Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «dello stesso immobile» sono aggiunte le seguenti: «, la cui condizione di inagibilita', anche pregressa al sisma del 2009, purche' documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumita' al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14 e 53-bis, comma
3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»:
«Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare:
1. Le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione
degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle
relative al rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche'
al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri
sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.
59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente
decreto.
1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da
adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla
ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-
2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali
non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e
7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono
individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.»
«Art. 53-bis. Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria:
Omissis.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 7-bis,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali).
Omissis.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici
diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della
popolazione negli altri edifici e per favorire la
valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili
ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri
storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri
comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede
di istruttoria non risultino, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di
contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso
immobile, la cui condizione di inagibilita', anche
pregressa al sisma del 2009, purche' documentata con scheda
AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica
incolumita' al fine della completa fruizione degli spazi
pubblici e degli altri immobili riparati.»
 
Art. 1 bis
Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime
dei sismi del 2009 e del 2016

1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di eventi
sismici:
1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "per gli anni
2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2017-2023";
b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere
dal 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
2024";
c) al terzo periodo le parole: "Nel 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2022 e 2023".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui
all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
4. Per il completamento della ricostruzione in
relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna, in favore
del presidente della medesima regione, in qualita' di
commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno
2024, destinati alla ricostruzione di beni privati
vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di
euro per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi
per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31
dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8
milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni
e agli allestimenti finali. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di
euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3
milioni di euro per il 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo
7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico.
5. Per il completamento della ricostruzione
pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in
favore del presidente della medesima regione, in qualita'
di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno
2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici
rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal
sisma 2012, gia' approvati alla data di entrata in vigore
del presente decreto dal Commissario delegato della regione
Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno
2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente
alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del
rischio sismico.
6. Ai fini del completamento del processo di
ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione
Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in
qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e'
autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022. Al
relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si
provvede mediate corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente
alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del
rischio sismico.
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica
quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di
permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione
privata in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Soggetto responsabile della
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici
del 20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli uffici
speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009 sono autorizzati a rimodulare i
contributi concessi per l'esecuzione degli interventi
previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per
cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie
prime superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di
competenza.
7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016,
possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei
concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti
di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e
dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione:
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
 
Art. 2
Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 1 e' abrogato. Conseguentemente, al comma 2 del citato articolo 38, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: « straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare:
1. Le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione
degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle
relative al rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche'
al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri
sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.
59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente
decreto.
1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da
adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla
ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2014-2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai
quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera
b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono
individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»:
«Art. 1. Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza:
Omissis.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
Omissis.
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
«Art. 11. Commissari straordinari del Governo:
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 38, commi 2 e 3,
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze»:
«Art. 38. Rimodulazione delle funzioni commissariali:
1.
2. Al Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente
decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli
interventi per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016.
3. Con il decreto di nomina e' stabilito il
compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario
di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016.»
 
Art. 3
Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta'
dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni
del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato
nonche' autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato
1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpreta nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresi', i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citta' dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non puo' eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.
2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualita' 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unita' di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 10,
secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia»:
«Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici:
Omissis.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31
dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021,
comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante:
«Misure urgenti per la crescita del Paese»:
«Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione:
Omissis.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della Regione Abruzzo, con i presidenti delle Province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal Comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della Regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51.
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma
comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1
del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di
lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche
esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo
comma 1, fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.»
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto
disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.»
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'
da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione
della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto
dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di
cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016»:
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente agli enti locali
interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito
"Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
con provvedimento del Commissario straordinario. Le
assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
 
Art. 3 bis
Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del
2016

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: «ricostruzione» sono inserite le seguenti: «e alla ripresa economica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attivita' connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate).
Omissis.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione e alla ripresa economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi
incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002
del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di
quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella
fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa
economica possono essere finanziate esclusivamente con le
risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione,
finalizzate allo scopo.»
 
Art. 3 ter
Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese
danneggiate dal sisma del 2016

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
«7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, il Commissario straordinario e' autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalita' e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato
dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e'
integrato da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000».
7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta'
finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA
per le fatture relative agli interventi, oggetto di
contributo ai sensi del presente decreto, per la
ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati
dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, il
Commissario straordinario e' autorizzato ad erogare
anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di cui
al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2
dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le
modalita' e le condizioni per la concessione delle
anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del
5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il
recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione
dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo
all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione
dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti
IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al
medesimo intervento e chiesti a rimborso.»
 
