Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19
Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione);
Vista la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni comuni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «societa' di capitali»:
1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e del capo I titolo VI del libro V del codice civile, la societa' europea e la societa' cooperativa europea;
2) le societa' di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;
3) per le operazioni di cui al capo III, qualsiasi altra societa' di uno Stato membro che ha personalita' giuridica, e' dotata di capitale sociale, risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali ed e' soggetta, in virtu' della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I della direttiva 2017/1132/CE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
b) «societa' diverse dalle societa' di capitali»: le societa' disciplinate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile iscritte nel registro delle imprese e ogni altra societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea che non e' compresa nell'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 e non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero 3);
c) «societa' italiana»: societa' regolata dalla legge italiana;
d) «societa' di altro Stato membro»: societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea anche non avente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
e) «enti non societari»: qualunque ente, di natura non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, che esercita un'attivita' di impresa, ha la sede, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea ed e' iscritto in un registro delle imprese;
f) «operazione transfrontaliera»: una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o piu' societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea;
g) «operazione internazionale»: una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o piu' societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
h) «registro delle imprese»: il registro previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ogni altro registro centrale istituito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132;
i) «BRIS», il sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132;
l) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
m) «organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2005
n) «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
o) «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
p) «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
q) «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
r) «partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
s) «beneficio pubblico»: qualsiasi intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, comunque denominato, a carico della finanza pubblica o di fondi europei, attribuito in una delle forme previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato o in altro registro previsto dalla legge;
t) «beneficio pubblico localizzato»: qualsiasi intervento di sostegno pubblico destinato a un investimento produttivo in uno specifico ambito del territorio dello Stato o relativo a uno stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo, sito nel territorio dello Stato, che si trova nella disponibilita' della societa' italiana partecipante alla trasformazione, fusione o scissione, che ne ha beneficiato, o di societa' controllante, controllata o collegata alla partecipante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».

Note all'art. 1:
- I capi V, VI e VII del titolo V (Delle societa') e
del libro V (Del lavoro) del codice civile recano,
rispettivamente: «Delle societa' per azioni», «Della
societa' in accomandita per azioni», «Della societa' a
responsabilita' limitata».
- Il capo I titolo IV del libro V del codice civile
reca: «Delle imprese cooperative».
- La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 giugno 2017, n. L 169.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e' pubblicata nella G.U. 11
gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 188 (Attuazione della
direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa'
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "SE", una societa' costituita conformemente al
regolamento;
b) "societa' partecipanti", le societa' partecipanti
direttamente alla costituzione di una SE;
c) "affiliata" di una societa', un'impresa sulla
quale la societa' esercita un'influenza dominante ai sensi
dell'art. 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
d) "affiliata o dipendenza interessata", l'affiliata
o la dipendenza di una societa' partecipante, che e'
destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a
decorrere dalla creazione di questa ultima;
e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti
dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli accordi
interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e
successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali
di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali
non trovino applicazione;
f) "organo di rappresentanza" l'organo di
rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli
accordi di cui all'art. 4 o conformemente alle disposizioni
dell'allegato, onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate
e dipendenze situate nella Comunita' e, ove applicabile,
esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla
SE;
g) "delegazione speciale di negoziazione", la
delegazione istituita conformemente all'art. 3 per
negoziare con l'organo competente delle societa'
partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori
nella SE;
h) "coinvolgimento dei lavoratori", qualsiasi
meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e
la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei
lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni
che devono essere adottate nell'ambito della societa';
i) "informazione", l'informazione dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui
problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata
o dipendenza della medesima situata in un altro Stato
membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli
organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi,
modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei
lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita
dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare
consultazioni con l'organo competente della SE;
l) "consultazione", l'apertura di un dialogo e d'uno
scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e
l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e
contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori,
sulla base delle informazioni da essi ricevute, di
esprimere - circa le misure previste dall'organo competente
- un parere di cui si puo' tener conto nel processo
decisionale all'interno della SE;
m) "partecipazione" l'influenza dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante:
1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei
membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della
societa', o
2) il diritto di raccomandare la designazione di
alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di
amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Procedure di erogazione). - 1. I benefici
determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle
seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
criteri e le procedure previsti dall'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto del
Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono
scontate al valore attuale al tasso di riferimento in
vigore al momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.».
- Si riporta l'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- . Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:
a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o piu' societa' di capitali italiane e una o piu' societa' di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;
b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti societa' diverse dalle societa' di capitali o societa' di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale ne' l'amministrazione centrale ne' il centro di attivita' principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni e' parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle societa' di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;
c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.
2. Il presente decreto non si applica alle operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipa:
a) una societa' di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
b) una societa' sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23;
c) una societa' sottoposta a una delle misure di prevenzione della crisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 180 del 2015 o all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.
3. Il presente decreto si applica, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti societa' nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 3, della
legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato):
«Art. 25 (Societa' ed altri enti). - 1. - 2. (Omissis).
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato
e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno
efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle
leggi di detti Stati interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) - h) (Omissis);
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) - w-septies) (Omissis).
1-bis. - 6-octiesdecies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere f)
e mm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
(Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - e) (Omissis);
f) "azione di risoluzione": la decisione di
sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o
piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure
l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui
al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del
regolamento (UE) n. 806/2014;
g) - ll) (Omissis);
mm) "misura di prevenzione della crisi": l'esercizio
dei poteri previsti dall'art. 69-sexies, comma 3, del Testo
Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento
precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del
Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli
articoli 14 e 15 del presente decreto e dall'art. 10 del
regolamento (UE) n. 806/2014, nonche' dei poteri di
riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II,
e dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;
mm-bis) - vvv) (Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di
risanamento e risoluzione delle controparti centrali e
recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE)
2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 22 gennaio 2021, n. L 22.
 
