Gazzetta n. 66 del 18 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26
Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte II, titolo II, capo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Indicazione dei prezzi».
2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). - 1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.
2. Per prezzo precedente si intende il prezzo piu' basso applicato dal professionista alla generalita' dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista e' tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.
5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente e' il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.
6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalita' ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:
a) natura, gravita', entita' e durata della violazione;
b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.».
3. All'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonche' i diritti e gli obblighi;»;
b) dopo la lettera n), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«n-bis) "classificazione": rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;
n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.».
4. All'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) una qualsivoglia attivita' di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.».
5. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;»;
b) al comma 4, dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti e' un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.»;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilita' di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.».
6. All'articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati;»;
b) dopo la lettera bb) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona puo' acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti;
bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;
bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.».
7. All'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000 euro.»;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e' pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e' pari a 2.000.000 di euro.
9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 e 9-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:
a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.»;
c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.»;
d) dopo il comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresi' adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravita' e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.».
8. All'articolo 37-bis del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora l'Autorita' accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1, applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 27, comma 9, primo periodo. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e' pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione.
2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:
a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal citato regolamento (UE) 2017/2394;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
2-quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e' effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.».
9. All'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;»;
b) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) "dato personale": dato personale quale definito dall'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»;
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta' di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;»;
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;»;
e) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«q-bis) "servizio digitale":
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori;
q-quater) "fornitore di mercato online": qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori;
q-quinquies) "compatibilita'": la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
q-sexies) "funzionalita'": la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
q-septies) "interoperabilita'": la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.».
10. All'articolo 46, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricita' o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista e' soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.».
11. All'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65;»;
b) dopo la lettera o) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie.».
12. All'articolo 48, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili;»;
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) se applicabile, la funzionalita' dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita' pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.».
13. All'articolo 49, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale agisce;»;
2) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo e' stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali;»;
4) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
«t) se applicabile, la funzionalita' dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;»;
5) la lettera u) e' sostituita dalla seguente:
«u) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita' pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;»;
b) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis.».
14. Dopo l'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, e' inserito il seguente:
«Art. 49-bis (Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online). - 1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo III, indica altresi' al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:
a) informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all'articolo 18, comma 1, lettera n-bis), delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale e' un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;
d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilita' che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale.
2. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione, per quanto di competenza, delle norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online.».
15. All'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sara' stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di recesso.».
16. All'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sara' stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avra' piu' il diritto di recesso.».
17. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 e' prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva»;
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 del presente articolo termina dopo quattrodici giorni, o, nei casi di cui al comma 1-bis, dopo trenta giorni a decorrere:»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o all'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo' presentarli allo sconto prima di tale termine.».
18. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.».
19. All'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3-ter. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che e' stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo quando tale contenuto:
a) e' privo di utilita' al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
b) riguarda unicamente l'attivita' del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
c) e' stato aggregato dal professionista ad altri dati e non puo' essere disaggregato o puo' esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;
d) e' stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possono continuare a farne uso.
3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di cui al comma 3-ter, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista.
3-quinquies. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il professionista puo' impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 3-quater.».
20. All'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.»;
b) al comma 4, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o trenta giorni di cui all'articolo 52;».
21. All'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione e' iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perdera' il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista;»;
2. la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione e' iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:
1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere cosi' il proprio diritto di recesso;
3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.
1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio e' stato interamente prestato, purche' l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore medesimo.».
22. All'allegato I del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte A, sezione relativa al «Diritto di recesso», terzo capoverso, le parole: «per posta, fax o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «per posta o posta elettronica»;
b) alla parte A, sezione relativa a «Istruzioni per la compilazione», secondo capoverso, le parole: « e di fax» sono soppresse;
c) alla parte B, primo trattino, le parole: «l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE,
2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per una migliore applicazione e una
modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla
protezione dei consumatori e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
dicembre 2019 n. L. 328.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria
delle cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 agosto 2022, n.
