Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
4. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 4
agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021):
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformita' alla disciplina della
direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia
di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di
cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano
venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo
pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4,
paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni
vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela
dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie
abrogazioni e adottando le opportune disposizioni
transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente
l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu'
favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle
indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il
massimo livello di protezione e tutela dei medesimi
soggetti;
d) operare gli opportuni adattamenti delle
disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa
nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni
di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti
impropri che compromettono la cura imparziale
dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e
gestione dell'ente.».

Note all'art. 1:
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 26
novembre 2019, n. L 305.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza», e' pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n.
146.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
«Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale).
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove e' posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina
al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa,
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del
lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
Codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di
cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel
giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.».
 
Allegato

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:
1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione (solvibilita' II);
xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformita' dei prodotti:
1. requisiti di sicurezza e conformita' per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);
2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:
i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:
1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);
4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;
v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita';
vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:
1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;
2. norme su ambiente e clima, di cui a:
i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:
i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;
4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:
i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:
i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
6. norme su protezione della natura e della biodiversita', di cui a:
i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;
v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:
norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattivita' per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).
G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:
1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);
2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:
i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;
3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:
i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:
1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualita' e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali;
ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;
2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualita' e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:
i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;
iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;
4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:
diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;
iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:
i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Parte II

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
1. servizi finanziari:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);
2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:
i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:
i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:
i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle societa';
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita' delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonche' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
i) «contesto lavorativo»: le attivita' lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attivita', una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile;
l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o puo' provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le societa' a controllo pubblico e le societa' in house, cosi' come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella G.U. 19 giugno 2001, n. 140.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e' pubblicato sulla G.U.U.E. serie C 326 del 26
ottobre 2012.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs
n. 80 del 1998)). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche'
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) - c) (Omissis);
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) - ggggg-undecies) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere
m) e o) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) - l) (Omissis);
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'
in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano
poteri di controllo ai sensi della lettera b);
n) (Omissis);
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) (Omissis).».
 
Art. 3

Ambito di applicazione soggettivo

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);
b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).
3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonche' i dipendenti delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonche' i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non e' ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprieta' della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonche' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Note all'art. 3:
- Per gli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente).
- 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui
modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367;
d-ter) alle collaborazioni degli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n.
74.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui
al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del
lavoro.
4. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro
i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle
attivita' lavorative di natura occasionale svolte
nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle
pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del
prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario,
di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni
di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno del
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a)
e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie
dipendenze piu' di dieci lavoratori subordinati a tempo
indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori
affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione
o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o
servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura
del 33 per cento del compenso, e il premio
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente
locale, la data di inizio e il monte orario complessivo
presunto con riferimento a un arco temporale non superiore
a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione,
in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di
durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco
della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le
informazioni di cui alle lettere da a) ad e) e' trasmessa,
in formato elettronico, oppure e' consegnata in forma
cartacea prima dell'inizio della prestazione.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica
INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi
a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione
trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno
programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle
prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e
dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
diverso da una pubblica amministrazione, del limite di
importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del
limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco
dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In
caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al
primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui
al comma 14, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulta accertata la violazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione
dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del
comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo.».
- Il Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) reca: «Tutela
del lavoro autonomo».
- Si riporta il testo dell'articolo 409 del codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
 
Art. 4

Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.
6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1
prevedono:
a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti
indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di
presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti
ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di
fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di
organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali
garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante
nelle attivita' di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione
idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la
riservatezza dell'identita' del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori,
diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del
comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le
misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua
con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano
infondate.
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei
confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di
cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato
nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria
competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio
del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi' nulli il
mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o
discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E'
onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate
all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o
sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della
segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su
ragioni estranee alla segnalazione stessa.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. - 83. (Omissis).».
 
Art. 5

Gestione del canale
di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali e' affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attivita':
a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
 
Art. 6

Condizioni per l'effettuazione
della segnalazione esterna

1. La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
 
Art. 7

Canali di segnalazione esterna

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
 
Art. 8

Attivita' svolte dall'ANAC

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attivita':
a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III;
b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante;
c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che puo' consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.
2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorita' amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e da' contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorita' amministrativa competente svolge l'attivita' di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:
a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).
4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.
5. L'ANAC puo' non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.
 
Art. 9

Informazioni pubblicate
sul sito istituzionale dell'ANAC

1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:
a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
e) le modalita' con le quali puo' chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;
f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonche' i loro contatti.

