Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 8 febbraio 2023
Fondo sanitario nazionale 2022. Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 4/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale (di seguito FSN) sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;
Visto l'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disponendo che anche per l'annualita' 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in 124.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022;
Visto l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN e' pari allo 0,40 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che il predetto importo di euro 124.061,00 milioni e' stato rideterminato, in euro 125.980,00 milioni dai seguenti provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma 259, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 100,00 milioni il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi; b) dall'art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 194,00 milioni di euro le risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; c) dall'art. 1, commi 290 e 292, della citata legge n. 234 del 2021 che ha previsto la riduzione di 10,00 milioni di euro del fondo istituito con l'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare; d) dall'art. 1-quater, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha incrementato di euro 10,00 milioni le risorse gia' previste dall'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 234 del 2021 per l'anno 2022 per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica; e) dall'art. 1-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e dall'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che hanno incrementato di euro 25,00 milioni il finanziamento destinato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia; f) dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha incrementato di euro 200,00 milioni le risorse destinate al finanziamento dei maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche; g) dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, ha incrementato di euro 1.400,00 milioni di euro livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il 2022;
Considerato, altresi', che il sopracitato importo di 125.980,00 milioni di euro, per effetto dell'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», comprende l'importo di 764,00 milioni di euro destinati al finanziamento del Fondo per il concorso statale al rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi, per cui la quota residua ammonta a 125.216,00 milioni di euro;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita, nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 279/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a 503,92 milioni di euro per l'anno 2022;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 903-P del 19 gennaio 2023, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022, pari a euro 125.216,00 milioni;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che l'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso.
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022 ammonta ad euro 125.216.000.000 ed e' articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:
a) euro 119.724.161.744 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed e' comprensivo, tra l'altro, di euro 6.031.201.495 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalita':
1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
2. euro 50.000.000 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
3. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133);
4. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
5. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartiti anche per l'anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come gia' previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1 agosto 2018;
6. euro 150.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 409, della citata legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartiti anche per l'anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
7. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167);
8. euro 85.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
9. euro 25.450.871 per l'attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018, n. 14);
10. euro 554.000.000 per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
11. euro 1.500.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge;
12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalita' di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato B» e la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge;
13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennita' di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonche' agli operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
14. euro 500.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennita' di esclusivita' della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178 del 2020;
15. euro 335.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennita' di specificita' infermieristica, ai sensi dell'art. 1, comma 409, della citata legge n. 178 del 2020;
16. euro 105.000.000 milioni di euro per il finanziamento della proroga delle USCA previsto fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della citata legge n. 234 del 2021;
17. euro 90.000.000 per finanziare l'indennita' di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanita', ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234 del 2021;
18. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 288, della citata legge n. 234 del 2021;
19. euro 200.000.000 per finanziare le prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 (art. 1, comma 261, della citata legge n. 234 del 2021);
20. euro 8.000.000 per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e per garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella C allegata alla norma;
21. euro 19.932.000 per l'attivazione di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, conseguenti alla pandemia da COVID-19, di cui all'art. 33, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella D allegata alla norma;
22. euro 500.000.000 per il recupero delle liste di attesa delle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 di cui all'art. 1, comma 278, della citata legge n. 234 del 2021 e ripartiti con la Tabella B - Allegato 4 alla norma;
b) euro 3.953.614.256 sono vincolati in favore delle regioni e delle provincie autonome per le seguenti attivita':
1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e' ripartita, assegnata e/o accantonata con separata delibera di questo Comitato adottata in data odierna;
2. euro 80.000.000 per indennita' abbattimento di animali, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;
3. euro 340.000.000 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilita' attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, della citata legge n. 178 del 2020);
5. euro 90.900.000 per il finanziamento dell'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale (art. 1, comma 274, legge n. 234 del 2021);
6. euro 12.000.000 finalizzati ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al fine di garantire l'esigibilita' dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181);
7. euro 200.000.000 destinati agli Enti del Servizio sanitario nazionale finalizzati per il finanziamento dei maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);
8. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230)
9. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244);
10. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
11. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
12. euro 5.000.000 per il finanziamento di attivita' di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione termale del motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 26, comma 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
13. euro 10.000.000 per il finanziamento di interventi di potenziamento delle attivita' di prevenzione sull'intero territorio nazionale e rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
14. euro 1.400.000.000 per il finanziamento dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia (art. 5, comma 3, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175);
c) euro 59.993.000 sono finalizzati e gia' ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 secondo la seguente ripartizione:
1. euro 24.993.000 per le finalita' di cui all'art. 27 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella B allegata alla norma (esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID);
2. euro 10.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1-quater, comma 2, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con le Tabelle A e B allegate alla norma (disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica);
3. euro 25.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con la Tabella C allegata alla norma, come integrata dall'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (bonus psicologo);
d) euro 974.311.000 sono destinati al finanziamento delle seguenti attivita' e oneri di altri enti:
1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2003, n. 350 e legge 23 dicembre 2006, n. 266);
2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2007, n. 244);
3. euro 20.394.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del periodo 2016-2018 e riferiti al periodo arretrato 2019-2021 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 8.214.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2019-2021, (annualita' 2022), del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
5. euro 265.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 11 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270);
6. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidita' alla Croce rossa italiana (CRI), ai sensi dell'art. 49-quater comma 2-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
7. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
8. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n. 456);
9. euro 656.210.000 destinati alle universita' per la remunerazione dei medici in formazione specialistica, (decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421, della citata legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021);
e) euro 503.920.000 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2022 da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema e' stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 279/CSR).
2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 8 febbraio 2023

Il Vice presidente: Giorgetti Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 243
 
Allegato

TABELLA A

FSN 2022- RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

FFSN 2022 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE
VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

FSN 2022 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

Parte di provvedimento in formato grafico