127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n.199, cosi'
recita:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE,
2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per una migliore applicazione e una
modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla
protezione dei consumatori.). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alle disposizioni del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il
recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
b) coordinare le disposizioni relative
all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del
consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in
attuazione delle modifiche apportate alla direttiva
98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di
indicazione di prezzi e, in particolare, con le
disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114;
c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio
amministrativo, gia' previsto dal codice del consumo, di
cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie
oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la
previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate
alla gravita' delle relative violazioni;
d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli
articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano
esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo
rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206
del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27,
comma 1-bis, del medesimo codice;
e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni
inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato
annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati
membri interessati;
f) stabilire le specifiche modalita' di indicazione
del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per
prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni,
nonche' in caso di aumenti progressivi della riduzione di
prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della
indicazione del prezzo precedente i beni che possono
deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresi' a
trenta giorni il termine di recesso per i contratti
stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste
e di escursioni organizzate per vendere prodotti e
prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le
esclusioni del diritto di recesso.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 18, 21, 22, 23,
27, 37-bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57 e 59
del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle
pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce
per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i
beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale,
nonche' i diritti e gli obblighi;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori" (di seguito denominate: "pratiche
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) 'microimprese': entita', societa' o
associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica,
esercitano un'attivita' economica, anche a titolo
individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori": l'impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita'
del consumatore di prendere una decisione consapevole,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa
che non e' imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che
definisce il comportamento dei professionisti che si
impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o
piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di
condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado della
specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i
consumatori attendono da un professionista nei loro
confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di
buona fede nel settore di attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del
prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato
per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una
posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare
una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o
la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione
presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un
prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in
relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal
compierla;
n) "professione regolamentata": attivita'
professionale, o insieme di attivita' professionali,
l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate
qualifiche professionali;
n-bis) "classificazione": rilevanza relativa
attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o
comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi
tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o
comunicazione;
n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un
software, compresi siti web, parte di siti web o
un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
che permette ai consumatori di concludere contratti a
distanza con altri professionisti o consumatori.».
«Art. 21 (Azioni ingannevoli). - 1. E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti
elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali
la sua disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione,
la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita
al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la
data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,
l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la
descrizione, l'origine geografica o commerciale o i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i
motivi della pratica commerciale e la natura del processo
di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita' di una manutenzione, ricambio,
sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento,
l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta'
industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del
presente Codice.
2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce
o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione
del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i
marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi
di un concorrente, ivi compresa la pubblicita' comparativa
illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi
in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.
b-bis) una qualsivoglia attivita' di marketing che
promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea,
come identico a un bene commercializzato in altri Stati
membri, mentre questo bene ha una composizione o
caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove
cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale
di una banca, di un istituto di credito o di un
intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione
di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto
corrente presso la medesima banca, istituto o
intermediario.
4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza.
4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi.».
«Art. 22 (Omissioni ingannevoli). - 1. E' considerata
ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di
comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di
cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per
prendere una decisione consapevole di natura commerciale e
induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e' altresi' considerata
un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o
presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1,
tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non
indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora
questi non risultino gia' evidente dal contesto nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo
a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la
pratica commerciale imponga restrizioni in termini di
spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata
un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette
restrizioni e di qualunque misura adottata dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai
consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate
rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti,
qualora non risultino gia' evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso;
b) l'indirizzo geografico e l'identita' del
professionista, come la sua denominazione sociale e, ove
questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico
e l'identita' del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la
natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure,
qualora tali spese non possano ragionevolmente essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese
potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla
diligenza professionale;
e) l'esistenza di un diritto di recesso o
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se
il terzo che offre i prodotti e' un professionista o meno,
sulla base della dichiarazione del terzo stesso al
fornitore del mercato online.
4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la
possibilita' di cercare prodotti offerti da professionisti
diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto
forma di parola chiave, frase o altri dati,
indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi
effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le
informazioni generali, rese disponibili in un'apposita
sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e
facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati
i risultati della ricerca, in merito ai parametri
principali che determinano la classificazione dei prodotti
presentati al consumatore come risultato della sua ricerca
e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad
altri parametri. Il presente comma non si applica ai
fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi
dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150
del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1,
gli obblighi di informazione, previsti dal diritto
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali,
compresa la pubblicita' o la commercializzazione del
prodotto.
5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle
recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate
rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il
professionista garantisce che le recensioni pubblicate
provengano da consumatori che hanno effettivamente
acquistato o utilizzato il prodotto.».
