Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2023).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Proroga di termini in materia di
pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.».
9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita' di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 e' differito al triennio 2022-2024.
10. All'articolo 1, comma 917, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
15. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonche' ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
16. Le assunzioni delle unita' di personale gia' autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.
17. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unita' di personale a valere sulle vigenti facolta' assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unita' di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' prorogato al 31 dicembre 2023.
20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro».
20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'.
21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023».
22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https:// pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it
22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023».
22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis.
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2023.
6. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). -1. Omissis.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni
ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2023.
3. Omissis.
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2023.
5. - 12-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148,
lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n.
62, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1148. In materia di graduatorie e
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
a). - d). Omissis.
e) il termine per procedere alle assunzioni
autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
prorogato al 31 dicembre 2023;
f). - h). Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 303, 313 e 348
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente
esercizio delle attivita' di vigilanza per la sicurezza dei
prodotti nonche' dell'attivita' in conto terzi attribuite
al Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, per
il quinquennio 2019-2023 in aggiunta alle facolta' di
assunzione previste dalla legislazione vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero
dello sviluppo economico di un contingente di complessive
102 unita' di personale, nei limiti della dotazione
organica, cosi' composto: 2 unita' con qualifica
dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero
discipline equipollenti; 80 unita' di personale da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale,
posizione economica F1, di cui 50 unita' con
professionalita' di ingegneri delle telecomunicazioni e 30
unita', con prevalenza di personale di profilo tecnico per
una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili
tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la
sicurezza dei prodotti; 20 unita' di personale da
inquadrare nella II area del personale non dirigenziale,
posizione economica F2, di cui 10 unita' con
professionalita' di periti industriali in elettronica e
telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
Omissis.
313. Al fine di assicurare il mantenimento dei
necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2023, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad
assumere le seguenti unita' di personale della carriera
prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale
dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi' suddiviso:
a) 50 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla
carriera prefettizia; b) 25 unita' nella qualifica iniziale
di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c)
250 unita' nell'Area III, posizione economica F1; d) 450
unita' nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri di
cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a
decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo.
Omissis.
349. Per le finalita' di cui al comma 348 il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel
triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere
a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2023, fino a
venti unita' di personale con qualifica di dirigente di
seconda fascia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
2019, n. 57, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Adempimenti conseguenti all'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436). - 1. Al fine dello
svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il
Ministero dello sviluppo economico, nel quinquennio
2019-2023, e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in
dotazione organica, trenta unita' da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, selezionate attraverso
apposito concorso pubblico, in possesso di specifici
requisiti professionali necessari all'espletamento dei
nuovi compiti operativi.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 162 e 495 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n.
45, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2023
nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Omissis.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Disposizioni urgenti
per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ripartizione delle strutture e degli uffici).
- 1- 3-bis. Omissis.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere
entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facolta'
assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono
riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al
Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione
alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al
personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. - 9-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 259, comma 7, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 259 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di
comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. - 6.
Omissis.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per
gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli
anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere
c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1,
lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli
13, comma 5, 16-septies, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e
dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate
entro il 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo del comma 305 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Omissis.
305. Al fine di assicurare la funzionalita' e
l'efficienza dell'area produttiva industriale, in
particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari,
nonche' per potenziare il sistema sinergico di
collaborazione con le amministrazioni locali e le realta'
produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei
limiti della dotazione organica e nel rispetto
dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, in aggiunta alle facolta' di assunzione previste a
legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, per il
triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, un contingente massimo di 294 unita' di
personale con profilo tecnico non dirigenziale, cosi'
ripartito:
a) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e
88 unita' di Area II, posizione economica F2, per l'anno
2019;
b) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e
88 unita' di Area II, posizione economica F2, per l'anno
2020;
c) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e
88 unita' di Area II, posizione economica F2, per l'anno
2021.».
- Si riporta il testo del comma 917 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n.
46, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare
le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva
industriale, in particolare degli arsenali e degli
stabilimenti militari, nonche' per potenziare le realta'
produttive locali in un sistema sinergico con le
amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica
del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato a bandire
procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il
triennio 2022-2024, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, di un contingente di 431 unita' di
personale non dirigenziale cosi' ripartito:
a) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e
125 unita' di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno
2021;
b) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e
125 unita' di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno
2022;
c) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e
124 unita' di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno
2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O. n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e
dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto). - 1.
Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita'
e di compatibilita' ambientale dell'Arsenale militare
marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato ad
assumere, per il triennio 2022-2024, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di
almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315
unita' di personale non dirigenziale con profilo tecnico
mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal
Centro di formazione della difesa, secondo modalita'
disciplinate con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
2.-4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il
Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di
avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli
interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il
coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, per gli anni 2022 e 2023, a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo
le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere
allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale pari a
centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di
cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al
Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento
delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare
nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
2.-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. - 9. Omissis.
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il
triennio 2021-2023, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
11. - 18-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11,
lettere a) e b) della legge 31 agosto 2022, n. 130
(Disposizioni in materia di giustizia e di processo
tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2022, n. 204, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. - 10. Omissis.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10,
a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale
dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze;
b) per l'anno 2023, 50 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia
tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
c) Omissis.
12. - 15. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018
(Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad
assumere unita' di personale, in favore di varie
amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
giugno 2018, n. 134:
«Art. 5 (Ministero dell'interno). - 1. Il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad indire procedure
concorsuali, nel triennio 2018-2020, per personale della
carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come
da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
2. Sono, altresi' autorizzate le risorse da
cessazione 2017 - budget 2018 relative al personale della
carriera prefettizia e al personale dirigenziale, come da
Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
3. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 - budget
2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 5
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.».
- Si riporta il testo del comma 873 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.
873. Al fine di assicurare i necessari standard di
funzionalita' dell'amministrazione e delle relative
strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti
in materia di politiche di tutela, coordinamento e
programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica,
della pesca e forestale, nonche' per adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze
anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da
COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessita'
di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio
2021-2022, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali
pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 140 unita' di
personale, di cui 58 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 28 unita' nell'Area II, posizione
economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unita' da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unita'
nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unita' di
personale dirigenziale di seconda fascia da assumere
nell'anno 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 3,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo'
autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di
Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di
24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
2. Omissis.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli
incarichi dirigenziali non generali di cui al presente
comma possono essere conferiti esclusivamente per le
direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle
arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche'
per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi
dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al
personale delle aree funzionali del medesimo Ministero,
gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti
relativi a detti incarichi prevedono una clausola
risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al
comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui
all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente
autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede comunque a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo.
4. - 13. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n.
43:
«Omissis.
632. Nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34
milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di
riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
primo periodo.».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Omissis.
200. Al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27,
lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere
effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) Omissis;
b) Omissis;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2.-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 1, e
dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 2022, n. 21, e convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a
componenti di organo politico di livello regionale e
locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non
disperdere le competenze e le professionalita' acquisite
dagli amministratori locali nel corso del loro mandato,
specialmente durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si
applica ai componenti dei consigli dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
2.-Omissis.».
«Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di
reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli
interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) Omissis;
b) in applicazione dei principi previsti
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale
vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di
accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate,
corrispondenti alla fascia professionale immediatamente
superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi
singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata
deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili
fino a ventiquattro;
c).-d). Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 586 e 587 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n.
49:
«Omissis.
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior
onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai
commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo
57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di
220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite
tra i comuni interessati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Il comune beneficiario e'
tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato l'importo del contributo non
utilizzato nell'esercizio finanziario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2022, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Potenziamento della capacita'
amministrativa del Ministero dell'interno ai fini
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- PNRR). - 1. Al fine di garantire le attivita' connesse
alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al
controllo dei finanziamenti statali agli investimenti
comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli
assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il
Ministero dell'interno e' autorizzato per il biennio
2022-2023 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche
mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici, 30 unita' di personale, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali, nei profili professionali economico, informatico,
giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore
a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1-bis,
del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
(Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Altri incarichi). - 1. Omissis.
1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la
Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a
stipulare, fino al 31 marzo 2023, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per un contingente
di personale non superiore a trenta unita', previo
svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
2.-2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo
261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 827 e 828 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.
827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
828. Gli enti locali che trasmettono la
certificazione di cui al comma 827 oltre il termine
perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022,
sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo
periodo del comma 822, da applicare in tre annualita' a
decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione
di cui al comma 827 e' trasmessa nel periodo dal 1° luglio
2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale
di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo
di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e'
comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a
decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti
locali non trasmettano la certificazione di cui al comma
827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio
tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non
sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 2 e 3,
del citato decreto-legge n. 104 del 2020:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - 1. - 1-bis. Omissis;
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui
al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Revisione del quadro normativo sulla
mobilita' orizzontale). - 1. - 2. Omissis.
3. Al fine di non pregiudicare la propria
funzionalita', le amministrazioni interessate possono
attivare, fino al 31 marzo 2023, a favore del personale di
cui al comma 2, gia' in servizio a tempo indeterminato
presso le amministrazioni, le Autorita' e i soggetti di cui
all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, eccettuato il personale appartenente al
servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla
data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando
o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti
facolta' assunzionali e nell'ambito della dotazione
organica, procedure straordinarie di inquadramento in
ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene
conto della anzianita' maturata in comando o distacco, del
rendimento conseguito e della idoneita' alla specifica
posizione da ricoprire. Non e' richiesto il nulla osta
dell'amministrazione di provenienza.
4.-8-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure
urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2022, n. 223, e convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla presente
legge:
Art. 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle
imprese). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 31 dicembre 2023,
salva disdetta da parte dell'interessato.
1-bis. Omissis.».
 
Art. 1 bis
Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato nonche' per il potenziamento
del ruolo ispettori della Guardia di finanza
1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo e' ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianita', senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure straordinarie:
a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera c-bis), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unita', nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno.
3. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: «2027» e' sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per 1.800 e 2.400».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;
d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente:
«15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita' assoluta».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere
c-bis), c-quinquies, r-quater), t), e r-bis) del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O. n. 30, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a). -c). Omissis
c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili
alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del
presente comma si provvede attraverso due ulteriori
concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari,
per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti
posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per il
secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo
concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per
entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno
per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i
seguenti criteri:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso
per titoli riservato al personale del ruolo dei
sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per
cento del predetto settanta per cento riservato ai
sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data.
Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il
cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno
acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le
modalita' ivi previste;
c-ter).-c-quater).Omissis;
c-quinquies) al fine di assicurare l'integrale
copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per
tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e
d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna
annualita', del previsto numero di vice ispettori vincitori
di singole procedure concorsuali, s'intendono
corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i
candidati risultati idonei nell'ambito della procedura
concorsuale relativa alla stessa annualita' giunta per
ultima a conclusione. I candidati beneficiari
dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per
esigenze organizzative e logistiche non possano essere
avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui
sono avviati i vincitori della stessa procedura
concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di
formazione o al primo corso di formazione utile, con
decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al
termine del corso;
d).-r). Omissis;
r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2028 sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per
titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una
prova orale, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di
ispettore superiore, riservati al personale appartenente
alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui
all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
r-ter).Omissis;
r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso
straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto
commissario, riservato al personale in possesso della
qualifica di ispettore superiore alla data del bando che
indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con
adeguata valorizzazione del superamento del concorso per
ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del
concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione
della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non
antecedente al 1° gennaio 2027;
s). Omissis;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo
speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
istituito il ruolo direttivo della Polizia di Stato,
articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche
durante la frequenza del corso di formazione, di
commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a
quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei
funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
unita'. All'istituzione del predetto ruolo, che si
esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle
suddette unita', si provvede mediante le seguenti
disposizioni di carattere speciale:
u). - aaaa-sexies). Omissis.
1-bis. - 1-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
S.O.
«Art. 27(Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli
27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti
al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto
titolo di studio;
b) Omissis.
1-bis.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta
alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione
del sistema produttivo). - 1.- 4. Omissis.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8
giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro
42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.
6.-15-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 608 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n.
57:
«Omissis.
608 Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE)
2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione
(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei
reati gravi, e nelle more del suo recepimento, e'
autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017
e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la
realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di
4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la
gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui
al periodo precedente sono assegnate al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e
iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero
nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, della
legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
gennaio 2006, n. 14:
Art. 5 (Istituzione di un numero verde). - 1.
Omissis;
2. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2005.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione
della giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
novembre 2000, n. 275, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4:
«Art. 16.
1. Nell'art. 275 del codice di procedura penale, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla
custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto
dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle
possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte
all'imputato.».
2. Dopo l'art. 275 del codice di procedura penale e'
inserito il seguente:
«Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo).
- 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche
in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il
giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura
e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia
accertato la disponibilita' da parte della polizia
giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
l'applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione
dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'art. 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei
mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare
le procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.».
3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 276 del codice di
procedura penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in
caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi
dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua
sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».
4. Dopo il comma 5 dell'art. 284 del codice di
procedura penale e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Non possono essere concessi gli arresti
domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile
a norma dell'art. 385 del codice penale nei cinque anni
antecedenti al fatto per cui si procede.».".
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 607 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 1 ter
Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della
pubblica amministrazione

1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di connettivita', il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 2

Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «di 2,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;
b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023».
7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.
7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».
8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025».
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
S.O. n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17(Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1.- 4-ter. Omissis.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2023.
4-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15 e il
testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2021, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-14. Omissis.
15. La validita' della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata
al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2023.
16.-28-septies.Omissis.».
«Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno e di personale del comparto
sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1.-2.Omissis.
3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di
guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord residenti in Italia alla data del 31 dicembre
2022, in considerazione dell'esigenza di procedere
all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea
e dalla Comunita' Europea dell'Energia Atomica del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente
posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023, fatte salve
le disposizioni dei trattati internazionali in vigore.
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e
74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, relative al contributo economico per i familiari
del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle
azioni di contenimento, contrasto e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni
2022 e 2023.
5.-6-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
settembre 2021, n. 216, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per le assunzioni previste per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In merito alle
assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la validita' della graduatoria del concorso pubblico
a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del
Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 5, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. -
4. Omissis.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma
3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e
delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti
dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi
proprietari entro il 31 dicembre 2023 e riguardare in via
prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e
2.
6. - 7. Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
hh), del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a). - gg). Omissis.
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2025;
ii). - aaaa-sexies). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del citato
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13-ter (Disposizioni urgenti in materia di
gestione commissariale per la ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. Omissis.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma
1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma,
mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite
massimo complessivo di 10 milioni di euro il Commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 43-bis (Destinazione al Fondo per la
ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla
Camera dei deputati al bilancio dello Stato). - 1. Omissis.
2. Il Commissario straordinario provvede con
ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del
presente articolo e quelle gia' versate nella contabilita'
speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi,
anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto
socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da
coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui
al presente comma, una quota non superiore a 10 milioni di
euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli
interventi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2021, n. 175, e convertito, con modificazioni, dalla legge
16 settembre 2021, n. 126:
«Art. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle
guardie giurate in servizi antipirateria). - 1. In
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
fino al 30 giugno 2023 non e' richiesto il corso previsto
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate
da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui
al presente articolo si applica il regime di cui al secondo
periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge
n. 107 del 2011.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla
pirateria). - 1. - 4. Omissis.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 30 giugno 2023 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis.- 6-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:
«Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei
minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle
ordinanze di protezione civile conseguenti alla
deliberazione dello stato di emergenza adottata dal
Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni
che accolgono minori non accompagnati provenienti
dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e
militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge
8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri
connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori,
disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario
delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo
2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di
100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto
Commissario si avvale di una struttura di supporto da
definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro
237.701 per il biennio 2022-2023. Per l'attuazione delle
misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 da
utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022
e 2023.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (Disposizioni urgenti
per lo svolgimento contestuale delle elezioni
amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75
della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonche' per
l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di
sicurezza ai fini della raccolta del voto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2022, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di elezione del
sindaco e del consiglio comunale). - 1. Omissis.
2. Per gli anni 2022 e 2023, per l'elezione del
sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia
stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco
collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti
validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il
numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e'
nulla. Per la determinazione del numero degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene
conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il
diritto di voto.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1.-1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 1012 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate
dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 2 bis
Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di
procedure assunzionali e di corsi di formazione
1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita' di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operativita', i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalita' di cui ai commi seguenti.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi gia' indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.
8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 260, commi da 2 a
6, del citato decreto-legge n. 44 del 2020:
«Art. 260 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di corsi di formazione). - 1.
Omissis.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti
presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro
di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1
possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale
generale, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire
le modalita' di svolgimento della didattica e degli esami,
ivi comprese le procedure di formazione delle relative
graduatorie, idonee a preservare la validita' dei percorsi
formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il
rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il
suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o
con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta la
conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a
carattere universitario previa intesa con gli atenei
interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che
sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi.
In tal caso, resta ferma la validita' dei corsi e delle
prove gia' sostenute ai fini della formazione delle
graduatorie di merito e per il personale interessato e'
corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso
alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2,
lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche
possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli
allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico
fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi
sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in
servizio presso gli uffici, reparti o istituti di
interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna
Amministrazione ovvero, se gia' appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti
di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli
allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e'
considerato valido ai fini della permanenza richiesta per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del
personale delle Amministrazioni di cui al comma 1,
effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente
decreto per motivi comunque connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento
comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti
per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per
ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle
Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato
e' iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso
sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 6-bis, commi 1 e
4, e 6-ter, comma 1, lettera d), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
- 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di
formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2.-3. Omissis
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica).
5.-7. Omissis.».
«Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi
dal corso:
a).-c). Omissis.
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano
stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di
sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta
giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita'
contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli
allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione
previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso
femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il
periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e).Omissis.
2.-5.Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1, 4 e 6,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 2000, n. 271, S.O. n. 190:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2.-3. Omissis;
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato
anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2,
comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella
qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
5. Omissis.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del
periodo applicativo e i criteri per la verifica finale di
tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi
dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
7-9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132:
«Art. 9 (Corsi di formazione). - 1. vincitori del
concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono
nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola
superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione
della durata di due anni, articolato in due cicli annuali,
comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti
penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i
funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
del periodo applicativo, non possono essere impiegati in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza,
parata o d'onore.
2.-3. Omissis.
4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria,
prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di
commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della
durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso
dal direttore generale della formazione. Al termine del
periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di
commissario capo e' fatta, previa verifica finale, con
determinazione del comandante di reparto presso il quale e'
stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica
di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto,
nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7.
5.-8. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 864, lettera a) e 865
dell'articolo 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n.
197:
«864. Al fine di incidere positivamente sui livelli
di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli
istituti penitenziari e di incrementare le attivita' di
controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unita' del
Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione
organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun
anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un
numero massimo di:
a) 250 unita' per l'anno 2023;
b).-d). Omissis.
865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 864 e' autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per
l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro
23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno
2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro
44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno
2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro
45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno
2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro
46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno
2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno
2036.».
- Si riporta il testo dell'articolo 703 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O. n. 84:
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore
a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato
almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in
ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli
ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere
previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi'
determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f)
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili.».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «e' differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023».
2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
5. All'articolo 26-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualita' 2022 e' erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualita', con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita' della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' e di agevolare il perseguimento delle finalita' attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «30 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023".
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, e' differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.
10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche' per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unita' immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in
materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Proroga dei termini in materia di
registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro
nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione
IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonche' in
materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di
durata in carica della Commissione tecnica del Fondo
indennizzo risparmiatori). - 1.- 3. Omissis.
4. Il termine per la presentazione della
dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e'
prorogato al 30 giugno 2023.
5.-5-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i
soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e
dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-quater,
del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1.- 6-ter. Omissis.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti di
cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma
1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O. n.141, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In
considerazione dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. - 19-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, comma 1,
del decreto- legge 17 maggio 2022 n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Disposizioni in materia di gare per
l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa). - 1. Per le
procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui e'
indetta la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto nonche', in caso di
contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti
a presentare le offerte, nelle more di una riforma
complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa
finalizzata a garantire una maggiore funzionalita' del
sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale
massima di sconto verso gli esercenti e di un termine
massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino
alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non
oltre il 30 giugno 2023, si applica l'articolo 144, comma
6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque
non superiore allo sconto incondizionato verso gli
esercenti» sono soppresse;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti,
in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale
del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera
altresi' ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli
esercenti».".
- Si riporta il testo dei commi 567, 572, 574 e 575
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n.
234:
«567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale
rappresentante dell'ente.».
«572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567
e' subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio
2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il
rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il
comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad
assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da
individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad
almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al
ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari,
attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
comunale, di un incremento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie
entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce
l'attivita' di recupero coattivo delle predette entrate a
soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno
trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione
del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti
maturati e esigibili a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti
mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili,
anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della
citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto
del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata
massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36 rate
mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo
degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1
«Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad
esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli
risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti
nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare
e nell'attivita' di accertamento e riscossione delle
entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e
organismi, al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei
servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici
comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale
in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualita', della quantita'
e della diffusione su tutto il territorio comunale dei
servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine
l'amministrazione e' tenuta a predisporre un'apposita
relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi
occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una
riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso
l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e
degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un
incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo
2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati
fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo
successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
pari alla media del triennio precedente, al netto dei
pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
di contenimento e di riqualificazione della spesa,
individuati in piena autonomia dall'ente.».
«574. Al fine di una quantificazione dei debiti
commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono
state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al
comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di
rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed
esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine, gli enti ne
danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line
entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a
pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione,
assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non
inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte
dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che
si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti
fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito
pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione
consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini
assegnati da parte dei creditori determina l'automatica
cancellazione del credito vantato.
575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti
censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma
574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano
crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico
delle fatture di pagamento o delle note di debito, la
definizione transattiva del credito offrendo il pagamento
di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del
debito, in relazione alle seguenti anzianita' dello stesso:
a) 40 per cento per i debiti con anzianita' maggiore di
dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianita'
maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con
anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i
debiti con anzianita' inferiore a tre anni. La transazione,
da accettare entro un termine prefissato non superiore a
trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e
la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla
conoscenza dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 783 dell'articolo 1
della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di
cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati,
rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre
2023.».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), si veda
nei riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, della
citata legge 31 agosto 2022, n. 130:
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto
settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022,
ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta'
nel corso dell'anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto
settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero
al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2026.
2.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 63 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
«63. Per il completamento delle attivita' del Fondo
indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre
2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 30 giugno 2023.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
l'anno 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 7-bis,
del citato decreto-legge n. 104 del 2020:
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1.-7. Omissis.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023,
possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma,
numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100
per cento dell'ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il
loro valore di iscrizione, cosi' come risultante
dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La
quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente
comma e' imputata al conto economico relativo all'esercizio
successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote
successive, prolungando quindi per tale quota il piano di
ammortamento originario di un anno.
7-ter.-7-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94,
Edizione straordinaria, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di
riduzione di capitale). - 1. Per le perdite emerse
nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non
si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma,
2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter
del codice civile e non opera la causa di scioglimento
della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale
di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1.-4. Omissis.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea
Tech e Biomedical», sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un
atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai
fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione
e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno
2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello
sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla
Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis.
6.-9-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1.-2. Omissis.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 3 (Principio dell'equilibrio dei bilanci). - 1.
Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo
di programmazione, obiettivi del saldo del conto
consolidato, articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio
termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a
tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in
conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, tenere
conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
un impatto positivo significativo sulla sostenibilita'
delle finanze pubbliche.
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre
dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio
termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo
obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8,
comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di
avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi
previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno
scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello
indicato dall'articolo 8, comma 1.»
«Art. 4 (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo
97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra
debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il
prodotto interno lordo superi il valore di riferimento
definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di
definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione
dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il
criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti
previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.»
«Art. 5 (Regole sulla spesa). - 1. Il tasso annuo
programmato di crescita della spesa delle amministrazioni
pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa
dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima
normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di
crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli
obiettivi programmatici, i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di
riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni
pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni
interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del
livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il
superamento di tale livello, trasmette una relazione alle
Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi programmatici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. - 2. Omissis.
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2023, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal
Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche
nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia
superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese
precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il
TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore e a darne indicazione secondo le modalita'
stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 bis, comma 6,
del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. - 5.
Omissis.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le
modalita' con le quali e' data attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. I proventi derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE,
entro il 30 giugno 2023 in modo cumulato per il periodo da
febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi
successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo
complessivo di 3.739 milioni di euro.
7. - 7-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di
province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di
provincia e di citta' metropolitane nonche' per il
funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard). - 1. Al fine di favorire il riequilibrio
finanziario delle province e delle citta' metropolitane per
le quali e' in corso l'applicazione della procedura di
riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in
stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244
del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno
2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro
il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in proporzione al disavanzo di
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto
definitivamente approvato inviato alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto
ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e'
effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto
a ciascun ente in attuazione del presente comma e'
prioritariamente destinato alla riduzione, anche
anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i
Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno
registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite
superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante
dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso
alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano
del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono
sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con
il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in
cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e'
previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in
tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma
572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione
delle misure di cui alla lettera a) del comma 572
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche non puo' essere superiore a 0,4 punti
percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco
portuale e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro
per passeggero.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2
e' subordinata alla verifica delle misure di cui al
medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il
31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo
periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno
ed e' composto da rappresentanti del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del
tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione
nazionale comuni italiani con funzioni di supporto
all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entita' del
disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale
variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure
proposte dal comune interessato per l'equilibrio
strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria
sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30
settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle
misure di cui al comma 2 devono essere destinate,
prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale
del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo
stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di
dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel
caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro
i termini stabiliti nell'accordo.
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione
dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti
dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo
testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per
gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al
comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo
2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui
al comma 3 del presente articolo, senza che sia
successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo.
I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del
primo periodo del presente comma tengono conto delle misure
previste dall'accordo.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio
dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e
578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere
attivata anche da parte dei comuni sede di citta'
metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni
capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2
del presente articolo, con un debito pro capite superiore
ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020
definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30
giugno 2022, che intendano avviare un percorso di
riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attivita'
connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale
subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al
raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per
l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni
(M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane
(M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard
dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della
medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022
al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione,
nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro
10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9,
pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di
cui al primo periodo coincide con quello per la
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.».".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
S.O. n.34.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. n. 210:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre disposizioni fiscali). - 1. Ai
contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi
titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il
quale si e' fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini
dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto
per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di
lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e' attribuito un credito d'imposta
fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta
sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato. L'ammontare del credito non puo' essere
superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto
agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, indipendentemente dalla data del primo
acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 puo' essere
portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta
sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero,
per l'intero importo, dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto; puo' altresi'
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in
ogni caso non da' luogo a rimborsi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
identificativo, tutte le operazioni di competenza in
materia immobiliare, nonche' le modalita' di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile
degli immobili su base catastale dopo la definizione delle
nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le
materie sopra indicate al fine del loro migliore
coordinamento con le innovazioni introdotte;».
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma
152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
della amministrazione finanziaria, conseguenti alla
attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma
5, sono determinate con regolamenti o con decreti
ministeriali di natura non regolamentare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola:
«richiesta», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto
disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,»; al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3-bis.»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici
non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere
assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la
nota II, e' aggiunta la seguente:
"II-bis). Per i contratti di affitto di fondi
rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si
applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i
singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta
dovuta per la denuncia non puo' essere inferiore alla
misura fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non
di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste
dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche
qualora l'acquirente abbia gia' usufruito delle
agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile
1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai
rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata
in vigore della presente legge e non danno luogo a
rimborso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, S.O. n. 252:
1. - 2. Omissis.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le
regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente,
si applichi anche al periodo di imposta al quale si
riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione
delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti
d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si
riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale, individuati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto
sito informatico dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
di sanzioni e di interessi.
4. - 8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 927, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico
aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva
del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili
dei servizi competenti per materia, entro il termine
perentorio di sessanta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta specifiche istanze di
liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte
a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al
28 aprile 2008.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 121, comma 7, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi. (453)
6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il
concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma
6, determina la responsabilita' in solido del fornitore che
ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni caso
escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver
acquisito il credito di imposta e che siano in possesso
della seguente documentazione, relativa alle opere che
hanno originato il credito di imposta, le cui spese
detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la
circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia
posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i
medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai
sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell'immobile
oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non
ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti
le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e di congruita'
delle relative spese, corredate da tutti gli allegati
previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
relative ricevute di presentazione e deposito presso i
competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di
edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica,
la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1,
lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici
per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale
circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione rilasciata dai soggetti
obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta
osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del
decreto legislativo n. 231 del 2007.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti,
come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta
da una banca, o da altra societa' appartenente al gruppo
bancario della medesima banca, con la quale abbiano
stipulato un contratto di conto corrente, facendosi
rilasciare una attestazione di possesso, da parte della
banca o della diversa societa' del gruppo cedente, di tutta
la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a
i).
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o non gravita' della
negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova
della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della
colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione
del concorso del cessionario nella violazione e della sua
responsabilita' solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma
l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, comma 4,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n.
252, e convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157:
«Art. 16-bis (Ampliamento delle categorie di
contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e
riordino dei termini dell'assistenza fiscale). - 1. - 3.
Omissis.
4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a
oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno
precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui
all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza
al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine del 16
marzo.
5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 642 e 644,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Omissis.
642. Le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa
ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione
a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal
completamento delle operazioni di rimborso cashback e
rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al
periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del
medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli
obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla
gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del
programma cashback, come disciplinati dalle predette
convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
Omissis
644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 642 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 novembre 2020, n. 156 (Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per
l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2020, n.
296.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 289-bis e
289-ter, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Omissis.
289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di
progettazione, realizzazione e gestione del sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai
commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti
servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno
2020, ed a 3 milioni di euro per l'anno 2021, sono a carico
delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra
attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le
spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2021, sono a carico
delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, alinea,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. Il termine di cui all'articolo 106,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2023.
Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al
presente comma e fermo restando il termine di cui al primo
periodo limitatamente agli adempimenti di natura
civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a). - b). Omissis.
1-bis.-6-octies.».
 
Art. 3 bis
Proroga della facolta' di annullamento automatico dei debiti
inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 205 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;
b) ai commi 206 e 213, le parole: «da 186 a 205» sono sostituite dalle seguenti: «da 186 a 204»;
c) dopo il comma 221 e' inserito il seguente:
«221-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;
d) al comma 222, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:
«229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 e' sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
f) al comma 230, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 205, 206,
213, 222 e 230, della citata legge 29 dicembre 2022, n.
197, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro
il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione
delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il
medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti
degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la
pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30
aprile 2023, ai soli fini statistici.
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
Omissis.
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno
2023, puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale a
seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la
controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di
tutte le pretese azionate in giudizio.
Omissis.
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche'
compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente
discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli
enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco
delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui
all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori,
sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in
ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti,
deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare
gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Omissis.
230. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge fino al 30 aprile 2023 e' sospesa la riscossione
dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228
del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 3 ter
Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e
utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
2. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, S.O. n. 32, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali). - 1. Omissis.
2. Per gli anni dal 2015 al 2025, le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche'
dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono
essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
2-bis. - 9-duodevicies. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 163 e 204, comma
2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.»
«Art. 204. (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Omissis.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore
ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1º luglio
seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del
tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis.-3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41, commi 2 e
2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. n. 285:
«Art. 41. (Finanza degli enti territoriali).- 1.
Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative
pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla
conversione dei mutui contratti successivamente al 31
dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli
obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche
con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali a carico degli enti
stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale
retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo
119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e
gli enti di cui al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a
scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono
essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della
sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento
costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le
disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, in materia di monitoraggio.
2-ter.-4. Omissis.».
 
Art. 3 quater

Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, comma 5,
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. - 4. Omissis.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. - 9-bis. Omissis.».
 
