Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito ufficiale MASAF - Qualita' - Vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio vino Orvieto con sede in Orvieto (TR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della regione Umbria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO ORVIETANO» O
«ORVIETANO ROSSO».

Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:
All'art. 7 (Designazione e presentazione), e' aggiunto il seguente paragrafo:
«Nell'etichettatura e presentazione dei vini, di cui all'art. 1, e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome geografico piu' ampio Umbria deve seguire la denominazione Rosso Orvietano o Orvietano Rosso ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della UE (denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate:
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso;
denominazione di origine controllata o denominazione di origine protetta (oppure acronimo DOC);
Umbria.
I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Rosso Orvietano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.».