«Art. 23 (Pratiche commerciali considerate in ogni caso
ingannevoli) - 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli
le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di
un professionista, di essere firmatario di un codice di
condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di
qualita' o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di
condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di
altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un
professionista, le sue pratiche commerciali o un suo
prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da
un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o
dell'approvazione ricevuta;
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di
ragionevoli motivi che il professionista puo' avere per
ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire
da un altro professionista quei prodotti o prodotti
equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entita' della
pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un
determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato
ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o
di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole,
oppure
3) fare la dimostrazione dell'articolo con un
campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro
prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il
prodotto sara' disponibile solo per un periodo molto
limitato o che sara' disponibile solo a condizioni
particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a
consumatori con i quali il professionista ha comunicato
prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa
dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il
professionista e' stabilito e poi offrire concretamente
tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo
sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo
impegno a concludere l'operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare
comunque l'impressione che la vendita del prodotto e'
lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori
dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta
fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare
contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per
promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione
siano stati sostenuti dal professionista senza che cio'
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una
ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente
indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento
o pagamento specifico per ottenere una classificazione
migliore dei prodotti all'interno di tali risultati;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per
quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se
egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato
da un altro produttore in modo tale da fuorviare
deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo
stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di
promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore
fornisce un contributo in cambio della possibilita' di
ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che
dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il
professionista e' in procinto di cessare l'attivita' o
traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare
la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto
ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni o
malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni
di mercato o sulla possibilita' di ottenere il prodotto
allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si
organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire
i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun
onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di
prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere
alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il
prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o
analoga richiesta di pagamento che lasci intendere,
contrariamente al vero, al consumatore di aver gia'
ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente
al vero, che il professionista non agisce nel quadro della
sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come
consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i
servizi post-vendita relativi a un prodotto siano
disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
venduto il prodotto.
bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per
eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti
utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi
limite imposto riguardo al numero di biglietti che una
persona puo' acquistare o qualsiasi altra norma applicabile
all'acquisto di biglietti;
bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto
sono inviate da consumatori che hanno effettivamente
utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure
ragionevoli e proporzionate per verificare che le
recensioni provengano da tali consumatori;
bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona
giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori
false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni
in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti
sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.».
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano
una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al
presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle
Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa
gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della
Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento
dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello
Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un
altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in
via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita'
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita'
destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le
reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli
estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo'
applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di
euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 10.000.000 euro tenuto conto della gravita' e
della durata della violazione ed anche delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21,
commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000
euro.
9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma
dell'articolo 21 del Regolamento UE 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista
realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione
europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili,
l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
pari a 2.000.000 di euro.
9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 9 e 9-bis, l'Autorita' tiene conto, ove
appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi: a) la
natura, gravita', entita' e durata della violazione; b) le
eventuali azioni intraprese dal professionista per
attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi
rimedio; c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal
professionista; d) i benefici finanziari conseguiti o le
perdite evitate dal professionista in conseguenza della
violazione, se i relativi dati sono disponibili; e) le
sanzioni inflitte al professionista per la medesima
violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri,
in cui informazioni relative a tali sanzioni sono
disponibili attraverso il meccanismo istituito dal
Regolamento UE 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017; f) eventuali altri fattori
aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del
caso.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali
sleali possono altresi' adire il giudice ordinario al fine
di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il
risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto
conto, se del caso, della gravita' e della natura della
pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre
circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a
disposizione dei consumatori.».
«Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato e' designata, ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale
autorita' competente responsabile dell'applicazione della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione
delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si
applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorita',
sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di
cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle
clausole inserite nei contratti tra professionisti e
consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di
moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a
quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della
clausola e' diffuso anche per estratto mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che
adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni
altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese
dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni
di cui al presente comma, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2-bis. Qualora l'Autorita' accerti, in alcuno dei
contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole
vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1, applica
una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura
prevista dall'art. 27, comma 9, primo periodo. In caso di
sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del Regolamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata
dall'Autorita' e' pari al 4 per cento del fatturato annuo
del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati
membri dell'Unione europea interessati dalla relativa
violazione.