Art. 3

Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere
o internazionali

1. La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non e' consentita:
a) alle societa' di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo;
b) alle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.
2. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), attuate in conformita' al presente decreto soddisfano il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 2512 del codice civile:
«Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). -
Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in
favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei
soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si
iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci.».
- Per l'art. 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995,
n. 218, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Norme applicabili

1. Nelle operazioni cui non partecipano societa' di capitali:
a) fatti salvi i termini previsti dall'articolo 40, ove applicabili, i termini di cui agli articoli 20 e 23 sono ridotti a quindici giorni;
b) il termine per l'opposizione dei creditori di cui agli articoli 10 e 28 e' di trenta giorni, decorrenti dalla data dell'iscrizione della decisione nel registro delle imprese;
c) non si applicano gli articoli 16, 39 e 50, salvo l'obbligo della societa' italiana, tenuta ad applicare un regime di partecipazione dei dipendenti a seguito di un'operazione transfrontaliera effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto, di assicurare la tutela dei medesimi diritti di partecipazione nell'ambito di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia dell'operazione.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV relative alle operazioni transfrontaliere, salvo che sia diversamente disposto, si applicano alle operazioni internazionali in quanto compatibili.
3. Le disposizioni riguardanti il BRIS, quale sistema per la trasmissione di atti, dati e documenti, si applicano alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e alle altre operazioni per le quali la normativa europea assicura il funzionamento del sistema di interconnessione dei registri.
4. Alle operazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non si applicano le norme che disciplinano il rilascio, da parte della competente autorita' di altro Stato membro, del certificato preliminare e la sua efficacia, ai fini dell'attuazione dell'operazione transfrontaliera. Nelle medesime operazioni, ai fini del rilascio del certificato preliminare e del controllo di legalita' di cui agli articoli 13, 33 e 47, il notaio accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995 e le disposizioni che regolano la comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese di un altro Stato si applicano in quanto compatibili.
5. Nelle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), a cui partecipa un ente non societario regolato dalla legge italiana, la pubblicita' degli atti fino al rilascio del certificato preliminare e' eseguita nel registro delle imprese. Il deposito previsto dagli articoli 14, 34 e 48 e' eseguito in ciascuno dei pubblici registri in cui l'ente e' iscritto o deve iscriversi come conseguenza dell'operazione transfrontaliera e l'operazione ha efficacia dall'ultima di tali iscrizioni.
6. Restano salvi la disciplina e i poteri previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni e dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995,
n. 218 e per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, si veda nelle note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private», e'
pubblicato nella G.U. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella G.U. 13 ottobre 1990, n. 240.
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
recante: «Norme per l'accelerazione delle procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in societa' per azioni», e' pubblicato nella G.U.
1° giugno 1994, n. 126.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni», e' pubblicato nella G.U. 15 marzo 2012, n.
63.
 
Art. 5

Autorita' competente

1. Le verifiche sulle operazioni disciplinate dal presente decreto ai fini del rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 e i controlli previsti dagli articoli 13, 33 e 47 sono attribuiti al notaio quale pubblico ufficiale. Il notaio puo' richiedere i documenti o le informazioni ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per l'attuazione della singola operazione e per la verifica dell'assenza di condizioni ostative.
2. Nel controllo di legalita' di cui agli articoli 13, 33 e 47 il notaio accetta il certificato preliminare rilasciato dalla competente autorita' quale atto che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione dell'operazione, in conformita' alla legge dello Stato membro interessato. La mancanza di certificato preliminare impedisce il rilascio dell'attestazione di legalita'.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il notaio puo' verificare il rispetto dell'articolo 30 mediante richiesta alle amministrazioni pubbliche competenti delle informazioni ritenute necessarie. Tali informazioni sono acquisite anche mediante accesso alle banche dati degli enti creditori e al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le amministrazioni e gli enti responsabili individuano i dati cui e' possibile accedere e le modalita' di accesso sono stabilite mediante la stipulazione di convenzioni che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con il Consiglio nazionale del notariato.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 3, per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche di cui all'articolo 29 il notaio puo' richiedere l'assistenza di uno o piu' esperti con competenza nei settori interessati dall'operazione, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione da rapporti di natura personale o professionale. L'esperto e i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore della societa' ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa ne' aver posseduto partecipazioni in essa.
5. Ai fini del rilascio del certificato preliminare e dello svolgimento del controllo di legalita', la presentazione dell'istanza, con i documenti allegati, e ogni altra successiva trasmissione di atti e informazioni, puo' avvenire mediante documento informatico sottoscritto con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e trasmesso al domicilio digitale del notaio. Se dubita dell'identita' del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la capacita' dei richiedenti di rappresentare la societa', il notaio puo' chiedere la presenza fisica delle parti.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta l'art. 2399 del codice civile:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art.
2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.»
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il regolamento (UE) n. 910/2014, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
agosto 2014, n. L 257.
 
Art. 6

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «trasformazione»: l'operazione mediante la quale una societa', senza essere sciolta ne' sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalita' giuridica, muta la legge a cui e' sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge;
b) «Stato di partenza»: lo Stato dalla cui legge la societa' sottoposta a trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro essa e' iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;
c) «Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la societa' risultante dalla trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro e' iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera;
d) «societa' sottoposta a trasformazione»: societa', regolata dalla legge dello Stato di partenza e ivi iscritta in un pubblico registro, che delibera la trasformazione transfrontaliera;
e) «societa' risultante dalla trasformazione»: societa' regolata dalla legge dello Stato di destinazione e ivi iscritta in un pubblico registro in esito a una trasformazione transfrontaliera.
 
