Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 febbraio 2023
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ed, in particolare, l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;
Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
Vista la circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale e' stata disciplinata la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, ed, in particolare, le procedure di rimodulazione e verifica in itinere ed ex post;
Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; ed, in particolare, l'art. 1, commi da 369 a 379 i quali prevedono che:
«369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
370. Per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalita' di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
371. Per le finalita' di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalita', le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 e' consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo e' consentito, altresi', con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorita':
a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
1) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.
376. Ferme restando le priorita' di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorita':
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalita' e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);
c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonche' di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
f) le modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;
g) le modalita' di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» ed in particolare gli articoli da 5 a 8 concernenti il «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
Considerata, pertanto, la necessita' di procedere con speditezza, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della citata legge di bilancio, alla disciplina delle modalita' di accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», nonche' di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse, attraverso l'adozione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. «Fondo»: il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
c. «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;
d. «Amministrazioni statali istanti o titolari»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:
i. per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;
ii. per il PNC, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
iii. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;
iv. il Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025);
v. l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022;
vi. il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013, per la realizzazione degli interventi nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro;
e. «stazione appaltante»: ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f. «Enti locali»: enti definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g. «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilita' tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Assume rilievo ai fini dell'avvio della procedura di affidamento, anche la pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali e' associato un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;
h. «accordi quadro»: strumenti contrattuali di selezione del contraente nell'ambito dei quali e' ricompreso l'intervento per il quale si chiede l'accesso al fondo opere indifferibili in relazione al quale siano presenti gli elementi fondamenti per l'individuazione delle voci economiche per cui si chiede l'incremento dei costi. Assume rilevanza la data di avvio della procedura di affidamento relativa al medesimo accordo quadro;
i. «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
j. «intervento»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potra' essere avviato il procedimento di collaudo;
k. «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
l. «CIG»: codice identificativo di gara di cui all'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, per la tracciabilita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
m. «Sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, al sistema Banca dati unitaria di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al sistema ReGiS» di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;
n. «domanda»: richiesta di accesso al Fondo presentata delle stazioni appaltanti e sottoposta alla verifica istruttoria e alla validazione delle amministrazioni statali istanti o titolari, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto;
o. «istanza»: atto con il quale, ad esito della verifica istruttoria di cui alla lettera precedente e secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto, le amministrazioni statali istanti validano ed inoltrano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una o piu' domande relative ad interventi dei quali risultano finanziatrici o che rientrano in programmi di investimento dei quali sono in titolari;
p. «procedura ordinaria» la procedura indicata all'art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
q. «procedura di preassegnazione o semplificata»: la procedura di cui al comma 370 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
r. «legge di bilancio»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
 
Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'art. 1, comma 375, della legge di bilancio nonche' di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti.
2. Il presente decreto disciplina, altresi', in relazione alla procedura di preassegnazione, su base semestrale, le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, e le modalita' di revoca del contributo da parte dell'amministrazione statale istante o titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
 
Art. 3

Avvio della procedura ordinaria

1. La procedura ordinaria, disciplinata dagli articoli da 4 a 9, e' avviata per il:
a. primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, tenendo conto dell'esito della procedura di preassegnazione del medesimo semestre;
b. secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell'esito delle procedure di cui alla precedente lettera a), della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.
 
Art. 4

Requisiti per l'accesso al Fondo
per la procedura ordinaria

1. L'accesso al Fondo e' consentito in presenza dei seguenti requisiti:
a. che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili di cui al successivo art. 5 del presente decreto la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
b. che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato come segue:
i) individuazione del fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 del menzionato articolo. Nel fabbisogno finanziario emergente e' compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;
ii) determinazione del fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto i), le risorse indicate al comma 373 del citato art. 1, le quali derivano da:
1) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento in misura non inferiore al 10 per cento ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce «Imprevisti» del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore al 30 per cento del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare, di cui all'art. 7, comma 2 secondo periodo;
2) disponibilita' di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
c. che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;
2. Premesso il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.
 
Art. 5

Procedura ordinaria. Interventi ammissibili
e ordine di priorita'

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, l'accesso al Fondo e' consentito, secondo il seguente ordine di priorita', agli interventi:
a. finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;
b. relativi al PNC nonche' interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
c. che siano attuati:
i) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
d. per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
e. limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorita' a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.
2. Gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo l'ordine di priorita' di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accesso al Fondo, gli interventi di cui ai commi precedenti devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio.
 
Art. 6

Termine di presentazione e contenuti
delle domande in modalita' ordinaria

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal quinto al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio.
2. La domanda di accesso al Fondo deve contenere i seguenti elementi rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:
a. il CUP e i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo;
b. gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o l'investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre con riguardo agli interventi del PNRR e il codice univoco di programma per gli interventi del PNC;
c. il relativo cronoprogramma finanziario;
d. l'amministrazione/soggetto responsabile dell'attuazione;
e. lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale;
f. la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera, ovvero, se diversa, la data indicata dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda di accesso al Fondo;
g. la data di conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;
h. il quadro economico relativo al livello di progettazione da mettere a gara, con indicazione del maggior fabbisogno emergente dall'applicazione del prezzario aggiornato ai sensi del comma 371 o dai prezzari di cui al comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio e con evidenza della differenza rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento, relativamente alle sole voci ammissibili, calcolato in base al prezzario non aggiornato;
i. l'importo del fabbisogno emergente come determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), punto i), specificando se derivante dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 o dai prezzari di cui al comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio;
j. l'entita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 373, della legge di bilancio che siano utilizzabili per far fronte al fabbisogno emergente di cui al precedente punto i), indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
k. il fabbisogno emergente netto richiesto a carico delle disponibilita' del Fondo e le annualita' di utilizzo;
l. l'attestazione che il fabbisogno finanziario emergente derivi esclusivamente dall'applicazione dell'art. 1, comma 371, della legge di bilancio e dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto i).
 