2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui
al comma 2-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato,
dei seguenti criteri non esaustivi: a) la natura, gravita',
entita' e durata della violazione; b) le eventuali azioni
intraprese dal professionista per attenuare il danno subito
dai consumatori o per porvi rimedio; c) eventuali
violazioni commesse in precedenza dal professionista; d) i
benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal
professionista in conseguenza della violazione, se i
relativi dati sono disponibili; e) le sanzioni inflitte al
professionista per la medesima violazione in altri Stati
membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni
relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il
meccanismo istituito dal Regolamento UE 2017/2394; f)
eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili
alle circostanze del caso.
2-quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
inflitte ai sensi del presente articolo si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,
sezione I e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Il pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo e' effettuato
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di
interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alla
vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei
rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita' si
pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi
giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello
non possono essere successivamente valutate dall'Autorita'
per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma
la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli
atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente
articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta
salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del
danno.
5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la
procedura istruttoria in modo da garantire il
contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei
legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento
l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le
associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale e con le camere di commercio interessate o loro
unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di
cui al comma 2 nonche' la procedura di interpello.
Nell'esercizio delle competenze di cui al presente
articolo, l'Autorita' puo' sentire le autorita' di
regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti
interessati operano, nonche' le camere di commercio
interessate o le loro unioni.
6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte
con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 45 (Definizioni). - 1. Ai fini delle Sezioni da I
a IV del presente capo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c);
c) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da
assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando
sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o
in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o
e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio
digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto
digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento
delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con
elementi digitali");
3) gli animali vivi;
d) "beni prodotti secondo le indicazioni del
consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in
base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
d-bis) "dato personale": dato personale quale
definito al punto 1) dell'articolo 4 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in
base al quale il professionista trasferisce o si impegna a
trasferire la proprieta' di beni al consumatore, inclusi i
contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto
diverso da un contratto di vendita in base al quale il
professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio,
compreso un servizio digitale, al consumatore;
g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto
concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro
di un regime organizzato di vendita o di prestazione di
servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea
del professionista e del consumatore, mediante l'uso
esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
h) "contratto negoziato fuori dei locali
commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e
il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai
locali del professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del
consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza
immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato
personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai
locali del professionista, alla presenza fisica e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale
organizzato dal professionista e avente lo scopo o
l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al
consumatore;
i) "locali commerciali":
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita
al dettaglio in cui il professionista esercita la sua
attivita' su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al
dettaglio in cui il professionista esercita la propria
attivita' a carattere abituale;
l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta
al consumatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che
permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in
formato digitale;
n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di
natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi
pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o
servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che
partecipano o cui e' data la possibilita' di partecipare
all'asta di persona, mediante una trasparente procedura
competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui
l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi;
p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista
o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti
del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in
merito alla garanzia di conformita', di rimborsare il
prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle
caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima
della conclusione del contratto;
q) "contratto accessorio": un contratto mediante il
quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal
professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il
terzo e il professionista.
q-bis) "servizio digitale":
1) un servizio che consente al consumatore di
creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in
formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati
in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da
altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra
interazione con tali dati;
q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un
software, compresi siti web, parte di siti web o
un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
che permette ai consumatori di concludere contratti a
distanza con altri professionisti o consumatori;
q-quater) "fornitore di mercato online": qualsiasi
professionista che fornisce un mercato online ai
consumatori;
q-quinquies) "compatibilita'": la capacita' del
contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare
con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati
contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo,
senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o
il servizio digitale;
q-sexies) "funzionalita'": la capacita' del contenuto
digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue
funzioni in considerazione del suo scopo;
q-septies) "interoperabilita'": la capacita' del
contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare
con hardware o software diversi da quelli con cui sono
normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi
digitali dello stesso tipo.».
«Art. 46 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano,
alle condizioni e nella misura stabilita in tali
disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un
professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o
si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti
per la fornitura di acqua, gas, elettricita' o
teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici,
nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su
base contrattuale.