Art. 3 quater
Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016
1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche»;
b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: «o dei titolari di diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato»;
c) al comma 12-bis, le parole: «fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque» sono soppresse.
2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata). - 1. Per gli interventi di
ricostruzione o di recupero degli immobili privati
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi
nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari
al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio,
compreso il costo per gli interventi di adeguamento
igienico-sanitario, energetico, antincendio e di
eliminazione delle barriere architettoniche;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compresi l'adeguamento
igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni comprese
le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
siano muniti di atto di delega del proprietario
appositamente autenticato che si sostituiscano ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, che, alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione
principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
siano muniti di atto di delega del proprietario
appositamente autenticato che si sostituiscano ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla data
del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla
base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di
cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
siano muniti di atto di delega del proprietario
appositamente autenticato che si sostituiscano ai
proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi
incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli
edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati
con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, era presente un'unita' immobiliare di
cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo
giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali.
2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al
comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, gli esiti agibile con provvedimenti', parzialmente
agibile' e inagibile' delle schede A-DC e B-DP di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli
esiti B', C' ed E' delle schede AeDES di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.
2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile
sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi
del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di
concessione del contributo puo' essere presentata anche
solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati,
con le modalita' disciplinate ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare
che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano
stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2,
lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte
del richiedente in sede di presentazione della domanda di
contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del
rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in
essere alla data degli eventi sismici, successivamente
all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non
inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente
diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o
comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente
privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
all'articolo 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la
percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del
comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti
all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la
percentuale del contributo dovuto e' pari al 100 per cento
del valore del danno puntuale cagionato dall'evento
sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In
tutti gli altri casi, la percentuale del contributo
riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto
importo, secondo le modalita' stabilite con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale
al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun
edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base
del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari
nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo
1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che
della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al primo
periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli
interventi relativi a murature portanti di elevato spessore
e di bassa capacita' strutturale.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nonche' le spese per le attivita'
professionali svolte dagli amministratori di condominio e
le spese di funzionamento dei consorzi appositamente
costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,
nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5.
8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di
qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico
determinata dagli interventi di ricostruzione, sono
inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di
contributo.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti
agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei finanziamenti e
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per
danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono
essere ammesse varianti e comunque nei limiti del
contributo concedibile, purche' compatibili con la vigente
disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra
le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30.
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati
ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su
richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in
virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a
immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18
gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato
2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di
600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non
superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi
per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli
articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale
fine, il Commissario straordinario definisce, con
provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del presente decreto, i criteri e le modalita' per
richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario
straordinario provvede con le risorse disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.»
 
Art. 3 quinquies
Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree
colpite dal sisma del 2016

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: «computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,» sono inserite le seguenti: «ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,»;
b) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente:
«Art. 20-ter (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Mar- che e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20»;
c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: «con l'indicazione» sono inserite le seguenti: «, se nota,» e dopo le parole: «l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione» sono inserite le seguenti: «delle opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6, comma 7, 20,
20-bis, 24 e 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata).
Omissis.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale
al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun
edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base
del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari
nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo
1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari
regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del
livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti
di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del
contributo per gli interventi relativi a murature portanti
di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.»
«Art. 20 (Sostegno alle imprese danneggiate dagli
eventi sismici del 2016). - 1. Una quota pari a complessivi
35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4 e' trasferita sulle contabilita' speciali di
cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla
concessione di agevolazioni nella forma di contributo in
conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano
realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti
produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1,
con priorita' per le imprese, con sede o unita' locali
ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che
hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui
all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le
imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei
territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma
i cui fondi siano situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalita' di
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta delle regioni interessate. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo
provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato.»
«Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa
economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva
delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi,
dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato,
nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica,
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle
pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono
ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente
decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per
l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5
milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle
medesime imprese contributi, a condizione che le stesse
abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi
sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non
inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla
media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di
concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e
di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono
stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo
di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i
vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»
«Art. 24 (Interventi a favore delle micro, piccole e
medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici). -
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle
attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni
di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e
medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a
copertura del cento per cento degli investimenti fino a
30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in
10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite
massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine
utilizzando le risorse disponibili sull'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai
commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello
sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.»
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione
privata).
Omissis.
6. Nei contratti fra privati e' possibile
subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del
committente e nei limiti consentiti dalla vigente
normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a
pena di nullita', la dichiarazione di voler procedere al
subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle
quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle
lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum
al contratto di appalto contenente l'indicazione delle
opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non
precedentemente indicate, e delle denominazioni delle
imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle
tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori
dei casi e dei limiti sopra indicati.
Omissis.».
 
Art. 3 sexies
Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici
collabenti

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Ruderi ed edifici collabenti). - 1. Non
sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da
unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita'
produttive che, alla data degli eventi sismici occorsi a
decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non avevano i requisiti
per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi,
in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a
seguito di certificazione o accertamento comunale, per
motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di
impianti.
2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data degli
eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con
riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2
deve essere attestata dal richiedente in sede di
presentazione del progetto mediante perizia asseverata
debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione
competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES
di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle
condizioni per l'ammissibilita' a contributo.»
 
Art. 3 septies
Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati
edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016

1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 10, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Interventi su centri storici e su centri e
nuclei urbani e rurali).
Omissis.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma
9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno
aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi
mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non
puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non
e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli
interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di
cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai
predetti proprietari. In tali casi il contributo
concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale
degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture
comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili dei
soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
Omissis.»
 
Art. 3 octies
Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la
ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi).
Omissis
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita'
urbanistica degli interventi richiesti a norma della
vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di
cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso,
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Nei
comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, gli interventi
di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso
realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre
2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche
dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.
Omissis.»
 