Art. 7

Norme applicabili alla trasformazione

1. Alla trasformazione transfrontaliera si applicano gli articoli 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 37 e 40, commi 1 e 2, e tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla trasformazione. Si applicano altresi' gli articoli 2500-quater e 2500-sexies, terzo e quarto comma, del codice civile.
2. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di trasferimento di sede di una societa' europea e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di trasferimento di sede di una societa' cooperativa europea.

Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 2500-quater e 2500-sexies
del codice civile:
«Art. 2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). - .
Nel caso previsto dall'art. 2500-ter, ciascun socio ha
diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una
quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto
disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un
numero di azioni o di una quota in misura corrispondente
alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva
precedentemente alla trasformazione o, in mancanza,
d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo,
determinata dal giudice secondo equita'.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o
quote assegnate agli altri soci si riducono
proporzionalmente.».
«Art. 2500-sexies (Trasformazione di societa' di
capitali). - . Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di trasformazione di societa' di capitali in
societa' di persone e' adottata con le maggioranze previste
per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il
consenso dei soci che con la trasformazione assumono
responsabilita' illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che
illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la
sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i
soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne
gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una
partecipazione proporzionale al valore della sua quota o
delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono
responsabilita' illimitata, rispondono illimitatamente
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla
trasformazione.».
- Il regolamento (CE) n. 2157/2001, del Consiglio,
dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Societa'
europea (SE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre
2001, n. L 294.
- Il regolamento (CE), n. 1435/2003, del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativo allo statuto della Societa'
cooperativa europea (SCE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
agosto 2003, n. L 207. Entrato in vigore il 21 agosto 2003.
 
Art. 8

Progetto di trasformazione

1. Il progetto di trasformazione transfrontaliera comprende le informazioni relative a:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la legge regolatrice della societa' nello Stato di partenza;
b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice proposte per la societa' nello Stato di destinazione;
c) l'atto costitutivo della societa' risultante dalla trasformazione;
d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato;
e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei membri degli organi di controllo della societa' sottoposta a trasformazione;
g) i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali e' stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio oppure e' in corso il relativo procedimento;
h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25, e il domicilio digitale presso il quale la societa' riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella societa' risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne ricorrono i presupposti;
l) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione;
m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione;
n) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione.
 
Art. 9

Recesso

1. I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla societa' italiana che procede alla trasformazione, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27.
2. Il parere sulla congruita' del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione, e' redatto da un esperto indipendente, scelto o designato ai sensi dell'articolo 22, ha i contenuti previsti dal medesimo articolo 22, commi 4 e 5, ed e' messo a disposizione, presso la sede della societa' e con modalita' telematica, almeno trenta giorni prima dell'assemblea.
3. L'esperto ha diritto di ottenere dalla societa' tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
4. La relazione sulla congruita' del valore di liquidazione non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 64 del codice di procedura civile:
«Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'art. 35 del codice
penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti.».
 
Art. 10

Opposizione dei creditori

1. Con riguardo alla societa' italiana sottoposta a trasformazione, il certificato preliminare non puo' essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3, salvo che consti il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.
2. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori all'iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione, anche in ragione del mutamento di legge applicabile, possono, nel termine di cui al comma 1, fare opposizione. Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la societa' ha prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. Le garanzie prestate dalla societa' ai sensi del presente articolo sono subordinate all'efficacia della trasformazione.
3. In ogni caso, la trasformazione transfrontaliera non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni sociali sorte prima della data di efficacia della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
 
Art. 11

Foro facoltativo delle controversie relative alla societa'
risultante dalla trasformazione

1. Per i due anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, la societa' risultante dalla trasformazione puo' essere convenuta davanti alle autorita' giurisdizionali dello Stato di partenza da un creditore anteriore all'iscrizione del progetto di trasformazione transfrontaliera nel registro delle imprese. Tale facolta' non pregiudica l'applicazione di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale, ne' gli effetti di un accordo contrattuale di scelta del foro.
2. La societa' italiana sottoposta a trasformazione internazionale puo' essere convenuta per i due anni successivi alla data di efficacia della trasformazione avanti all'autorita' giurisdizionale italiana da un creditore anteriore all'iscrizione del progetto di trasformazione nel registro delle imprese. Tale facolta' non pregiudica l'applicazione di altri criteri di giurisdizione, ne' gli effetti di un accordo contrattuale di scelta del foro e non puo' applicarsi se incompatibile con una convenzione internazionale di cui e' parte l'Italia.
 
Art. 12

Atto di trasformazione transfrontaliera

1. Se e' sottoposta a trasformazione una societa' italiana, la relativa decisione risulta da atto pubblico.
2. Se dalla trasformazione risulta una societa' italiana, il notaio per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione ed espleta il controllo di legalita' di cui all'articolo 13.
 
Art. 13

Controllo di legalita' della trasformazione transfrontaliera

1. Se la societa' risultante dalla trasformazione transfrontaliera ha adottato la legge italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di trasformazione, espleta il controllo di legalita' sulla attuazione della trasformazione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalita' di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalita' acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorita', dal registro delle imprese anche tramite il BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese della societa' risultante dalla trasformazione, che ha adottato la legge italiana;
b) sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione transfrontaliera relativo alla societa' sottoposta a trasformazione;
c) quando necessario, siano state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 16.
3. Se dalla trasformazione risulta una societa' di capitali italiana, il capitale e' determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile o dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter del codice civile oppure, quando dalla trasformazione risulta una societa' a responsabilita' limitata, da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2465 del codice civile. Si applica altresi', nel caso di societa' per azioni o in accomandita per azioni, l'articolo 2343, secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma, del codice civile e, nelle ipotesi di cui all'articolo 2343-ter, primo e secondo comma, del codice civile, si applica il terzo comma del medesimo articolo 2343 del codice civile.
4. Il comma 3 non si applica quando e' sottoposta a trasformazione in societa' italiana una societa' di altro Stato membro soggetta alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, o a regole equivalenti.
5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7.
6. Per la societa' italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera che ha adottato una legge diversa da quella italiana, il controllo di legalita' di cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.