1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e dal decreto legislativo n. 196 del 2003, le
disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si
applicano anche se il professionista fornisce o si impegna
a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non
materiale o un servizio digitale al consumatore e il
consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali
al professionista, tranne i casi in cui i dati personali
forniti dal consumatore siano trattati dal professionista
esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto
digitale su supporto non materiale o del servizio digitale
a norma delle predette disposizioni o per consentire
l'assolvimento degli obblighi di legge cui il
professionista e' soggetto, e questi non tratti tali dati
per nessun altro scopo.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle
Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di
un atto dell'Unione europea che disciplina settori
specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di
recepimento prevalgono e si applicano a tali settori
specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai
consumatori condizioni contrattuali piu' favorevoli
rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.».
«Art. 47 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni delle
Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai
contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi
popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle
famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente
in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo
termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare,
mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi
compresa la prescrizione, la somministrazione e la
fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa
fornita o meno attraverso le strutture di assistenza
sanitaria;
c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di
valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le
lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o
la costituzione o il trasferimento di diritti su beni
immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la
trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la
locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nell'ambito di applicazione della
disciplina concernente i contratti del turismo organizzato,
di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
h) che rientrano nell'ambito di applicazione della
disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui
agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;
i) stipulati con l'intervento di un pubblico
ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e
all'imparzialita', il quale deve garantire, fornendo
un'informazione giuridica completa, che il consumatore
concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione
giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza
giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni
destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente
forniti da un professionista in giri frequenti e regolari
al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del
consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi
l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65;
n) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro
utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento
tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal
consumatore;
o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita'
giudiziarie.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente
Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei
locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il
consumatore deve pagare non e' superiore a 50 euro.
Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo
nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale
che il consumatore deve pagare, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50
euro.».
«Art. 48 (Obblighi d'informazione nei contratti diversi
dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali
commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato
da un contratto diverso da un contratto a distanza o
negoziato fuori dei locali commerciali o da una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e
comprensibile, qualora esse non siano gia' apparenti dal
contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi,
nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identita' del professionista, l'indirizzo
geografico in cui e' stabilito e il numero di telefono e,
ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo
geografico e l'identita' del professionista per conto del
quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo
delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi
comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e,
se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione,
consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalita' di pagamento,
consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare
il servizio e il trattamento dei reclami da parte del
professionista;
e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia
legale di conformita' per i beni, il contenuto digitale e i
servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del servizio
postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il
contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del
contratto;
g) se applicabile, la funzionalita' dei beni con
elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi
digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
h) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita'
pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista
sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente
attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita'
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano
transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente
al momento della loro conclusione.
4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o
mantenere obblighi aggiuntivi di informazione
precontrattuale per i contratti ai quali si applica il
presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli da 6 a 12 del presente Codice.».
«Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a
distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni
seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi,
nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identita' del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'
stabilito, cosi' come il suo numero di telefono e il suo
indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista
fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica
che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui
una corrispondenza scritta, che rechi la data e orario dei
relativi messaggi, su un supporto durevole, il
professionista deve fornire anche le informazioni relative
a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione
forniti dal professionista devono consentire al consumatore
di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente
con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche
l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per
conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita'
della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore puo' indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del
professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi
comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o
servizi comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro
costo oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale
include i costi totali per periodo di fatturazione; quando
tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa
fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili
totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere
fornite le modalita' di calcolo del prezzo;
e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo
e' stato personalizzato sulla base di un processo
decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione
a distanza per la conclusione del contratto quando tale
costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di
base;
g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione,
la data entro la quale il professionista si impegna a
consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il
trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso,
le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il
modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore
dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in
caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i
beni per loro natura non possano essere normalmente
restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di
recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi
dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8,
egli e' responsabile del pagamento al professionista di
costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non
beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le
circostanze in cui il consumatore perde il diritto di
recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
di conformita' per i beni, il contenuto digitale e i
servizi digitali;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni
dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come
definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente
Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il
contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal
contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi
del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di
depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalita' dei beni con
elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi
digitali, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
u) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita'
pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto
digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista
sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente
attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un
meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il
professionista e' soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita'
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui
al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite
dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e
l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul
recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista
ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma
1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni
al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al
periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni
tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono
sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta
giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte
integrante del contratto a distanza o del contratto
negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di
informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di
cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione
dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non
deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in
lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella
presente sezione si aggiungono agli obblighi di
informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione
aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di
conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio
delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli
obblighi di informazione di cui alla presente sezione
incombe sul professionista.».