Note all'art. 9:

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali
dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la
decisione n. 1247/2002/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21
novembre 2018, n. L 295.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio):
«Art. 10 (Informazioni da rendere disponibili o da
fornire all'interessato). - 1. Il titolare del trattamento
mette a disposizione dell'interessato, anche sul proprio
sito internet, le seguenti informazioni:
a) l'identita' e i dati di contatto del titolare
del trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati, se previsto;
c) le finalita' del trattamento cui sono destinati
i dati personali;
d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo
al Garante e i relativi dati di contatto;
e) la sussistenza del diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o
la cancellazione dei dati personali e la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il
titolare del trattamento, quando previsto da disposizioni
di legge o di regolamento, fornisce all'interessato le
seguenti ulteriori informazioni, funzionali all'esercizio
dei propri diritti:
a) il titolo giuridico del trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali o,
se non e' possibile, i criteri per determinare tale
periodo;
c) le categorie di destinatari dei dati personali,
anche in Paesi terzi o in seno a organizzazioni
internazionali;
d) le ulteriori informazioni ritenute utili
all'esercizio dei diritti, in particolare nel caso in cui i
dati personali siano stati raccolti all'insaputa
dell'interessato.».
 
Art. 10

Adozione di linee guida

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorita' competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.
 
Art. 11

Disposizione relativa al personale dell'ANAC
ed alla piattaforma informatica

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attivita' delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC e' integrata di complessive ventidue unita' di personale, di cui diciotto unita' del ruolo dei funzionari e quattro unita' del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo e' autorizzata la spesa quantificata come segue:
a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;
b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonche' per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 12

Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identita' della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente, tale identita' non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' della persona segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identita'.
6. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche' nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identita' della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 e' indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonche' le autorita' amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identita' delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Note all'art. 12:

- Per il regolamento (UE) 2016/679 si vedano le note
all'articolo 9 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-quaterdecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE):
«Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e
compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il
responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la
propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto
organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone
fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro
autorita'.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento
individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al
trattamento dei dati personali le persone che operano sotto
la propria autorita' diretta.».
- Si riporta il testo degli articoli da 22 a 27 della
L. 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di
accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.»
«Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di
accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22
si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.»
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.»
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis.
6.»
«Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.»
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7.».
- Si riporta il testo degli articoli da 5 a 5-ter del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - 1.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico
identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti
e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa
per via telematica secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o
i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
di accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne
da' comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni
delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo'
altresi' presentare ricorso al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame
ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore
civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di
cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso
degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.»
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
- 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed
economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia
di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero
della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite
pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta
partizione della sezione "Amministrazione trasparente",
tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al
consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea
nonche' da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano
effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e
deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente
articolo il Ministero della salute provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e'
escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli
altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione e'
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui al presente articolo,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.»
«Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati
elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli
enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito
Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici
ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche,
raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori
appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni
pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti
nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione
europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei
requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a
seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di
cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto
abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei
dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti
previsti in caso di violazione degli impegni assunti,
nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la
stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui
al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan
che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo
scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non
puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari,
i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,
i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate
dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente
dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto
divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati
elementari oltre i termini di durata del progetto,
comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto
dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di
una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione
dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati
applicati metodi di controllo al fine di non permettere
l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini
della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni alternative,
sono messi a disposizione file a cui non sono stati
applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi ultimi
avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare
dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati,
accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati
e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il
rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato
dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati
della ricerca non permettano il collegamento con le unita'
statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del
trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base
di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai
ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano
richiamate le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica (Comstat), con atto da
emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida
per l'attuazione della disciplina di cui al presente
articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui
al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi
istituzionali perseguiti, all'attivita' svolta e
all'organizzazione interna in relazione all'attivita' di
ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire la
sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di
ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla
necessita' di disporre dei dati richiesti, ai risultati e
benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e
diffusione;
c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei
laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei
laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi
istituzionali, all'adeguatezza della struttura
organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la
sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli
impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli
ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun
soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti
di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi
disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati
relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.».
 
Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorita' competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea e' effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Note all'art. 13:
- Per i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 si
veda nelle note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-undecies del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da
15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora
dall'esercizio di tali diritti possa derivare un
pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle
disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle
disposizioni in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;
c) all'attivita' di Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro
stabilita';
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive
o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identita' della persona
che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni
svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione
della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione
delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli
articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e
4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
f-bis) agli interessi tutelati in materia
tributaria e allo svolgimento delle attivita' di
prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica
quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla
legge o dalle norme istitutive della Commissione
d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e),
f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno
recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio
dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato,
limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo
e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria
e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e
dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di
salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale
ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito
tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame,
nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 16, 18 e 23
del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51:
«Art. 3 (Principi applicabili al trattamento di dati
personali). - 1. I dati personali di cui all'articolo 1,
comma 2, sono:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalita' determinate, espresse e
legittime e trattati in modo compatibile con tali
finalita';
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalita' per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono
essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare
o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalita' per le quali sono trattati;
e) conservati con modalita' che consentano
l'identificazione degli interessati per il tempo necessario
al conseguimento delle finalita' per le quali sono
trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la
persistente necessita' di conservazione, cancellati o
anonimizzati una volta decorso tale termine;
f) trattati in modo da garantire un'adeguata
sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate.
2. Il trattamento per una delle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui i dati
sono raccolti, e' consentito se il titolare del
trattamento, anche se diverso da quello che ha raccolto i
dati, e' autorizzato a trattarli per detta finalita',
conformemente al diritto dell'Unione europea o
dell'ordinamento interno e se il trattamento e' necessario
e proporzionato a tale diversa finalita', conformemente al
diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno.
3. Il trattamento per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 2, puo' comprendere l'archiviazione nel pubblico
interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico,
fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le
liberta' degli interessati.
4. Il titolare del trattamento e' responsabile del
rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.»
«Art. 11 (Diritto di accesso dell'interessato). - 1.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in
corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
a) le finalita' e il titolo giuridico del
trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali
o, se non e' possibile, i criteri per determinare tale
periodo;
e) il diritto di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano;
f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i
relativi dati di contatto;
g) la comunicazione dei dati personali oggetto del
trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine.
2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, il
titolare del trattamento informa l'interessato, senza
ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o
limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonche' del
diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di
proporre ricorso giurisdizionale.
3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di
fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al
comma 2. Tali informazioni sono rese disponibili al
Garante.»
«Art. 16 (Protezione dei dati fin dalla progettazione
e protezione per impostazione predefinita). - 1. Il
titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni
tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della
natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalita' del trattamento, nonche' dei rischi per i diritti
e le liberta' delle persone fisiche, mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, quale la
pseudonimizzazione, per garantire la protezione dei dati e
per tutelare i diritti degli interessati, in conformita'
alle norme del presente decreto.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati
personali necessari per ogni specifica finalita' del
trattamento. Tale obbligo vale per la quantita' dei dati
personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo
di conservazione e l'accessibilita'. In particolare, tali
misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non
siano resi accessibili dati personali a un numero
indefinito di persone fisiche senza l'intervento della
persona fisica.»
«Art. 18 (Responsabile del trattamento). - 1. Qualora
un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre a
responsabili del trattamento che garantiscono misure
tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la
protezione dei dati personali e la tutela dei diritti
dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non puo' ricorrere a
un altro responsabile senza preventiva autorizzazione
scritta del titolare del trattamento.
3. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un
responsabile del trattamento e' disciplinata da un
contratto o da altro atto giuridico che prevede l'oggetto,
la durata, la natura e la finalita' del trattamento, il
tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli
obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale
contratto o diverso atto giuridico prevede anche che il
responsabile del trattamento:
a) agisca soltanto su istruzione del titolare del
trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al
trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo
adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni
relative ai diritti dell'interessato;
d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o
gli restituisca tutti i dati personali dopo che e'
terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati
e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto
dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei
dati personali;
e) metta a disposizione del titolare del trattamento
tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo;
f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 nel
caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento.
4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3 e'
stipulato per iscritto, anche in formato elettronico.
5. Se un responsabile del trattamento determina, in
violazione del presente decreto, le finalita' e i mezzi del
trattamento, e' considerato titolare del trattamento.»
«Art. 23 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati). - 1. Se il trattamento, per l'uso di nuove
tecnologie e per la sua natura, per l'ambito di
applicazione, per il contesto e per le finalita', presenta
un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle
persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di
procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo
impatto sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una
descrizione generale dei trattamenti previsti, una
valutazione dei rischi per i diritti e le liberta' degli
interessati, le misure previste per affrontare tali rischi,
le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per
garantire la protezione dei dati personali e il rispetto
delle norme del presente decreto.».
 
Art. 14

Conservazione della documentazione
inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Note all'art. 14:
- Per l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51, si vedano le note all'articolo 13 del
presente decreto.
 
Art. 15

Divulgazioni pubbliche

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
 
Art. 16

Condizioni per la protezione
della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
b) la segnalazione o divulgazione pubblica e' stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando e' accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante e' irrogata una sanzione disciplinare.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante e' stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformita' alle condizioni di cui all'articolo 6.
 