Art. 3 quinquies
Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per
investimenti in favore del settore turistico

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitivita' e la sostenibilita' del settore turistico.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 79, comma 3, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:
«Art. 79. (Ulteriori agevolazioni fiscali per il
settore turistico e termale). - 1. - 2. Omissis.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
4. Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 4

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento».
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».
2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore e' autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «anche per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022 e 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, e' integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023».
5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».
6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.
7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;
b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;
c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e protoni».
7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 e' prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialita' rese dai predetti Istituti in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023».
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «otto ore».
8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero della salute».
9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 - PON», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.
9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9-quinquies. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
9-septies. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge n. 234 del 2021.
9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche' dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle finalita' di cui al presente comma le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.
9-novies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
9-decies. All'articolo 4, comma 8-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «comma 8-septies» sono inserite le seguenti: «, lettera b),».
9-undecies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «due designati dal Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».
9-duodecies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalita' perseguite dai soggetti convenzionati, e' autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonche' a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la realizzazione delle finalita' istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».
9-terdecies. Dall'attuazione del comma 9-duodecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quaterdecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021, 2022 e 2023».
9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024.
9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non piu' in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque entro la predetta data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. n. 243, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022 e
per l'anno 2023 in via transitoria, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il
riparto della quota premiale di cui al presente comma,
tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al
citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno
2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma
23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 544, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
544. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere
sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' pari allo 0,40 per cento delle
predette risorse; per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari
allo 0,5 per cento. I criteri per il riparto della quota
premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto
del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, comma 2, e
8-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della
Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2012, n. 245, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8. (Norme transitorie e finali). - 1. Omissis.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'articolo 198 del citato regio-decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del
Ministro della salute, restano in carica fino alla fine
della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2024. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2,
si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione
della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La
massa attiva e passiva, cosi' individuate confluiscono
nella procedura di cui al presente comma. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le
attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del
personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui
al presente comma, con provvedimento del Presidente
dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia'
individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla
gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato
ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018
sotto indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto
personale viene trasferito, con corrispondente
trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in
sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero
dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le
parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita'
presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini
di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI
ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile
nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il
finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante
convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e
Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione
non puo' superare l'importo complessivamente attribuito
all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di
prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il
1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure
di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
3. - 5. Omissis.»
«Art. 8-bis. (Disposizioni finali). - 1. A decorrere
dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione
agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al
presente decreto sono trasferite al Ministero della salute,
che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente,
a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un apposito fondo per
il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento
pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento
corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro. A
decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia
di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo
Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste
dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e
al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle
risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce
Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono
disporre per un periodo massimo di tre anni.
2. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
Art. 2-bis. (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. - 2. Omissis.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a),
possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali.
4. - 5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268,
lettera a), della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare
personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono avvalersi, anche per gli anni 2022 e 2023, delle
misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai
medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non
oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai
sensi delle medesime disposizioni;
b). - c). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2016, n.
206:
«Art. 1. (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute.
2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al
comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominata
ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo
articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data
posteriore all'entrata in vigore del presente decreto,
purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla
data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e
professionali che devono comunque avere attinenza con le
materie del management e della direzione aziendale,
l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle
produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il
possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di
durata almeno annuale, abilitazioni professionali,
ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore,
con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito
d'accesso.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a
500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo un
punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti,
tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal
comma 6, lettera a). In particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un
massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza
dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno,
e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un
trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto
per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di
sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola
esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo'
essere attribuito il maggior punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco
nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal
precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali):
«Art. 35-bis. (Contratti di collaborazione coordinata
e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1.
L'Agenzia italiana del farmaco puo' rinnovare, fino al 31
dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonche'
provvedere affinche' siano prorogati o rinnovati fino alla
stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile
ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31
luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe
eventualmente gia' intervenute per le medesime finalita'.
Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno
2023.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di formazione
continua in medicina). - 1. I crediti formativi del
quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell'articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione
continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione
di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla
legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a
svolgere la propria attivita' professionale nel periodo
dell'emergenza derivante dal COVID-19.
1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo
formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio
2020-2022 e' prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio
formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno
ordinaria decorrenza dal 1°gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento
dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019
puo' essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento
degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso
crediti compensativi definiti con provvedimento della
Commissione nazionale per la formazione continua.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
2022, n. 70, e convertito, con modificazioni, dalla legge
19 maggio 2022, n. 52:
«Art. 1. (Disposizioni volte a favorire il rientro
nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID-19). - 1. Allo scopo di adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia di COVID-19 le
misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e
logistico emanate con ordinanze di protezione civile
durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022,
preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria
capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario,
possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 26 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate
ordinanze, da adottare, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e di proporzionalita', entro il medesimo
termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle
Amministrazioni competenti, possono contenere misure
derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo,
individuate nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.
Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2017, n.
242, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18. (Finanziamento di specifici obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza). - 1. Al fine di consentire la
realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la somma di 32,5 milioni di
euro ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e
2024, la somma di 38,5 milioni di euro, previa
sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per gli anni dal 2017 al 2024. La somma di cui al
periodo precedente e' cosi' ripartita:
a)per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro
e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro in favore
delle strutture, anche private accreditate, riconosciute
quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a
rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche
di specificita' e innovativita' nell'erogazione di
prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla
prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
b) per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di
euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in
favore delle strutture, anche private accreditate, centri
di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti
trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante
l'irradiazione con ioni carbonio e protoni;
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle
strutture, anche private accreditate, riconosciute di
rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze,
eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
2. - 2-bis. Omissis.».
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2022, n. 304.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 496, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.
496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491
a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti
previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di
eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, puo'
essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle
di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della
domanda storica come desumibile dai dati di produzione di
cui all'ultima compensazione tra le regioni nonche' di
un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. E'
corrispondentemente incrementato il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui
concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1-novies,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2019, n. 100, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38. (Debiti enti locali). - 1.- 1-octies.
Omissis.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017,
2018 e 2019». Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma
1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come
modificato dal presente comma, e' ripartita per le
finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-decies.- 2-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del citato decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-ter. (Razionalizzazione della spesa per beni
e servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. - 9.
Omissis.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome definiscono con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per
ciascun anno, previa verifica della documentazione
contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le
regioni e le province autonome effettuano le conseguenti
iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono
ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore
delle singole regioni e province autonome entro il 30
aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di
dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
medici delle singole regioni e province autonome, anche per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
10. - 11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, comma 1,
del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti
per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2021, n. 226, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater. Misure urgenti in materia di
personale sanitario.
1. Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del
comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio e per
un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto
ore, non si applicano le incompatibilita' di cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma
4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n.
305, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25. (Disposizioni di competenza del Ministero
della salute). - 1.- 4-undecies. Omissis.
4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita' di
ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di
figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca
attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono
attivita' di ricerca e didattica, ai policlinici
universitari non costituiti in azienda e' attribuito,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in
regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito
d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite
massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a
condizione che i predetti enti si avvalgano di personale
assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore
all'85 per cento del personale in servizio in ciascun
periodo d'imposta nel quale e' utilizzato il credito
d'imposta. Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al
primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi
previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali
esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia
delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo
precedente e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea su
richiesta del Ministero della salute.
4-terdecies.-4-sexiesdecies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Proroga di termini in materia di salute). -
1. Omissis.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative
alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia
abilitati di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla
possibilita' per i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso
formativo, di assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con
il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31
dicembre 2023.
3.- 8-duodecies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29. (Incentivo al processo di riorganizzazione
della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard
organizzativi e di personale ai processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, attivati mediante
l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni
2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si
adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
31 dicembre 2023, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con
provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
limiti dell'importo di cui al comma 2.
2.- 3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 893, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero
nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus
undatus, il sughero estratto e' obbligatoriamente
sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di
bollitura prima di essere movimentato al di fuori del
territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita' di contenimento della diffusione del Coraebus
undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 276, 277 e
278, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Omissis.
276. Per garantire la piena attuazione del Piano di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26,
commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste
d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo
presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
277. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private
accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per un ammontare non superiore all'importo
complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro,
ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 4
annesso alla presente legge, ed eventualmente
incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali,
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano
entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province
autonome le attivita' effettuate nell'ambito
dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche
ai fini della valutazione della deroga di cui al presente
comma. La presente disposizione si applica anche alle
regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo
sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
278. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi
276 e 277 e' autorizzata la spesa per complessivi 500
milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include
l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma
277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B
dell'allegato 4 annesso alla presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 1 e 2,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 26. (Disposizioni in materia di liste di attesa
e utilizzo flessibile delle risorse). - 1. Per le finalita'
del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un
maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero
per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di
specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa
dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero
ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti
gia' previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
b) per il recupero delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, agli istituti gia' previsti
dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario
delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera
soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte
in applicazione del predetto articolo 29 e della presente
disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle
modalita' organizzative di cui al comma 1, possono
integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi
contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14,
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale, anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai budget
attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le
province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa
adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e
conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative
risorse. Le strutture private accreditate eventualmente
interessate dal periodo precedente rendicontano alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita'
effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3.- 6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38. (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico
sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e
comunque fino al 30 giugno 2023, restano in carica i
componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui
all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 8-octies,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2020, n. 323, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. (Proroga di termini in materia di salute). -
1.- 8-septies. Omissis.
8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle
disposizioni di cui al comma 8-septies, lettera b), e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal
Ministero della salute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-ter, del
decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti
di proroga della partecipazione di personale militare al
potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il
servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di
Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il
comparto militare e delle Forze di polizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2022, n. 261, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 196, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro
successiva soppressione e istituzione della Commissione
scientifica ed economica del farmaco). - 1.- 1-bis.
Omissis.
1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del
provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA,
all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il consiglio di amministrazione costituito
dal presidente e da quattro componenti, di cui uno
designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
1-quater.-1-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. n. 159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 86. (Norme transitorie e finali). - 1. Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione
al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge
e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter
dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista
dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo
17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.
186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge
24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui alla normativa
vigente.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria
e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000
si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi
anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione
solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione
esclusivamente nei confronti della pubblica
amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente
prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio di attivita', il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa
esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo.».
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di
lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a
dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma
10-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'articolo 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della
disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto
speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni,
che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi
servizi amministrativi, con enti bilaterali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto
ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza
delle finalita' perseguite dai soggetti convenzionati, e'
autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione
delle convenzioni nonche' a trasferire ai predetti soggetti
i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio
di cui dispone, necessari per la realizzazione delle
finalita' istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni
informano i lavoratori e i datori di lavoro, in
applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al
periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 5-ter,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 27. (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali). - 1.- 5.bis. Omissis.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022 e 2023
sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie.
6.-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268,
lettera b), della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale degli enti medesimi
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del
presente articolo:
a). Omissis;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60:
«Art. 11. (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2.- 5-bis. Omissis.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O. n. 137.
 
Art. 4 bis

NADO Italia

1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping, le attivita' relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia, in qualita' di Organizzazione nazionale anti-doping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle attivita' di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

Riferimenti normativi

- La legge 14 dicembre 2000, n. 376, (Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta
contro il doping), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2000, n. 294.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero
della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
legge 4 novembre 2010, n. 183), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98:
«Art. 4. (Articolazione del Comitato
tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato tecnico-sanitario si
articola nelle seguenti sezioni:
a).-g). Omissis
h) sezione per la vigilanza e il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive;
i).-o). Omissis.
2.- 8. Omissis.».
 