«Art. 50 (Requisiti formali per i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali). - 1. Per quanto riguarda i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali il
professionista fornisce al consumatore le informazioni di
cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il
consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette
informazioni devono essere leggibili e presentate in un
linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia
del contratto firmato o la conferma del contratto su
supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un
altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma
del previo consenso espresso e dell'accettazione del
consumatore in conformita' all'articolo 59, comma 1,
lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei
servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita',
quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante
il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e
il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il
professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita
richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al
consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto
sara' stato interamente eseguito dal professionista, il
consumatore non avra' piu' il diritto di recesso.
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente
i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di
lavori di riparazione o manutenzione e in virtu' dei quali
il professionista e il consumatore adempiono immediatamente
ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del
consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima
che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di
cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le
informazioni concernenti il prezzo o le modalita' di
calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo
totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e'
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista
fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,
lettere a), h) ed m), ma puo' scegliere di non fornirle su
formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il
consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al
comma 2 del presente articolo contiene tutte le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.».
«Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a
distanza). - 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza
il professionista fornisce o mette a disposizione del
consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma
1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza
impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella
misura in cui dette informazioni sono presentate su un
supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso
con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di
pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed
evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,
lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il
consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce
che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di
pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un
pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione
analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le
parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione
corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro
dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista.
Se il professionista non osserva il presente comma, il
consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo
chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo
di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla
consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di
comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo
limitato per comunicare le informazioni, il professionista
fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima
della conclusione del contratto, almeno le informazioni
precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali
dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del
contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato,
le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato
rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b),
e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante
all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il
modello del modulo di recesso, sono fornite dal
professionista in un modo appropriato conformemente al
comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista
telefona al consumatore al fine di concludere un contratto
a distanza, all'inizio della conversazione con il
consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove
applicabile, l'identita' della persona per conto della
quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso
per telefono, il professionista deve confermare l'offerta
al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver
firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in
tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto
con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se
il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la
conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro
un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a
distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni
oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.
Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49,
comma 1, a meno che il professionista non abbia gia'
fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole
prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se
del caso, la conferma del previo consenso espresso e
dell'accettazione del consumatore conformemente
all'articolo 59, lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei
servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita',
quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante
il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e
il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il
professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta
esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere
che, una volta che il contratto sara' stato interamente
eseguito dal professionista, il consumatore non avra' piu'
il diritto di recesso.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le
disposizioni relative alla conclusione di contratti
elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica
conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni.».
«Art. 52 (Diritto di recesso). - 1. Fatte salve le
eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di
un periodo di quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza
dover sostenere costi diversi da quelli previsti
all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.
1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di
cui al comma 1 e' prolungato a trenta giorni, per i
contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di
un professionista presso l'abitazione di un consumatore
oppure di escursioni organizzate da un professionista con
lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti
ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite
domiciliari da parte di un professionista, richieste da un
consumatore e non organizzate dal medesimo in forma
collettiva.
2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di
cui al comma 1 del presente articolo termina dopo
quattrodici giorni, o, nei casi di cui al comma 1-bis, dopo
trenta giorni a decorrere:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno
della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in
cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal
consumatore mediante un solo ordine e consegnati
separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo,
diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce
il possesso fisico dell'ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da
lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o
un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore,
acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica
di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno
in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua,
gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantita' determinata, di
teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un
supporto materiale, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro
obblighi contrattuali durante il periodo di recesso.
Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo
di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto
per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso
fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il
professionista non puo' accettare, a titolo di
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto
per i contratti di servizi o all'acquisizione del possesso
fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine».
«Art. 53 (Non adempimento dell'obbligo d'informazione
sul diritto di recesso). - 1. Se in violazione
dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista
non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di
recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a
norma dell'articolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro
dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il
periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel
caso di contratti conclusi nel contesto di visite non
richieste di un professionista presso l'abitazione di un
consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o
vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52,
comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.».
