Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 27 gennaio 2023 |
Riallocazione nelle linee di intervento B e C relative all'investimento PNRR M2 C1 I 1.2 delle risorse residue non assegnate a valere sulle linee di intervento A, B, e D relative all'investimento medesimo. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4, comma 1, che recita «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal 12 novembre 2022; Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare un danno significativo» («Do no significant harm» o «DNSH»); Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 «General block exemption regulation» (GBER), in merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare l'investimento 1.2 «Progetti "faro" di economia circolare» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del medesimo PNRR, che prevede «il sostegno al potenziamento della rete di raccolta differenziata, anche attraverso la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, e degli impianti di trattamento/riciclaggio per i settori seguenti: - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compresi pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici; - industria della carta e del cartone; - riciclaggio dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, "Plastic hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter). In questo settore si incoraggiano i progetti di simbiosi industriale sotto forma di "distretti circolari" al fine di garantire un riutilizzo completo dei sottoprodotti del riciclaggio della plastica e produrre beni ad alto valore aggiunto; - settore tessile ("Textile hubs"). Si dovra' sviluppare inoltre un sistema di monitoraggio su tutto il territorio per affrontare gli scarichi illegali attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale (per una descrizione dettagliata di tutto l'intervento si veda l'investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione nella componente 4 della Missione 2). Il sistema di monitoraggio su tutto il territorio, insieme alle misure proposte in materia di tracciabilita' dei rifiuti, dovra' sostenere le autorita' e le forze di controllo locali nella prevenzione, nel controllo e nella lotta contro gli scarichi illegali e le attivita' della criminalita' organizzata connesse alla gestione dei rifiuti»; Visto l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che prevede per la Missione 2, componente 1, investimento 1.2 «Progetti "faro" di economia circolare», il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi: target M2C2-17 del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55% (come stabilito all'art. 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE) 2018/851))»; target M2C2-17-bis del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve raggiungere almeno il 65% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)); target M2C2-17-ter del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in legno deve raggiungere almeno il 25% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))»; target M2C2-17-quater del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi deve raggiungere almeno il 70% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))»; target M2C2-17-quinquies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in alluminio deve raggiungere almeno il 50% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))»; target M2C2-17-sexies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di vetro deve raggiungere almeno il 70% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))»; target M2C2-17-septies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio per carta e cartone deve raggiungere almeno il 75% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))»; target M2C2-17-octies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di plastica deve raggiungere almeno il 50% in peso (come stabilito all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))»; milestone M2C2-17-nonies del 31 dicembre 2025: «Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili. Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al Piano d'azione per l'economia circolare»; Visti gli Operational arrangements (OA) beetween the Commission and Italy siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti meccanismi di verifica: target M2C2-17, M2C2-17-bis, M2C2-17-ter, M2C2-17-quater, M2C2-17-quinquies, M2C2-17-sexies, M2C2-17-septies del 31 dicembre 2025: «Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled»; target M2C2-17-octies del 31 dicembre 2025: «Data on targets as defined in the waste framework directive (directive 2008/98 as amended by directive 2018/851)»; milestone M2C2-17-nonies del 31 dicembre 2025: «Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare: a) l'art. 6, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; b) l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'Unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN» recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto - CUP - che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, relativo all'istituzione della Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che assegna le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi del PNRR (tabella A) e i corrispondenti milestone e target (tabella B) e che per l'investimento M2C1.1.2 «Progetti "faro" di economia circolare», assegna al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 600 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali quello del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Considerati gli impegni di conseguimento di target e milestone stabiliti nel PNRR; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) 2021/241, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei Fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, n. 6), della summenzionata direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2021, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il «Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli interventi del PNRR Italia di competenza» e la relativa manualistica e strumenti allegati, adottati con decreto del Capo Dipartimento responsabile dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 23 gennaio 2023, n. 16; Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target»; Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante «Procedure finanziarie PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante «Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»; Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Vista la nota prot. n. 62671 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; Vista la nota prot. n. 62625 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la nota prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto l'esito positivo della valutazione preventiva dell'Unita' di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria, cosi' come comunicato con nota prot. n. 12105 del 27 gennaio 2023; Considerato che per gli interventi finanziati dall'investimento dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il Piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e complementarieta' con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali; Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do not significant harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397, recante i criteri di selezione dei progetti relativi a iniziative «flagship» per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili, nonche' la ripartizione delle risorse per ciascuna linea d'intervento del suddetto investimento 1.2; Visti, in particolare, i punti 9 e 10 del gia' menzionato decreto, ai sensi dei quali, ove risultino risorse residue non assegnate a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento, e' possibile, con apposito decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle quattro graduatorie, procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, definendo le modalita' di rimodulazione, cosi' da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria dell'investimento 1.2; Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 209, con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea d'intervento A; Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 210, con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea d'intervento B; Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 211, con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea d'intervento C; Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 212, con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea d'intervento D; Considerato che, all'esito del calcolo del contributo massimo erogabile per ciascuna Proposta ammessa a finanziamento, sono state accertate economie nell'ambito delle linee d'intervento A, B e D che possono essere utilizzate ai fini del finanziamento dei progetti afferenti alle linee d'intervento B e C, ad oggi, privi di copertura economica; Ritenuto di voler procedere alla riallocazione delle suddette risorse ai sensi delle disposizioni di cui ai richiamati punti 9 e 10 del decreto ministeriale n. 397/2021;
Decreta:
Art. 1
Riallocazione risorse
1. Le risorse residue non assegnate a valere sulle linee d'intervento A, B e D, relative all'investimento 1.2, pari ad euro 135.863.882,30 sono riallocate nell'ambito delle linee d'intervento B e C relative all'investimento medesimo, secondo le modalita' di rimodulazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Roma, 27 gennaio 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 478 |
| Allegato 1
Riallocazione risorse residue
===================================================================== | Proposte beneficiarie | Risorse riallocate | +=================================+=================================+ | | euro 12.902.127 (di cui euro | | | 11.836.152 area geografica | |Proposte delle linee d'intervento|Centro-Sud e euro 1.065.975 area | | B e C finanziate parzialmente | geografica Nord) | +---------------------------------+---------------------------------+ | Proposte della linea B non | | | finanziate per esaurimento del | euro 7.076.669 (area geografica | | pertinente plafond | Centro-Sud) | +---------------------------------+---------------------------------+ | Proposte della linea C non | | | finanziate per esaurimento del |euro 69.531.052 (area geografica | | pertinente plafond | Centro-Sud) | +---------------------------------+---------------------------------+ |euro 46.354.035 (area geografica | | | Nord) | | +---------------------------------+---------------------------------+ |
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