Note all'art. 13:
- Si riportano gli articoli 2343, 2343-ter e 2465 del
codice civile:
«Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - . Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
societa', contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i
criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64
del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che
per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.»
«Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o
crediti senza relazione di stima). - . Nel caso di
conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del
mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui
all'art. 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo
medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu'
mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma,
non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'art.
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio
precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento,
ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita
ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento, dalla
societa' e dai soci che esercitano individualmente o
congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla
societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalita'.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e
secondo comma presenta la documentazione dalla quale
risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma,
delle condizioni ivi indicate. La documentazione e'
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde
dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera
a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea.
«Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - . Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un revisore legale
o di una societa' di revisione legale iscritti
nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il
loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e
dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto
costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso
di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
societa' nel registro delle imprese. In tal caso
l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
a norma dell'art. 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il
secondo comma dell'art. 2343 ed il quarto e quinto comma
dell'art. 2343-bis.».
 
Art. 14

Pubblicita'

1. Per la societa' italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera, la decisione di trasformazione, unitamente al certificato preliminare e all'attestazione di espletamento del controllo di legalita' previsto dall'articolo 13, e' depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa', entro trenta giorni dall'attestazione.
2. Per la societa' risultante dalla trasformazione che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la societa' ha sede. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui e' iscritta la societa' sottoposta a trasformazione.
 
Art. 15

Efficacia ed effetti
della trasformazione

1. La data dalla quale la trasformazione ha effetto e' determinata dalla legge applicabile alla societa' risultante dalla trasformazione. La societa' italiana sottoposta a trasformazione e' cancellata dal registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della societa' risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui all'articolo 14, comma 1. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione della societa' risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS.
2. La trasformazione transfrontaliera in una societa' regolata dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la societa' risultante dalla trasformazione. Il progetto puo' stabilire una data successiva.
3. La societa' risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della societa' che ha effettuato la trasformazione.
 