Art. 3 novies
Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi
sismici

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029»;
2) alla lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/ 2027, 2027/2028 e 2028/2029»;
b) al comma 2, le parole: «, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la continuita' didattica».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Misure per garantire la continuita'
didattica). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e
2028/2029 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di
cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche'
nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno
dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o
totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a
quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a
quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire
la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di
scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti
delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi
dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica
delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale,
da attivare sino al termine dell'attivita' didattica
dell'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, ai sensi
dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.
107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA);
a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica
delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente
scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui
all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale
ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018,
euro 6 milioni nell'anno 2019 euro 4,15 milioni nell'anno
2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021, euro 2,85 milioni
nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023, euro
4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro
2.437.774 per l'anno 2029. Dette somme sono ripartite tra
gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al
comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili
fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in
ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al
monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese
successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in
deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il
criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a
coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad
accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.
Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad
accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti
degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando
con specifica della tempistica di presentazione delle
relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni
nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, euro 6
milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020,
euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5
milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota
afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di
funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed
euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e
speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed
euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno 2023
ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale
incremento si da' copertura mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n.190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
 
Art. 3 decies
Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia
interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017
1. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacita' assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attivita' con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attivita' di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante:
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
Omissis.»
 
Art. 3 undecies
Criteri e modalita' per l'erogazione di risorse ai comuni di
Casamicciola Terme e di Lacco Ameno

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I criteri e le modalita' di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Sospensione di termini in materia di
adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche'
sospensione di termini amministrativi).
Omissis.
7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per
effetto delle sospensioni di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un
fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e
di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel
2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di
Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro
nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. I criteri e
le modalita' di erogazione delle somme di cui al periodo
precedente sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023. Ai
fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente,
l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative
somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto
del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune
per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria
riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»
 
Art. 3 duodecies
Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233
1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20-bis (Misure di semplificazione per gli
investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009
previsti dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari). - 1. Al fine di semplificare e accelerare
gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009
finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste
dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel
cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette
disposizioni si applicano anche ai comuni della Provincia
di Campobasso e ai comuni della citta' metropolitana di
Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, nonche' ai comuni interessati
da eventi sismici per i quali sia intervenuta la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6
aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri.»
 
Art. 3 terdecies
Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui
all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 701 e 704,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,
compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i
soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile possono, sulla base
della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel
limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2024,
di personale di comprovata esperienza e professionalita'
connessa alla natura degli interventi.
Omissis.
704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35
milioni per l'anno 2021.
Omissis.»
 
Art. 4
Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo
per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a
calamita' o cedimenti
1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della
protezione civile»:
«Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile). - 1.
Il "Fondo regionale di protezione civile", iscritto nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di
protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e
concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze
urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono
disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di
trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna
Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio», come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Fondo per contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti). - 1. Al fine
di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e
prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e'
istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti» con una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del
fondo e' pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per
il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono
attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive
di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o
cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse
collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare
complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente
sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre
rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti
strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi
verificati entro la data di entrata in vigore della
presente disposizione.
1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le
fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i
termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
l'approvazione della variazione di assestamento generale di
cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193,
comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30
settembre 2016 .
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016,
entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al
2025, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi
incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero
dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero
importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal
termine di invio delle richieste. Nel caso in cui
l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo
complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite
proporzionalmente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n.190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
 
Art. 5
Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio
della Regione Marche nel mese di settembre 2022
1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'ultimo periodo e' soppresso.
1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, comma 1,
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante:
«Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica», come modificato dalla presente legge:
«Art. 12-bis (Misure a favore dei territori delle
Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022). - 1.
Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli
eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio
dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in
parte del territorio delle province di Ancona e
Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte
settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla
provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni
di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a),
b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse
di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita'
speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, e
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1
della medesima ordinanza. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.»
 
Art. 5 bis
Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del
piano comunale di protezione civile

1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, recante: «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.»
 
Art. 5 ter
Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali per emergenze

1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le autorita' individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 27, comma 4, e 26,
comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in
materia amministrativa e procedimentale).
«Omissis
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
di contabilita' speciali, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui
coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
della protezione civile, che contenga, altresi',
l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative
scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti
attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di
trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Qualora i
Commissari delegati non producano la rendicontazione
prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le
autorita' individuate per favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
Omissis.»
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale).
Omissis.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
Omissis.».
 
Art. 5 quater
Assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi a favore del
personale della protezione civile

1. E' autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 20 (Commissione Grandi Rischi). - 1. In
coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo
16, la Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi e' organo di consulenza
tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione
civile. Per la partecipazione alle riunioni della
Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione
e le modalita' di funzionamento della Commissione sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis».
 
Art. 5 quinquies
Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale
decentrato e la sala operativa della regione Molise

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/ PREN/56378, nonche' presso la sala operativa regionale, e' ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacita' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5 sexies
Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo
nazionale verificatisi nell'anno 2021
1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «e' autorizzata la spesa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalita' di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio
privato e alle attivita' economiche e produttive
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice,
verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche' relativamente
alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli
eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e'
autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023
e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2027».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di
protezione civile si distinguono in:
Omissis.
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51-ter,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Omissis.
51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai
sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025».
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.