Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 27 febbraio 2023 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata come denominazione di origine protetta registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Strachitunt»; Vista la richiesta, presentata il 7 febbraio 2023 dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel territorio della Regione Lombardia e Veneto, adottata con delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022; Visto il parere n. 1939 del 13 febbraio 2023 della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt, con il quale e' stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea; Considerato che il disciplinare di produzione dello Strachitunt all'art. 5 prevede che il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame e' costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art. 3, e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori; Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Strachitunt» DOP; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Strachitunt» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016 e' cosi' modificato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 5 |Art. 5 | |Il latte per la produzione |Il latte per la produzione | |di Strachitunt proviene da |di Strachitunt proviene da | |allevamenti nei quali la razione |allevamenti nei quali la razione | |alimentare del bestiame e' |alimentare del bestiame e' | |costituita da erba e/o fieno di |costituita da erba e/o fieno di | |prato polifita in percentuale |prato polifita in percentuale | |almeno pari al 65% della sostanza|almeno pari al 65% della sostanza| |secca totale. |secca totale. | |Almeno il 90% di tali |Almeno il 50% di tali | |foraggi, che corrisponde a |foraggi, che corrisponde a | |circa il 60% della razione, |circa il 32,5% della razione, | |devono provenire dal territorio |devono provenire dal territorio | |identificato al precedente art. |identificato al precedente art. | |3. |3. | +---------------------------------+---------------------------------+ La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 febbraio 2023
Il dirigente: Cafiero |
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