Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 7 febbraio 2023 |
Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale q stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008; Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», cosi' come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che «Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 luglio 2021, n. 167, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per le «forniture di prodotti tessili e per il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili»; Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021, in ragione della necessita' di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti di carattere tecnico, finalizzati essenzialmente a promuovere piu' incisivamente l'accesso nelle forniture pubbliche di prodotti realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche; Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonche' con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri e' stata altresi' trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di competenza, cosi' come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 e relative appendici, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) prodotti tessili; b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni; d) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile. |
| Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 14 luglio 2021, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Roma, 7 febbraio 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin |
|
|
|