Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 8 febbraio 2023 |
Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. |
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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale; Visto il codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso codice; Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle universita' e degli enti e Istituti di ricerca alle attivita' di protezione civile; Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l'art. 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del medesimo codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalita' di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la titolarita' del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all'art. 2, comma 6, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011; Visto il regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio 2021 della Commissione; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante «Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni» che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni; Tenuto conto che, a seguito di complessiva istruttoria e valutazione dell'architettura e dell'articolazione della Commissione previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l'ulteriore ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020; Ravvisata pertanto la necessita' di provvedere al riaggiornamento delle modalita' di funzionamento ed organizzazione della sopra richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio individuate all'art. 16 del codice della protezione civile; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1
Compiti
1. Ai sensi dell'art. 20 del codice della protezione civile, di seguito «codice», la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d'ora in avanti «Commissione», e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. 2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei risultati derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunita' scientifica e tecnica. 3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione puo' fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacita' di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all'art. 16 del codice, eventualmente illustrando recenti sviluppi scientifici o tecnologici, anche internazionali, in specifici ambiti di interesse di protezione civile. |
| Art. 2
Articolazione, composizione e durata
1. La Commissione si articola in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate: 1. sismico; 2. vulcanico; 3. da maremoto; 4. idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici; 5. da incendi boschivi e da deficit idrico; 6. nucleare e radiologico; 7. chimico, tecnologico, industriale e da trasporti; 8. ambientale e igienico-sanitario. 2. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1 viene individuato un referente e un sostituto. Ogni settore di rischio e' composto da un numero massimo di otto componenti, ivi compreso il referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificita' dei rischi trattati e garantendo un'adeguata rappresentativita' di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia. Le disponibilita' di questi ultimi esperti vengono raccolte anche avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle universita' e degli enti di ricerca. I legali rappresentanti dei Centri di competenza possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore, che esprime il parere all'interno della Commissione. Quando un Centro di competenza e' presente in piu' settori, per ciascun settore puo' essere individuato in forma permanente un delegato del legale rappresentante. Il legale rappresentante del Centro di competenza o il suo delegato puo' chiedere al Capo del Dipartimento della protezione civile di essere occasionalmente assistito da uno o piu' specialisti nella materia di interesse del medesimo Centro di competenza. Tali specialisti partecipano alla sessione illustrativa della riunione e non a quella valutativa dedicata all'espressione del parere collegiale. 3. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneita' ad un concorso per dirigente di ricerca. 4. Il Presidente e il vicepresidente, che si aggiungono ai componenti di cui al comma 2, sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalita' di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonche' in caso di vacanza dell'incarico. 5. Alla nomina del Presidente e del vicepresidente, dei referenti di settore e relativi sostituti, nonche' di tutti gli altri componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti della Commissione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la scadenza di cui al secondo periodo del presente comma. 6. Con riferimento a esigenze di protezione civile connesse a rischi non contemplati nei settori di cui al comma 1 per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati ulteriori settori della Commissione, con nomina dei relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun settore, scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto. Il settore e' immediatamente operativo e i suoi componenti decadono dalla carica alla scadenza indicata nel decreto del Capo Dipartimento o comunque alla scadenza del relativo stato di emergenza. 7. I componenti della Commissione decadono in ogni caso dall'incarico qualora non partecipino, senza preavviso e in mancanza di motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati convocati. |
| Art. 3 Ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni.
1. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche della Commissione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente, in caso di potenziali situazioni emergenziali, puo' integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze, la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti, rispetto ai componenti di cui all'art. 2, che partecipano all'espressione del parere collegiale di cui all'art. 4, comma 2. 2. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici o di approfondire problematiche specifiche o territorialmente localizzate, su invito del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni. Gli specialisti e i rappresentanti non partecipano all'espressione del parere collegiale della Commissione. |
| Art. 4
Funzionamento
1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori. 2. La Commissione si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica. La Commissione esprime un parere collegiale in ordine al tema su cui e' convocata. Alla sessione illustrativa delle riunioni, precedente all'espressione del parere collegiale della Commissione in sessione valutativa, presenzia il Capo del Dipartimento della protezione civile o un suo delegato e, ove del caso, partecipano altri rappresentanti individuati dagli uffici dello stesso Dipartimento. 3. La Commissione provvede, nella prima seduta utile dal suo insediamento, ad approvare o aggiornare il proprio regolamento organizzativo di funzionamento di cui in premessa. 4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione e' composto dal Presidente, dal vicepresidente e dai referenti dei settori di rischio interessati di cui all'art. 2, comma 1. 5. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali sono resi disponibili l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione a supporto. In caso di specifiche necessita', la Commissione puo' essere convocata senza tale preavviso e con urgenza. 6. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale, sottoscritto e approvato anche dagli esperti di cui all'art. 3, comma 1, ove presenti, che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta. 7. Per le riunioni plenarie e per quelle dei settori della Commissione e' sempre garantita una registrazione audio completa. 8. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l'unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione. Il comunicato viene reso pubblico a cura del Dipartimento della protezione civile. 9. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' chiedere al Presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti di effettuare approfondimenti, ricognizioni, verifiche e sopralluoghi. 10. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unita' di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 5
Oneri
1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonche' agli ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorita' territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. 2. Ai componenti della Commissione, nonche' agli ulteriori esperti di cui all'art. 3, comma 1, invitati, compete unicamente il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attivita' specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. Il trattamento di missione anche per gli spostamenti dal luogo di residenza dei componenti a quello di missione e' comunque ammissibile nei limiti di spesa calcolati considerando gli spostamenti dal luogo nel quale hanno sede di norma le riunioni della Commissione (Dipartimento della protezione civile) al luogo di missione. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 6
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Fino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto la Commissione continua a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto, sono abrogati: a) il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; e) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; h) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2023
Il Ministro: Musumeci
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 689 |
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