Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 marzo 2023
Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Agenzia provinciale energia ed ambiente di Matera - APEA, derivanti dal servizio di verifiche degli impianti termici, nell'ambito dell'attivita' di controllo.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 3, della citata legge n. 10 del 1991, che dispone che i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i necessari controlli finalizzati all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni, con onere a carico degli utenti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, concernente regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, a norma dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, che ribadisce l'onere a carico dell'utenza dei controlli effettuati sugli impianti termici;
Visto l'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone in materia di aziende speciali;
Vista la delibera n. 28561 del 6 agosto 2008 con la quale la Provincia di Matera ha trasferito all'Agenzia provinciale energia ed ambiente - APEA, costituita ai sensi del predetto art. 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le proprie competenze, dirette e delegate, afferenti l'attivita' di verifica degli impianti termici, specificando nelle premesse che il Comune di Matera ha delegato la stessa provincia ad espletare i controlli sugli impianti termici ricadenti nell'ambito territoriale comunale;
Viste le note del 30 agosto 2022 e del 27 settembre 2022, n. 788, con le quali l'Agenzia provinciale energia ed ambiente - APEA ha chiesto di poter riscuotere a mezzo ruolo i crediti relativi alla verifica obbligatoria degli impianti termici;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benche' la norma sia riferita alle societa' per azioni a partecipazione pubblica, la ratio della stessa e' da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento, nonche' di semplificazione;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 26610 del 15 febbraio 2023;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Agenzia provinciale energia ed ambiente - APEA in quanto derivanti dall'attivita' di controllo degli impianti termici prevista con legge e, pertanto, riferibili all'interesse della collettivita' alla sicurezza degli impianti;
Ritenuto, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dal servizio di verifiche degli impianti termici ricadenti nell'ambito territoriale del Comune di Matera e della Provincia di Matera, effettuato dall'Agenzia provinciale energia ed ambiente - APEA, nell'ambito dell'attivita' di controllo di tali impianti, svolta ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2023

Il Vice Ministro: Leo