Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 marzo 2023 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni".». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto nello specifico l'art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto in particolare l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche; Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui al predetto art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata; Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.»; Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2004 che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza; Visto il successivo comma 2 del gia' menzionato art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 che prevede che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2014; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, con il quale e' stato approvato l'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2018; Vista la nota prot. n. 10579 del 7 novembre 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n. 101/2022 dell'Assemblea generale, reso nell'adunanza del 27 ottobre 2022, con il quale ha espresso avviso favorevole in ordine alla proposta emendativa concernente la rideterminazione del periodo transitorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e la sospensione temporanea dell'applicazione del punto 11.4.2 e del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot. n. 491 del 18 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 1871 del 3 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; Visto il concerto espresso dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. 7037 dell'8 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004; Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche che ha formulato parere favorevole con nota prot. n. 40257 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata resa nella seduta del 2 marzo 2023, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
Decreta:
Art. 1 Modifiche ed integrazioni all'«Ambito di applicazione e disposizioni transitorie»
All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito con il seguente: «Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, e' sospesa l'applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche»; c) dopo il comma 1-bis di cui alla lettera b), e' aggiunto il seguente comma 1-ter: «1-ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, e' sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo». |
| Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Capo del Dipartimento della protezione civile Curcio Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 856 |
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