Art. 17

Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorita' giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
 
Art. 18

Misure di sostegno

1. E' istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche' sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni puo' richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere
v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) - u) (Omissis);
v) promozione della cultura della legalita', della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) - z) (Omissis).
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli da 210 a 213 del
codice di procedura civile:
«Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al
terzo). - Negli stessi limiti entro i quali puo' essere
ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in
possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte o a un
terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di
cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo
dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere
in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta
l'istanza di esibizione.
Se la parte non adempie senza giustificato motivo
all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena
pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo
comportamento desumere argomenti di prova a norma
dell'articolo 116, secondo comma.
Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una
pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»
«Art. 211 (Tutela dei diritti del terzo). - Quando
l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore
deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile
l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti
del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puo' disporre
che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte
istante un termine per provvedervi.
Il terzo puo' sempre fare opposizione contro
l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima
della scadenza del termine assegnatogli.»
«Art. 212 (Esibizione di copia del documento e dei
libri di commercio). - Il giudice istruttore puo' disporre
che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia
anche fotografica o un estratto autentico del documento.
Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di
registri al fine di estrarne determinate partite, il
giudice, su istanza dell'interessato, puo' disporre che
siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina
un notaio e, quando occorre, un esperto affinche' lo
assista.»
«Art. 213 (Richiesta d'informazioni alla pubblica
amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli articoli
210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla
pubblica amministrazione le informazioni scritte relative
ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e'
necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cui al primo comma
trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni
del diniego.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 2, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Art. 63 (Mezzi di prova). - 1. (Omissis).
2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a
terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro
ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210
e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresi'
disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello
stesso codice.
3. - 5. (Omissis).».
 
Art. 19

Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
4. L'autorita' giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullita' degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata
legge 20 maggio 1970, n. 300:
«Art. 18 (Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo). - Il giudice, con la sentenza
con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche'
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei
divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1,
6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla
legge o determinato da un motivo illecito determinante ai
sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale
che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.».
- Si riporta il testo del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro
a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 2 (Licenziamento discriminatorio, nullo e
intimato in forma orale). - 1. Il giudice, con la pronuncia
con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche'
discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
perche' riconducibile agli altri casi di nullita'
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di
lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal
motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto
quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il
caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a
tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per
lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso
la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a
cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore
di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta'
di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a
quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui
richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro,
e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La
richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere
servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta
il difetto di giustificazione per motivo consistente nella
disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai
sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge
12 marzo 1999, n. 68.».
 
Art. 20

Limitazioni della responsabilita'

1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilita' penale e ogni altra responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, non e' esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
 
Art. 21

Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonche' quando accerta che non e' stata svolta l'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Note all'art. 21:

- Per l'articolo 6, comma 2, del citato decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano le note
all'articolo 4 del presente decreto.
 
Art. 22

Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
 
Art. 23

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.
 
Art. 24

Disposizioni transitorie
e di coordinamento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorita' giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017.
2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.».
4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».
5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che,
nell'interesse dell'integrita' della pubblica
amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia
all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile,
condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla
segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di
cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e'
comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli
altri organismi di garanzia o di disciplina per le
attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente
pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il
dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente
pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di
diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui
al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e
che realizzano opere in favore dell'amministrazione
pubblica.
3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del
segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino
alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del
procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non
puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti
alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto
o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la
difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile
ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di
consenso del segnalante alla rivelazione della sua
identita'.
4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, adotta apposite linee guida relative alle
procedure per la presentazione e la gestione delle
segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di
modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito
dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni
pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi
restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC
applica al responsabile che ha adottato tale misura una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Qualora venga accertata l'assenza di procedure per
l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero
l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al
comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora
venga accertato il mancato svolgimento da parte del
responsabile di attivita' di verifica e analisi delle
segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto
delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si
riferisce la segnalazione.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o
dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del
segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla
segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi
adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della
segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono
garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza
di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante
per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati
commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di
dolo o colpa grave.».
- Per l'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del
citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano
le note all'articolo 4 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 30
novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato):
«Art. 3 (Integrazione della disciplina dell'obbligo
di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico
e industriale). - 1. Nelle ipotesi di segnalazione o
denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il
perseguimento dell'interesse all'integrita' delle
amministrazioni, pubbliche e private, nonche' alla
prevenzione e alla repressione delle malversazioni,
costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte
dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623
del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel
caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi
sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un
rapporto di consulenza professionale o di assistenza con
l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.
3. Quando notizie e documenti che sono comunicati
all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto
aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce
violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione
con modalita' eccedenti rispetto alle finalita'
dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la
rivelazione al di fuori del canale di comunicazione
specificamente predisposto a tal fine.».
- La legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: «Norme sui
licenziamenti individuali», e' pubblicata nella G.U. 6
agosto 1966, n. 195.
- Per l'articolo 2-undecies del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note
all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a),
prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della
direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione
interna, il divieto di ritorsione e il sistema
disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei
confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di
cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato
nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria
competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio
del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi' nulli il
mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o
discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E'
onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate
all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o
sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della
segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su
ragioni estranee alla segnalazione stessa.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».
 
Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio