Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 7 febbraio 2023 |
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008; Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; Visto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, recante «Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del giorno 4 aprile 2020; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli di arredo urbano»; Ritenuto opportuno procedere alla revisione complessiva del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita' ambientale e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture; Considerato che l'attivita' istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, cosi' come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi, di cui all'allegato al presente decreto, per: a) l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi; b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni; c) l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni. |
| Allegato
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
ovvero
Piano d'azione nazionale sul Green public procurement (PANGPP)
Criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi. Criteri ambientali minimi per la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni. Criteri ambientali minimi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni. Sommario 1 PREMESSA 2 APPROCCIO PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI 4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI 4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 4.1.1 Inclusivita' e «progettazione universale» 4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi dei prodotti e dei componenti per l'allestire gli spazi 4.1.3 Valorizzazione del verde 4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali 4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico-paesaggistici 5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI 5.1 SPECIFICHE TECNICHE 5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo e di aree verdi: indicazioni per l'inclusivita', per la scelta dei materiali e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica 5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo 5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilita' 5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno 5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro 5.1.6 Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma 5.1.7 Superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati legati tramite resina 5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo 5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato) 5.1.10 Prodotti in acciaio 5.1.11 Prodotti con componenti in vetro 5.1.12 Pietre naturali 5.1.13 Idoneita' all'uso 5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 5.2.1 Requisiti dell'imballaggio 5.2.2 Garanzia 5.3 CRITERI PREMIANTI 5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo 5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti 5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale 5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato 5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio degli altiforni 6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE 6.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo urbano, di arredi per esterno e aree attrezzate 1 Premessa Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle forniture di prodotti per l'arredo esterno, per l'arredo urbano e all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali prodotti. A tal fine, il presente documento stabilisce i Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per tali categorie di appalti pubblici destinati ad abrogare i CAM per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano di cui decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli di arredo urbano». 2 Approccio per la riduzione degli impatti ambientali I presenti CAM mirano principalmente a promuovere l'uso efficiente della materia e l'allungamento della vita utile di tali categorie di prodotti, cio' attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti: realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all'interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell'ambito delle pratiche di simbiosi industriale; fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose; progettati per durare piu' a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile. I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresi' a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilita' ambientale del proprio output nonche' gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio. Quest'ultimo proposito promuove pratiche di produzione e consumo «circolari», previene la produzione dei rifiuti e getta le basi per creare un mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e ai prodotti ricondizionati. La promozione delle attivita' di preparazione per il riutilizzo, in piena sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare di cui alla COM (2020) 98, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva, supporta anche l'obiettivo di diffusione di imprese artigiane a livello locale e quindi l'occupazione «verde». I presenti CAM, che trattano anche la progettazione di aree ludico-ricreative, approcciano anche l'aspetto della riduzione del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico, oltre che l'inclusivita' delle persone con disabilita' e con diverso livello di capacita' motoria e sensoriale, quale elemento etico-sociale caratteristico di questa categoria di forniture e affidamenti, in sintonia con quanto previsto nel Piano della sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione che intende favorire la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della sostenibilita', vale a dire quella ambientale, quella economica e quella sociale. L'applicazione di questi CAM fornira' un contributo importante anche per la de-carbonizzazione, per diffondere circolarita' dei modelli di produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo nonche' per favorire l'inclusivita'. I criteri relativi alla «Progettazione universale», vale a dire «il design per la diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza» nella fattispecie, sono di ausilio delle stazioni appaltanti anche ai fini dell'attuazione dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 68 «Specifiche tecniche» del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». Per «prodotti per l'arredo urbano» e «arredi esterni», ambito oggettivo di applicazione del presente decreto, si intendono, a titolo esemplificativo: gli elementi e i complementi di arredo per parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per stadi, marciapiedi, piazze; le banchine di sosta per fermate di autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le panchine, i tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco, le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette, le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli steccati, le staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili, la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi ricreativi), gli articoli per aree cani, percorsi salute e allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettorie per banchine, i pali, le stecche, i pontili; le pavimentazioni, le superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se realizzati con i materiali oggetto di uno o piu' dei criteri ambientali minimi, nonche' le pavimentazioni delle aree a questi ultimi asservite, ove la posa in opera di questa fattispecie di pavimentazioni sia commissionata nell'ambito della categoria di appalto oggetto dei presenti CAM; gli arredi per l'esterno di scuole, uffici e altri edifici pubblici (c.p.v. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; c.p.v. 34928400-2 Arredo urbano, 39113300-0 Panchine; 39121200-8 Tavoli; 39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini e gli altri CPV pertinenti). Gli appalti di fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, pur potendo essere ricondotti nella categoria dei prodotti per l'arredo urbano, ai fini ambientali, sono disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica di adozione dei CAM per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e le connesse forniture. 3 Indicazioni per le stazioni appaltanti Storicamente, l'arredo delle piazze e dei luoghi pubblici e' stato demandato a elementi monumentali (obelischi, colonne, stemmi, croci, effigi, lapidi ecc.) o funzionali (fontane, abbeveratoi, sedute, a volte anche connessi al basamento delle facciate dei palazzi patrizi ecc.) con un fondamentale ruolo funzionale ma anche, e soprattutto, rappresentativo e comunicativo del potere, della cultura e della storia del sito. Oggi, le strutture e gli arredi installati nei luoghi di uso pubblico sono prodotti industrialmente, talora sono proposte soluzioni e materiali innovativi. Tali prodotti, oltre ad essere durevoli, con una determinata qualita' ambientale, facilmente recuperabili e riciclabili, devono essere scelti e collocati anche tenendo conto di un corretto inserimento paesaggistico, sia urbano che extraurbano. I CAM hanno lo scopo di evidenziare l'importanza non solo di saper offrire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci di garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di tener conto delle diverse esigenze funzionali dei cittadini, dei turisti e dei fruitori, in relazione all'accessibilita', alla fruibilita' e all'importanza anche delle scelte sotto il profilo estetico e paesaggistico, al fine di valorizzare il territorio e fornire un miglior servizio alla collettivita'. Le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi per esterni possono diventare pertanto uno strumento capace di: condizionare il modo di usufruire dello spazio pubblico e, quindi, di indirizzare la socialita' negli spazi di uso collettivo; influire sulla sostenibilita' ambientale dei luoghi, abbinando la loro posa a soluzioni progettuali integrate, di inserimento paesaggistico-ambientale e di controllo microclimatico dei siti (pavimentazioni drenanti, rain gardens o canali drenanti di accumulo, filtro e lento deflusso, alberature e fasce arbustive di protezione ecc.). I materiali e gli elementi di arredo urbano (oltre alle attrezzature per il gioco, le pensiline, le delimitazioni di sicurezza ecc.) debbono dunque essere selezionate nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e materiche dei luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e paesaggistiche, in accordo col ruolo funzionale e rappresentativo del sito. Tali elementi debbono svolgere un ruolo comunicativo, evidenziando e rendendo fruibili i luoghi in cui fermarsi, osservare e godere di un paesaggio e/o di elementi di pregio (per esempio, semplicemente disponendovi una panchina), evidenziandoli e valorizzandoli, inserendoli in un sistema architettonico e culturale, senza rinunciare a soluzioni tecnologiche della nostra epoca e, a volte, valorizzando o creando l'identita' del luogo. Le piazze, i giardini e i viali delle citta', dovrebbero essere infatti luoghi d'incontro ma anche d'identita' collettiva, con una propria riconoscibilita' connessa alle funzioni che vi si svolgono, determinata dalla forma dello spazio, oltre che dalla sua storia evolutiva frutto delle trasformazioni culturali delle epoche che vi si sono succedute, connotati dalle architetture, dalla natura e morfologia del sito, ma anche dalle attrezzature che li strutturano, attraverso la proposta di soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili ed il recupero, laddove possibile, di tradizioni costruttive e materiche del luogo. A partire dalla fine degli anni sessanta, l'insieme degli elementi che occupano gli spazi di uso collettivo viene identificato col termine «Arredo urbano». Troppo spesso pero' tali attrezzature vengono distribuite nello spazio senza criteri connessi ai luoghi, senza una verifica del loro impatto paesaggistico e, a volte, appaiono come oggetti sparsi e disomogenei fra loro, oltre che poco adatti alle caratteristiche storico-morfologiche e architettoniche dei siti. Tali elementi, invece, sono indispensabili per la funzionalita' dello spazio pubblico e, se ben coordinati fra loro e col contesto che li accoglie, possono contribuire fortemente a caratterizzare, riqualificare, rigenerare, re-identificare il paesaggio delle nostre citta'. Un acquisto e una collocazione adeguata dal punto di vista qualitativo, ambientale, prestazionale, paesaggistico e inclusivo, comporta diverse considerazioni in ordine al tipo di materiali da utilizzare, alla loro messa in opera, alla sicurezza dei fruitori, al design, alla resistenza agli agenti atmosferici, alla risposta alla fruizione di massa, ai prevedibili atti vandalici, alla durabilita' per tutto il loro ciclo vitale e alla loro inevitabilmente limitata manutenzione per evitare che in breve tempo possano trasformarsi, da elementi di decoro e «arredo» in simboli di degrado e abbandono. Una volta assolto il compito di rispondere ai requisiti funzionali e prestazionali, comunque, l'insieme degli elementi che compongono il paesaggio urbano devono presentare un disegno coerente e armonico e devono far parte del sistema compositivo complessivo dello spazio sulla base di un progetto, che parte dalla conoscenza del sito (storia, morfologia, materiali, cromatismi, clima, architetture e tradizioni costruttive, pavimentazioni preesistenti, o nuove) in coerenza col ruolo tipologico e gerarchico che lo spazio pubblico occupa nel sistema connettivo e simbolico dell'abitato. Fondamentale, inoltre, e' prevedere sempre il loro inserimento, integrato a soluzioni naturali e tecniche per il controllo microclimatico e il contrasto ad alcuni devastanti effetti dei cambiamenti climatici in corso. In sintesi, come parte integrante di un progetto complessivo, dunque, gli elementi di arredo urbano e le attrezzature che compongono lo spazio pubblico (piazze, parchi, viali, aree gioco e sport ecc.) devono essere in sintonia e contribuire a caratterizzare e a dare «forma» al sito e a definire l'identita' del luogo. I CAM indicano, dunque, i criteri minimi che materiali, attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per garantire il rispetto ambientale minimo e suggeriscono anche di considerare l'aspetto funzionale e prestazionale degli elementi e delle opere anche nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con un adeguato disegno degli spazi, secondo la creativita', l'espressivita', l'esperienza progettuale e culturale specifiche di ogni progettista e di ogni amministrazione. Le informazioni fornite devono essere un utile strumento per progettisti e amministratori per orientarli fra le molteplici offerte merceologiche del settore, senza dimenticare le prestazioni dei prodotti, i materiali, la loro corretta posa in opera, le ricadute ambientali e il loro inserimento paesaggistico nel luogo, sia esso di tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito urbano ma anche extra urbano. Anche per assicurare quanto sopra, e' fondamentale sfruttare le competenze del personale interno all'amministrazione che puo' occuparsi della progettazione dell'area da allestire tenendo conto degli aspetti ambientali, paesaggistici, funzionali e, in relazione all'inclusivita', sociali. In carenza di adeguate professionalita' interne in possesso delle diverse competenze necessarie, e' opportuno far precedere l'appalto di fornitura da un appalto per l'affidamento del servizio di progettazione che dovra' tenere conto almeno dei criteri ambientali minimi indicati nella scheda «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» del presente documento. Nelle scelte progettuali e nella selezione delle attrezzature, la stazione appaltante, laddove provveda con proprio personale tecnico alla progettazione degli spazi per uso ludico e ricreativo, segue