche mediante forme di selezione in lingua straniera;
lo sviluppo di sistemi di facilitazione per l'accesso ai bandi finalizzati a stages presso istituzioni scientifiche straniere;
il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero, in accordo alla Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e secondo quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
c) l'attivita' formativa, mediante:
l'attivazione di programmi e corsi di studio integrati;
la messa in opera di iniziative di cooperazione con istituzioni straniere;
l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di corsi di studio in lingua inglese e, eventualmente, in lingua francese in considerazione della vicinanza dell'Ateneo ai Paesi del Nord Africa;
la partecipazione a reti didattiche internazionali;
d) l'attivita' di ricerca, mediante:
la messa in opera di iniziative di cooperazione con istituzioni scientifiche straniere;
l'attivazione di un apposito ufficio con funzioni di supporto e consulenza nella elaborazione di progetti di ricerca internazionali;
la previsione di premialita' specifiche per i titolari di progetti di ricerca approvati e finanziati da istituzioni straniere, secondo quanto previsto in via regolamentare;
l'inserimento di ricercatori stranieri presso i Dipartimenti e le strutture di ricerca dell'Ateneo;
una maggiore mobilita' dei ricercatori dell'Ateneo con lo svolgimento di periodi di ricerca presso prestigiose istituzioni straniere.

 
Art. 21.
Fondo per la premialita'

1. E' istituito un Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010.
2. La suddetta premialita' e' attribuita ai professori e ricercatori a tempo pieno, nei limiti della disponibilita' di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti, secondo le norme definite in via regolamentare.
3. Ulteriori somme eventualmente attribuite all'Ateneo con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, saranno utilizzate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il Fondo puo' essere integrato con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, con apposito regolamento, saranno dettagliate le modalita' e l'entita' di erogazione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

 
Art. 22.
Collegio disciplinare

1. Presso l'Universita' Magna Græcia di Catanzaro e' istituito un collegio di disciplina, composto da cinque professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, due professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno e due ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale. Almeno due componenti devono essere esterni all'Ateneo.
2. Il collegio adottera' il principio del «giudizio tra pari»; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di prima fascia il collegio sara' composto esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia, in caso di procedimenti a carico di professori di seconda fascia il collegio sara' composto esclusivamente dai professori di ruolo di prima e seconda fascia ed in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il collegio sara' composto da professori di ruolo di prima e seconda fascia e da ricercatori.
3. Il mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta. I docenti nominati componenti del collegio non possono ricoprire altre cariche accademiche.
4. I lavori del collegio sono coordinati dal professore di prima fascia con maggiore anzianita' di servizio.
5. Il collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo, qualora il procedimento possa concludersi con una sanzione superiore alla censura.
6. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
8. Il procedimento disciplinare e' regolamentato dalle disposizioni previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010; nei casi di illeciti imputabili al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e' posta in capo al decano dell'Ateneo.
9. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, il collegio si dota di un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.

 
Art. 23.
Codice etico

1. L'Universita' Magna Græcia si dota di un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'.
2. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
3. Il codice etico e' approvato dal senato accademico.
4. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 22, nel qual caso prevale la competenza di quest'ultimo organo, decide il senato accademico su proposta del rettore.
Le sanzioni individuali consistono nella decadenza e/o nell'esclusione dagli organi accademici o dalle articolazioni accademiche previste nel presente statuto, fino ad un massimo di tre anni, delle persone riconosciute responsabili di violazioni del codice etico; limitatamente al corpo docente, le sanzioni individuali possono anche prevedere l'esclusione dei docenti dalla assegnazione di Fondi di ricerca e contributi di Ateneo, fino ad un massimo di tre anni.

 
Art. 24.
Tutela delle persone con disabilita'

L'universita' si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attivita' e alla fruizione dei servizi universitari nei confronti delle persone con disabilita'.

 
Art. 25.
Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico; entrambi gli organi deliberano a maggioranza dei due terzi dei componenti.

