Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 marzo 2023 |
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»; Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso; Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.»; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito «decreto trasparenza»); Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («testo unico della finanza»); Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibere del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana del 22 ottobre e del 27 novembre 2019 e approvato dalla Consob con delibere n. 21141 del 13 novembre e n. 21194 del 18 dicembre 2019; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 27.593 milioni di euro; Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, indicizzati nel capitale e negli interessi all'inflazione italiana (andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito «FOI senza tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.; Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2023; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. nella qualita' di Dealers, nonche' a Banca Akros S.p.a. e a Credit Agricole Corporate and Investment Bank, nella qualita' di co-dealers, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 3 marzo 2023;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia») con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 1.000 milioni di euro; decorrenza: 14 marzo 2023; scadenza: 14 marzo 2028; interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 14 marzo e il 14 settembre di ogni anno di durata del prestito; importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralita' posticipate il 14 marzo e il 14 settembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre; tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 9 marzo 2023 in misura non inferiore al tasso annuo minimo garantito del 2,00% e del quale si dara' notizia, entro le ore 10,00 del medesimo giorno, tramite comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze; premio fedelta': riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza finale (14 marzo 2028); prezzo di emissione: 100 (alla pari); taglio unitario: 1.000 euro; regolamento: 14 marzo 2023. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A). Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Italia» in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 3 marzo 2023. Il periodo di collocamento sara' suddiviso in due separate fasi: una nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2023, («prima fase»), e l'altra il 9 marzo 2023 («seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella prima fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare, come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nella sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «Information Memorandum» del 3 marzo 2023, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) societa' di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) societa' fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B). Nella seconda fase potranno partecipare tutti i soggetti esclusi dalla prima fase di distribuzione, come indicati dall'allegato alla scheda informativa del titolo ed individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum». Il tasso cedolare reale annuo definitivo, fissato sulla base dell'andamento del mercato, verra' reso noto entro le ore 10,00 del giorno 9 marzo 2023, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze. L'emissione verra' poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi durante la prima e la seconda fase del periodo di collocamento e il tasso cedolare reale annuo definitivo. A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la prima fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sara' corrisposto un «premio di fedelta'» pari allo 0,80% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli. |
| Art. 2
Il periodo di collocamento relativo alla prima fase avra' inizio alle ore 9,00 del 6 marzo 2023, e terminera' alle ore 17,30 dell'8 marzo 2023, salvo chiusura anticipata. Dell'eventuale chiusura anticipata verra' data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana secondo le rispettive prassi. La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata alle 17,30 del secondo giorno di collocamento (7 marzo) verra' data al termine del primo giorno (6 marzo) oppure entro le ore 13,00 dello stesso secondo giorno. Nel caso di chiusura anticipata nel terzo giorno (8 marzo), questa avra' luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verra' effettuata al termine del giorno precedente (7 marzo 2023). Il periodo di collocamento relativo alla seconda fase avra' inizio alle ore 10,00 del 9 marzo 2023 e terminera' alle ore 12,00 del medesimo giorno. I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1. La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., e' affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e a Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Con i medesimi istituti e' concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 3 marzo 2023, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli. Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e a Credit Agricole Corporate and Investment Bank, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa: 0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.; 0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. e a Credit Agricole Corporate and Investment Bank. La commissione da attribuire ai Co-Dealers verra' corrisposta per il tramite della Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. in conformita' a quanto stabilito dall' «Accordo di sottoscrizione». Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla prima fase della distribuzione dei «BTP Italia» viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,5% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel «testo unico della finanza», in conformita' con le disposizioni del «decreto trasparenza». Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano alla prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali. La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella prima fase piuttosto che nella seconda fase, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «Decreto trasparenza». Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 16 marzo 2023. Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili. Terminata la seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'Emittente intende offrire al termine della seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 3 marzo 2023. Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verra' assegnato un codice ISIN speciale, che verra' utilizzato durante la prima fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella seconda fase, verra' invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento dei «premio di fedelta'» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verra' sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalita' previste dalla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan). Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verra' corrisposto, a scadenza, il «premio di fedelta'». Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan), che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi. |
| Art. 3
L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della seconda fase ciascuna proposta di acquisto non puo' essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213 e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. |
| Art. 4
Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT. Il CI e' calcolato mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico dove il numero indiced,m indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice e' il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta. Nel caso di pagamento della prima cedola, poiche' la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo. L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, e' calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non puo' assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, e' calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unita' e modificato per tenere conto del fatto che esso non puo' assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Nel caso in cui il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unita', ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione e' posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non da' luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unita', si prendera' come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purche' quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo. Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento e' dato dall'applicazione della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove: Numero Indice_d,m indica il numero indice del giorno d del mese m; NIfoim-3 e' l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; NIfoim-2 e' l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; d e' il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo; gg e' il numero di giorni effettivi del mese m. Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola e' calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta. Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuera' ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione. Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzera' il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Numero indice sostitutivo e' applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati. Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti gia' effettuati, individuera' un Indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti. Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo cosi' ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100. Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unita', per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100. |
| Art. 5
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedelta', dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. |
| Art. 6
Il giorno 14 marzo 2023 la Banca d'Italia ricevera', dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse Il medesimo giorno 14 marzo 2023 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, nonche' l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 16 marzo 2023. L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. |
| Art. 7
Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. |
| Art. 8
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'onere per il pagamento del «premio di fedelta'», di cui all'art. 1 del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2028 e corrispondente al capitolo 2224 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2023
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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