Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 gennaio 2023
Riparto del contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della legge n. 833 del 1978, che demanda alla legge dello Stato l'emanazione delle norme «dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale», tra le altre, in materia di «raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano»;
Visto il successivo art. 6, primo comma, lettera c), della legge n. 833 del 1978, che individua tra le funzioni amministrative di competenza dello Stato, la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti, tra l'altro, gli emoderivati;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto: «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli essenziali di assistenza ed in particolare l'art. 47, rubricato «Attivita' trasfusionali» ove e' previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attivita' trasfusionali i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5, della legge n. 219 del 2005;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e, in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale si dispone che con uno o piu' accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attivita' trasfusionali;
Visto l'art. 11, della legge n. 219 del 2005, che definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia sanitaria, «in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie»;
Visto l'art. 12, della legge n. 219 del 2005, ove si prevede, con decreto del Ministro della salute, l'istituzione del Centro nazionale sangue, presso l'Istituto superiore di sanita', per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, nelle materie disciplinate dalla summenzionata legge;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007 recante «Istituzione del Centro nazionale sangue» struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attivita' trasfusionali sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 25 giugno 2007, n. 145;
Visto, inoltre, l'art. 18, della legge n. 219 del 2005 di istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 16 gennaio 2008, n. 13;
Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 219 del 2005, tra il Governo, le regioni e province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 100/CSR del 8 luglio 2021);
Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2021 recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2022 recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2022, n. 154;
Visto l'art. 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale» che ha concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali;
Considerato che le sopra citate risorse, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, risultano iscritte sul capitolo di bilancio 4382, piano gestionale 1, denominato «Somme da assegnare alle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale», afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della prevenzione sanitaria, e istituito per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;
Tenuto conto che la disposizione in parola e' stata introdotta in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entrata in vigore dal 16 luglio 2022 e ha necessitato di un successivo provvedimento di attuazione da parte del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle quote assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma;
Ritenuto pertanto, opportuno, al fine di un efficace impiego del citato contributo una tantum pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, prevederne l'utilizzo per le spese sostenute nell'anno 2022 e nel primo semestre dell'anno 2023;
Vista la nota del Centro nazionale sangue (CNS), acquisita al prot. DGPRE - 41696 del 5 ottobre 2022, di proposta di criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 50 del 2022, da corrispondersi alle regioni e province autonome che hanno stipulato con le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, le convenzioni di cui all'accordo Stato-regioni del 8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR) per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, non gia' oggetto di rimborso;
Ritenuto di ripartire il summenzionato contributo sulla base degli indicatori di complessita' del sistema sanitario e di efficienza relativa all'attivita' di donazione di sangue per la produzione di globuli rossi concentrati e di conferimento del plasma all'industria in quanto indici significativamente influenzati dall'attivita' svolta dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;
Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio 2022;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 5/CSR dell'11 gennaio 2023);

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di riparto del contributo concesso ai sensi dell'art. 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, non gia' rimborsati ai sensi della normativa vigente.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri e modalita' di riparto delle risorse

1. Il contributo di cui al precedente art. 1 e' ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1, parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalita':
per una quota pari al 50% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di popolazione residente (IP), che rappresenta la complessita' relativa del sistema sanitario della regione;
per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice produzione di globuli rossi (IPGR), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di globuli rossi;
per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attivita' di raccolta del sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di conferimento plasma all'industria.
2. Entro il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute la delibera in cui, acquisita la documentazione delle spese sostenute dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate ai sensi dell'accordo Stato-regioni dell'8 luglio 2021, per l'acquisto dei materiali di cui all'art. 1, certificano l'ammontare totale della spesa riferita all'anno 2022 e al primo semestre 2023.
3. Entro trenta giorni dal termine fissato per la trasmissione delle delibere di cui al comma 2, il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue, valutata la coerenza delle spese indicate nelle delibere stesse rispetto alle disposizioni del presente decreto, eroga alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il contributo di cui all'art. 1, a copertura totale o parziale della spesa sostenuta, nel limite delle risorse indicate nell'allegata tabella 1, per ogni regione e provincia autonoma.
4. Le eventuali risorse non erogate a causa della mancata trasmissione della delibera, o di spese certificate inferiori o non coerenti con quanto previsto alla tabella 1, rimangono nelle disponibilita' del Ministero della salute, che provvede a ripartirle in modo proporzionale tra le regioni e le province autonome che abbiano certificato una maggiore spesa.
5. Le regioni e le province autonome ripartiscono le risorse alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue in modo proporzionale alle spese sostenute e in coerenza con le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 529