«Art. 56 (Obblighi del professionista nel caso di
recesso). - 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti
ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle
spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro
quattordici giorni dal giorno in cui e' informato della
decisione del consumatore di recedere dal contratto ai
sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il
rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso
mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione
iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente
convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba
sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per
mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati
ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle
somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di
recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e'
tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il
consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna
diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal
professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di
ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di
vendita, il professionista puo' trattenere il rimborso
finche' non abbia ricevuto i beni oppure finche' il
consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni,
a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del
consumatore, il professionista rispetta gli obblighi
applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.
3-ter. Il professionista si astiene dall'utilizzare
qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che e'
stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo
del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista, salvo quando tale contenuto: a) e' privo di
utilita' al di fuori del contesto del contenuto digitale o
del servizio digitale fornito dal professionista; b)
riguarda unicamente l'attivita' del consumatore durante
l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale
fornito dal professionista; c) e' stato aggregato dal
professionista ad altri dati e non puo' essere disaggregato
o puo' esserlo soltanto con sforzi sproporzionati; d) e'
stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre
persone, e se altri consumatori possono continuare a farne
uso.
3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di cui al
comma 3-ter, lettera a), b) o c), il professionista, su
richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi
qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o
creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto
digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista.
3-quinquies. Il consumatore ha il diritto di recuperare
dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e
senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in
un formato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico.
3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il
professionista puo' impedire qualsiasi ulteriore utilizzo
del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del
consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale
contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account
utente, fatto salvo quanto previsto al comma 3-quater.».
«Art. 57 (Obblighi del consumatore nel caso di
recesso). - 1. A meno che il professionista abbia offerto
di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce
i beni o li consegna al professionista o a un terzo
autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza
indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni
dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua
decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo
54. Il termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i
beni prima della scadenza del periodo di quattordici
giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della
restituzione dei beni, purche' il professionista non abbia
concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il
consumatore che tale costo e' a carico del consumatore. Nel
caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in
cui i beni sono stati consegnati al domicilio del
consumatore al momento della conclusione del contratto, il
professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni,
per loro natura, non possano essere normalmente restituiti
a mezzo posta.
2. Il consumatore e' responsabile unicamente della
diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento
dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso responsabile
per la diminuzione del valore dei beni se il professionista
ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di
recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).
2-bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore
si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il
servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di
recesso dopo aver presentato una richiesta in conformita'
dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il
consumatore versa al professionista un importo
proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento in
cui il consumatore ha informato il professionista
dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le
prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale
che il consumatore deve pagare al professionista e'
calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel
contratto. Se detto prezzo totale e' eccessivo, l'importo
proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato
di quanto e' stato fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua,
gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantita' determinata, o di
teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo
di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire
informazioni in conformita' all'articolo 49, comma 1,
lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che
la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in
conformita' all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51,
comma 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto
digitale che non e' fornito su un supporto materiale
quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo
consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima
della fine del periodo di quattordici o trenta giorni di
cui all'articolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il
diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso;
oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la
conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o
all'articolo 51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma
2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di
recesso non comporta alcuna responsabilita' per il
consumatore.».
«Art. 59 (Eccezioni al diritto di recesso). - 1. Il
diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i
contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei
locali commerciali e' escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa
prestazione del servizio ma, se il contratto impone al
consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione e'
iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e
l'accettazione del fatto che perdera' il proprio diritto di
recesso a seguito della completa esecuzione del contratto
da parte del professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e'
legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il
professionista non e' in grado di controllare e che possono
verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi
o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano
ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla
protezione della salute e sono stati aperti dopo la
consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna,
risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con
altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo
sia stato concordato al momento della conclusione del
contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo
dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da
fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate
dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha
specificamente richiesto una visita da parte del
professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti
di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale
visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai
pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione
o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali
servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video
sigillate o di software informatici sigillati che sono
stati aperti dopo la consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad
eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di
tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un'asta
pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali,
il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture,
i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivita'
del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un
periodo di esecuzione specifici;
o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale
mediante un supporto non materiale se l'esecuzione e'
iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo
di pagare, qualora:
1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso
espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di
diritto di recesso;
2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere
cosi' il proprio diritto di recesso;
3) il professionista abbia fornito la conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51,
comma 7.