 
Art. 26.
Potesta' regolamentare

Entro sei mesi dalla istituzione degli organi collegiali previsti dallo statuto, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico per le rispettive competenze dovranno approvare i seguenti regolamenti: 1) Regolamento generale di Ateneo.
Il regolamento contiene e precisa:
a) le modalita' di attuazione dei principi generali stabiliti nello statuto;
b) le norme relative all'organizzazione complessiva dell'universita';
c) le norme nel cui rispetto le singole strutture didattiche e di ricerca possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori;
e) tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.
Il regolamento generale di Ateneo e' approvato dal senato accademico. 2) Regolamento di amministrazione e contabilita'.
a) Il regolamento disciplina le attivita' amministrative, finanziarie e contabili e identifica i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'universita'.
Il regolamento contiene e precisa tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.
b) Il regolamento e' approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, punto e) del presente statuto. 3) Regolamento didattico di Ateneo.
Il regolamento didattico dell'universita' in conformita' alla legislazione vigente:
a) disciplina i principi generali e le direttive cui devono conformarsi gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio;
b) contiene gli ordinamenti, i regolamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'universita' per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale;
c) prevede le attivita' e i servizi didattici integrativi, di orientamento, di tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente.
Il regolamento contiene e precisa tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.
E' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli ordinamenti deliberati dai consigli di scuola o dai Dipartimenti nel caso in cui i Dipartimenti non siano afferenti a scuole. 4) Regolamenti dei Dipartimenti e delle scuole.
I regolamenti, proposti dai consigli di Dipartimento o scuola, disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti e delle scuole, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 5) Regolamento elettorale.
Il regolamento elettorale stabilisce le modalita' di elezione del rettore e delle diverse componenti accademiche negli organi collegiali e determina le modalita' di elezione delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'universita' e nella consulta.
Il regolamento elettorale e' approvato dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico. 6) Regolamento del nucleo di valutazione.
E' approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. 7) Regolamento per la chiamata dei professori e per la selezione e la chiamata dei ricercatori.
E' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. 8) Regolamento premialita'.
E' approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 9) Regolamento dottorati e assegni ricerca.
E' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. 10) Regolamento sistema bibliotecario di Ateneo.
E' approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. 11) Regolamento delle attivita' svolte per conto terzi.
E' approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. 12) Regolamento Comitato unico di garanzia.
E' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 13) Ogni altro regolamento utile e necessario al buon funzionamento dell'Ateneo.
I regolamenti di cui al punto 13), proposti su iniziativa del rettore, saranno approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, qualora trattino di materia di didattica e di ricerca, e dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, negli altri casi.

 
Art. 27.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalita', frutti, rendite e ogni corrispettivo di attivita' negoziale o partecipazione a societa' nonche' da attivita' svolte per conto terzi.
3. L'universita' puo' stipulare convenzioni e contratti e, puo' fornire consulenze ed e' libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
4. L'universita' promuove rapporti convenzionali, e di collaborazione scientifica, nonche' attivita' per conto di terzi, ivi comprese le attivita' professionali intramurarie.

 
Art. 28.
Alta formazione

L'universita' puo' istituire:
a) scuole superiori di alta formazione;
b) master di 1° e 2° livello;
c) dottorati di ricerca;
d) corsi di perfezionamento post-specialistici;
d) centri per la promozione e diffusione della cultura;
e) scuole di specializzazione.
L'organizzazione e il funzionamento di quanto previsto nel presente articolo sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.

 
Art. 29.
Comitato unico di garanzia

1. L'universita' istituisce ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/2010 il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni denominato CUG.
2. Il CUG ha composizione paritetica ed e' formato da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo e da altrettanti membri supplenti nominati secondo norme di apposito regolamento nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi.
3. I componenti del CUG rimangono in carica per quattro anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta.
4. L'attivita' del CUG prevista dalla legge n. 183/2010 e' normata in via regolamentare; ai lavori del CUG possono partecipare senza diritto di voto, soggetti esterni all'Ateneo.

 
Art. 30.
Partecipazione a consorzi,
societa' e fondazioni

1. L'universita' puo' stipulare protocolli di intesa, costituire o partecipare a consorzi, societa', fondazioni anche con altre universita', enti, soggetti pubblici o privati per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le modalita' di costituzione o partecipazione sono definite dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

 
Art. 31.
Norme comuni, transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.
3. Il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione i presidi e i direttori di Dipartimento, in carica al momento dell'approvazione dello statuto, rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il rettore il cui mandato e' prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 240/2010.
4. In prima applicazione, il regolamento elettorale per la elezione del rettore e la costituzione degli organi accademici, e per la elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto, e' deliberato dal senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello statuto stesso.
5. In prima applicazione, ai sensi dell'art 2, comma 8, della legge n. 240/2010, il senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello statuto avvia le procedure per la costituzione degli organi accademici previsti nel presente statuto.
6. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 10 del presente statuto e l'omogeneita' dei settori scientifico-disciplinari ad essi afferenti e' deliberata dal senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello statuto stesso.
7. I pareri di competenza dei diversi organi accademici previsti dallo statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine l'organo deliberante potra' decidere anche in assenza del parere.