Art. 4 ter

Proroga di termini in materia di personale sanitario

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2025»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al per- sonale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 548-bis,
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
orario a tempo parziale in ragione delle esigenze
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
relativamente al possesso del titolo di formazione
specialistica. Per le strutture private accreditate di cui
al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
medesime strutture. Il contratto non puo' avere durata
superiore alla durata residua del corso di formazione
specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e
6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo di formazione specialistica e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro
trattamento economico, proporzionato alla prestazione
lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali
svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del
Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le
strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni
dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali
coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso,
alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma
formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis. (Proroga delle deroghe alle norme in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza
di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra
nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 e'
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle
norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il
professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento
del riconoscimento in deroga da parte della regione
interessata, la denominazione della struttura sanitaria a
contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la
quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva
variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte
del professionista determina la sospensione del
riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta
ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo
periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e
27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale
medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
pubbliche e private, con contratto libero-professionale di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro
subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi
e rinnovabili.».
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche' per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,».
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023».
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;
b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per l'anno scolastico 2023/2024».
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023, ed euro 2.437.774 nell'anno 2024»;
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno 2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023» e le parole: «per il reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione a tempo indeterminato».
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, e' valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11- septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalita' di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente e' ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11- quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma
5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144,
S.O. n. 50, e convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). -
1.-5.sexies. Omissis.
5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma
5-ter, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad
avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti
eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al
comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalita'
ivi previste. La procedura selettiva e' finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal
1°settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di
cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto
partecipare alle procedure per mancata disponibilita' di
posti nella provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il
collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del
punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali,
dei partecipanti che non abbiano precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione
del bando per la provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il
collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine
della medesima graduatoria nazionale, sulla base del
punteggio attribuito a seguito delle graduatorie
provinciali, dei partecipanti che siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le
assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti
sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo
pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e
5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della
predetta procedura selettiva, al fine di garantire il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono
ricoperti mediante supplenze temporanee del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in
ruolo non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli
economici, al riconoscimento del servizio prestato quale
dipendente delle imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le
assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per
il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli
resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel
limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i
requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti
dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla
relativa procedura, nonche' i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da
emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della
data di entrata in vigore della presente disposizione.
6.-7-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 6-bis,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). - 1.-
6. Omissis.
6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli
interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e'
fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31
maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del
Piano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019, n. 255, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2.- 3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5, della
legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Fase transitoria e attuazione). - 1.- 4.
Omissis.
5. Per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei
finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto
previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo
sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre
2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non
superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure
nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la
valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008.
6.- 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2, 2-bis e
2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga
e definizione di termini), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. Omissis.
2. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali
sono erogati percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo
nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non si sia
ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato
dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito,
in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata
lettera a), al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini
indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c)
dello stesso articolo 6, comma 1.
2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle
universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' per quelli ove si
svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non si sia provveduto al predetto
adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024.
3.-5-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 969, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato, a
decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per
l'anno 2023, in deroga alle disposizioni del citato
articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del
2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro
1.500.000, e' destinata al Ministero dell'istruzione per
l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto
legislativo n. 65 del 2017. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile
2020, n. 93, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - 1.-2.
Omissis.
2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei
componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue
funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in
carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
2-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 567, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui
al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse
disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita'
rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni
impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per
l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il
medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza
equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della
cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento
alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle
eventuali prescrizioni impartite, da completare nel
rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al
periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre
2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Misure urgenti in
materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di
sostegno del settore del cinema e audiovisivo e
finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di credito d'imposta per investimenti
pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e
radiofonico, di normativa antincendio negli edifici
scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA
Euro 2020, nonche' misure a favore degli istituti superiori
musicali e delle accademie di belle arti non statali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019,
n. 81, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Modifiche all'articolo 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano
straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico). - 1. -
2. Omissis.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite
idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da
osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento.
Con lo stesso decreto sono altresi' definite scadenze
differenziate per il completamento dei lavori di
adeguamento a fasi successive.
3-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Disposizioni di coordinamento e
transitorie). - 1. Le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte
dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di
prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo
2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al
primo periodo.
2. La disposizione di cui all'articolo 55-septies,
comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza
esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a
decorrere dal 1°settembre 2017 e, nei confronti del
personale delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il
decreto di adozione dell'atto di indirizzo di cui
all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente
decreto, nonche' il decreto di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di
prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il
31 agosto 2017, sentite anche le associazioni maggiormente
rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo
detta altresi' la disciplina transitoria da applicarsi agli
accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a
decorrere dal 1°settembre 2017, in caso di mancata stipula
delle predette convenzioni.
3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore
dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo
di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro
per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato,
utilizzando le risorse disponibili relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Le predette risorse sono finalizzate
esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui
all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale predispone una relazione annuale
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio
sull'utilizzo di tali risorse.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «alle regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le parole
«effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' soppresso.
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «Ministero della ricerca scientifica»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca»;
b) le parole «del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica»
ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le
parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle
seguenti: «le modalita' di acquisizione», dopo le parole
«in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le
amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro
evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente
al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai
bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello
Stato»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole
«altresi', un» sono sostituite dalle seguenti: «altresi',
il»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate
secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti:
«rilevate secondo le modalita'» e il terzo periodo e'
soppresso;
d) al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono
inserite le seguenti: «e gli enti»;
e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro» sono soppresse.
6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite
dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso.
7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata
prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di
cui al periodo precedente, previa certificazione degli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
corrispondentemente incrementato.».
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio
2019.
9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Fino al completo
riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni,
la» sono sostituite dalla seguente: «La» e la parola
«medesime» e' sostituita dalle seguenti: «pubbliche
amministrazioni»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n.
81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
11. Con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come modificate dal presente decreto, in sede di prima
applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui
all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto
2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
presente decreto si applicano agli incarichi conferiti
successivamente al 1° gennaio 2018.
13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano
agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, svolge funzioni di monitoraggio e
valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto.
15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali
procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per
cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina, in relazione al numero di
posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei
candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,
nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso
all'area superiore.
15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15
sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla
progressione all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.
16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari»
sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o
determinato,».".
- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare
svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del
servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie
qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i
relativi incarichi in sostituzione, personale docente con
il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via
straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno
scolastico 2022/2023 nonche' per l'anno scolastico
2023/2024, prevedere incarichi temporanei attingendo anche
alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per
l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio
prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e'
valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto
delle scuole statali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, commi 1, 2
e 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2016, n. 244, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024). - 1. Per l'anno
scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento
alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici,
siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati
dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di
tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture
temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni
sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione
delle attivita' didattiche e amministrative, possono
derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe
previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle
risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti
possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica
delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale,
da attivare sino al termine dell'attivita' didattica
dell'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ai sensi
dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.
107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA);
a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica
delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente
scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui
all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale
ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018,
euro 6 milioni nell'anno 2019 euro 4,15 milioni nell'anno
2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021, euro 2,85 milioni
nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023 ed euro
2.437.774 nell'anno 2024. Dette somme sono ripartite tra
gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al
comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili
fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in
ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo.
3.-4. Omissis.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni
nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, euro 6
milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020,
euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5
milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota
afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di
funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed
euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e
speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed
euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno 2023
ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-bis.-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - 1. A
decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per
dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di
sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro
dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
puo' prescindere dal parere.
2.-2-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22:
«Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). -
1.-5. Omissis.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui
agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4,
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando
quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale
e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18,
comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai
requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
base della programmazione svolta. Le esperienze maturate
nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del
2017.
7.-9. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2,
lettera c), 14, comma 3, e 17, comma 9, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,
S.O. n. 23:
«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni). - 1.
Omissis.
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E'
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo
studente in possesso dei seguenti requisiti:
a). -b).Omissis;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza
scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita',
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione
all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d). Omissis.
3.-4.Omissis.»
«Art. 14 (Ammissione dei candidati esterni). - 1. -
2. Omissis.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo
uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo,
nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa
valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra
le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e
il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo
svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza
scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Omissis.»
«Art. 17 (Prove di esame). - 1. - 8. Omissis.
9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale della studentessa o dello studente. A tal
fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n.
107, propone al candidato di analizzare testi, documenti,
esperienze, progetti, problemi per verificare
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle
singole discipline, la capacita' di utilizzare le
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in
maniera critica e personale anche utilizzando la lingua
straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone,
mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel
percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o
l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
10.-11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. - 2-bis. Omissis.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire a decorrere dal 1°
giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di
cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal
2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con
conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023
e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno
2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4.- 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato Legge di stabilita' 2016),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n.
302, S.O. n.70:
«Omissis.
385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti
i seguenti interventi:
a).-g). Omissis.
h) per un ammontare pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
sue iniziative di promozione del patrimonio culturale
italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia
nazionale dei Lincei;
i). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 9-bis,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva
nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente). - 1. - 9. Omissis.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale - n. 34 del 28 aprile 2020, e'
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di
mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a
tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le universita', che
ne integra le competenze professionali. Nel corso della
durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il
docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la
relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione. Limitatamente alle classi di
concorso per le quali non sia possibile effettuare le
nomine a tempo determinato in tempo utile per lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9-ter.- 21-bis. Omissis.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre
2022, n. 194 (Regolamento concernente la definizione delle
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre
2022, n. 298.
- Si riporta il testo dell'articolo 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1997, n. 302, S.O. n. 255:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi
dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e'
opponibile il segreto d'ufficio.».
 
Art. 6

Proroga di termini in materia di universita' e ricerca

1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine».
2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025».
4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri, modalita' e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST puo' essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato».
6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.
8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021.
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno 2023. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quattordicesimo anno».
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma
6-quaterdecies, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Revisione del quadro normativo sulla
mobilita' orizzontale). - 1.- 6-terdecies. Omissis.
6-quaterdecies. Fino al 31 dicembre 2023,
limitatamente alle risorse gia' programmate ovvero
deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti
pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del
presente articolo, i contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-quinquiesdecies.-6-vicies quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1145,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
1145. Le somme residue relative ai mutui che sono
stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concessi per interventi di edilizia universitaria dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui
all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, possono essere erogate anche successivamente alla
scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto
del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato
dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo
di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2023, su
domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Omissis.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e
2023-2024 fermi restando il limite percentuale di cui
all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
2.-5-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 quater, commi 1 e
2, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2024/2025 ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In
sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
del personale di cui all'articolo 2 del medesimo
regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione
su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre
2023.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2024/2025.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 107-bis,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013). pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
107-bis. Il termine ultimo di conseguimento ai fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali
rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e'
prorogato al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 1 e 7,
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio
2000, n. 2:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2.-6. Omissis.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a).-d).Omissis;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f).-i). Omissis.
8.-9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 4-quater,
del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)):
«Art. 14 (Revisione del quadro normativo sulla
mobilita' orizzontale). - 1. - 4-ter. Omissis.
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione
di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale
a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di
personale per la sola istituzione che li costituisce,
nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
5.-6-vicies quater. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 35, comma 3,
lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000). - 1. - 2. Omissis.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) Omissis;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis).-e-ter. Omissis.
3-bis.- 7. Omissis.»
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b).-c).Omissis.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, della
legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Individuazione e istituzione delle
professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). -
1. Omissis.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei
titoli equipollenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il
30 giugno 2023, acquisito il parere del Consiglio
universitario nazionale e del Consiglio superiore di
sanita', sono definiti l'ordinamento didattico della
formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 2,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2021, n. 70, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34-ter (Misure per il riconoscimento della
lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con
disabilita' uditiva). - 1. Omissis.
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete
in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti
specializzati nella traduzione e interpretazione
rispettivamente della LIS e della LIST, nonche' nel
garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la
traduzione in modalita' visivo-gestuale codificata delle
espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre
lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le disabilita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi
formativi per l'accesso alle professioni di interprete in
LIS e di interprete in LIST e sono altresi' definite le
norme transitorie per chi gia' esercita le medesime
professioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il termine previsto dalle
norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il
conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della
professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al
31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in
LIST puo' essere esercitata in forma non organizzata ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro
che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio
2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e
interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni
italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni,
cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano
garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto
il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi
cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
specifica per il conseguimento del predetto attestato.
3.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quinquies, commi
3 e 4, del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4:
«Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il
rafforzamento della qualita' della formazione universitaria
specialistica del settore sanitario). - 1.-2. Omissis.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e
della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di
un numero complessivo di 40 unita' di personale, di cui 1
dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di
livello dirigenziale non generale e 36 unita' appartenenti
alla III area funzionale - posizione economica F1.
Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato il contingente di personale di cui al periodo
precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie
di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso
il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per
l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a
decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000
per il funzionamento della struttura di missione. Per
l'assunzione delle unita' di personale ivi previste, e'
altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per
l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.
5.-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2-ter,
del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50:
«Art. 28 (Patti territoriali dell'alta formazione per
le imprese nonche' disposizioni in materia di valutazione
dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali). - 1.- 2.bis. Omissis.
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei
progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del
presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e' costituita
da un numero complessivo di quaranta unita' di personale,
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello
generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non
generale e trentasei unita' appartenenti alla III area
funzionale, posizione economica F1. Il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno
2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il
contingente di personale di cui al primo periodo del
presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie
di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso
il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni
del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la
spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure
concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la
spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della
Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.
Per l'assunzione delle unita' di personale previste al
medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa di
euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari
a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in
ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca previste dai regolamenti
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
2-quater.- 2-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione,
in conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla
lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla
lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce
la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei
settori scientifico-disciplinari all'interno della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel
settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci
professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri
scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e'
obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato nella
commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti
della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di
abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
e ricerca e di esami di Stato). - 1. - 3-ter. Omissis.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2
e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra
laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami
sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto
articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
4-bis. - 4-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, della legge
8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli
universitari abilitanti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276:
«Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e
psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle
lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi
dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale
- classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42
nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe
LM-51 abilita all'esercizio delle professioni,
rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico
veterinario e di psicologo.
2. Nell'ambito delle attivita' formative
professionalizzanti previste per le classi di laurea
magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi
universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un
tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le
specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e
valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono
previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e
dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di
studio.
3. Con riferimento alla professione di psicologo, una
parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui
al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di
studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche -
classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al
presente comma, limitatamente al tirocinio
pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui
all'articolo 3.».
«Art. 2 (Lauree professionalizzanti abilitanti
all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico,
perito agrario e perito industriale). - 1. L'esame finale
per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in
professioni tecniche per l'edilizia e il territorio -
classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e
forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche
industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita
all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi
di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato,
di perito agrario laureato e di perito industriale
laureato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 6, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
1.-5-bis. Omissis.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del
quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al
comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7.-9-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-bis, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
e ricerca e di esami di Stato). - 1. - 4. Omissis.
4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica
nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e' prorogata da nove a undici anni.
4-ter. - 4-quinquies. Omissis.».
 
Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse.
2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro»;
b) al comma 5-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023» e la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022».
7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.
7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», dopo le parole: «che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical» sono inserite le seguenti: «nonche' le proiezioni cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite dalle seguenti: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «dal vivo» sono aggiunte le seguenti: «e proiezioni cinematografiche».
7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» e le parole: «29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 592, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
592. Le funzioni del commissario straordinario di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, al
fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio dei piani di
risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
comma 589 del presente articolo, e di consentire la
realizzazione delle attivita' concernenti l'approvazione e
il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove
presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590
del presente articolo. Il relativo incarico e' conferito
con le modalita' di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5,
del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle
attivita' del commissario straordinario, la Direzione
generale spettacolo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo puo' conferire incarichi di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di
comprovata qualificazione professionale nella gestione
amministrativa e contabile di enti ovvero nella
pianificazione strategica della loro attivita', entro il
limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la
durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza
finale al 31 dicembre 2023, prorogabili per ulteriori
dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario
straordinario siano prorogate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2-octies,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Personale). - 1. - 2-septies.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2023, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e
tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
per cento dei posti disponibili, mediante procedure
selettive riservate al personale artistico e tecnico che
alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i
seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato
fino a un anno prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, presso la fondazione che procede
all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo
determinato per un tempo complessivo non inferiore a
diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Fino al 31 dicembre 2023, nei limiti della
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al
comma 2-quater, ciascuna fondazione, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale
amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
mediante procedure selettive riservate al personale
amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi
bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo
abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, presso la fondazione che
procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare, per i
residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica
approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater,
procedure selettive del personale artistico, tecnico e
amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza
professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di
lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le
assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies
e del limite della dotazione organica approvata, previa
verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
compatibilita' con le voci del bilancio preventivo ed in
coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le
modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui
al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di
attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono
definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. - 5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 806, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
806. Per le finalita' di cui al comma 804, e'
istituito presso il Ministero della cultura un Comitato
promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro
Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato e' presieduto da
un presidente nominato dal Ministero della cultura e
composto da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della
ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione
Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del
comune di Citta' della Pieve, nonche' da quattro esperti
della vita e delle opere del Perugino designati dal
Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto
del Ministro della cultura, che ne definisce anche le
modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e
diffondere, attraverso un adeguato programma di
celebrazioni, di attivita' formative, editoriali,
espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e
scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera
di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite
le risorse di cui al comma 805. Al termine delle
celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla
data del 31 dicembre 2023, predispone una relazione
conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione
delle risorse assegnate che presenta al Ministro della
cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti
del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno
diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al
solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per le attivita' strettamente connesse al
funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle
risorse di cui al comma 805. Per l'anno 2023 e' autorizzata
la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del
Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti
ai componenti dello stesso Comitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le
amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica
contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione
del fondo scorta). - 1. Omissis.
2. Considerata la necessita' di completare gli
interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
realizzati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 6 aprile 2009, le contabilita' speciali
intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31
dicembre 2026 limitatamente alla gestione delle risorse
finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a
disposizione dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse
dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali
al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita'
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi
previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato
ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero
da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle
contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione,
nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate
ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori
interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le
stesse possono essere riassegnate per le medesime
finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche
secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire
che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo
utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 5-ter e
5-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2014, n. 125, e convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei). - 1. - 5-bis.
Omissis.
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita'
"Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e
della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati
fino al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di spesa pari
a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al
2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e'
autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale
di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la
gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e
6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche'
per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al
medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato
di gestione, le procedure per la stipula di un apposito
contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
5-quater. Il contingente di cinque esperti della
struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in
mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio
del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 e'
autorizzata la spesa di 150.000 euro.
6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 4, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
- 3. Omissis.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021, 2022
e 2023 e' ripartita sulla base della media delle
percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga
ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione
previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2023 rendicontano l'attivita' svolta nel 2022, dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5.-12. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra
settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
«Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura).
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione,
a decorrere dall'anno 2011:
a). - b). Omissis.
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
annui per interventi a favore di enti ed istituzioni
culturali.
2.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 781, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Omissis
781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione,
in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e
della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui
al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della
cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 383, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Omissis.
383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, e' incrementata di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di
contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale
operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di
rilevante interesse culturale, al fine di garantire il
proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione
dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle
esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104:
«Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il
sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita'
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e
dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed
il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e
rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo
spettacolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38-bis del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O. n. 24, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di
spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche). - 1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per
il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure
di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, per la
realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono
attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e
il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore
1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000
partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli
dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale,
e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico
per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida
adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione
del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui
sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero
massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si
svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i
fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti
industriali o nell'albo dei geometri che attesa la
rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
4. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In
caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui
al comma 5, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui
al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di
sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni,
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione
certificata di inizio attivita', dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre
anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 6, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i patti
di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica
per l'anno scolastico 2020-2021). - 1. - 5. Omissis.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui
all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2024
limitatamente alle graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La
validita' delle graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in
scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024, e'
prorogata al 30 settembre 2024.
6-bis. - 7-ter. Omissis.».
 