Art. 16

Partecipazione dei lavoratori

1. Quando la societa' sottoposta a trasformazione transfrontaliera applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per la sua attivazione, secondo la legge dello Stato membro dalla quale e' regolata, la partecipazione dei lavoratori nella societa' italiana risultante dalla trasformazione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalita' stabiliti negli accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella societa' stessa. In mancanza degli accordi di cui al primo periodo, il regime applicato prima della trasformazione continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla societa' risultante dalla trasformazione, secondo le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza, del decreto legislativo n. 188 del 2005. La societa' comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.
2. Se la societa', anteriormente alla trasformazione, applica un regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore degli accordi o all'eventuale applicazione delle disposizioni di riferimento.
3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo n. 188 del 2005:
a) articolo 3, commi 1, 2, lettere a), numero 1), b) e c), e commi 3, 4, primo e secondo periodo, 6 e 11;
b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), 3 e 4;
c) articoli 6, 8, 10 e 12.
4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 si applicano se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non e' stato raggiunto un accordo entro il termine previsto e l'organo amministrativo della societa' sottoposta a trasformazione accetta l'applicazione di tali disposizioni.
5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza, del decreto legislativo n. 188 del 2005. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 188 del 2005 e l'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2021.
6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, puo' essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della societa' italiana risultante dalla trasformazione. La quota indicata nel primo periodo non puo' essere inferiore a un terzo, se nella societa' sottoposta a trasformazione i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.
7. La societa' italiana risultante dalla trasformazione tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione.
8. La societa' di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, in conformita' alle disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10,
11, 12 e Allegato I, Parte terza, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 188 (Attuazione della direttiva
2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori):
«Art. 3 (Istituzione di una delegazione speciale di
negoziazione). - 1. Quando gli organi di direzione o di
amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il
progetto di costituzione di una SE, non appena possibile
dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione
di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di
costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE,
essi prendono le iniziative necessarie, comprese le
informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di
lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o
dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i
rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle
modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di
negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa'
partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate,
secondo gli orientamenti di seguito indicati:
a) in occasione dell'elezione o designazione dei
membri della delegazione speciale di negoziazione occorre
garantire:
1) che tali membri siano eletti o designati in
proporzione al numero dei lavoratori impiegati con
contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro
dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze
interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio
per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del
numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato
impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa'
partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate
nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura
del possibile, devono ricomprendere almeno uno che
rappresenti ciascuna societa' partecipante che ha
lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento
complessivo dei membri;
2) che, nel caso di una SE costituita mediante
fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni
Stato membro in misura tale da assicurare che la
delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un
rappresentante per ogni societa' partecipante che e'
iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro
subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si
propone la cessazione come entita' giuridica distinta in
seguito all'iscrizione della SE se:
il numero di detti membri supplementari non
supera il 20 per cento del numero di membri designati in
virtu' del numero 1); e
la composizione della delegazione speciale di
negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei
lavoratori interessati;
3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero
di tali societa' e' superiore a quello dei seggi
supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti
seggi supplementari sono attribuiti a societa' di Stati
membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di
lavoratori ivi occupati;
b) in fase di prima applicazione i membri della
delegazione speciale di negoziazione sono eletti o
designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali
(RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime
congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti
gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono
comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente
dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa'
partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;
c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per
motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una
preesistente forma di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa'
partecipanti determinano le modalita' di concorso dei
lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla
elezione o designazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi
competenti delle societa' partecipanti determinano, tramite
accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei
lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti
delle societa' partecipanti informano la delegazione
speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento
del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione
di quest'ultima.
4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione
speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei
suoi membri, purche' tale maggioranza rappresenti anche la
maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone
di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati
portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la
maggioranza richiesta per decidere di approvare tale
accordo e' composta dai voti di due terzi dei membri della
delegazione speciale di negoziazione che rappresentino
almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri
che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati
membri:
a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione,
se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa'
partecipanti, o
b) nel caso di una SE da costituire mediante
creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se
la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa'
partecipanti.
5. Per "riduzione dei diritti di partecipazione" si
intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi
dell'art. 2, lettera k), inferiore alla quota piu' elevata
esistente nelle societa' partecipanti.
6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di
negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad
esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni
di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei
lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni
negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della
suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la
coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di
negoziazione puo' decidere di informare dell'inizio dei
negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni
sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
7. La delegazione speciale di negoziazione puo'
decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di
non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in
corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione
e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati
membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione
interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo
menzionato all'art. 4. Qualora venga presa tale decisione,
non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all'allegato I.
8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire
o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due
terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
9. Nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la
partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare.
10. La delegazione speciale di negoziazione puo'
nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10
per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e
dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano
trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le
parti convengano di riaprire i negoziati ad una data
anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i
negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun
accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all'allegato I.
11. Le spese relative al funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai
negoziati sono sostenute dalle societa' partecipanti, in
modo da consentire alla delegazione speciale di
negoziazione di espletare adeguatamente la propria
missione. In particolare, salvo che non sia diversamente
convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di
cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera
n).».
«Art. 4 (Contenuto dell'accordo). - 1. Gli organi
competenti delle societa' partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione negoziano con spirito di
cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma
4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi
competenti delle societa' partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la
distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che
sara' l'interlocutore degli organi competenti della SE nel
quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione
dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e
dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per
l'informazione e la consultazione dell'organo di
rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell'organo di
rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire
all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non
sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti
sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda,
paragrafo 1, lettera n);
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di
istituire una o piu' procedure per l'informazione e la
consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le
modalita' di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti
decidano di stabilire modalita' per la partecipazione dei
lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda
dei casi, il numero di membri dell'organo di
amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei
lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare,
raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le
procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione
o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche'
i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la
durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e
la procedura per rinegoziarlo.
3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione
contraria in esso contenuta, alle disposizioni di
riferimento che figurano nell'allegato I.
4. Fatto salvo l'art. 13, comma 3, lettera a), nel caso
di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo
prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che
esisteva nella societa' da trasformare in SE.»
«Art. 6 (Legge applicabile alla procedura di
negoziazione). - 1. La legge applicabile alla procedura di
negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' la legge
dello Stato membro in cui e' situata la sede sociale della
costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di
far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale
con quella della sede sociale.»
«Art. 7 (Disposizioni di riferimento). - 1. Le
disposizioni di riferimento previste dall'allegato I
trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel
registro delle imprese:
a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di
negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della
definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori
nella costituenda SE;
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro
il termine previsto all'art. 5, e l'organo competente di
ciascuna delle societa' partecipanti decida di accettare
l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e
di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai
sensi dell'art. 3, comma 7, la decisione di non aprire
negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di
avvalersi delle norme in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli
altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
2. Le disposizioni di riferimento stabilite
nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto
qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di
direzione o di vigilanza si applichino ad una societa'
trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il
25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa' partecipanti; o
2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa' partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante creazione
di una holding o costituzione di un'affiliata:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il
50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa' partecipanti; o
2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista
presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o
piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa' partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso.
3. Se presso diverse societa' partecipanti esisteva
piu' di una delle forme di partecipazione, la delegazione
speciale di negoziazione decide quale di esse viene
introdotta nella SE. La delegazione speciale di
negoziazione informa l'organo competente delle societa'
partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del
comma 2 e del presente comma.»
«Art. 8 (Segreto e riservatezza). - 1. I membri della
delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di
rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono ed i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della
procedura per l'informazione e la consultazione non sono
autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via
riservata e qualificate come tali dall'organo competente
della SE e delle societa' partecipanti. Tale divieto
permane anche successivamente alla scadenza del termine
previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto,
fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto
dall'art. 12, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai contratti collettivi applicati.
2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE
o della societa' partecipante situato nel territorio
italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare
notevoli difficolta' al funzionamento della SE, o
eventualmente della societa' partecipante, o delle sue
affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una
commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni
relative alla natura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali, nonche' per la concreta
determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli
difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata
dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro
danno.
4. La commissione e' composta da tre membri
rispettivamente designati:
a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti
dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di
informazione e consultazione;
b) dagli organi di direzione o di amministrazione
delle societa' partecipanti della societa' europea;
c) dalle parti di comune accordo.
5. In caso di mancato accordo sulla designazione del
terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4,
quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in
un'apposita lista di nomi, non superiore a sei,
preventivamente concordata.
6. La commissione conclude i propri lavori entro
quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso
proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.»
«Art. 10 (Tutela dei rappresentanti dei lavoratori). -
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i
membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei
lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per
l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei
lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di
amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE,
le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una
societa' partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro
funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie
previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e
dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati
membri in cui sono impiegati.
2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e
garanzie comportano altresi' il diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il
rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi
necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure
che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di
cui all'art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti
l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE,
nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa'
partecipanti.»
«Art. 11 (Sviamento di procedura). - 1. Qualora dopo la
registrazione della societa' europea intervengano modifiche
sostanziali nella societa' europea, nelle societa'
partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di
privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento
deve essere posto in essere un nuovo negoziato.
2. Il negoziato e' avviato su richiesta dei
rappresentanti dei lavoratori delle societa' sussidiarie o
stabilimenti della societa' europea e si svolge secondo le
procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della
situazione esistente alla data di avvio dei negoziati
inizialmente avviati ai sensi dell'art. 3.»
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, per la violazione della disposizione di
cui all'art. 8 il direttore generale della Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti interessate, valutati i lavori della commissione
tecnica di cui all'art. 8, applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di danaro da
1.033 euro a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo
dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o
della societa' partecipante di cui all'art. 8 di rendere
disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o
agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti
nell'accordo di cui all'art. 4, fatte salve le previsioni
di cui all'art. 8, e' costituita una commissione di
conciliazione composta da membri nominati dalle parti
interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti
stesse di comune accordo e costituita secondo le regole
dettate all'art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti
entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
direttore generale della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti medesime in
contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza
e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non
venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta
giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto
inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a
30.988 euro.».
«Allegato I
Parte terza.
Disposizioni di riferimento per la partecipazione
1. La partecipazione dei lavoratori alla SE e'
disciplinata dalle seguenti disposizioni:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di
amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente
all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei
lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si
applica per quanto possibile la lettera b);
b) negli altri casi di costituzione di una SE i
lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o
il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla
designazione di un numero di membri dell'organo di
amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu' alta
quota applicabile nelle societa' partecipanti prima
dell'iscrizione della SE.
2. Se nessuna delle societa' partecipanti era soggetta
a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione
della SE, non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni
per la partecipazione dei lavoratori.
3. La ripartizione dei seggi dell'organo di
amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri
rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le
modalita' secondo cui i lavoratori della SE possono
raccomandare la designazione dei membri di detti organi od
opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in
funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati
in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu'
Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale,
l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello
Stato membro in questione, in particolare dello Stato
membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno.
Ciascuno Stato membro puo' determinare le modalita' secondo
cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di
amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso
assegnati.
4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati
dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai
lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso,
di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale
organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei
membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto
di voto.».
 
Art. 17

Definizioni

1. AI fini del presente capo si intendono per:
a) «fusione»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;
b) «societa' risultante dalla fusione»: la societa' incorporante o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova societa', la societa' di nuova costituzione;
c) «societa' partecipante alla fusione»: la societa' incorporante, la societa' incorporata o, nel caso di fusione mediante costituzione di nuova societa', la societa' che prende parte alla fusione.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 2501 del codice civile:
«Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu'
societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una
nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa'
di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.».
 
Art. 18

Norme applicabili alla fusione

1. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, alla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V, capo X, sezione II, del libro V del codice civile.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, in caso di conflitto con le norme applicabili alle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera sugli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, e' data prevalenza alla legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione medesima.
3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione se la societa' partecipante alla fusione il cui controllo e' oggetto di acquisizione non e' una societa' italiana.
4. Resta altresi' salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una societa' europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di costituzione di una societa' cooperativa europea per fusione.

Note all'art. 18:
- Il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile
comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater.
- Per i regolamenti (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 si
veda nelle note all'art. 7.
 
Art. 19

Progetto di fusione

1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresi' risultare:
a) il tipo, la denominazione, e la sede nonche' la legge regolatrice della societa' risultante dalla fusione e di ciascuna delle societa' partecipanti;
b) ogni modalita' particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
c) i diritti accordati dalla societa' risultante dalla fusione ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
d) i vantaggi eventualmente attribuiti a favore dei membri degli organi di controllo delle societa' partecipanti alla fusione;
e) quando ne ricorrono i presupposti, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella societa' risultante dalla fusione e le alternative possibili;
f) le probabili ripercussioni della fusione sull'occupazione;
g) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla societa' risultante dalla fusione;
h) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione;
i) ove necessario, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune e' prevista dalla legge applicabile alle societa' partecipanti alla fusione;
l) la data di efficacia della fusione o i criteri per la sua determinazione;
m) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25 e l'indicazione del domicilio digitale presso il quale la societa' riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
n) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
o) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione.
2. Quando dalla fusione risulta una societa' regolata dalla legge di un altro Stato, il progetto deve altresi' indicare se la societa' italiana ha ricevuto, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in caso positivo, l'entita' e i soggetti che li hanno erogati. Sono inoltre indicati i procedimenti di revoca o decadenza dai benefici avviati, o i provvedimenti di revoca o decadenza adottati entro la data di cui al primo periodo e le somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni. In caso di fusione internazionale, i benefici pubblici localizzati indicati nel progetto sono quelli ricevuti nei dieci anni anteriori alla sua pubblicazione. L'indicazione di cui al primo periodo e' inserita anche se negativa.
3. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numero 3), del codice civile, non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate o, in mancanza di valore nominale, della loro parita' contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle societa' partecipanti alla fusione o la legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'art. 2501-ter del codice civile:
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al
deposito presso il registro delle imprese il progetto di
fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con
modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione.
Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet
del progetto e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso
unanime.».
 
