Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 marzo 2023 |
Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
e
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»; Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dai suddetti tributi; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 816 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualita' 2021; Visto l'art. 2, comma 63, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli; Visto l'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma 817, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale stabilisce che i trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni del comma 63 e che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021; Visti i richiamati art. 1, comma 322, della citata legge n. 296 del 2006 e art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006, i quali prevedono che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita' e che la riduzione dei trasferimenti erariali non si applica per gli anni dal 2023 al 2033; Visto l'art. 38-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, vale a dire tramite il servizio Pago Bollo, realizzato in collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Automobile Club d'Italia, completamente integrato con il sistema PagoPA; Visto l'art. 51, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e che i predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo; Visti i dati relativi al maggior gettito delle tasse automobilistiche spettante all'erario relativi agli anni 2020-2022 trasmessi dall'Automobile Club d'Italia; Vista la sentenza n. 152 dell'11 luglio 2018 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che la tassa automobilistica regionale istituita dalla legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in sostituzione di quella erariale e' un tributo proprio della Regione; Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019, con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni contabili di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 nei confronti della Regione Sardegna; Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non puo' intervenire sul gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento di Bolzano e sulla sua regolazione; Considerato che per gli anni dal 2016 al 2022 il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2023; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decretano:
Art. 1
1. Sono approvate le tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto indicanti il maggior gettito delle tasse automobilistiche da attribuire allo Stato in applicazione dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini delle regolazioni finanziarie relative agli anni dal 2016 al 2022. Gli importi indicati nelle singole tabelle per ciascuna annualita' sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Entro il termine del 30 giugno 2023 le regioni versano gli importi spettanti all'Erario per l'anno 2016, come indicati nella tabella A, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - cap. 3465 - art. 02 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anni 2016-2022», fatta salva la facolta' di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita'. 2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2024 e fino al 2029, le regioni versano, con le modalita' di cui al comma 1, gli importi spettanti all'Erario per gli anni dal 2017 al 2022, come indicati nelle tabelle B, C, D, E, F e G, fatta salva la facolta' di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita'. 3. Le regioni danno tempestiva comunicazione dell'avvenuto versamento di cui ai commi 1 e 2 al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Qualora il versamento degli importi spettanti allo Stato non sia effettuato entro i termini indicati ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, per le regioni a statuto ordinario, al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascuna regione a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA, iscritti sul capitolo 2861/MEF e per la Regione Valle d'Aosta mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2023
Il direttore generale delle finanze Spalletta Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta |
|
|
|