Art. 8

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;
b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».
8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 31 maggio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.
10. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino al 31 marzo 2025 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e la parola: «1.200» e' sostituita dalla seguente: «1.251».
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, e' autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, gia' inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.
11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-quater. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-quater e' autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche all'ordinamento penitenziario). - 1.
- Omissis.
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti
nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione
penale esterna, fino al 31 dicembre 2023, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere
svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di
istituto penitenziario.
2. - Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 311, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
311. Per far fronte alle eccezionali esigenze
gestionali degli istituti penali per minorenni, la
dotazione organica della carriera penitenziaria del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia e' incrementata di sette
posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle
C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla
presente legge e le successive modifiche alle predette
tabelle sono disposte secondo le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti
penali per minorenni classificati quali uffici di livello
dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia e'
autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti
vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad
assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di
personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more
dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla
copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari
inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
possono svolgere fino al 31 dicembre 2023, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
direttore degli istituti penali per minorenni. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di
euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno
2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per
l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro
717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026,
di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno
2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2015, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 132, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici
giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione
di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre
2023, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione
e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione
quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi
complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per
cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e
del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023,
della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici
di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni). - 1. Omissis.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale
in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2023, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-ter,
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1. - 12-bis. Omissis.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2023 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
13. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, e
dell'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2013, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori). - 1. - 3. Omissis.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
undici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. - Omissis».
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1.
Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 2, 3 e
13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
(Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento
delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2014, n.
48, S.O. n. 16:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Omissis.
2. Fino al 31 dicembre 2023, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3. Fino al 31 dicembre 2023, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4.-12. Omissis.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2022, n. 243, S.O. n. 38:
«Art. 35 (Disciplina transitoria). - 1. Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti.
2.-11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, commi 8-bis e
9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n.
269, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19). - 1. - 8. Omissis.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Omissis.
9-bis.
9-ter. - 10-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del
citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 75 (Misure urgenti per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale militare e per la
semplificazione delle attivita' di deposito degli atti,
documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19). - 1. - 2. Omissis.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti,
i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del
decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n.
76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante
invio da indirizzo di posta elettronica certificata,
risultante dal Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di
posta elettronica certificata degli uffici giudiziari
militari destinatari, inserito in apposito provvedimento
adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al
comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura
militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet
del Ministero della difesa, definisce altresi' le
specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla
sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di
invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto
per i procedimenti penali ordinari.
4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, S.O. n. 185, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. - 2. - Omissis.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de
L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate,
previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2025. Nei confronti dei magistrati
titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici
giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui
all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 221, comma 3, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di
processo civile e penale). - 1. - 2. Omissis.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del
servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento
del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con
le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo
5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non
telematica.
4.-11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O. n. 126:
«Art. 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati
all'erario nel processo civile). - 1. La parte che per
prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita di beni pignorati, anticipa con le modalita' di cui
all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennita' di
trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che
nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in
quelli in cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine
stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e
relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore.».
- Si riporta il testo degli articoli 473-bis.1, secondo
comma, e 473-bis.5, del codice di procedura civile,
approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n.
253:
«Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo
giudicante). - Omissis.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei
procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita'
genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari
specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore,
dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti
riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di
rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito
delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono
tenute davanti al collegio o al giudice relatore.»
«Art. 473-bis.5 (Modalita' dell'ascolto). - L'ascolto
del minore e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi
assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento
riguarda piu' minori, di regola il giudice li ascolta
separatamente.
L'udienza e' fissata in orari compatibili con gli
impegni scolastici del minore, ove possibile in locali
idonei e adeguati alla sua eta', anche in luoghi diversi
dal tribunale.
Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i
temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti
la responsabilita' genitoriale, ai rispettivi difensori e
al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e
temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice,
partecipare all'ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del grado di
maturita' del minore, lo informa della natura del
procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede
all'adempimento con modalita' che ne garantiscono la
serenita' e la riservatezza. Il minore che ha compiuto
quattordici anni e' informato altresi' della possibilita'
di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'articolo 473-bis.8.
Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione
audiovisiva. Se per motivi tecnici non e' possibile
procedere alla registrazione, il processo verbale descrive
dettagliatamente il contegno del minore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 925, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.
925. Al fine di dare attuazione a un programma di
interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a
eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici,
l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle
sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena
efficacia dell'attivita' di prevenzione e di repressione
dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di
durata non superiore a dodici mesi, un contingente
complessivo di 1.080 unita' di personale amministrativo non
dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, cosi'
ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° giugno 2021, 240
unita' a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unita' a
decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
mediante lo scorrimento delle graduatorie delle pubbliche
amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 255 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 255 (Misure straordinarie per la celere
definizione e per il contenimento della durata dei
procedimenti giudiziari pendenti). - 1. Al fine di dare
attuazione ad un programma di misure straordinarie per la
celere definizione e per il contenimento della durata dei
procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare
l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel
biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1°
settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata massima di ventiquattro mesi, anche in
sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di
1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale
di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo
precedente e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui
al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28
febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero
mediante colloquio di idoneita' e valutazione dei titoli,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza.
Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, nonche' l'esperienza maturata dai soggetti
ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle
attivita' di tirocinio e collaborazione presso gli uffici
giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di
euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per
l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a
euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo
economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per
l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per
l'anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro
18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a
euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter, comma 1,
del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17-ter (Misure per la funzionalita'
dell'amministrazione della giustizia). - 1. Il Ministero
della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti
a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
nonche' di garantire la piena funzionalita' degli uffici
giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di
organico, puo', fino al 31 dicembre 2025, assumere con
contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a
1.251 unita' complessive, personale non dirigenziale, da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area
funzionale II, posizione economica F1, che possegga tutti i
seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data
del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato,
presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di
operatore giudiziario;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
selettive pubbliche espletate dall'amministrazione
giudiziaria;
c) abbia maturato alle dipendenze
dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni
senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per
coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio
alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono
equiparati a tale servizio i periodi:
1) di perfezionamento di cui all'articolo 37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
2) di perfezionamento presso l'ufficio per il
processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini
presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno
completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale
ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini
presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno
completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale
ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge
27 dicembre 2017, n. 205;
5) di attivita' di tirocinio e collaborazione
presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli
uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti
precedenti.
2.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5-ter,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000)) - 1. - 5.bis. Omissis.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei
danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in
danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel
periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945). - 1.
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle
vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la
lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini
italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita'
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con
una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle
condizioni e secondo le modalita' previste dal presente
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno
ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in
giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di
azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al
comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese
processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo
periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli
instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facolta' di definizione mediante transazione, che
costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura
civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi
ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di
cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento
del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a
valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure
esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da
sentenze straniere recanti la condanna della Germania per
il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi
di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro della
giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli
aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia'
ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge
29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del
presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste
al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito
correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al
comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini
di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione
dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate,
a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla
medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal
giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato,
nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura
civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna un
termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di
tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro
11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro
5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro
10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1-bis.
 
Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 7-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
b) all'articolo 27, comma 4-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
c) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
d) all'articolo 40, comma 1-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato.
3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere anche erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al periodo 2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo 2018-2026».
5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 30 giugno 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 10-bis e
10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
S.O. n. 101, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale).- 1.-10. Omissis.
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per
i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di
fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai
commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.
10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino
al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
11. - 28. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, del
citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73:
«Art. 44. (Semplificazione delle verifiche di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). -1. In relazione
agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
per le annualita' 2021, 2022 e 2023, la verifica dei
requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero
delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via esclusiva e fatto
salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
2.- 6. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 7-bis,
27, comma 4-bis, 30, comma 1-bis, 40, comma 1-bis e 44,
comma 11-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O. n. 153:
"Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1.-7.
Omissis.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione
dei fondi di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno
2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale
sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
dai datori di lavoro medesimi.
8.-11. Omissis.»
«Art. 27. (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1.-4. Omissis.
4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1
anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I fondi gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno
2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a
decorrere dal 1° luglio 2023.
5.- 6. Omissis.»
«Art. 30. (Assegno di integrazione salariale). - 1.
Omissis.
1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di
importo almeno pari a quello definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata
della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di
integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel
rispetto delle durate massime complessive previste
dall'articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi
gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al
presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli
fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Omissis.»
«Art. 40. (Fondo territoriale intersettoriale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta'). - 1. Omissis.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina dei fondi di solidarieta' territoriale
intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano
almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma
entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale
sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione
dei trattamenti di integrazione salariale.
2.-9. Omissis.»
«Art. 44. (Disposizioni finali e transitorie). -
1.-11-ter. Omissis.
[11-quater. Per i fondi bilaterali di cui
all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il
1°gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di
adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato
al 30 giugno 2023.]
11-quinquies. -11-septies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 101, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. n.43, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 101. (Norme transitorie e di attuazione). - 1.
Omissis.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il
medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti
con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli
alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni
derogabili mediante specifica clausola statutaria.
3.-12. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9. (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). -
1.-5. Omissis.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111,
hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a
quello di operativita' del registro unico nazionale del
terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre
2021, le quali continuano ad essere destinatarie della
quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del
volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera
a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al
31 dicembre 2023. Le Organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano
gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla
ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021,
possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del
cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre
2022.
7.-8-quinquies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n.
34, come modificato dalla presente legge:
«Art. 31. (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°gennaio
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2025.
2.- 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 306, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
306. Fino al 30 giugno 2023, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro
assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa
mansione compresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi di
lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della
retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di
lavoro, ove piu' favorevoli.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-bis.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 7. (Modalita' di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni). - 1. Omissis.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato
dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le
norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
corrisposte.
3.-5-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O. n.
263, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) - b-bis). Omissis.
2. - 4-octies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 160, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
160. Al fine di fornire misure rafforzate per
affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla
transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto
produttivo senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2026 il
periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere elevato a
sette anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24:
«Art. 10. (Proroga dei termini correlati alla
pandemia di COVID-19). - 1.-1-quater. Omissis.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative
di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2-bis.-5-quinquies. Omissis.».
 
Art. 9 bis
Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita'
1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: «biennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, lettera
b), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1.-4.
Omissis.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a). Omissis;
b) predisporre un programma di azione triennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
e internazionale;
c).-e). Omissis.
6.-8. Omissis.».
 
Art. 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e' condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025».
6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed e' autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorita' nel limite di 3 milioni di euro di cui al presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.
9. Il termine per i versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.
10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalita' e i termini di presentazione, nonche' il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dell'area identificata nella convenzione» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 e' prorogato al 31 marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalita' di cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.
11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».
11-quater. In relazione alla necessita' di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficolta' connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: «per un periodo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».
11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni.
11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
11-terdecies. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma 11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-sexiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3-bis e
2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto
marittimo). - 1.-3. Omissis.
3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la
circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,
adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati
a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento
Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a
decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto
per particolari caratteristiche di veicoli di carattere
storico o destinati a usi particolari.
3-ter.- 5-ter. Omissis.»
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - 1. Omissis.
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di
promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'
delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui
all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle
disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis,
anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il
30 novembre 2023. In caso di avvio della procedura di
affidamento della concessione secondo le modalita' di cui
al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la
societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n.
148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma
corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3
in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a
titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima
societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1°
agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 e'
effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e'
condizione per la conclusione della procedura di
affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo.
In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre
2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle
conseguenti procedure per l'affidamento della concessione.
In caso di affidamento della concessione a un operatore
economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza
della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino
inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
del presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l'importo differenziale direttamente alla
societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme
dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo
della concessione.
1-ter.- 4-sexies. Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Omissis.
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1.-2. Omissis.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio
quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per
l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita'
comprese nel nuovo periodo regolatorio e' differito sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento dei
piani economici finanziari predisposti in conformita' alle
delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro
il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente
le proposte di aggiornamento dei piani economico
finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa,
che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di
aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici
finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e'
perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
4.-5-octies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e di affidamenti di lavori). - 1. Per
fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche'
dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto in
Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164,
comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono
procedere all'aggiornamento del quadro economico o del
computo metrico del progetto esecutivo in corso di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in relazione al quale risultino gia'
espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia
previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il
prezzario di riferimento piu' aggiornato.
4.-5-octies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 158, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Omissis.
158. Per le medesime finalita' di cui al comma 155,
nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di
programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere
pubbliche, nel triennio 2020-2022 e nel triennio 2023-2025,
la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale
da conferire al personale in servizio presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di
comprovate professionalita', con oneri a valere sulle
facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12
per cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. Omissis.
2. Fino al 31 dicembre 2023, resta sospesa
l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine
di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle
linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui
trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86
tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi,
ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro
scadenza, le autorizzazioni alla circolazione gia'
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e mobilita' sostenibili). - 1. Il termine di
cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo
alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' ulteriormente differito al 31
dicembre 2023.
1-bis.-3-undevicies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6-bis,
del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1.- 6. Omissis.
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di
svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di
guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
determinato dalla carenza di personale in servizio presso
gli uffici della motorizzazione civile adibito alla
funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2023 le predette prove
possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi
dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
anche da personale degli uffici della motorizzazione civile
collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo
121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario
adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo
periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita'
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della
legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di
accreditamento del personale ausiliario adibito alla
funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7.-19-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. Omissis.
L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 30 giugno 2023. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 30 giugno 2023.
2-bis.-9-duodecies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 199, comma 1,
lettera b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a). Omissis;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza COVID-19. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita'
portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti
dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al
medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In
conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante
dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le
Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite
complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri
di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue
di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di
lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di
contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo
periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e
dei requisiti di cui ai precedenti periodi.
2.-10-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1.-1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sopra soglia). - 1.-2. Omissis.
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di opere di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, puo' essere utilizzata, previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di
altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di
rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal
periodo di sospensione delle attivita' determinato dalle
misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,
i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati. La procedura
negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo
125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata
altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori
economici con sede operativa collocata in aree di
preesistente crisi industriale complessa ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente
alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le
pubbliche amministrazioni competenti un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4.-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 8-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 giugno 2012, n. 147, S.O. n. 129, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1.-8. Omissis.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9.- 11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1999, n. 185:
«Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per
le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e
nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attivita'
imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono
convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori
alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, commi 1 e
1-bis, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:
«Art. 42 (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle
imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per
Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. Per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi
nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali, in scadenza entro il 21
dicembre 2020 o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019, sono
effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo
dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la
medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il
50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli
126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di
ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del
presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita'
economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1
si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che
intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
2.-9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 276,
lettera a), della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro
il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i
membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori,
pubblici e privati, individuati dallo statuto della
Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma
275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le
modalita' di attuazione delle seguenti attivita' che la
Fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente attraverso i propri
organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum
strategico europeo per le infrastrutture di ricerca
(ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto
tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma
116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare,
una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche
promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla
comunita' scientifica nazionale, coordinate da parte del
direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata
nella convenzione. A tal fine, le somme individuate dal
Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale,
in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di
competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono trasferite alla Fondazione, con le modalita' di
cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio;
b).-e). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 852 e 853,
della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Omissis.
852. Al fine di accompagnare il processo di
incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate
proprie, ai comuni sede di citta' metropolitane della
Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e
del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante
dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31
dicembre 2022, e' destinato un contributo di natura
corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2024.
853. Il contributo di cui al comma 852, destinato
alla riduzione del disavanzo, e' ripartito, entro il 31
gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante
dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche e non puo'
essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo,
l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio
di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di
rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, quarto comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614 (Sistemazione dei
servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 1957, n. 191:
«Art. 4.
1.- 3. Omissis.
Gli utili di gestione risultanti dal conto economico
sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 6. (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2.-8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1.-7. Omissis.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis.-83. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1.-6. Omissis.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis.- 8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 206, del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:
«Art. 206 (Interventi urgenti per il ripristino, la
messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a
seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche'
per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali).
- 1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in
sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalita'
delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento
dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica
nazionale ed europea, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario per
l'espletamento delle attivita' di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari
interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente
per la parte effettuata con contributo pubblico. Il
Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al
Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura non superiore a quella prevista
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale, come struttura di
supporto tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica
di gestione di lavori pubblici con la quale stipula
apposita convenzione nonche' di esperti o consulenti fino
al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i
cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per
il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3
per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le
condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il
Commissario straordinario, assume ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente piu'
vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche
avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico
dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui
al secondo periodo e' sospeso fino al ricevimento della
documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione
della medesima documentazione, per un periodo massimo di
trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli
elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con
esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne
da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e
il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo e'
sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3,
il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla
nomina, definisce il programma di riqualificazione delle
tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli
interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento
alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della
soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed individuando
eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario. Per gli interventi individuati, il
Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla
definizione del programma ed autonomamente rispetto al
concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei
progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno
finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle
risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e
realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza
antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il
Commissario straordinario procede all'affidamento dei
lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per
l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario
sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli
eventuali interventi realizzati dal concessionario ed
emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti
provvedimenti per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il
Commissario straordinario assume direttamente le funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, il Commissario straordinario, con proprio
decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con
la sola presenza di due rappresentanti della regione o
degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni
altro adempimento.
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi
alla strada statale n. 4 «via Salaria» - variante
Trisungo-Acquasanta - 2°lotto funzionale dal km 155+000 al
km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada
statale n. 4 «via Salaria» - Realizzazione di strada a
quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di
euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da
concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono
trasferite all'ANAS S.p.A. per le attivita' di
progettazione nonche', per la quota eventualmente residua,
per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono
inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con
priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a
17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella
gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i
relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del
programma di cui al comma 4 da parte del Commissario
straordinario, il concessionario propone al concedente
l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano
economico finanziario aggiornato secondo la disciplina
prevista dall'Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in
coerenza con il presente articolo e con gli eventuali
interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, alla quale affluiscono annualmente le
risorse gia' destinate agli interventi del presente
articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento
di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di
ripristino e della messa in sicurezza delle tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del
2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di
bilancio annuali e delle disponibilita' allo scopo
destinate a legislazione vigente.
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la
realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a
una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178,
comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche
amministrazioni nelle forme previste dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il
controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
secondo le modalita' previste dal citato articolo 178,
comma 8-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 2019, n. 92, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Commissario straordinario per la
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della
regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2025, un Commissario straordinario del Governo,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la
situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire
adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza
idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2.-15. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma,
della citata legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Il Ministero dei trasporti - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i
servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda,
Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato
dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal
secondo comma, fra i funzionari dell'Amministrazione dello
Stato in servizio, per un periodo di cinque anni
rinnovabile per una sola volta).
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 95, comma 27-bis,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
di Venezia). - 1. - 27. Omissis.
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter.- 27-sexies. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-septies, comma
1, del citato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia
privata). - 1. In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei
materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro
prezzi, sono prorogati di due anni:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche' i suddetti
termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della
presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione del
soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici
approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei
beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche'
non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela
dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della
proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-ter,
del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - 1.-7-bis. Omissis.
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o
qualificare edifici esistenti da destinare ad
infrastrutture sociali, strutture scolastiche e
universitarie, residenze per studenti, strutture e
residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture
sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche
amministrazioni, da societa' controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da
investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite
con SCIA, purche' iniziate entro il 31 dicembre 2023 e
realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi
di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione
e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un
incremento fino a un massimo del 20 per cento della
volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti
edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili
su aree diverse da quella di intervento. I predetti
interventi sono sempre consentiti sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo
23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui
al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale
termine trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 8, del
citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). -1.-7-quater.
8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9.-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.
688. Al fine di garantire un completo ed efficace
sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che
consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di
insularita', e di assicurare la continuita' del diritto
alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, nonche' di mitigare gli effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto per ogni
biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino
al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili.
A tale fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del
2019.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 124 e 125,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Omissis.
124. Al fine di garantire un completo ed efficace
sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che
consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di
insularita', e assicurare la continuita' del diritto alla
mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera
a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e'
riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo
acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
l'anno 2020.
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano
ai cittadini residenti nel territorio della Regione
siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti
categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di
fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non
superiore a 25.000 euro;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo
annuo non superiore a 25.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-quater, del
citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148:
«Art. 15-quater (Interventi di emergenza per
infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po). - 1. Al
fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di
connessione insistenti sul fiume Po, e' autorizzata la
spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse
sono trasferite alle province interessate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo
7002 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
2017, per gli interventi dell'ANAS Spa sulle strade
riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le
finalita' del presente articolo sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui
capitoli di provenienza. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 891, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Omissis.
891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e
la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da
ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta'
metropolitane e delle province territorialmente competenti
e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza
quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che
classifichi i progetti presentati secondo criteri di
priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al
traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui al presente comma entro l'anno
successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante
presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze
del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 6-bis,
della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Programma per il miglioramento della
sicurezza stradale sulla rete nazionale). - 1.-6. Omissis.
6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali. I concessionari
autostradali trasmettono annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari i rispettivi piani
economico-finanziari.».
 
Art. 10 bis
Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di
messa in sicurezza di edifici e territori
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra
100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo e'
compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento
dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le
opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo
dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del
quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al
primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento
alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31
dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le
condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le
scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del
contributo, per espletare le procedure di selezione del
contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica
di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante
(SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di
tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono
essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le
medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo,
ovvero dalla regolare esecuzione.».
 
Art. 10 ter
Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni
demaniali marittime e nei punti di approdo a uso
turistico-ricreativo
1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalita' turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilita' dei manufatti medesimi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. n.
239:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi (legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31)). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
a). - e.4). Omissis.
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6)-f). Omissis.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 18, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«Art. 1 (Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria). - 1. - 17. Omissis.
18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali
con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e
sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici,
approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di
tutela degli investimenti, nonche' in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo
37, secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' esclusivamente di quelle ad uso pesca ed
acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a
seguito di una procedura amministrativa attivata prima del
31 dicembre 2009, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
All'articolo 37, secondo comma, del codice della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso.
19.-23-vicies. Omissis.».
 
Art. 10 quater
Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, e 3, commi 1, 3
e 4 della citata legge 5 agosto 2022, n. 118, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Delega al Governo per la mappatura e la
trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro undici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo
per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati
e delle informazioni relativi a tutti i rapporti
concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della
rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le
convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti
privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene
pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi
di comunicazione continuativa dei dati in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene
ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della
durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
di una societa' dallo stesso controllata o ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
del canone, dei beneficiari e della natura della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso,
dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a
verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene
in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene
stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati
esclusivamente in modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle
altre modalita' di identificazione delle categorie di beni
oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in
relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema
informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e
delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei
dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri
sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia
di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e
il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
«Art. 3 (Disposizioni sull'efficacia delle
concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per
finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Continuano
ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al
termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e
associazioni sportive iscritte al registro del CONI,
istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a
decorrere dalla sua operativita', al Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti
d'ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Omissis.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono
la conclusione della procedura selettiva entro il 31
dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla
pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita'
competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data
l'occupazione dell'area demaniale da parte del
concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2025,
una relazione concernente lo stato delle procedure
selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare
l'esito delle procedure concluse e, per quelle non
concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito
la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi'
alle Camere, entro il 31 dicembre 2025, una relazione
finale relativa alla conclusione delle procedure selettive
sul territorio nazionale.
5. Omissis.».
 
Art. 11
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al biennio 2022-2023.
2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonche' di cinquanta unita' appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.
3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al triennio 2022-2024.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data».
7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».
8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale».
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia' stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche' inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2023».
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «di origine non biologica» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato».
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: «esclusivamente durante il periodo emergenziale» sono inserite le seguenti: «e comunque almeno fino al 31 marzo 2024».
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-octies, comma 3,
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 17-octies - (Misure di accelerazione delle
attivita' dei commissari in materia ambientale). - 1.-2.
Omissis.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della
transizione ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a
reclutare, con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata complessiva
anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva
al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di
centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2
sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.
4.-8. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Omissis.
317. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla
progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le
attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10
per cento nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno
2027, fino al 50 per cento nell'anno 2028, fino al 70 per
cento nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno 2030,
avendo come riferimento il totale delle convenzioni
vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. I bandi
per le procedure concorsuali definiscono i titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale
nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri
derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel
limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno
2019, ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro
19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro
800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-quinquies, comma
1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80:
«Art. 17-quinquies - Assunzione di personale presso
il Ministero della transizione ecologica.
1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche
di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di
supportare le funzioni della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire
gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale
assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il
Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge
1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unita' di
personale non dirigenziale ad elevata specializzazione
tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea
specialistica o magistrale. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021.
2.-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 5,
del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. Misure urgenti per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.
1. Al fine di assicurare il completamento degli
interventi urgenti necessari per risolvere la grave
situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani
sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
individuazione delle misure, degli interventi e alla
ricognizione delle relative risorse disponibili a
legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle
attivita' di cui alla suddetta ordinanza, compresa
l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della
discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli
aventi diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi'
individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2023, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non
oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2023, del
Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono
attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il
Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e
diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti
responsabili per lo svolgimento degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro
competenza ed all'eventuale esercizio del potere
sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno
dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di
mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e
determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone
Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello
stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata
l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di
messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti
derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il
Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente
alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN
stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso
la discarica di Molinetto, previo aggiornamento
dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei
volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili
nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui
alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche'
degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione
di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi;
di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie
tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e'
corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non
superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento
di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze
di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata
risulti assente o non dotato di idoneo potere di
rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a
deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali
necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato
dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del
Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente
sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di
dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2.-4. Omissis.
5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione
del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la
tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai
fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate
al Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla
realizzazione degli interventi individuati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere
eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione
commissariale ai sensi della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente
articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita'
della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria
statale. Al fine di garantire il proseguimento delle
attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e l'emanazione del provvedimento per
l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al
primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le
disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per
le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati
sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere
efficacia fino al 31 dicembre 2023.
5-bis.-6.Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione
dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da
adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentiti la
regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la
ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati
attualmente classificati di interesse nazionale ai fini
della bonifica, escludendo le aree e i territori che non
soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e
4, e dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Piani d'azione). - 1.-2. Omissis.
3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro
il 18 aprile 2024 e ogni cinque anni a partire da tale
data:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non
di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e
ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di
interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti
gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
alle regioni o province autonome competenti, entro il 18
luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e
ogni cinque anni a partire da tale data. I medesimi termini
per la trasmissione si applicano anche alle regioni e
province autonome quando esse sono i soggetti responsabili
per la redazione dei piani di azione.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente,
entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da
tale data all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
5.-11. All'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
«Art. 7 (Comunicazioni alla Commissione europea e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). -
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica alla Commissione:
a).-c) Omissis;
d) entro il 18 gennaio 2019, e, successivamente,
entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da
tale data i dati relativi ai piani d'azione di cui
all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare
le misure previste nei piani stessi;
e) Omissis.
2.-2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7-bis,
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1.-7. Omissis.
7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le
politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione
territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi
della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli
interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto
2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio
2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25
milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi
termini temporali di conseguimento, determinati in
relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il
mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
determina il definanziamento degli interventi. Il
definanziamento non e' disposto ove siano comunque
intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si
intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti,
quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione
definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi
dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di
valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a
piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini
previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti si intendono rispettati al momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo
superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter.-15. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
2022, n. 185, e convertito, con modificazioni, dalla legge
21 settembre 2022, n. 142, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei
contratti di fornitura di energia elettrica e gas
naturale). - 1. Fino al 30 giugno 2023 e' sospesa
l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che
consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas
naturale di modificare unilateralmente le condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo
ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di
recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica
alle clausole contrattuali che consentono all'impresa
fornitrice di energia elettrica e gas naturale di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla
scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di
preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il
diritto di recesso della controparte.
2.-2-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2-bis.1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1.-2-bis. Omissis,
2-bis.1. A decorrere dal 10 gennaio 2024, i fornitori
e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza
sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al
comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che
rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel
mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA
definisce altresi' le specifiche misure perequative a
favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima
istanza.
2-ter.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 24, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
24. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un
fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno
2023, da destinare al contenimento delle conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel
settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa
comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte
dell'ARERA. Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle
risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto
fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il
servizio di default distribuzione e il servizio di
fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo
modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche di
versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse
residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023,
degli oneri generali di sistema per il settore del gas
naturale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1.-2. Omissis.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa,
senza diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto. I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello
stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 30 giugno 2024.
2-ter.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1,
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O. n. 30, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni
per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di
immissione sul mercato di dette apparecchiature e
dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori
per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati posti in essere prima della entrata in vigore
del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
AEE di fotovoltaico, incentivate e installate
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il
trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni
di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In
alternativa, i soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base
agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in
esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia'
stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema
collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di
adesione e' fissato al 30 giugno 2023. I soggetti
responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati
decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011
e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la
completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici
all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto.
Il GSE definisce le modalita' operative entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli stessi
responsabili degli impianti fotovoltaici idonea
documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative
provvede alle eventuali variazioni che si rendessero
necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti
fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni
caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici
sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti
responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli
importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili
degli impianti solo dopo una puntuale verifica della
documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione
del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o
dismessi.
2.-3.Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 701 e 704,
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,
compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i
soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile possono, sulla base
della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel
limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2024,
di personale di comprovata esperienza e professionalita'
connessa alla natura degli interventi.
Omissis.
704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35
milioni per l'anno 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). -
1.-5. Omissis.
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi
delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e,
in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel
rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e
dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di
emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti
autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti
quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo
inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il
quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai
quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo
precedente, previa comunicazione all'autorita' competente
che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale
per la protezione ambientale territorialmente competente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, S.O. n. 42,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Incentivi in materia di biogas e produzione
di biometano). - 1. Omissis.
2. Entro il 31 dicembre 2023, con uno piu' decreti
del Ministro della transizione ecologica sono definite le
modalita' di attuazione del comma 1, prevedendo le
condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno,
nonche' la possibilita' di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili
gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di
idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti
emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.
3.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 4, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 2022, n. 47, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale). - 1.-3-bis. Omissis.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo,
esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque
almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite
combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3
del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo e'
concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1
esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a
biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto
all'alimentazione a combustibile tradizionale e non
consenta l'esercizio degli impianti, considerando la
disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale
livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione
dei predetti incentivi e' sospesa per il periodo
emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita
di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari
per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo
emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma
1.
5.-6-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 40-bis (Misure straordinarie in favore dei
comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle
citta' metropolitane). - 1. I comuni, le unioni di comuni,
le province e le citta' metropolitane, in via eccezionale e
derogatoria per gli anni 2022 e 2023, possono destinare i
proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142,
commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nonche' le entrate derivanti dalla
riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli
nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice,
nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e
competenza, a copertura della spesa per le utenze di
energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli
accertamenti di competenza degli esercizi 2022 e 2023, con
esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a
esercizi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, e
dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152
(Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica
di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione
e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2022, n. 246:
«Art. 7 (Monitoraggio). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione
delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero
della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una
revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di
rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze
emerse in fase applicativa.»
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - 1. Ai fini
dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento,
il produttore, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita'
competente un aggiornamento della comunicazione effettuata
ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006, indicando la quantita' massima recuperabile, o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai
sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del
Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n.
152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad
applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti
quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di
cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le
emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.
2.-3. Omissis.».
 
Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea».
1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonche' il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' differito al 30 settembre 2023.
2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili gia' impegnate.
3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' estesa alle annualita' 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da almeno 36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.
5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto».
6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'obbligo di notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora la quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni»;
b) al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater, lettera a), del presente articolo, non da' luogo all'applicazione di sanzioni.
6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, comma 8,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia
- Societa' Aerea Italiana S.p.a.). - 1.-7. Omissis.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del
2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A
far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di
cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui
proventi, al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di
completamento della liquidazione e degli oneri di
struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione
straordinaria, nonche' dell'indennizzo ai titolari di
titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi
dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, sono
prioritariamente destinati al soddisfacimento in
prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i
crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati
illegittimi dalla Commissione europea.
9.-9-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1055 e
1057, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali materiali diversi da quelli indicati
nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2
milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali
immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 6 per cento.
Omissis.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30
novembre 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, della
legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del
servizio pubblico radiotelevisivo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2016, n. 11:
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-5.
Omissis.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto
parere lo schema di contratto di servizio con la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto vigente. In sede di prima
applicazione, lo schema di contratto di servizio e'
trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione
successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 482 a
485, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«Omissis.
482. Il fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, di seguito denominato " fornitore", puo' procedere, su
richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui
all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi
dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che vantino un'eta' anagrafica, alla data di
entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a
70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non
superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai
produttori e alla consegna, presso il domicilio
dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di
programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC)
di prezzo non superiore ad euro 30.
483. Il fornitore, in caso di accesso alla misura,
assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza
telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle
apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono
definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle
procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalita'
di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal
fornitore per le attivita' svolte, nonche' al rispetto del
limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal
fornitore e dettagliati nell'ambito della convenzione di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2022.
484. L'INPS, gli altri istituti previdenziali e
l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi
diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480
a 485. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi
diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea
informativa sulle modalita' di richiesta e gestione della
misura sulla base di quanto definito nella sopracitata
convenzione.
485. Con decreto direttoriale del Ministero dello
sviluppo economico possono essere adottate indicazioni
operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 480 a 484.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed
agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come
segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio
nazionale" trova specificazione, secondo criteri di
ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle
esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce
per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che
e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in
presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con
una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino
ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa
dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente
comma e' comunicata alla Commissione europea. (22)
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il
rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di
servizio universale sulla base degli orientamenti della
Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle
diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini
di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile,
segnalando periodicamente alle Camere le modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione
dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di
quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari
ivi descritte.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo
triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale
e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio
universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del
citato decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17:
«Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive). - 1. Omissis.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche'
il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter, comma 1,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana). - 1. La Regione siciliana, in
considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa
attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a
riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando
gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di
equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di
commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti
nella medesima circoscrizione territoriale.
2.-3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1.-5. Omissis.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7.-9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 30-quater (Interventi a favore di imprese
private nel settore radiofonico). - 1. Omissis.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e
la conservazione degli archivi multimediali delle imprese
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni
di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente
comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi
diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione
appositamente stipulata successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n.
255:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato "Fondo".
2.- 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 389, comma 3, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O. n. 6, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 389 (Entrata in vigore). - 1.-2. Omissis.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le
disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del
predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli
immobili per i quali il titolo edilizio sia stato
rilasciato prima della data di entrata in vigore del
medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 406, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
406. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono approvati
gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della
fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono
determinati i compensi e sono altresi' disciplinati i
criteri e le modalita' per l'adesione di enti pubblici e
soggetti privati alla fondazione e per la loro
partecipazione alle attivita' della stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 1 e 4,
del citato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento
di materie prime critiche.
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per
l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe
dall'operazione, anche in relazione alla necessita' di
approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono
individuate le materie prime critiche, per le quali le
operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea
sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2.
I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia,
costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione
e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2,
qualora la quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250
tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di
rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate
nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500
tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di
ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare
entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del
superamento del limite in conseguenza delle precedenti
esportazioni.
2.-3. Omissis.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 2023.
5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3. Disposizioni sull'efficacia delle
concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per
finalita' turistico-ricreative e sportive.
1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre
2024 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora
successivo, se in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi
disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e
associazioni sportive iscritte al registro del CONI,
istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a
decorrere dalla sua operativita', al Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti
d'ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1,
lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono
individuati come affidati o rinnovati mediante procedura
selettiva con adeguate garanzie di imparzialita' e di
trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicita'
dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e
completamento, continuano ad avere efficacia sino al
termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31
dicembre 2024 se il termine previsto e' anteriore a tale
data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono
la conclusione della procedura selettiva entro il 31
dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla
pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita'
competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data
l'occupazione dell'area demaniale da parte del
concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2025,
una relazione concernente lo stato delle procedure
selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare
l'esito delle procedure concluse e, per quelle non
concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito
la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi'
alle Camere, entro il 31 dicembre 2025, una relazione
finale relativa alla conclusione delle procedure selettive
sul territorio nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
 
Art. 12 bis

Prevenzione degli incendi
nelle strutture turistico-ricettive

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacita' di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2023».
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attivita';
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attivita';
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attivita' ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1122,
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
1122. Nelle materie di interesse del Ministero
dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia
di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea, le parole: " 31
dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " 31
dicembre 2018 ";
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di
500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e
di 1.500.000 euro per il 2020;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in
materia di contrasto alla pirateria, le parole: " 31
dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " 31
dicembre 2018 ";
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: " per l'anno 2005
" sono sostituite dalle seguenti: " per l'anno 2018 ";
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, le parole: " 31 dicembre 2016 " sono
sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 ";
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno
2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
dati nazionale del DNA, le parole: " un anno dalla data
della sua entrata in funzione " sono sostituite dalle
seguenti: " il 31 dicembre 2018 ";
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: " , e la graduatoria vigente del concorso a 814
posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del
Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18
novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 ";
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei
requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31
dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale
dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle
seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche
regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici
antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione
dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione
dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai
rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. n. 83:
«Art. 8 (Reclutamento del personale volontario
(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)). - 1. Il
personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
nei servizi di istituto a seguito del superamento di un
periodo di addestramento iniziale.
2.-4. Omissis.».
 
Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026».
2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: «negli ultimi tre bilanci» fino a: «totale» sono sostituite dalle seguenti: «nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale»;
b) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «per fare fronte» fino a: «approvvigionamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera»;
b) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale). - 1. Omissis.
2. Per i servizi in rete del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai
cittadini all'estero, i termini del 28 febbraio 2021 e del
30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del
decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31
marzo 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3,
del citato decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-ter. Misure a favore di imprese che esportano
o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione
russa o in Bielorussia.
1. Alle domande di finanziamento per il sostegno a
operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, nei
bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio,
derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la
Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per
cento del fatturato estero complessivo aziendale, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di
cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) la percentuale di cofinanziamento a fondo
perduto di cui alla lettera a) non e' superiore al 40 per
cento dell'intervento complessivo di sostegno.
2. Omissis.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino
al 31 dicembre 2023, secondo condizioni e modalita'
stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande
presentate. L'efficacia del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29 (Misure a favore di imprese esportatrici). -
1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, possono essere utilizzate per concedere
finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici,
considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare
fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti
dalle difficolta' o dai rincari degli approvvigionamenti
anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in
Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso,
per un importo non superiore al 40 per cento
dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento
a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31
dicembre 2023, secondo condizioni e modalita' stabilite con
una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 5, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 48 (Misure per le esportazioni e
l'internazionalizzazione). - 1.-4. Omissis.
5. Per gli interventi necessari a completare la
realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il
potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e
progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il
connesso potenziamento del sistema di alta formazione e
ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le
finalita' di cui al presente comma, fino al 31 dicembre
2023, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione
appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15
milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
6.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
citato decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17:
«Art. 38. Disposizioni urgenti per situazioni di
crisi internazionale.
1. Le quote restituite dalle competenti
organizzazioni internazionali dei contributi per il
sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia'
erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei
provvedimenti di autorizzazione delle missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022 e 2023
e riassegnate, nel medesimo anno in cui avviene il
versamento, allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
l'incremento delle dotazioni finanziarie delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
prima categoria nonche' per il finanziamento di interventi
di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di
crisi.
1-bis. Omissis.».
 
Art. 14

Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della difesa

1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al 30 settembre 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 2,
lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare,
nonche' disposizioni in materia ordinamentale,
organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e
ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2022, n. 142:
«Art. 40. Oggetto, principi e criteri direttivi,
procedimento.
1. Omissis.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a).-d). Omissis.
e) prevedere che al Consiglio della magistratura
militare si applichino le disposizioni previste per il
Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia
aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale
componente elettiva;
f).Omissis.
3.-5). Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 69, comma 4, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 69 (Elezioni del Consiglio della magistratura
militare). - 1.-3. Omissis.
4. Le elezioni sono indette con decreto del
presidente del Consiglio della magistratura militare da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni
consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5.-9. Omissis.».
 
Art. 15

Proroga di termini in materia di
agricoltura

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia e' autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita', relative a precedenti procedure concorsuali».
1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, e' prorogata fino al 30 giugno 2023.
1-quater. E' prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' eliminata ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,» sono inserite le seguenti: «e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza.». Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.
3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».
3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «del medesimo articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5».
3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, e' prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024.
3-quater. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonche' della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidita' alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1-bis,
della legge 13 maggio 2011, n. 77 (Disposizioni concernenti
la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2011, n. 126, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni di attuazione). - 1. Omissis.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2023, fermo restando il
rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei
prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad
eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si
applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per
il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti
ovvero nocivi.
1-ter.-2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 908, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
908. Al fine di garantire il mantenimento dei
requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento
delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo
2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
della Commissione, del 6 agosto 2014, nonche' di adeguare
la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti
derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno
economico disposte nel contesto dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura e' autorizzata, per gli anni 2021, 2022 e 2023,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire
procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unita' di personale di
livello dirigenziale non generale, nonche' 55 unita' di
personale non dirigenziale appartenenti all'Area C,
posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione
organica dell'Agenzia relativa al personale non
dirigenziale. Ai fini dell'applicazione del periodo
precedente, la dotazione organica dell'Agenzia e'
incrementata di quattro posizioni di livello dirigenziale
non generale. In caso di mancata copertura di tutti i posti
previsti al primo periodo, l'Agenzia e' autorizzata ad
attingere a graduatorie, ancora in corso di validita',
relative a precedenti procedure concorsuali.».
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O. n. 177.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 453, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
453. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare
gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione
delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati,
il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati
e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso
il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo
stesso controllati o vigilati, alla revisione della
rispettiva composizione e delle modalita' di funzionamento,
controllo e rendicontazione, con facolta' di modificarne
altresi' la composizione, di trasformarne le finalita' e le
funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita
missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati
non utili o funzionali per il migliore perseguimento
dell'azione amministrativa e la piu' efficiente gestione
delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti,
di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. E'
eliminata ogni forma di compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque
denominato, per i componenti dei comitati e delle
commissioni, comunque denominati, operanti presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. All'attuazione del presente comma il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle
dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Credito di imposta per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della
pesca). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo
del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese
sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel
terzo trimestre solare dell'anno 2022.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in
violazione del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo,
le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo
credito d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito
d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 30
giugno 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via telematica, anche
avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in
quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a
6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,
inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione
sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il
contenuto e le modalita' di presentazione della
comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre
2019, n. 117), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
2021, n. 62, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Modalita' di applicazione e riscossione
delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale). -
1.-2. Omissis.
3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui
all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono
all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni
anno, e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno
2023, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6,
compilata con le informazioni riferite all'anno solare
precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima
autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci
fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo
6, non sara' necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla
base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione
l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla
fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6,
tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta
di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di
applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti
gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A,
sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con
l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5
dell'allegato 2 e degli operatori di cui al comma 7
dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e
operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma
1, lettere b), c) e d). L'autodichiarazione di cui al
presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori
delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande
distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di
alimenti, dei depositi per attivita' di commercio
all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai
sensi dell'articolo 6, comma 10.
4.-14. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 509, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
509. Ai soli fini della determinazione della quota
deducibile negli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e
2025, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture
arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con
esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1999, n. 305:
«Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una
quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo'
essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter, del citato
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-ter (Misure per il contenimento della
diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine
di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
della batteriosi, per un periodo di sette anni il
proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi
titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla
regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona
infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli
situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio
2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni
disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche'
in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto
ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal
procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1,
e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al
reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o
resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione,
del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da
quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche
ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a
quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei
produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non
autorizzati all'emissione del passaporto perche'
localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa,
possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale a produrre e commercializzare all'interno della
zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1
della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione, del 18 maggio 2015, e successive
modificazioni. Tali soggetti devono garantire la
tracciabilita' della produzione e della commercializzazione
delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le
stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da
organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la
corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti
definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate
per l'anno 2023.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di
ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori
interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa,
per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo
oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal
predetto evento patogeno e delle relative pertinenze,
qualificati come agricoli in base agli strumenti
urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale
a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non
superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si
applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi
atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il
periodo di cinque anni decorrenti dalla data del
trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola
dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non
puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al
presente comma valgono come incentivi statali ai fini di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio
comunale" sono inserite le seguenti: "nonche' per la
realizzazione degli interventi previsti dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della
diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa".
4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed
espianti, se destinata a utilizzi diversi
dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i
frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne
regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e
tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante
ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono
essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta
zona.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 10 e 11,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
dicembre 2011, n. 284, S.O. n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1.-9.
Omissis.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei
successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale
del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i
giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI,
instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva
delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di
notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia
delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine
di favorire la predisposizione del piano di riparto sino
alla data di deposito dello stesso, il giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in
precedenza a carico dell'Ente.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 31
dicembre 2023 a una societa' per azioni a totale capitale
pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli
enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. Al
capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a
seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni,
comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui
al titolo V del libro quinto del codice civile e altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi. Al fine di consentire alla
gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni
dell'Ente e' stanziato un contributo straordinario di euro
500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
11.1.- 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - 1. Omissis.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il proprio
regolamento di organizzazione e la propria pianta organica
con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
citato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13. Sostegno alle imprese agricole danneggiate
dalla siccita'.
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono
l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole
istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura
recata da polizze assicurative a fronte del rischio
siccita', possono accedere agli interventi previsti per
favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al
comma 4 e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in
sessanta giorni, del medesimo articolo 5.
2.-5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 139 a
143, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Omissis.
139. Allo scopo di consentire un accurato
monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul
territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le
cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese
di importazione e le imprese di prima trasformazione che
detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali
sono tenute a registrare, in un apposito registro
telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni
di carico e scarico, se la quantita' del singolo prodotto
e' superiore a 30 tonnellate annue. Per le imprese di prima
trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si
applica limitatamente alle operazioni di carico, con
esclusione della registrazione delle operazioni di scarico
di sfarinati.
140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o
trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali,
di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da
Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto
telematico di cui al comma 139 entro il giorno 20 del terzo
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni
stesse.
141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a
142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di
euro per il solo anno 2021, sono stabilite con uno o piu'
decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti
che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro
previsto dal comma 139 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le
modalita' di tenuta telematica del predetto registro,
stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' designato quale autorita' competente all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente comma.
143. All'attuazione dei commi da 139 a 142 il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 1-quater,
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1.-1-ter.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, fino al 31
dicembre 2023, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici
e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche
sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies.- 4-novies. Omissis.-.
 
Art. 15 bis

Disposizioni in materia di
accisa sulla birra

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;
b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 e' sostituito dal seguente:
«986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3-bis e
comma 3-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. n. 143,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra (Artt.
1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)). - 1.-3.
Omissis.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui
all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000
ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione
delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata
nei birrifici di cui al presente comma si applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al
presente testo unico ridotta del 40 per cento e, per gli
anni 2022 e 2023, del 50 per cento.
3-ter. Omissis.
3-quater. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, alla
birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma
4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una
produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore
a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui
all'allegato I annesso al presente testo unico in misura
ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000
ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000
ettolitri.
4.-7. Omissis.-.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 985 e 986,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
985. All'articolo 35 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: " 40 per cento"
sono aggiunte le seguenti: " e, per il solo anno 2022, del
50 per cento";
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
"3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla
birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma
4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una
produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore
a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui
all'allegato I annesso al presente testo unico in misura
ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000
ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione
annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000
ettolitri".
986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
rideterminata, dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1°gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per
grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro
2,99 per ettolitro e per grado-Plato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del
decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689
(Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso
delle imposte sulla produzione e sui consumi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19:
«Art. 6. Modalita' di effettuazione dei rimborsi.
1.-3. Omissis.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione
della comunicazione all'esercente dell'impianto di
estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto
che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un
operatore professionale che intende avvalersi
dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia
tenuto ad effettuare.
5. Omissis.».
 