Art. 20

Pubblicita'

1. Il progetto di fusione transfrontaliera e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione, insieme con un avviso ai soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi, che li informa della facolta' e delle modalita' di presentazione di osservazioni al progetto fino a cinque giorni prima della data dell'assemblea. Gli amministratori riferiscono all'assemblea delle osservazioni pervenute.
2. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione transfrontaliera e l'avviso sono pubblicati e messi a disposizione, senza oneri, nel sito Internet della societa' durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e, nel caso di approvazione del progetto, fino a fusione avvenuta. La pubblicazione avviene con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
3. La societa' che si avvale della pubblicazione sul sito Internet deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al comma 1, una nota informativa che indica:
a) per ciascuna societa' partecipante alla fusione e per l'eventuale societa' di nuova costituzione, il tipo, la denominazione e la sede;
b) il registro delle imprese presso cui sono iscritte le societa' partecipanti alla fusione e il relativo numero di iscrizione;
c) per ciascuna societa' partecipante alla fusione, l'indicazione delle modalita' di esercizio dei diritti da parte di creditori, dei lavoratori e dei soci;
d) il sito Internet nel quale sono accessibili per via telematica gratuitamente il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1 e informazioni esaurienti sulle modalita' previste dalla lettera c).
4. Il registro delle imprese rende accessibili al pubblico, senza oneri, tramite il BRIS, il progetto di fusione transfrontaliera, l'avviso di cui al comma 1, la nota informativa di cui al comma 3 e ogni altro documento depositato ai sensi del presente articolo.
5. I diritti applicati alla societa' per la pubblicita' nel registro delle imprese, prevista dal presente articolo, non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
 
Art. 21

Relazione dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo di ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai lavoratori nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e illustra le implicazioni della fusione transfrontaliera per i lavoratori e per l'attivita' futura della societa'. L'organo amministrativo puo' redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori.
2. La relazione destinata ai soci illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il valore di liquidazione delle azioni o quote per il caso di recesso, il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per determinarli nonche' segnala le eventuali difficolta' di valutazione insorte. La relazione indica, altresi', i diritti e le tutele di cui i soci dispongono ai sensi degli articoli 25 e 26. La relazione non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto della societa' italiana partecipante alla fusione.
3. Nella relazione destinata ai lavoratori sono illustrati l'impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all'ubicazione delle attivita' e sono indicate le misure eventualmente previste per la salvaguardia dell'occupazione e le ricadute dell'operazione su eventuali societa' controllate.
4. Quando dalla fusione risulta una societa' regolata dalla legge di altro Stato, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti illustra le informazioni indicate nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
5. La relazione non e' necessaria quando la societa' partecipante alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell'organo amministrativo.
6. Gli amministratori riferiscono all'assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dai lavoratori stessi. Se il parere di cui al primo periodo e' ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea, e' allegato alla relazione e messo a disposizione nelle medesime forme.
 
Art. 22

Relazione degli esperti

1. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile e' redatta da uno o piu' esperti scelti fra i soggetti di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, o una societa' di altro Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.
3. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile puo' essere redatta per tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o piu' esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali societa', o abilitati, da una autorita' amministrativa o giudiziaria in conformita' della legge applicabile ad una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla societa' risultante dalla fusione medesima. L'autorita' italiana competente alla designazione e' il tribunale del luogo in cui ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera.
4. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile contiene anche un parere sulla congruita' del valore di liquidazione, indicato nel progetto, per il caso di recesso, considerando i criteri di stima indicati nell'articolo 25, comma 5, e indicando:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di tali metodi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
5. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del valore di liquidazione e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
6. Se dalla fusione risulta una societa' di capitali italiana e alla fusione partecipa una societa' di altro Stato membro non soggetta alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, o a regole equivalenti, si applica l'articolo 2501-sexies, settimo comma, del codice civile.

Note all'art. 22:
- Si riportano gli articoli 2409-bis e 2501-sexies del
codice civile:
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' redigono una relazione
sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o
delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di
revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
Nazionale per le Societa' e la Borsa.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'art.
2343.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna societa' partecipante alla fusione.».
- Per la direttiva (UE) 2017/1132 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 23

Termini e deposito di atti

1. La relazione dell'organo amministrativo e' depositata in copia presso la sede della societa' e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa e' a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed e' inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti. Il progetto di fusione, una volta redatto, e' reso disponibile con le stesse modalita'.
2. La relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall'articolo 2501-septies del codice civile restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.
3. Per le modalita' di consultazione e rilascio di copia delle relazioni e degli atti si applica l'articolo 2501-septies, secondo comma, del codice civile.

Note all'art. 23:
- Si riporta l'art. 2501-septies del codice civile:
«Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle
stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione
in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al
termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia
decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove
redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'art.
2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto
dall'art. 2501-quater, secondo comma, la relazione
finanziaria semestrale.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta
del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La
societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti,
qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet
della societa' dal quale sia possibile effettuarne
liberamente copia o stampa.».
 
Art. 24

Decisione

1. Per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione e' presa con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, nelle societa' a responsabilita' limitata, la decisione e' presa anche con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.
2. Lo statuto puo' richiedere una maggioranza piu' elevata, purche' non superiore ai nove decimi del capitale sociale. In nessun caso la maggioranza richiesta per l'approvazione di un'operazione di trasformazione o di scissione e' superiore a quella prevista per la fusione. Il primo e il secondo periodo non si applicano alle decisioni sulle fusioni transfrontaliere adottate dalle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
3. Per l'approvazione del progetto e' richiesto il consenso di ciascun socio che, con l'operazione, assume maggiori obblighi economici nei confronti di altri soci o della societa' o assume responsabilita' illimitata nei confronti di terzi.
4. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera puo' essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalita' di partecipazione dei lavoratori nella societa' risultante dalla fusione.
5. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le societa' partecipanti alla fusione deliberino le medesime modifiche.
6. L'incongruita' del rapporto di cambio o del valore di liquidazione o la non correttezza delle relative informazioni contenute nelle relazioni di cui agli articoli 21 e 22 non costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'efficacia o l'annullamento della decisione.
7. Per la regolare costituzione degli organi competenti e per la decisione sulla fusione adottata dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo.