Art. 7

Procedura e termine
di presentazione delle istanze

1. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali, per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo di cui all'art. 6, comma 1, inoltrano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' previste dal successivo art. 8.
2. Le verifiche delle amministrazioni statali istanti o titolari hanno ad oggetto i dati dichiarati nella domanda dalla stazione appaltante con riguardo al possesso dei requisiti di accesso al Fondo nonche' in relazione alla modalita' di determinazione del fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzari. Con riferimento alle somme di cui dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto ii), l'amministrazione statale istante deve verificare che le stesse siano state impiegate nella misura percentuale indicata nonche' valutare gli eventuali motivi ostativi indicati dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda. Le predette verifiche sono effettuate attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e, per i dati ivi non riscontrabili, attraverso apposita istruttoria.
3. Ciascuna istanza puo' contenere una o piu' domande validate e rientranti nel medesimo programma di investimento del quale l'amministrazione istante o titolare sia finanziatrice.
4. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'accesso al Fondo, assumono rilevanza solo le domande che siano state inserite nelle istanze di cui ai precedenti commi.
 
Art. 8

Modalita' di presentazione delle domande
in modalita' ordinaria e delle istanze

1. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni statali titolari o istanti presentano la domanda e l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento.
 
Art. 9

Verifica delle istanze,
procedura di assegnazione delle risorse

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalita' indicate dall'art. 8, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4.
2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, comma 1, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede, sulla base delle risorse disponibili a seguito dell'adozione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 10, comma 1, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorita' indicato all'art. 5. L'assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonche' della procedura di preassegnazione del secondo semestre.
3. Ai fini della determinazione della graduatoria di cui al comma 2, nel rispetto dell'ordine prioritario di cui al menzionato art. 5, si tiene conto, nell'ordine:
a. della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonche' all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e delle annualita' previste ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione e' trasmesso alle amministrazioni statali istanti o titolari che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilita' delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio.
5. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.
6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine e' fissato al 31 marzo 2024.
7. Sulla base dei riscontri di cui ai commi 5 e 6, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2 e all'assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi dei medesimi commi 5 e 6 agli interventi ricompresi nella graduatoria di cui al comma 2 relativa al primo semestre.
 
Art. 10

Procedura di preassegnazione. Modalita' di verifica
e modalita' di revoca

1. Gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis:
a. le informazioni relative all'avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell'opera e importo gara (da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso);
b. il fabbisogno finanziario emergente dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 371 del citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 dell'articolo citato. Nel fabbisogno finanziario emergente e' compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;
c. il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1, le risorse indicate al comma 373 del menzionato art. 1, le quali derivano da:
i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento;
ii. disponibilita' di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. L'amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.
4. Ferme restando le priorita' di cui lettere da a) a e) del comma 375 dell'art. 1, gli interventi di cui al comma 1, relativi al primo semestre, per i quali non sia stata riscontrata, ai sensi del comma 3, la pubblicazione delle procedure di gara, possono accedere esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre.
5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni.
6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, i termini di cui al primo e secondo periodo sono fissati al 31 marzo 2024.
 
Art. 11

Economie e recupero
delle somme assegnate

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10.
2. Le risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10 sono trasferite successivamente al completo utilizzo delle altre fonti di finanziamento disponibili annualmente a copertura degli interventi.
3. Con successivo decreto del Ragioniere generale dello Stato sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2, nonche' l'accertamento e il recupero delle risorse assegnate divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 377, lettera g), della legge di bilancio.
4. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
 
Art. 12

Procedura di trasferimento
delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di preassegnazione e ordinaria, secondo le modalita' di seguito specificate.
2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a, sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.
3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita' del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:
a. per gli interventi del PNC di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b. per gli altri interventi di cui all'art. 5, comma 1, disporre:
i) il trasferimento sulle contabilita' speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale gia' istituiti a legislazione vigente;
ii) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
iii) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 13

Controlli

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica periodicamente, attraverso i propri sistemi informativi, l'aggiudicazione della procedura e la stipula dei contratti relativi agli interventi oggetto del contributo di cui al presente decreto, ivi compresi quelli stipulati sulla base di accordi quadro. Per tale finalita', assumono rilevanza i dati del corredo informativo dei CIG, che le amministrazioni sono tenute ad implementare correttamente. Ai fini della citata verifica, assume rilevanza pertanto la data di aggiudicazione del contratto presente sul corredo informativo del CIG.
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2023

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 161