Gazzetta n. 65 del 17 marzo 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin cloridrato monoidrato, «Sitagliptin Sandoz». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 187/2023 dell'8 marzo 2023
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN SANDOZ anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate: confezioni: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139620 (base 10) 1FX3C4 (base 32); «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139657 (base 10) 1FX3D9 (base 32); «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139632 (base 10) 1FX3CJ (base 32); «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139669 (base 10) 1FX3DP (base 32); «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139644 (base 10) 1FX3CW (base 32); «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048139671 (base 10) 1FX3DR (base 32). Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. Principio attivo: sitagliptin cloridrato monoidrato. Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia. Procedura europea: NL/H/4930/001-003/IB/006/G. Codice pratica: C1B/2022/1277.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn) (classe di medicinali non negoziata).
Classificazione ai fini della fornitura
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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