Art. 16

Proroga di termini
in materia di sport

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono aggiunte le seguenti: «e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024»;
a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di euro 15.000»;
b) all'articolo 52, comma 1, alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2023»;
c) soppressa.
2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti» e, all'ultimo periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo».
2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti».
3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
4. Al fine di sostenere le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. La societa' Sport e salute S.p.a. e' autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 51, 52 e 31, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio
2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2024.
1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del
dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono
compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' compensi assoggettati ad imposta ai sensi
dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto,
l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali
per il medesimo periodo d'imposta non puo' superare
l'importo complessivo di euro 15.000.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole
«indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono
sostituite da "indennita' percepite dai lavoratori
subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36";
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e'
sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle
prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da
quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36";
c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.
3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo
90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti:
"dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.".»
«Art. 52 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1°
luglio 2023 sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38;
d);
d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991,
n. 398.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis,
19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole da ", e quelli erogati" a "associazioni
sportive dilettantistiche" sono soppresse.
2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole:
«riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico
nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti:
"iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche".»
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il
predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti. Il predetto
termine e' prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti
che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita',
di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive
Nazionali e le Discipline sportive associate possono
dettare una disciplina transitoria che preveda la
diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.
Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
sportive associate prevedono con proprio regolamento che,
in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le societa' sportive professionistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono conto della durata e del contenuto formativo
del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche
presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita'
dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione, ovvero tra le societa' sportive
professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione;
b) le societa' sportive dilettantistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono adeguatamente conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive
dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo
e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita'
e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate approvano i regolamenti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di
mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con
proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
sportiva associata che, decorso il predetto termine, non
abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende
abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che
costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di
precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al
comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 24, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-23. Omissis.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in
carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 30
giugno 2023, al fine di garantire la piena operativita'
dell'Istituto.
25.- 28-septies. Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge 5
agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 22.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Delega al Governo in materia di affidamento
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
per finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al
fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo
del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la
pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la
normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel
settore dei servizi e delle attivita' economiche connessi
all'utilizzo delle concessioni per finalita'
turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle
politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio
culturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e del Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a
riordinare e semplificare la disciplina in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive, ivi incluse
quelle affidate ad associazioni e societa' senza fini di
lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree,
strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica
navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per
l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in
concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree
demaniali in concessione e le aree libere o libere
attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi per il
libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella
concessione, anche al fine di balneazione, con la
previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della
concessione al libero e gratuito accesso e transito alla
battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di
procedure selettive, nel rispetto dei principi di
imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento,
massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita',
da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro
scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e
comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente
articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del
valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e
immateriali, della professionalita' acquisita anche da
parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive
che gestiscono concessioni demaniali, nonche'
valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della
salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione
dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio
culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per
l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree
demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire
la massima partecipazione delle microimprese e delle
piccole imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle
procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla
base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che
favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di
piccole dimensioni;
2) previsione di criteri premiali da applicare
alla valutazione di offerte presentate da operatori
economici in possesso della certificazione della parita' di
genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a
prevalente o totale partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle
domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta
del concessionario, della qualita' e delle condizioni del
servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di
interventi indicati dall'offerente per migliorare
l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale,
anche da parte dei soggetti con disabilita', e
dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo
impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con
preferenza per il programma di interventi che preveda
attrezzature non fisse e completamente amovibili;
5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai
fini della scelta del concessionario:
5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia'
acquisita in relazione all'attivita' oggetto di
concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di
adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere
l'accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque
anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno
utilizzato una concessione quale prevalente fonte di
reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, nei
limiti definiti anche tenendo conto della titolarita', alla
data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o
indiretta, di altra concessione o di altre attivita'
d'impresa o di tipo professionale del settore;
6) previsione di clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato nell'attivita' del concessionario uscente, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro
della promozione e garanzia degli obiettivi di politica
sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai
sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3,
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006;
7) previsione della durata della concessione per
un periodo non superiore a quanto necessario per garantire
al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione
degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede
di assegnazione della concessione e comunque da determinare
in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle
opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e
rinnovi anche automatici;
f) definizione di criteri uniformi per la
quantificazione di canoni annui concessori che tengano
conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita'
delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche'
dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive,
ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte
in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero
per finalita' di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei
casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del
concessionario ad altri soggetti della gestione delle
attivita', anche secondarie, oggetto della concessione e il
subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo
concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare
a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del
relativo capitale naturale e di miglioramento della
fruibilita' delle aree demaniali libere;
i) definizione di criteri uniformi per la
quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al
concessionario uscente, posto a carico del concessionario
subentrante;
l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle
microimprese e delle piccole imprese alle attivita'
connesse alle concessioni demaniali per finalita'
turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalita', del numero massimo di
concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta o
indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale,
provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi
informativi in capo all'ente concedente in relazione alle
concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del
numero massimo;
m) revisione della disciplina del codice della
navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri
previsti dal presente articolo;
n) adeguata considerazione, in sede di affidamento
della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte
di societa' o associazioni sportive, nel rispetto dei
criteri previsti dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili
e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, da rendere nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo
sono successivamente trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di
cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti
concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di
assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
«Art. 44 (Indennita' per i collaboratori sportivi). -
1. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel
limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021,
un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma 2,
in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il
predetto emolumento non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto
ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui
agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da
lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui
agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di
ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con
esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e'
determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma
complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma
complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport e
Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce
dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai
commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza
dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal
fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione
scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di
tale attivita' all'Autorita' di Governo competente in
materia di sport e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite
di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non
prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai
sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, ferma restando, in ogni
caso, la possibilita' di utilizzo ai fini dell'erogazione
del beneficio di cui al presente articolo di eventuali
economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
7. Al fine di assicurare la piena ed efficace
realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le
indennita' COVID-19 previste in favore dei lavoratori
titolari di un rapporto di collaborazione sportiva,
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla societa'
Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state
riconosciute le indennita', ai sensi degli articoli 27, 28,
29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, degli articoli 9 e 10 del decreto legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15
bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, o altre indennita' o misure di sostegno previste
dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano
le disposizioni dei commi da 8 a 12.
8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto
dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la societa' Sport e Salute S.p.A. acquisisce
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati
relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della
sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennita'
prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto
di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle
indennita' e ne liquida l'importo spettante, detraendo le
somme eventualmente gia' erogate dalla societa' Sport e
Salute S.p.A. o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di
35,8 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le indennita' di cui ai commi da 7 a 12 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ne' ai
percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
10. Ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti per le indennita' di cui al comma 8, i soggetti
di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per le politiche
giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una dichiarazione resa
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
prende luogo della dichiarazione resa all'atto della
presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli
effetti dell'articolo 76 del predetto decreto.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra
la Societa' Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari
all'attuazione dei commi da 7 a 10.
13. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute
S.p.A. e non utilizzate sono riversate all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico
e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening):
«Art. 6 (Misure urgenti per lo sport). - 1. Le somme
trasferite alla societa' Sport e Salute s.p.a per il
pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi
connesse all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non
utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal
comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre
2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate per il 50 per cento al "Fondo unico a sostegno
del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui
all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui
all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
e convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.-
1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 16 bis
Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 2, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione
dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2021, n. 68, come modificato dalla presente legge:
"Art. 40 (Adeguamento alle disposizioni della legge).
- 1. Le regioni, entro il 31 ottobre 2023, adeguano le
proprie normative alle disposizioni di cui al presente
decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali
in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica
dello sci e degli altri sport della neve.
2. I gestori delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano,
entro il 31 ottobre 2024, gli impianti di risalita e le
piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente
decreto.».
 
Art. 16 ter

Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione
svincolate da parte di regioni e di enti locali

1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 822, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione
statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che
ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o
gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie,
non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e
con esclusione delle somme relative alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le
risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:
a) la copertura dei maggiori costi energetici
sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende
del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022
delle aziende del servizio sanitario regionale derivante
dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla
pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese
per i rincari delle fonti energetiche;
c-bis) il sostegno degli operatori del settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che
esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati
come montani, della dorsale appenninica, a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15
gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo
periodo dell'anno precedente.».
 
Art. 17

Proroga di termini
in materia di editoria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.
4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, e' tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi' autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2-ter,
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162:
«Art. 11 (Proroga di termini in materia di competenza
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali). -
1.-2-bis. Omissis.
2-ter. Nelle more della revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, a prorogare fino
al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti per l'acquisto
di servizi giornalistici e informativi stipulati con le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n.
237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3.-5-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, S.O. n.10:
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Omissis.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del
ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3.-6. Omissis.».
 
Art. 17 bis

Proroga di disposizioni a sostegno
del settore editoriale

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024.
Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per gli anni di contribuzione 2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 96, commi da 3 a 5,
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:
«Art. 96 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il
settore dell'editoria). - 1.-2. Omissis.
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le
percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per
cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel
15 per cento delle copie distribuite, per le testate
nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per
l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati
dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni
dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento
dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore
contabile in apposita certificazione, che da' evidenza
anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati.
La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento
dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di
mancata trasmissione nei termini della certificazione di
avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al
pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo
alla medesima di rimborsare le somme indebitamente
riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020,
qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui
all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del
2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello
erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita'
2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito
per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto
proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.
6.-7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione
della disciplina dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2017, n. 123:
«Art. 11 (Erogazione del contributo). - 1. Con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai
contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo
spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
2.-7. Omissis.».
 
Art. 18
Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa e per il risanamento delle
baraccopoli di Messina
1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al 31 dicembre 2024.
2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «sette unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unita'»;
b) al comma 4, le parole: «, previa intesa,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di subcommissario ha durata sino al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 10, dopo le parole: «eventualmente destinate» sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi».
2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attivita' commissariale e' autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, commi 1 e
2, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa). - 1. Al fine di
contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, d'intesa con il presidente della Regione
siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere
completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
2. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' di un anno, prorogabile per due anni.
L'incarico e' a titolo gratuito.
3.-5-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile
2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-ter (Misure urgenti per le baraccopoli di
Messina). - 1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la
demolizione, nonche' la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, il
risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e
ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della
citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di assicurare gli
investimenti necessari per il ricollocamento abitativo
delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto di Messina e' nominato
Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'espletamento delle attivita' necessarie. La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre il 31
dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1,
si provvede alla definizione di una struttura di supporto
per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di
quanto previsto al comma 3, nonche' dei relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta
alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, e'
composta da un contingente massimo di personale pari a
dieci unita' di personale non dirigenziale appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti dal Commissario straordinario
per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale
e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima. Al
personale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico
accessorio sono a carico esclusivo della contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
del comma 10.
4. Per le attivita' strumentali agli interventi di
demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori,
servizi e forniture, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, di
uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello
Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del
comune di Messina e delle societa' controllate dal
medesimo, nonche' degli uffici della Regione siciliana, in
ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Commissario straordinario puo' nominare, con proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita'
di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino
al 31 dicembre 2024.
5. Il Commissario straordinario provvede, con
ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla
esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai
fini della successiva individuazione delle strutture
abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla
predisposizione di un piano degli interventi previsti dal
comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili
allo scopo.
6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
codici unici di progetto delle opere che si intende
realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il
profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli
interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le
funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresi'
stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle
informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in
relazione all'approvazione della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Il Commissario straordinario puo' assumere le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma
5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase
consultiva, le proposte del comune di Messina, con le
modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in
raccordo con le strutture competenti per le politiche
abitative, effettua gli investimenti utili al
ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area
perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il conferimento al
patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a
unita' abitative.
9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena
compatibilita' e il rispetto dei piani di evacuazione
aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale
confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonche' le
ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente
destinate, ivi incluse quelle derivanti dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali,
privilegiando, previa modifica delle previsioni
progettuali, ove necessario ai fini del rapido
ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva
di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per
l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni
di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di
funzionamento della struttura si provvede, nel limite di
0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti
stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono
revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di
cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per
lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-bis.
 
Art. 19
Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione
delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi
e dell'Unita' tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in
Campania
1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5-bis,
del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Sostegno per il conseguimento degli
obiettivi del PNRR nelle grandi citta'). - 1.-5. Omissis.
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi
per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e'
stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al
primo periodo sono prioritariamente destinate allo
scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria
dei progetti valutati come idonei nell'ambito della
procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati
per insufficienza della dotazione finanziaria
originariamente prevista. Le modalita' di controllo, di
monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse
sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021,
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto e'
approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la
stipulazione della convenzione per la concessione delle
sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023 e, a partire da tale
data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali
nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
5-ter. - 5-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni e integrazioni). - 1. Al fine di
consentire il completamento delle attivita' amministrative,
contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni
commissariali e di amministrazione straordinaria
nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione
Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2025 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2.-5. Omissis.».
 
Art. 20

Proroga di termini in materia
di politiche per il mare

1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e' prorogato al 31 luglio 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
2022, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme
restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici
delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e
approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale,
contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con
particolare riferimento all'archeologia subacquea, al
turismo, alle iniziative a favore della pesca e
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del
sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte
al miglioramento della continuita' territoriale da e per le
isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla
condizione insulare e alla valorizzazione delle economie
delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con
particolare riferimento alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le
politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle
Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche
di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo
e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni
del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste
all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a
partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con
funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile
alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e
delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti
alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per le politiche del
mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del
Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e
funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione
delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza
triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli
strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti
e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta
le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e
ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del
Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
 
Art. 20 bis

Proroga dell'operativita' del Fondo per la valorizzazione
e la promozione delle aree territoriali svantaggiate

1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
luglio 2007, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127:
«Art. 6 (Fondo speciale tabella A della legge 27
dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa
e finanziamento di interventi vari). - 1.-6. Omissis.
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per
l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali
provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei
criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni
interessati.
8. Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), si veda
nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 21

Proroga di termini in materie di competenza
del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2015, n. 41, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie
funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e
delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza). - 1. Omissis.
2. Fino al 31 gennaio 2024:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non
e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo'
essere attribuita anche al personale delle Forze armate,
che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del
2007, al concorso alla tutela delle strutture e del
personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono
essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo
497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore
generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni
e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne
segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza
della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza
gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura.
2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005 n.173, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. Fino al 31 gennaio 2024, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
2-ter - 2-quinquies. Omissis.».
 
Art. 22

Ulteriore proroga dei termini in materia
di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19

1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
c) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31-octies, commi 1
e 2, del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31-octies (Responsabilita' per l'inadempimento
degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle
controversie internazionali). - 1. In considerazione
dell'incremento del numero di aiuti individuali alle
imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per
effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a
sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da
COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al
tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare
e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo
52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e
il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di
registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato
articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta
responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalita' semplificate per
l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale,
contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche al
regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo
52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il
31 dicembre 2023.
3.-4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, del
citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Proroga dei termini in materia di
registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro
nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione
IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonche' in
materia di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di
durata in carica della Commissione tecnica del Fondo
indennizzo risparmiatori). - 1. Con riferimento agli aiuti
non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati, ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo
10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115,
in scadenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre
2023;
b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono
prorogati al 31 marzo 2024;
b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono
prorogati al 31 marzo 2024;
b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono
prorogati al 30 settembre 2024.
2.-5-ter. Omissis.».
 
Art. 22 bis
Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui
all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125-ter
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla
presente legge:
«Omissis.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020,
l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis
comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi
ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la
sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di
pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza
che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di
pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione
integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni
di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il
beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione
vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.».
 
Art. 22 ter

Proroga del termine di cui all'articolo 3
della legge 11 dicembre 2012, n. 224

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per i dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per gli undici anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, della
legge 11 dicembre 2012, n. 224 (Modifica all'articolo 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la
disciplina dell'attivita' di autoriparazione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Norme transitorie). - 1. Omissis.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono
abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a
quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono proseguire le rispettive attivita' per gli undici
anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le
persone preposte alla gestione tecnica delle predette
imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e
c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122
del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso
professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,
limitatamente alle discipline relative all'abilitazione
professionale non posseduta. In mancanza di cio', decorso
il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto
alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
2-bis.-4. Omissis.».
 
Art. 22 quater

Proroga in materia di Fondo nuove competenze

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. -3. Omissis.».
 
Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.