Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 27
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 5;
Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione, del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, recante «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»;
Sentito l'osservatorio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al piu' tardi all'inizio»;
2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati;
d) all'articolo 12, il comma 1-bis e' abrogato;
e) dopo il Capo III, e' inserito il seguente:

«Capo III-bis.
Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali
di servizi di trasporto su strada

Art. 12-bis
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso.
3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall'articolo 12-sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.

Art. 12-ter
Definizioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per:
a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;
b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri;
e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di stabilimento;
f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione nell'ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o regolari di una delle seguenti operazioni:
1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;
3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;
g) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»: attivita' ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo scarico, effettuata in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale di merci negli Stati membri o nei Paesi terzi attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di merci effettuate in uno stesso Stato membro;
h) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»: attivita' ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato;
i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio.

Art. 12-quater
Regime delle esenzioni

1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f), anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettera g). Le attivita' aggiuntive possono essere due qualora a una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia effettuata alcuna attivita' aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.
3. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, i conducenti che effettuano le attivita' aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.

Art. 12-quinquies
Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo

1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al Capo IV.
3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita' monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.

Art. 12-sexies
Obblighi amministrativi a carico del trasportatore
e del conducente

1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
3. Il trasportatore e' tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 2, entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
5. In occasione del controllo su strada, l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' verificato dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3, il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l'operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all'esenzione.
7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonche':
a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;
b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
c) i prospetti orari relativi alle attivita' del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.
8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma 7, l'Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di polizia stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l'assistenza delle autorita' competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai sensi dell'articolo 8.
9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, il committente e il vettore in caso di subvezione, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e lo spedizioniere di cui all'articolo 1741 del codice civile, sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.
10. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel nome del quale e' stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore, e' tenuto a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1.
11. Fino all'accreditamento dei Paesi terzi sul sistema IMI, i trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dall'articolo 10, comma 1, e dai relativi decreti attuativi, e a corrispondere alle richieste di cui al comma 7, per posta elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui al comma 4, lettera a), e' sostituita dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuata secondo le modalita' previste dall'articolo 10, comma 1.
12. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell'agenzia di somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli 10 e 10-bis, l'impresa di trasporto che nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, invia conducenti somministrati in Italia, e' tenuta agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al rispetto dell'obbligo di cui al comma 6.
13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.
14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle date del distacco.

Art. 12-septies
Sanzioni

1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12-sexies, comma 2, nonche' all'obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall'articolo 12-sexies, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.
5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione e' irrogata dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, che ha effettuato la richiesta.
6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalita' di trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11.
8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un Paese terzo.
9. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 12-octies
Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie

1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all'atto della sua restituzione.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».


NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art.76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Legge 24 dicembre 2021, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3).
- Si riporta l'art. 1. e l'Allegato A, n. 5 della legge
4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
agosto 2022, n. 199:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012.».
- La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012 e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L
102.
- Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
- Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del
trasporto di merci su strada (Pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2009, n. L 300).
- Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei
servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica
il regolamento (CE) n. 561/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e' pubblicato
nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60.
- La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012,
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento
IMI») e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L
159.
- Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18
marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la classificazione di infrazioni gravi alle norme
dell'Unione che possono portare alla perdita
dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 19 marzo 2016, n. L 749.
- Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 ottobre 2018, che istituisce uno
sportello digitale unico per l'accesso a informazioni,
procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei
problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.
- Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce
l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti
(CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che
abroga la decisione (UE) 2016/344 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e'
pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.
- La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto e' pubblicata nella
G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la
direttiva 88/599/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva 88/599/CEE del Consiglio sulle procedure
uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 1988, n. L
325.
- La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e' pubblicata
nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della
Commissione del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento
(UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi
alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita
dell'onorabilita' del trasportatore su strada e' pubblicato
nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L 129.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della
Commissione del 2 maggio 2022, recante modalita' di
applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula
comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di
trasporto e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L
129.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234,
recante: «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporti», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007, n.
292.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, il cui
titolo e' sostituito dal presente decreto, reca:
«Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme
minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006
e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio
2016, n. 136, recante: «Attuazione della direttiva
2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno («regolamento IMI»)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169:
«Art. 6 (Osservatorio). - 1. E' costituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei
lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione
tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle
condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale
delle politiche attive del lavoro assicurano
all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione,
l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla
durata e al luogo dei distacchi in Italia,
all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla
tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco.
L'osservatorio formula proposte circa le informazioni
relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da
pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 e assume
ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra
imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di
lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.
2. L'osservatorio e' composto da tre rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro,
due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente,
un rappresentante dell'Agenzia nazionale delle politiche
attive del lavoro, un rappresentante dell'INPS, un
rappresentante dell'Istituto di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e un
rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 10 e 12 del
citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come
modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato
membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi,
distaccano in Italia uno o piu' lavoratori, in favore di
un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o
di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a
condizione che durante il periodo del distacco, continui a
esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore
distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato
membro che distaccano lavoratori presso un'impresa
utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva
in Italia.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro
diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa
utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato
membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa
inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di
servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria
unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo
stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i
lavoratori sono considerati distaccati in Italia
dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi'
alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno
Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso
un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita'
produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima
impresa inviati, nell'ambito di una prestazione
transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione,
nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello
in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in
questo caso il lavoratore e' considerato distaccato
dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
rapporto di lavoro.
3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta alle
agenzie di somministrazione di cui ai commi 2 e 2-bis che
dimostrino di operare in forza di un provvedimento
amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato
dall'autorita' competente di un altro Stato membro.
4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di
trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo
V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si
applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5,
10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle
imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano
lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.
6. Il presente decreto non si applica al personale
navigante delle imprese della marina mercantile».
«Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1.
Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano,
durante il periodo del distacco, se piu' favorevoli, le
medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in
Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di
cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel
luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di
riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro
straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi
pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con
particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da
parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni
di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini
e giovani;
g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche'
altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori,
nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro
ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede
di lavoro;
i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di
viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per
esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori
distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli
stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro,
sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in
Italia o all'estero.
1-bis. Sono considerate parte della retribuzione le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che
non sono versate a titolo di rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa
del distacco. Dette indennita' sono rimborsate dal datore
di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto
dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese
di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale
disciplina non stabilisce se taluni elementi delle
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono
versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte
della retribuzione l'intera indennita' e' considerata
versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo
in materia di durata minima dei congedi annuali retribuiti
e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro
straordinario, non si applicano nel caso di lavori di
assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene,
previsti in un contratto di fornitura di beni,
indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed
eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati
dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in
relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e'
superiore a otto giorni, escluse le attivita' del settore
edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto
legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1,
comma 1, trova applicazione il regime di responsabilita'
solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il
caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2015.».
«5. (abrogato)».
«Art. 10 (Obblighi amministrativi). - 1. L'impresa che
distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il
distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
al piu' tardi all'inizio del distacco e di comunicare tutte
le successive modificazioni entro cinque giorni. La
comunicazione preventiva di distacco deve contenere le
seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalita' e domicilio eletto del referente di
cui al comma 3, lettera b);
h) generalita' del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, in caso
di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;
i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma
2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa
utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
1-quater. (abrogato)
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono definite le
modalita' delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni
dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo
di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua
italiana, il contratto di lavoro o altro documento
contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti
paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la
durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato
in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e
documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si
considera il luogo dove ha sede legale o risiede il
destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del
presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il
periodo del distacco, un referente con poteri di
rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali
interessate a promuovere la negoziazione collettiva di
secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
di richiesta motivata delle parti sociali.».
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. La violazione degli obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600
euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis. (abrogato)
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 a 3.600 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per
ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e
3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.»;
c) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.»;
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Organismo di coordinamento intracomunitario). - 1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato «Organismo di coordinamento». La Direzione generale:
a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, da svolgere contemporaneamente alle competenti autorita' di due o piu' Stati membri ciascuna sul proprio territorio;
b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri per concertare l'effettuazione di controlli anche nei locali delle imprese;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzando il formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione da parte della Commissione europea di una relazione biennale sull'attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE;
d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all'attivita' di controllo realizzata su strada e nei locali delle imprese;
e) presta assistenza alle autorita' competenti degli altri Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in Italia, non verificabili durante il controllo;
f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi, agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono stati notificati alla Commissione, le informazioni sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE, nonche' del presente decreto;
g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di uno Stato membro nei termini e con le modalita' indicate dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;
h) promuove la formazione periodica degli addetti ai controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;
i) applica una coerente strategia di controllo in conformita' alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i locali delle imprese;
l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, le direttive per assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.
2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono all'Organismo di coordinamento le informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1, dalla lettera c) alla lettera g).»;
e) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). - 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale della consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita', comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.»;
f) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Sistemi di controllo). - 1. L'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1.
2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. L'attivita' di controllo e' organizzata in modo che ogni anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 3, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.
5. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
7. I controlli su strada relativi all'osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza della direttiva 2002/15/CE puo' essere effettuato solo presso i locali dell'impresa.
8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 3 puo' essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.»;
g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.»;
2) al comma 4, le parole: «tachigrafo se analogico o digitale» sono sostituite dalle seguenti: «tachigrafo se analogico, digitale o intelligente»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.»;
4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalita' telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). - 1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonche' in base al fattore di rischio che e' attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.
3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I.
4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.»;
l) l'articolo 8 e' abrogato;
m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Registrazione periodi di altre mansioni). - 1. La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di svolgere alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le modalita' stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.»;
n) l'articolo 10 e' abrogato;
o) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione del rischio). - 1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di classificazione del rischio determinato sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE registrate nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalita' di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.
3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.
4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorita' competenti ad effettuare i controlli.
5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle competenti autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 16.»;
p) all'articolo 12:
1) le parole: «L'Ufficio di coordinamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo di coordinamento»;
2) al comma 3, le parole: «(CEE) n. 3821/85» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 165/2014»;
q) all'allegato I:
1) alla Parte A sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, ovvero i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformita' dell'Allegato II e sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»;
1.2. dopo il punto 5), e' aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci.»;
2) alla Parte B sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE;
3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.»;
2.2. l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Nel caso sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, possono, se opportuno, verificare la corresponsabilita' di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.».

Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si
veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente: «Determinazione del numero dei controlli»
e «Comunicazione dei dati relativi ai controlli».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Controlli su strada). - 1. I controlli su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche
nazionali di controllo definite dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada
sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una
parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo
da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le
relative operazioni sono condotte in modo che sono
verificati almeno i punti elencati nella Parte A
dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il
controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A
dell'Allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i
controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In
particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in
relazione al Paese di immatricolazione del veicolo, al
Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento
dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del
viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio
di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio
geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle
strade, presso le stazioni di servizio o le aree di
parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita'
delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli
da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri
situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada
sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di
strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o
secondaria, al Paese in cui e' stato immatricolato il
veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se
analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano
per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di
controllo, i protocolli dei risultati e altri dati
pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le
operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli
organi di controllo si attengono al modello di lista di
controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo
tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per
la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti raccoglie, con modalita' telematiche, le
informazioni relative alle infrazioni di cui all'allegato
III al presente decreto accertate dagli organi di controllo
di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi
delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al
fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano
la professione di trasportatore su strada di cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui
al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita'
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno e con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
- Gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente: «Controlli concertati» e «Scambio di
informazioni».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Migliori prassi). - 1. L'Organismo di
coordinamento elabora, ogni due anni, un programma di
formazione, destinato agli operatori addetti al controllo,
tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione
biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate
nell'ambito dell'Unione europea.
2. L'Organismo di coordinamento organizza, almeno una
volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con
gli organismi di collegamento intracomunitario di altri
Stati membri.
3. L'Organismo di coordinamento promuove, inoltre,
anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e
privati, la formazione periodica degli addetti ai
controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in
particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio