Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 14 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 23 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e
controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per
autotrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. ((L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.)) Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 ((e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede,)) quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ((a)) 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009((, n. 99,)) provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati ((dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonche' la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale)) e ne cura la pubblicazione ((nel proprio sito internet istituzionale)). I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ((lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. ((La modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
((3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.
3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonche' dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A. tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalita', anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.))
Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del ((codice del consumo, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi ((di cui ai commi 2 e 3)) e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata ((allo sviluppo)) dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonche' ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalita' di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
((5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilita' tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, e' comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
6. All'articolo 17, comma 1, del ((codice del consumo, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura».
7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.
((7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione e' pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in ltaly.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in ltaly;
b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in ltaly.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis).
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)):
«(Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei
carburanti). - 1. Al fine di favorire la piu' ampia
diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti
praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di
carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita'
di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per
uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo
economico i prezzi praticati per ogni tipologia di
carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua secondo criteri di
gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di
cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei
gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il
trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per
la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di
comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di
tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
le attivita' ivi previste devono essere svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera
l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
(Omissis).
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati
stessi;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 41-bis (Accertamento parziale). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia
delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui
all'art. 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale
accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o
l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in
tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di
imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le
ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono
limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il
reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure
previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca «Modifiche al
sistema penale».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 15 (Modalita' di indicazione del prezzo per
unita' di misura). - 1. Il prezzo per unita' di misura si
riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle
disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per
unita' di misura si applica quanto stabilito dall'art. 14
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in
un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il
prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del
prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di
misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita'
di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono
generalmente ed abitualmente commercializzati in dette
quantita'.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di
autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti
automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere
esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile
dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 100, della
legge 7 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza):
«(Omissis).
100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del
mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle
relative informazioni, la banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art.
51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata
con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di
distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete
stradale e autostradale. A tal fine, in vista
dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso
il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della
distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione
dei principi del capo V del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il
30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il
1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli
stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per
consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al
rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il
Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla
delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18
del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei
componenti e prevedendo la partecipazione di un
rappresentante delle regioni e di un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dalla disciplina di settore per la violazione dell'art. 15,
comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unita'
di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla
presente sezione e' soggetto alla sanzione di cui all'art.
22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
da irrogare con le modalita' ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 198, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)):
«(Omissis).
198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Il Garante
per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei
propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei
prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora
istituiti con legge regionale. Esso verifica le
segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.
(Omissis).».
 
((Art. 1 bis
Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come
carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attivita' di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione «euro VI» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 - 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.))


Riferimenti normativi

- La legge 11 agosto 2003, n. 218, reca «Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente».
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«


Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Per il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre
2007, n. 244

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 291 e' sostituito dal seguente:
«((291. Il decreto)) di cui al comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere;)) il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato ((nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere)).».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 290 e 291,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)), come modificato dalla presente
legge:
«(Omissis).
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini della tutela del cittadino
consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa
sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come
combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite
dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le
maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti
dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in
euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 puo' essere
adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta,
sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo
Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di
aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene
conto dell'eventuale diminuzione, nella media del
quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto,
del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato
nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella
relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.
(Omissis).».
 
Art. 3

Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, ((comunque denominati,)) qualora istituiti con legge regionale.»;
b) al comma 199:
1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale ((della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che)) sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;
2) il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante ((non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente: «Salvo che il fatto ((costituisca reato)), le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ((per il luogo)) in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;
c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:
«199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali((, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,)) e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante puo' convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi ((nella filiera)) di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorita' indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresi', un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonche' esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.
199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonche' vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
((199-septies. Per il supporto specialistico alle attivita' di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonche' di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025».
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.))

2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi ((o maggiori oneri)) per la finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 198 a
199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), come
modificato dalla presente legge:
«(Omissis).
198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Il Garante
per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei
propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei
prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge
regionale. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni
dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori
segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e
decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive
finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita'
svolta sono messi a disposizione, su richiesta,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 198 si avvale della collaborazione
dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a
disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su
specifica istanza, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per
lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle
indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di
finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti
ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato
disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'art. 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo'
convocare le imprese e le associazioni di categoria
interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei
beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al
corretto e normale andamento del mercato, nonche'
richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici
sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di
prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla
richiesta comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di
bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma
restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e
controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al
secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli
elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla
disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
in quanto compatibili. Salvo che il fatto costituisca
reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma
sono irrogate dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente per
il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la
violazione. L'attivita' del Garante viene resa nota al
pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi
del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono
altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di
confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei
principali beni di consumo e durevoli, con particolare
riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi
dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei
costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui
mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera
dei prezzi dei carburanti per automazione, e' costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi.
Il Garante puo' convocare la Commissione per coordinare
l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari
alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei
prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai
partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis
partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di
cui al comma 199, i responsabili delle strutture
direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma
200, un rappresentante delle autorita' indipendenti
competenti per settore, tre rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province
autonome. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove
vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento
dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione
partecipa, altresi', un rappresentante dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni
di urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare
alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle
associazioni delle categorie economiche e sociali
interessate, nonche' esperti del settore per acquisire
valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati.
199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno
alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano
fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e
produzione, ingrosso e distribuzione, nonche' vendita e
consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita' al
Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa,
ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta
opportuna.
199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto
alle attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies
sono svolte dall'Unita' di missione di cui all'art. 7 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
199-septies. Per il supporto specialistico alle
attivita' di analisi e monitoraggio dell'andamento dei
prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis
a 199-sexies, nonche' di quelle svolte in attuazione
dell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti
informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza
dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la
sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente). - 1. All'art. 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole
"normale andamento del mercato" sono inserite le seguenti:
", nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato
le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci
giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili.".
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi,
valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita
Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello
generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non
generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art.
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali
appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero
dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
innalzato di una unita' a valere sulle facolta'
assunzionali.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e'
assegnato un contingente di 8 unita' di personale non
dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo
economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del
Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello
svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire
personale con professionalita' equivalente proveniente da
societa' e organismi in house, previa intesa con le
amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le
attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra
il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri
Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti
competenti per i singoli settori, al fine di garantire il
coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi
con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle
materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione
provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei
Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le
informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle
attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'art. 3,
comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, i titolari dei contratti di
approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano
sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al Ministero della transizione ecologica e
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che
verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi
sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei termini indicati comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'art. 45, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", e l'art. 7, comma 5, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".
6. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA, determinata in base all'art. 1, comma 347,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari,
qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai
maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei
mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro
560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per
l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro
2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557
per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno
2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno
2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775
per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro
1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno
2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro
della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli
esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale,
previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed
implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle
suddette misure, la pianta organica della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo
2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata
la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025
annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico».
 
Art. 4
Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Al fine di mitigare l'impatto ((del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici)) sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con il Ministro)) delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, e' destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al ((Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,)) versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ((nell'anno 2023,)) che resta acquisita definitivamente all'erario.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera
i-decies), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi):
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis)
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di
presentazione delle domande per il rilascio del buono di
cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di
rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei
buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1,
ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle
risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di
euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di
cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di
apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie
derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la
realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'art. 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'art. 36, sono collocate all'asta a
norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo
delle quote da collocare all'asta e' determinato con
decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto
corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE
trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi
maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria
dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone
contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti
proventi sono successivamente versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese
di investimento degli stati di previsione interessati, con
vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi
unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva
2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione separata e
non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si
provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione
e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e
marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali,
internazionali e dell'Unione europea, anche mediante
l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio,
il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'art. 4, commi 6, 7 e
12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'art. 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26
delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali
all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo
periodo, del presente articolo si intendono riferite, con
riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste
maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a
15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e
del made in Italy per ciascuna delle suddette annualita'.
Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente
articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino
all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire
dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni di
euro annui, a specifiche misure di politica industriale
relative alla sostenibilita' ambientale dei processi
produttivi individuate con deliberazione del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, di cui
all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e
per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo
art. 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'art. 10, paragrafo 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
 
Art. 5

Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.