tutte le indicazioni introdotte nella sezione del documento dedicata alla progettazione e coinvolge le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, di livello regionale e/o nazionale e dei loro esperti, cosi' da verificare il rispetto in chiave di «Universal Design» dei requisiti di accessibilita', fruibilita', usabilita' nonche' dell'inclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilita' e degli utenti con esigenze specifiche e gli stessi cittadini fruitori, attivando anche un processo partecipato con bambini, ragazzi, scuole, le organizzazioni o le associazioni rappresentative gli anziani e i giovani, al fine di individuarne le esigenze e gli indirizzi. Per l'esigenza tecnica di delineare requisiti ambientali pressoche' per tutte le diverse tipologie di materiale, al fine di stimolare un processo di transizione ecologica sulle diverse filiere, questo documento, a differenza dei CAM previgenti adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, appare piu' corposo, ma, per non incrementare gli oneri amministrativi: sono stati limitati i criteri ambientali definiti in termini di specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non piu' di due, afferenti al materiale principale di cui sono costituiti i prodotti oggetto dell'offerta, cui e' stato aggiunto un requisito trasversale di ecodesign per i prodotti costituiti da parti composte da diversi materiali. Detti criteri sono peraltro agevolmente verificabili, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» circa la possibilita' di dimostrare la conformita' con mezzi alternativi di prova e di accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle richiamate nei CAM, nonche' della diffusione di certificazioni ed etichettature nei settori di riferimento; sono state introdotte, al fine di semplificare ulteriormente l'applicazione di questi CAM, prescrizioni mirate a facilitare la gestione di gare che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in modo tale da garantire efficienza nella gestione della spesa pubblica specie durante la congiuntura economico-finanziaria derivante dagli effetti della pandemia e dal conflitto bellico, agevolando, ammesso che queste categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle risorse finanziare messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dei progetti legati al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, pur senza compromettere l'efficacia dei CAM. In merito all'efficacia della strategia degli appalti pubblici verdi, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di gara, in fase di consegna, in fase di collaudo e in fase di esecuzione contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le forniture, in fase di gara dovrebbe essere prevista l'esclusione dell'offerente in caso di non conformita' mentre in caso di difformita' in sede di esecuzione, e' opportuno prevedere nella documentazione di gara l'adeguamento entro un ragionevole lasso di tempo, nonche' la risoluzione del contratto e/o l'applicazione di eventuali penali, in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle prescrizioni finalizzate all'adeguamento. In merito ad altre soluzioni per facilitare ulteriormente l'applicazione di questi CAM, oltre quelle di tipo procedurale offerte dalla disciplina in materia di contratti pubblici, si mette in luce la possibilita' di effettuare, sulla base di valutazioni tecnico-paesaggistiche in funzione del contesto (es. spazio storico o spazio contemporaneo) e delle caratteristiche climatiche (es. temperatura della regione, spazi al sole, spazi all'ombra), una scelta consapevole del materiale, oltre che del tipo di attrezzatura. La scelta del materiale alla luce di tali valutazioni consente peraltro di contribuire positivamente alla tutela paesaggistica e ambientale e di garantire la funzionalita' delle aree. I presenti CAM, come sopra anticipato, forniscono criteri ambientali per quasi tutti i materiali in cui possono essere realizzati gli arredi urbani e gli arredi per esterno e riguardano anche prodotti utili a completare l'allestimento di un'area ad uso ludico, sportivo o ricreativo, come, ad esempio, le pavimentazioni. Le stazioni appaltanti possono chiedere allestimenti con materiali che non sono contemplati dai CAM (per esempio possono richiedere la realizzazione di un campo da tennis in terra battuta) e, analogamente, gli offerenti, laddove, al contrario, la stazione appaltante non abbia richiesto un materiale specifico per la propria fornitura, possono proporre prodotti realizzati in materiali non oggetto di criteri ambientali nell'ambito di questo documento (ad esempio di ghisa). Ne discende che non tutte le specifiche tecniche dei CAM sono sempre in ogni caso applicabili. I CAM, oltre a non pregiudicare la possibilita' di acquisire forniture o parti di forniture in materiali diversi da quelli qui richiamati, trovano applicazione limitatamente ai materiali di cui sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti. Nella scelta dei materiali, sia lato stazione appaltante che progettista esterno od offerente, si evidenzia altresi' l'opportunita' di tener conto dell'obiettivo di riduzione del consumo di suolo, anche attraverso la riduzione della cavazione con relativa modifica della struttura orografica dei rilievi (colline o montagne) e con particolare attenzione al contrasto al consumo di pietre pregiate. In caso di necessita' di usare delle pietre, e' auspicabile evitare quelle importate o estratte da societa' prive di certificazioni in grado di dimostrare il non utilizzo di manodopera minorile, il non sfruttamento dei lavoratori e il rispetto delle condizioni di sicurezza nel sito di escavazione. La scelta dei materiali e dei prodotti non dovrebbe, inoltre, prescindere dagli impatti della logistica (distanza di approvvigionamento, considerando l'intera filiera produttiva), dalla presenza e dalle emissioni di sostanze pericolose nonche' alla durata dei materiali e dei prodotti stessi. Si evidenzia, altresi', che i presenti CAM lasciano alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti anche la scelta di quali e quante norme di standardizzazione relative ai requisiti tecnico-prestazionali introdurre nella propria documentazione di gara, ponendo esclusivamente in rilievo il fatto che anche determinate caratteristiche tecnico-prestazionali, avendo degli effetti ambientali lungo il ciclo di vita, sono classificabili come requisiti ambientali. Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunita', generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». 4 Servizio di progettazione di parchi giochi 4.1 Clausole contrattuali 4.1.1 Inclusivita' e «progettazione universale» Il progetto dell'area ludica garantisce l'accessibilita' e l'inclusione agli utenti con disabilita' e a coloro che esprimono differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilita', i relativi accompagnatori, gli utenti per i quali e' necessario considerare le differenti esigenze fisiche-motorie, intellettive, relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con deficit di deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.). Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono poter essere utilizzati in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'», del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» e secondo quanto previsto nelle linee guida CEN/TR 16467 e le ulteriori norme tecniche pertinenti. L'Universal design, ovvero la «progettazione universale», e' il criterio cardine di riferimento nella scelta delle attrezzature ludiche e nei giochi accessibili e inclusivi. Tale criterio e' basato sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura piu' estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per determinati gruppi di persone con disabilita' ove siano necessari» (1) . Per garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutte le persone a prescindere dall'eta', genere, provenienza etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilita' o disabilita', e' necessario seguire le presenti prescrizioni: a. Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco: i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a tutti, sia di connessione interna all'area che per raggiungere l'area dello spazio gioco. In particolare, sono previsti: rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza o in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si muove in sedia a ruote di accedere ad ogni area del parco nonche' di raggiungere e utilizzare elementi o aree di arredo, di gioco, di sosta. Le caratteristiche di tali rampe o scivoli sono conformi a quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»; percorsi di accesso facilmente individuabili, percepibili e riconoscibili, dotati di contrasto di colore adeguato cosi' da favorire le persone ipovedenti; percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle persone cieche, ove non siano presenti «guide naturali» (2) ; segnaletica orientativa provvista di simboli facilmente comprensibili e preferibilmente riferita ai simboli della Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), in modo tale da favorire le persone con disabilita' intellettiva e relazionale (3) . Le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i vialetti sono pertanto larghi almeno 120 cm. b. Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti e modalita' di sviluppo: nel progetto e nella relativa realizzazione del parco giochi e' assicurato che gli spazi siano privi di barriere architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative, intellettive e relazionali. Al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e sociale, sono dunque previsti idonei elementi a supporto dell'orientamento, della comprensione delle informazioni e della promozione dell'inclusione sociale, tramite spazi e arredi utilizzabili in modo equo da tutti gli utenti. Per consentirne la fruibilita' e l'accessibilita' si assicura che le attivita' ludiche e gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilita' o che esprimano esigenze specifiche. Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, di livello regionale e/o nazionale e dei loro esperti, cosi' da verificare il rispetto in chiave di Universal design dei requisiti di accessibilita', fruibilita', usabilita' nonche' dell'inclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilita' e degli utenti con esigenze specifiche. Il percorso progettuale del parco giochi, con il fine di individuare le esigenze e gli indirizzi, ove possibile, coinvolge gli stessi cittadini fruitori attraverso un percorso partecipato con bambini, ragazzi, scuole, associazioni nazionali e/o regionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e delle loro famiglie, organizzazioni o associazioni rappresentative gli anziani e i giovani. c. Scelta dei giochi e delle attrezzature ludiche: le attrezzature ludiche sono scelte all'interno di un progetto mirato non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla sperimentazione e alla scoperta (esperienze sensoriali, scoperta della natura, giochi con acqua, sabbia ecc.) ma anche alla socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i bambini con e senza disabilita'. La scelta dei giochi e delle attrezzature e' pertanto guidata da tali obiettivi. La presenza di uno o piu' giochi definiti dalle aziende fornitrici come «accessibili ai bambini con disabilita'» non e' sufficiente a poter configurare un parco giochi come «inclusivo». Inoltre, a titolo esemplificativo, le altalene fruibili da bambini in sedia a rotelle non devono essere isolate ma devono essere collocate accanto ad altre altalene fruibili da altri bambini per favorire e facilitare l'incontro e la relazione tra pari. Per la realizzazione di parchi gioco accessibili e non discriminanti, la scelta delle attrezzature deve essere in chiave Universal design al fine di garantire l'accessibilita', l'usabilita' e la fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti, in modo confortevole, sicuro e quanto maggiormente possibile, autonomo. Ai fini dell'attuazione dei principi di progettazione universale, inoltre, in riferimento ai progetti di allestimento dei parchi giochi e alla scelta delle attrezzature da installare, nell'ambito di progetti che prevedono l'istallazione di forniture di importo superiore a euro 100.000, e' prevista la realizzazione di percorsi accessibili cosi' come descritti nel paragrafo «a - Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», nonche' l'installazione di: scivoli a doppia pista, altalene dotate di molteplici modalita' di seduta (sedili a culla o piu' grandi dello standard) e ritenzione anticaduta da installare a distanza ridotta per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili anche da piu' bambini contemporaneamente, giochi con pareti laterali di contenimento o schienali, vasche rialzate per l'orticoltura, pannelli per il riconoscimento tattile creati con forme differenziate, giochi che prevedano l'uso delle mani (come la manipolazione di acqua e sabbia) anche stando seduti su sedia a ruote nonche' e' previsto l'inserimento di dispositivi naturali che interessano il senso dell'olfatto, dell'udito. Laddove l'estensione dell'area ludica non sia sufficiente per la collocazione di tutti gli elementi sopra citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti di quanto massimamente possibile. Nell'ambito di progetti che abbiano ad oggetto forniture di importo inferiore ad euro 100.000, e' prevista la realizzazione di percorsi accessibili, cosi' come descritti nel paragrafo «a - Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», ed e' necessario garantire che i giochi si adattino anche alle diverse tipologie di esigenze e disabilita' (motoria, visiva, uditiva, intellettiva e relazionale), nei limiti della capienza economica e dell'ampiezza dell'area da allestire. 4.1.2 Conformita' ai criteri ambientali minimi dei prodotti e dei componenti per l'allestire gli spazi I prodotti e i componenti da installare, oltre a essere idonei sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo «5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI» del presente documento e in possesso dei mezzi di dimostrazione di conformita' ivi previsti. 4.1.3 Valorizzazione del verde Il progetto tiene conto di ridurre e limitare il consumo di suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto tecnicamente possibile, secondo quanto di seguito indicato: se trattasi di aree ove insistono zone di suolo occupate da altri materiali che possono, per motivi funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistici, essere ripristinate a verde, e' necessario provvedere al ripristino a verde, tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali erbacee da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63; nei limiti di quanto tecnicamente possibile tenendo conto delle esigenze funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistiche, le superfici delle aree di gioco e di sosta, sono ricoperte da manti erbosi e abbellite attraverso la piantumazione di specie arbustive tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63; le aree ludiche e le zone di sosta fissa (vale a dire dove sono collocate panchine e tavoli) sono ombreggiate attraverso la piantumazione di idonee specie arboree, tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali arboree da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63. Il progetto del parco giochi prevede pertanto la presenza di alberi, siepi e piante per ombreggiare le zone per le attivita' ludiche e le aree dove sono collocate le panchine, al fine di configurare un contesto in cui la natura e' inclusa tra gli elementi cardine del progetto. 4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attivita' ludica), e rispettano le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177. Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di arredi gia' presenti, possono essere di metallo o di leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato), o in ceramica (gres porcellanato) conformi ai pertinenti criteri di cui al paragrafo «5.1 - SPECIFICHE TECNICHE». I prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95% (4) . 4.1.5 Idoneita' del progetto ai fini estetico paesaggistici La scelta degli elementi di arredo dell'area ludica e la loro collocazione, e' effettuata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche, secondo le indicazioni generali pertinenti di cui al paragrafo «3 - INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI» del presente documento. Verifica dei criteri ambientali 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5: entro il termine stabilito nel capitolato di gara, presentare un rendering in 3 D e una planimetria del progetto di allestimento del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una relazione che riporti: l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera; i requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti selezionati sono conformi e i relativi mezzi di dimostrazione della conformita' posseduti; le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruita' del progetto sotto il profilo della rispondenza dei criteri di accessibilita', inclusione e Universal design, con descrizione, pertanto, delle modalita' con le quali verranno implementi, in ottica di Universal design, i requisiti di accessibilita', fruibilita', usabilita', funzionalita', multi-sensorialita', sicurezza e inclusione; le modalita' di coinvolgimento degli esperti di Universal design ed, eventualmente, dei cittadini alla stesura del progetto; le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruita' del progetto sotto il profilo della valorizzazione del verde, tenendo conto di indicare l'estensione delle aree a verde eventualmente ripristinate, le specie arboree, arbustive o erbacee piantumate, i criteri della scelta di tali specie e le informazioni sulla corretta gestione ai fini idrici e di prevenzione di rischi fitopatologici, dando conto di come si e' inteso e si intendera' assicurare il rispetto delle indicazioni pertinenti riportate nella «Scheda A) dei CAM per i servizi di gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63; l'indicazione dei materiali, dei prodotti e della loro collocazione in funzione di consentire una valutazione di congruita' ai fini ambientali e paesaggistici. 5 Fornitura e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni 5.1 Specifiche tecniche La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche: 5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo e di aree verdi: indicazioni per l'inclusivita', per la scelta dei materiali e la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica: a. Inclusivita', design universale, valorizzazione naturalistica e paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato nel progetto, ove disponibile, redatto sulla base dei criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi, di cui al capitolo «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (5) ; b. Spazi ricreativi, anche ad uso ludico e sportivo, aree di sosta e transito: indicazioni generali per la scelta dei materiali: i prodotti da collocare in spazi ad uso ludico e ricreativo (parchi gioco) sono prevalentemente di materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attivita' ludica) e rispettano le prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177. Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto della durabilita' e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di cui sono composti gli arredi gia' presenti, possono essere di metallo o di leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato) di ceramica (gres porcellanato) conformi ai criteri ambientali minimi definiti per il materiale specifico di cui al presente paragrafo. I prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di plastica riciclata, sia almeno pari al 95% (6) . Verifica: presentare un rendering in 3 D, con l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera, con una relazione contenenti le informazioni, anche tecniche, utili ad una valutazione di congruita' sui requisiti previsti nel criterio. 5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo La fornitura di prodotti, fatto salvo le pavimentazioni antitrauma, puo' essere costituita da prodotti di prima immissione in commercio, da prodotti ricondizionati e/o da prodotti preparati per il riutilizzo. Non e' necessario, infatti, che l'offerta di una medesima gamma di prodotti sia costituita solo da prodotti nuovi di fabbrica, qualora sia possibile affiancare anche prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo simili per stile o per materiale rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio offerti. I prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo sono realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo di fabbrica e sono «Idonei all'uso», vale a dire perfettamente funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti e possono non essere conformi ai criteri ambientali di cui ai punti da 5.1.3 a 5.1.12. Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti con le relative immagini. Laddove i prodotti siano oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione quale Remade in Italy ® o equivalente. Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito a ottenere la certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle offerte, e' presentata la domanda di certificazione. La certificazione e' trasmessa al direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dall'ottenimento. Qualora i prodotti siano offerti a seguito di un precedente utilizzo, indicare il precedente utilizzatore, se diverso dall'offerente, il luogo e le circostanze di utilizzo, l'eta' di uso, descrivere gli eventuali trattamenti eseguiti ed allegare documentazione a comprova, anche eventualmente di tipo fiscale o amministrativo, atta a dimostrare che i prodotti siano stati precedentemente utilizzati. 5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilita' Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da piu' componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da piu' componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piattaforme di recupero e riciclo. Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile (7) , devono essere marchiate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm. Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, la loro presenza e' altresi' indicata nella marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4. Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti. Verifica: presentare in fase di gara il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e sostituite nonche' gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilita'. E' altresi' accettata una versione video delle modalita' di disassemblaggio o l'indicazione di un link dal quale consultare tale documentazione tecnica. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione e' consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione contrattuale. 5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni. Il legno utilizzato e', inoltre, durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente: l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilita' 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno; l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilita' naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle classi di durabilita' naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1; l'utilizzo di legno modificato (es. termo trattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilita' 1-2 dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purche' le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale. Verifica: Indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare: per la prova di origine sostenibile/responsabile, la certificazione sulla catena di custodia quale la Forest Stewardship Council® (FSC®) o quella del Programme for Endorsement of Forest Certification scheme (PEFC), che riporti il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza (8) . La certificazione deve afferire al tipo di prodotto oggetto del bando; per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni: «FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC® Misto» («FSC® Mix») con indicazione della percentuale di riciclato all'interno del simbolo del Ciclo di Moebius collocato nell'etichetta stessa; la certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato (9) . Tali certificazioni riportano il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza e devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando; ReMade in Italy® con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del prodotto offerto. In fase di fornitura o di montaggio dei prodotti certificati sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e PEFC, e' consegnato un documento di vendita o di trasporto che riporti la dichiarazione della certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Per quanto riguarda la durevolezza del legname, presentare adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte. Gli articoli di legno con il marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in legno appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%. I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso. Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in plastica o in miscele di plastica-legno, plastica-vetro appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.6 Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma I prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad alte prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le seguenti categorie di prodotti: le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 30%; i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%. Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «ReMade in Italy®», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in gomma o in miscele di plastica-gomma appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.7 Superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati legati tramite resina L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree da gioco o ricreative, ha un contenuto di riciclato pari almeno al 60%. Il materiale riciclato presente nel prodotto puo' essere a titolo esemplificativo: polverino derivante da pneumatico fuori uso; plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo fresato d'asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici pavimentate; la frazione organica stabilizzata quale parte dei rifiuti organici che, a valle del trattamento in impianti di compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica (10) . Tale materiale bituminoso e' stendibile con tecnologie tiepide (warm mix asphalt), vale a dire con un limite di temperatura di produzione pari o inferiore a 130°C oppure pari o inferiore a 150°C se il materiale bituminoso e' additivato con polimeri. Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e presentare o indicare il link alla scheda tecnica che riporti il contenuto di materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo materiale riciclato. La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato viene fornita tramite uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine; d) un brevetto specifico, coerente con le caratteristiche previste nel criterio. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se il substrato o la superficie per aree da gioco o ricreative in asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero o di sottoprodotto, almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformita', in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti prefabbricati in calcestruzzo o le pavimentazioni in calcestruzzo appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato) I prodotti in ceramica (gres porcellanato) hanno un contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato, ovvero di sottoprodotto di almeno il 30% in peso. Tale materiale puo' essere costituito da materiale riciclato frantumato e/o polverizzato derivante dal recupero degli scarti della lavorazione delle piastrelle, da materiale esterno al proprio ciclo produttivo e sostitutivo, almeno in quota parte, delle materie prime tradizionali (sabbia, argille e feldspati) quali le ceneri da termovalorizzazione di rifiuti urbani o da altri materiali recuperabili, o da una combinazione di queste diverse tipologie di frazioni di materiali. Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformita', in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in ceramica appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.10 Prodotti in acciaio I prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato: acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; acciaio da forno elettrico legato (11) , contenuto minimo pari al 60%; acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti. La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita' alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita', ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformita', in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in acciaio appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.11 Prodotti con componenti in vetro Nei prodotti con componenti in vetro, al fine di garantire la sicurezza per gli utenti in funzione del danno o del rischio conseguente alla rottura delle lastre di vetro nonche' la maggior durata del prodotto stesso, la tipologia di vetro e la relativa prestazione per l'applicazione specifica e' conforme alla norma tecnica UNI 7697 «Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie». Ad esempio, nel caso di pareti di cabine o ripari vetrari, in assenza di rischio di caduta nel vuoto, e' necessario che il componente sia costituito da vetro temprato di sicurezza con caratteristica «1(C)2» oppure sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con prestazione «2(B)2»; per pensiline o tettoie e' necessario che il componente sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con prestazione «1(B)1» o «2(B)2». Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore ed allegare la dichiarazione di prestazione (DoP) redatta in accordo al regolamento UE CPR 305/2011, da cui verificare, alla riga «resistenza all'impatto di un corpo oscillante», secondo la norma tecnica UNI EN 12600, che il prodotto possieda le prestazioni previste dalla norma tecnica UNI 7697. Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti costituiti anche da vetro appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica piu' rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi' le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita' riscontrata in sede di esecuzione. 5.1.12 Pietre naturali L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui e' elevato il rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso di cui alle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non e' consentito se non si sia in grado di dimostrare, tramite i risultati di specifici audit realizzati sulla base di sopralluoghi non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, la mancata lesione di tali diritti. Tali audit devono essere stati realizzati non oltre i due anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche cosi' come sopra descritte, oppure da una societa' di servizi non accreditata, che abbia documentati requisiti di professionalita', competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche' in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i paesi terzi in cui sono effettuate le attivita' di escavazione e dunque gli audit. Verifica: indicare il tipo di materiale che si intende usare, i siti delle cave, descrivere le filiere ed indicare le sedi degli stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attivita' estrattiva o di escavazione, e, se in paesi a rischio come sopra descritti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit, anche eventualmente con documentazione fotografica, ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. 5.1.13 Idoneita' all'uso Per quanto riguarda le norme tecniche di standardizzazione relative alla durabilita', alla sicurezza, all'inclusivita', alla resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alla non deformabilita' in funzione delle temperature esterne, si rimanda a quanto piu' specificamente indicato dalla stazione appaltante nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta. Verifica: presentare la documentazione prevista nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta. 5.2 Clausole contrattuali 5.2.1 Requisiti dell'imballaggio I prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato. Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti: a. e' facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.); b. e' riciclabile in conformita' alla norma tecnica UNI EN 13430-2005. Inoltre: a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), e' costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato; b. se di polistirene espanso e' costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto minimo di riciclato e' il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo e' del 30% in peso; c. se di legno, e' conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attivita' di riparazione. Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione, e' presentata una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilita', il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come e' stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonche' le modalita' con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove cio' non fosse evidente. Le informazioni rese e la conformita' al criterio saranno verificate in sede di collaudo della fornitura. Le caratteristiche di recuperabilita' in conformita' alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilita' in conformita' alla norma tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante degli imballaggi, presentate in fase di consegna e collaudo della fornitura. Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformita' al relativo criterio e' fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantita' di materiale riciclato prevista nel criterio: la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o la certificazione, se pertinente, «VinylPlus Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2 «Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product Label», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilita' dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita'; una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita' ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine. Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 - Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita' del legno»; per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorita' competente (MIPAAF); per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019. 5.2.2 Garanzia Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna all'amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilita' civile sui prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000. 5.3 Criteri premianti 5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo Punti tecnici si assegnano nel caso di un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura: fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 70% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 50% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti Y<X fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 30% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti J<Y Verifica: indicare in una dichiarazione sottoscritta dall'offerente: la tipologia di articoli costituiti da prodotti derivanti dal riutilizzo o contenenti anche prodotti derivanti dal riutilizzo; il numero di prodotti derivanti dal riutilizzo offerti per ciascuna categoria di articoli che li contiene; la denominazione o ragione sociale del produttore che ha effettuato le operazioni di preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodotti usati ed il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative immagini. Laddove il prodotto sia oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare anche una certificazione quale Remade in Italy® o equivalente. Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere la certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle offerte o qualora i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo, presentare una documentazione tecnica che descriva puntualmente la filiera, indicando la o le piattaforme da cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali sono stati acquisiti i prodotti usati e le operazioni di rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di prodotti di secondo utilizzo, allegare i relativi contratti o la documentazione fiscale o amministrativa rilevante con la quale si possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo. 5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti Nel caso in cui sia necessario realizzare delle pavimentazioni per le aree da gioco o gli spazi ricreativi esterne, (ad esempio campi da gioco che necessitano di pavimentazioni), si attribuiscono punti tecnici nel caso di offerta di prodotti per realizzazione di pavimentazioni drenanti. Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti ed allegare la relativa scheda tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche con particolare riferimento dalla capacita' drenante. 5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale (Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in legno rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti realizzati in legno o anche da legno). Al fine di contenere l'emissione di sostanze inquinanti e climalteranti derivanti dalla logistica, sono attribuiti punti tecnici all'offerta di prodotti che, oltre ad essere conformi alle specifiche tecniche pertinenti dei presenti CAM, considerando le varie fasi della catena di custodia, sino alla consegna, hanno percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di mercato e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore o uguale a 700 km. Per «chilometraggio ridotto» si intende la distanza massima di 700 km data dalla somma delle distanze, in linea d'aria, da calcolare utilizzando i dati del sito https://www.distanza.org/, di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva, vale a dire: dal luogo di abbattimento del legame, al primo sito di lavorazione, dal primo sito di lavorazione al secondo sito di lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi produttive siano svolte in stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al luogo di posa del manufatto, oppure, se la posa in opera e' presso piu' sedi, alla sede che puo' essere considerata alla distanza media tra le distanze dei diversi siti di destinazione della fornitura, indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. Nel caso di forniture che prevedono assortimenti legnosi con origini differenti, il requisito deve essere rispettato per almeno l'80% del materiale legnoso espresso in volume. Verifica: presentare una relazione illustrativa del fabbricante che riporti le informazioni rilevanti relative alla catena di custodia e le distanze di ciascuna delle diverse fasi logistiche sino alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la relativa somma. Allegare inoltre la certificazione di catena di custodia FSC® e PEFC, in quanto tali certificazioni risultano, ad esempio ai fini del regolamento (EU) n. 995/2010, valide come sistemi di tracciabilita', dal momento che consentono di ottenere le informazioni sull'origine geografica del legname (ad es. nome del proprietario) risalendo lungo i vari passaggi della filiera. Le stazioni appaltanti, in caso di dubbia correttezza delle informazioni, contattano gli uffici di rappresentanza degli schemi citati (www.fsc-italia.it e www.pefc.it). In relazione alla richiesta di tali certificazioni, e' fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato (Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in calcestruzzo rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti realizzati in materiali inerti). Punti tecnici sono assegnati nel caso di offerta di prodotti realizzati in materiali inerti, incluse le pavimentazioni, con un contenuto significativo di riciclato. In particolare: si attribuisce un punteggio pari a X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato superiore all'80% in peso; si attribuisce un punteggio pari a 0,8 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 60% e l'80% in peso; si attribuisce un punteggio pari a 0,6 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 40% e l'60% in peso. Verifica: cfr. modalita' di verifica dei prodotti in calcestruzzo di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata, deve essere attestato, in particolare, il contenuto di materiale riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici. 5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio degli altiforni (Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti in acciaio). Punti tecnici sono attribuiti laddove la tecnologia utilizzata per la produzione di acciaio sia in grado di contenere le emissioni di diossido di carbonio entro i seguenti limiti: 1 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti X 1,25 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X. Verifica: indicare la denominazione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice prodotto e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del fabbricante del medesimo prodotto che riporti, attraverso le informazioni e la documentazione reperita lungo la filiera, lo stabilimento di produzione dell'acciaio di cui e' costituito, la tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano, arredi per esterni e aree attrezzate 6.1 Clausole contrattuali 6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo urbano, di arredi per esterno e aree attrezzate Le diverse attivita' e le scelte operative devono ispirarsi a contenere l'uso della materia e dell'energia, a favorire l'energia proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i percorsi logistici e l'uso di sostanze pericolose. Laddove sia necessario applicare verniciature e/o rivestimenti per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti sono verniciati e/o rivestiti con miscele per i trattamenti superficiali muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti (12) etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione di dette etichette, fatti salvi documentati motivi tecnici o di mercato, altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come: Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1 A o 1B: H340, H341, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df; Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362; Categoria 1 tossicita' per gli organismi acquatici: H400, H410; Categoria 1 e 2 tossicita' acuta: H300, H310, H330; Categoria 1 tossicita' in caso di aspirazione: H304; Categoria 1 tossicita' specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372; Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317. La verniciatura effettuata deve avere sufficiente aderenza, in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 2409, essere resistente alla corrosione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9227, alla luce (radiazioni UV) secondo la norma tecnica UNI EN ISO 16474-3, all'umidita' secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1. Le attivita' di manutenzione ordinarie e straordinarie eseguite devono essere registrate su un apposito documento digitale «libretto di manutenzione», che il fornitore mette a disposizione via Web al Responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione del contratto. Con almeno due settimane di preavviso e' inviata al direttore dell'esecuzione del contratto la comunicazione della data in cui saranno eseguiti gli interventi di manutenzione e quali interventi manutentivi saranno realizzati, al fine di consentire al direttore dell'esecuzione del contratto o ad un suo delegato, di presidiare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine di verificare l'effettivo utilizzo di prodotti per rivestimenti conformi al criterio ambientale pertinente. I corrispettivi sono erogati a seguito di un verbale di collaudo. Verifica: le verifiche sono effettuate in situ nonche' per via documentale.
(1) Definizione di cui all'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata.
(2) Esempi di "guida naturale": marciapiede o vialetto fiancheggiato da muro continuo, muretto basso, cordolo di un'aiuola ecc. Fonte: Istituto nazionale per la mobilita' autonoma di ciechi e ipovedenti, Linee guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive, Ed. ADV, 2021.
(3) Secondo quanto previsto nell'art. 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'.
(4) La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni generali fornite nel presente criterio ambientale.
(5) A titolo di esempio, i tavoli e altri elementi di arredo devono consentire la fruizione da parte delle persone su sedia a ruote; la segnaletica deve poter essere utilizzata diversi metodi oltre alla cartellonistica (es. simboli, colori, immagini, ausili tattili e audio) per garantire a tutti di comprendere le informazioni; la cartellonistica deve essere posta ad idonea altezza per favorirne la fruizione anche alle persone di bassa statura, persone su sedia a ruote, bambini nonche' riportare testo ad alta visibilita' per favorire le persone ipovedenti (es. contrasto colore, dimensione carattere, considerazione del daltonismo ecc.); le fontanelle devono essere facilmente azionabili dalle persone con disabilita' motoria e installate a due altezze differenti per favorirne l'usabilita' agli utenti bassi ed alti, ecc.
(6) La documentazione di gara o la richiesta di offerta puo' indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni fornite nel presente criterio ambientale.
(7) La marchiatura puo' essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalita' della parte di plastica, laddove la marcatura non e' tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate perche' non vi e' superficie sufficiente affinche' la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui e' ammessa la non marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica.
(8) La congruita' e validita' della documentazione puo' essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di certificazione. Per FSC: http://info.fsc.org/certificate.php, per PEFC: https://www.pefc.org/find-certified
(9) Cfr. nota precedente.
(10) Come nel caso dell'asfalto MB Mineralized Biomass®.
(11) Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.
(12) Per etichetta equivalente, si intende un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 e ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di verifica della conformita'. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di vista della funzionalita' e le componenti usurate o difettose vengono sostituite ricorrendo a ricambi originali, o con le stesse caratteristiche o superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard qualitativi e di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato; b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire alla persona con disabilita' visiva di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi non abitualmente frequentati. |
| Art. 3
Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Roma, 7 febbraio 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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