IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35; Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011; Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013; Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015; Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017; Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018; Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019; Vista la direttiva 2020/1833/UE della Commissione del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2021; Vista la direttiva 2022/2407/UE della Commissione del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 317 del 9 dicembre 2022; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all'ADN; Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2022/2407/UE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti: a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno; b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno; c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito con «Stato membro», ove opportuno. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 653 |