Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2023 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE |
Testo del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. 1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «dello stesso immobile» sono aggiunte le seguenti: «, la cui condizione di inagibilita', anche pregressa al sisma del 2009, purche' documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumita' al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 53-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»: «Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare: 1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto. 1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.» «Art. 53-bis. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria: Omissis. 3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della meta'.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali). Omissis. 7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, la cui condizione di inagibilita', anche pregressa al sisma del 2009, purche' documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumita' al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.» |
| Art. 1 bis Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016
1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», come modificato dalla presente legge: «Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici: 1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023"; b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2024"; c) al terzo periodo le parole: "Nel 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2022 e 2023". 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. 5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. 6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. 7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. 7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione: Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Omissis.» |
| Art. 2 Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». 2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 3. All'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 1 e' abrogato. Conseguentemente, al comma 2 del citato articolo 38, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: « straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come modificato dalla presente legge: «Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare: 1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto. 1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»: «Art. 1. Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza: Omissis. 2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: Omissis. b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri: «Art. 11. Commissari straordinari del Governo: 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.» - Si riporta il testo dell'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»: «Art. 38. Rimodulazione delle funzioni commissariali: 1. 2. Al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 3. Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.» |
| Art. 3 Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonche' autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato 1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpreta nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresi', i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non puo' eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. 2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualita' 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». 2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unita' di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»: «Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici: Omissis. 10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»: «Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione: Omissis. 3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della Regione Abruzzo, con i presidenti delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della Regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183: «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria; b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51. 1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi.» «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite.» «Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite; c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e' superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a uno. 5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»: «Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito "Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche' ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita', si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.» |
| Art. 3 bis Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: «ricostruzione» sono inserite le seguenti: «e alla ripresa economica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attivita' connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). Omissis. 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo.» |
| Art. 3 ter Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016
1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti: «7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, il Commissario straordinario e' autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 3. 7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalita' e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. 4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000». 7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, il Commissario straordinario e' autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 3. 7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalita' e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.» |
| Art. 3 quater Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche»; b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: «o dei titolari di diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato»; c) al comma 12-bis, le parole: «fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque» sono soppresse. 2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). - 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche; c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c); e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti agibile con provvedimenti', parzialmente agibile' e inagibile' delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B', C' ed E' delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011. 2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo puo' essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalita' disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata. 3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. 4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto. 7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale. 8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nonche' le spese per le attivita' professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5. 8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo. 9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti e comunque nei limiti del contributo concedibile, purche' compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. 13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30. 13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.» |
| Art. 3 quinquies Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: «computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,» sono inserite le seguenti: «ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,»; b) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente: «Art. 20-ter (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Mar- che e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20»; c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: «con l'indicazione» sono inserite le seguenti: «, se nota,» e dopo le parole: «l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione» sono inserite le seguenti: «delle opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 6, comma 7, 20, 20-bis, 24 e 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). Omissis. 7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.» «Art. 20 (Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016). - 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori. 2. I criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.» «Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» «Art. 24 (Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici). - 1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.» «Art. 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata). Omissis. 6. Nei contratti fra privati e' possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullita', la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. Omissis.». |
| Art. 3 sexies Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti
1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Ruderi ed edifici collabenti). - 1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. 2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo.» |
| Art. 3 septies Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016
1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). Omissis. 10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio. Omissis.» |
| Art. 3 octies Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi). Omissis 2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. Omissis.» |
| Art. 3 novies Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029»; 2) alla lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/ 2027, 2027/2028 e 2028/2029»; b) al comma 2, le parole: «, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la continuita' didattica». 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Misure per garantire la continuita' didattica). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica. 2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, euro 6 milioni nell'anno 2019 euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023, euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente. 4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022, si provvede: a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5 milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento; b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno 2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.» |
| Art. 3 decies Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 1. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacita' assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attivita' con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attivita' di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.» - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Omissis.» |
| Art. 3 undecies Criteri e modalita' per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I criteri e le modalita' di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini amministrativi). Omissis. 7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. I criteri e le modalita' di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.» |
| Art. 3 duodecies Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», come modificato dalla presente legge: «Art. 20-bis (Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari). - 1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della Provincia di Campobasso e ai comuni della citta' metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri.» |
| Art. 3 terdecies Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024». 2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 701 e 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come modificato dalla presente legge: «Omissis. 701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2024, di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi. Omissis. 704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021. Omissis.» |
| Art. 4 Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti 1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025». 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»: «Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile). - 1. Il "Fondo regionale di protezione civile", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). 2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.» - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti). - 1. Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016 . 2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.» |
| Art. 5 Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022 1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'ultimo periodo e' soppresso. 1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo e' soppresso.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», come modificato dalla presente legge: «Art. 12-bis (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022). - 1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.» |
| Art. 5 bis Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile
1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»: «Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.» |
| Art. 5 ter Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilita' speciali per emergenze
1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le autorita' individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 27, comma 4, e 26, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale). «Omissis 4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali. Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le autorita' individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2. Omissis.» «Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale). Omissis. 2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria. Omissis.». |
| Art. 5 quater Assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi a favore del personale della protezione civile
1. E' autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: «Art. 20 (Commissione Grandi Rischi). - 1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis». |
| Art. 5 quinquies Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise
1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/ PREN/56378, nonche' presso la sala operativa regionale, e' ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacita' assunzionali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 5 sexies Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021 1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «e' autorizzata la spesa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalita' di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificato dalla presente legge: «Omissis. 448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: «Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: Omissis. c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «Omissis. 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025». |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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