1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al
comma 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai
contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di
un professionista presso l'abitazione di un consumatore
oppure di escursioni organizzate da un professionista con
lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti
ai consumatori.
1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al
consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia
specificamente richiesto una visita da parte del
professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di
riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso
dopo che il servizio e' stato interamente prestato, purche'
l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso
espresso del consumatore medesimo.».
- L'allegato I del suddetto decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente
decreto legislativo, cosi' recita:
«ALLEGATO I. - Informazioni relative all'esercizio del
diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso - ai sensi
dell'art.49, comma 4, -
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno
[1].
Per esercitare il diritto di recesso, Lei e' tenuto a
informarci [2] della sua decisione di recedere dal presente
contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio
lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine
puo' utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non
e' obbligatorio [3].
Per rispettare il termine di recesso, e' sufficiente
che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del
diritto di recesso prima della scadenza del periodo di
recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno
rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro
favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei
costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di
un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di
consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e
in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo
informati della Sua decisione di recedere dal presente
contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo
stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione
iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto
altrimenti; in ogni caso, non dovra' sostenere alcun costo
quale conseguenza di tale rimborso [4].
[5]
[6]
Istruzioni per la compilazione:
[1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
a) in caso di un contratto di servizi o di un
contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricita',
quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto
digitale che non e' fornito su un supporto materiale:
«della conclusione del contratto.»;
b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o
un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico dei beni.»;
c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli
ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati
separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore
e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico
dell'ultimo bene.»;
d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di
un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei
o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;
e) nel caso di un contratto per la consegna periodica
di beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui
Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato,
acquisisce il possesso fisico del primo bene.»
[2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e,
qualora disponibili, il numero di telefono e l'indirizzo di
posta elettronica.
[3.] Se Lei da' al consumatore la possibilita' di
compilare e inviare elettronicamente le informazioni
relative al recesso dal contratto sul Suo sito web,
inserire quanto segue: «Puo' anche compilare e inviare
elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi
altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire
l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le
trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del
recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta
elettronica).»
[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha
offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire
quanto segue: «Il rimborso puo' essere sospeso fino al
ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione
da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se
precedente.»
[5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del
contratto:
a) Inserire:
- «Ritireremo i beni.»; oppure
- «E' pregato di rispedire i beni o di consegnarli
a noi o a . [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se
del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i
beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14
giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso
dal presente contratto. Il termine e' rispettato se Lei
rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14
giorni.»
b) Inserire:
- «I costi della restituzione dei beni saranno a
nostro carico.»,
- «I costi diretti della restituzione dei beni
saranno a Suo carico.»,
- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di
sostenere il costo della restituzione dei beni e questi
ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente
restituiti a mezzo posta: «Il costo diretto di . EUR
[inserire l'importo] per la restituzione dei beni sara' a
Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei
beni non puo' essere ragionevolmente calcolato in anticipo:
«Il costo diretto della restituzione dei beni sara' a Suo
carico. Il costo e' stimato essere pari a un massimo di
circa . EUR [inserire l'importo].», oppure
- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei
locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono
essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati
consegnati al domicilio del consumatore alla data di
conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre
spese.»
c) inserire: «Lei e' responsabile solo della
diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione del bene diversa da quella necessaria per
stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento
dei beni.»
[6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua,
gas ed elettricita', quando non sono messi in vendita in un
volume limitato o in quantita' determinata, o di
teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha
chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la
fornitura di acqua/gas elettricita'/teleriscaldamento
[cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di
recesso, e' tenuto a pagarci un importo proporzionale a
quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato
il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le
prestazioni previste dal contratto.»

B. Modulo di recesso tipo - ai sensi dell'art. 49, comma 1,
lett. h) -

(compilare e restituire il presente modulo solo se si
desidera recedere dal contratto)
- Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e
l'indirizzo di posta elettronica devono essere inseriti dal
professionista]:
- Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso
dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti
beni/servizi (*)
- Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
- Nome del/dei consumatore(i)
- Indirizzo del/dei consumatore(i)
- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente
modulo e' notificato in versione cartacea)
- Data
(*) Cancellare la dicitura inutile."».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio