Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 13 ottobre 2022 |
Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Gaetano Donizetti» e dell'Accademia di belle arti non statale «Giacomo Carrara» di Bergamo. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca e la correlata attivita' di produzione, nonche' la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio; Visto l'art. 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»; il comma 2, secondo cui: a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare: l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalita' telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero; l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione e' effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresi' a proporre: a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»; b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 50/2017»; l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»; Visti l'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonche' l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, modificando parimenti il ridetto art. 22-bis, ha soppresso il predetto termine; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartito delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. n. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalita' telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti; Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. n. 10637/2019, tra le quali sono comprese anche quelle dell'Istituto superiore di studi musicali «Gaetano Donizetti» e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta «Giacomo Carrara», entrambi con sede a Bergamo; Considerato che le sopraindicate istituzioni hanno proposto di attuare la statizzazione attraverso la fusione per incorporazione tra l'istituto non statale e l'Accademia non statale e la conseguente costituzione di un Politecnico delle arti di cui all'art. 2, comma 8, lettera i), della legge n. 508/1999; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale e' stata nominata la commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 28 ottobre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione; Considerato che la valutazione delle istanze presentate dall'Istituto superiore di studi musicali «Gaetano Donizetti» e dall'Accademia non statale legalmente riconosciuta «Giacomo Carrara» ha avuto esito positivo; Viste le tabelle relative alla dotazione organica delle istituzioni statizzande contenute nei verbali n. 14 del 9 novembre 2021 e n. 20 del 25 maggio 2022 della commissione, di cui si allega il relativo estratto conseguente alla fusione tra le due istituzioni; Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dall'istituto non statale, dall'Accademia non statale, dal Comune di Bergamo e dal Ministero dell'universita' e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione; Visto lo statuto approvato con d.d.g. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, ex art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione dei predetti istituto non statale e Accademia non statale con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);
Decreta:
Art. 1
Statizzazione dell'Istituto e dell'Accademia non statali
1. Per le motivazioni di cui in premessa, e' disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Gaetano Donizetti» e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta «Giacomo Carrara», entrambi con sede a Bergamo, nel seguito «Istituto e Accademia non statali», mediante fusione per incorporazione dell'Accademia non statale nell'istituto non statale, a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 e' denominata Politecnico delle arti di Bergamo «Gaetano Donizetti - Giacomo Carrara», nel seguito «Politecnico delle arti». 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Politecnico delle arti subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto e all'Accademia non statali, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. 4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Bergamo continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresi', gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione. 5. Il Politecnico delle arti svolge la propria attivita' anche attraverso accordi federativi con gli Istituti superiori di studi musicali di Cremona, Gallarate e Pavia, oggetto anch'essi dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2. |
| Art. 2
Personale
1. E' approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del Politecnico delle arti, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. 2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021. 3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», e' inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1. 4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorita' attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76. |
| Art. 3
Offerta formativa e studenti
1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto e dell'Accademia non statali, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al Politecnico delle arti. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del Politecnico delle arti. 2. Gli studenti iscritti all'Istituto e all'Accademia non statali alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel Politecnico delle arti nel rispetto degli studi gia' compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il Politecnico delle arti. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023, per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. |
| Art. 4
Trasferimenti ministeriali
1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Istituto e all'Accademia non statali le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017, e di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto MEF 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al Politecnico delle arti utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori e le accademie statali, tenuto conto della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto. |
| Art. 5
Valutazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attivita' del Politecnico delle arti (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera l), della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresi' conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga. 2. L'esito di tale valutazione e' utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla revoca della fusione con conseguente trasformazione della sede derivante dall'Accademia e dall'Istituto in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico delle arti. 3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalita' e procedure previste per le altre istituzioni statali. |
| Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il Politecnico delle arti, ad eccezione del Consiglio accademico, del Collegio dei professori e della Consulta degli studenti, che sono costituiti a decorrere dalla medesima data e comunque non oltre sessanta giorni dal completamento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, secondo lo statuto allegato al presente decreto. 2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilita' del Politecnico delle arti secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2022
Il Ministro: Messa
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2821
__________ Avvertenza: Gli allegati richiamati nel decreto (statuto, convenzione, dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n 1186-del-14-10-2022 |
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