Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 gennaio 2023
Finanziamento per i maggiori costi delle fonti energetiche e per il perdurare degli effetti della pandemia.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in particolare l'art. 3, in cui vengono dettate le disposizioni per i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che incrementa di 200 milioni di euro il livello di finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che incrementa il livello di finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 di 1.400 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111, allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare della pandemia;
Visto il successivo comma 4 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 che prevede che le risorse del comma 3, unitamente alle risorse di cui all'art. 40 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, siano ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022;
Considerato che, come previsto dal citato comma 4 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 144 del 2022, alle somme oggetto del presente decreto accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente;
Considerato che la quota di 200 milioni di euro e' da porsi a carico della compartecipazione all'IVA per le regioni a statuto ordinario per cui va data evidenza nel riparto delle due componenti del finanziamento di cui trattasi;
Vista la proposta di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022 sulla quale e' stata sancita intesa dalla Conferenza Stato-regioni in data 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR) con la quale sono individuate le quote di accesso al finanziamento indistinto corrente per il medesimo anno;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse individuate con l'art. 40, comma 1, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pari a complessivi 1.600 milioni di euro, come riportato nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 282/CSR);

Decreta:

1. In applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'importo complessivo di 1.600 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e 1.400 milioni di euro ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come riportato nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La ripartizione e' effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022.
Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2023

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 474
 
Tabella A
Riparto delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 40, c. 1, del decreto-legge n. 50/2022 e dell'art. 5, c. 3, del
decreto-legge n. 144/2022

Parte di provvedimento in formato grafico