Note all'art. 24:
- Si riporta l'art. 2502 del codice civile:
«Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La
fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi
partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di
persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, salva la facolta' di recesso per il socio che non
abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione
dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione puo' apportare al progetto di
cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono
sui diritti dei soci o dei terzi.».
 
Art. 25

Recesso

1. Quando dalla fusione transfrontaliera risulta una societa' di altro Stato membro, i soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di fusione, ferme restando le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto, hanno diritto di recedere dalla societa' italiana che partecipa alla fusione in conformita' al presente articolo. Quando la societa' risultante dalla fusione e' italiana, i soci della societa' italiana che partecipa alla fusione hanno diritto di recedere in conformita' a quanto previsto dal codice civile, ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3 e degli articoli 19, comma 1, lettera m), e 21, comma 2.
2. I soci che hanno partecipato all'assemblea che ha adottato la delibera di cui all'articolo 24 possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione. I soci assenti e i soci privi del diritto di voto nell'assemblea che ha approvato il progetto di fusione possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
3. La dichiarazione di recesso contiene le indicazioni di cui all'articolo 2437-bis del codice civile e, a pena di decadenza, l'eventuale contestazione del valore indicato nel progetto di fusione. Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata oppure mediante documento informatico sottoscritto con la firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e trasmesso al domicilio digitale indicato nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera m).
4. Alla liquidazione delle azioni o quote dei soci recedenti si applicano gli articoli 2437-quater e 2473, quarto comma, del codice civile, con le seguenti eccezioni:
a) l'offerta in opzione ai soci e l'eventuale collocamento presso terzi avvengono al valore fissato nel progetto di fusione;
b) nella societa' per azioni, l'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per il recesso;
c) in caso di assenza di utili o riserve disponibili nel patrimonio della societa' incorporata, resta fermo l'obbligo della societa' di liquidare il socio recedente e non e' pregiudicata l'attuazione della fusione, fatti salvi l'opposizione dei creditori prevista dall'articolo 2503 del codice civile e, ove applicabile, il rispetto dei requisiti di capitale da parte della societa' risultante dalla fusione;
d) la liquidazione avviene non oltre sessanta giorni dalla data in cui la fusione ha avuto effetto.
5. Il valore di liquidazione e' determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione, se presente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche' dell'eventuale valore di mercato delle azioni o quote. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2437-ter, terzo e quarto comma, del codice civile.
6. In caso di contestazione del valore di liquidazione da parte di uno o piu' soci, da effettuarsi nella dichiarazione di recesso, tale valore e' determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. L'istanza di nomina dell'esperto e' presentata entro trenta giorni dall'iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese al tribunale ove la societa' partecipante ha sede. Per le societa' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e' competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 168 del 2003. Il tribunale assegna all'esperto un termine fino a sessanta giorni dalla nomina, prorogabile per gravi motivi di ulteriori sessanta giorni, per la determinazione del valore di liquidazione. In caso di eccezionale difficolta' di valutazione, i termini di cui al quarto periodo possono essere raddoppiati. Il tribunale regola le spese di lite secondo i criteri di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile e, se richiesto, provvede alla liquidazione del compenso dell'esperto. La determinazione del valore ha efficacia nei confronti della societa' e di tutti i soci recedenti che lo hanno contestato e puo' essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Quando dalla determinazione dell'esperto risulta un valore superiore a quello indicato nel progetto, la differenza e' corrisposta entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell'esperto nella cancelleria del tribunale.
7. Se non e' diversamente previsto nell'atto di trasferimento delle azioni o quote, il recedente conserva la qualita' di socio sino alla data in cui la fusione diviene efficace.

Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 1349, 2437-bis, 2437-ter,
2437-quater, 2473 e 2503 del codice civile:
«Art. 1349 (Determinazione dell'oggetto). - Se la
determinazione della prestazione dedotta in contratto e'
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere
con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione e' fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se
manca la determinazione del terzo e le parti non si
accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della produzione a
cui il contratto eventualmente abbia riferimento.»
«Art. 2437-bis (Termini e modalita' di esercizio). - Il
diritto di recesso e' esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del
socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima
ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.»
«Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del valore
delle azioni). - Il socio ha diritto alla liquidazione
delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma.
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'art. 1349.»
«Art. 2437-quater (Procedimento di liquidazione). - Gli
amministratori offrono in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il
diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la societa'
si scioglie.».
«Art. 2473 (Recesso del socio). - L'atto costitutivo
determina quando il socio puo' recedere dalla societa' e le
relative modalita'. In ogni caso il diritto di recesso
compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento
dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o
scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di
una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo
e al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto della societa'
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma
dell'art. 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni
in materia di recesso per le societa' soggette ad attivita'
di direzione e coordinamento.
Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il
diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo'
essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta
giorni; l'atto costitutivo puo' prevedere un periodo di
preavviso di durata maggiore purche' non superiore ad un
anno.
I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di
ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e'
determinato tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato
esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro
centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta
alla societa'. Esso puo' avvenire anche mediante acquisto
da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente
individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il
rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o,
in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale
sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e,
qualora sulla base di esso non risulti possibile il
rimborso della partecipazione del socio receduto, la
societa' viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la
delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo
scioglimento della societa'.».
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione
prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta,
per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da
un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il
regolamento (UE) n. 910/2014, si veda nelle note all'art.
5.
- Si riportano gli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura civile:
«Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non
superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la
proposta al pagamento delle spese del processo maturate
dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'art. 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le
spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda.».
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare
la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
«Art. 93 (Distrazione delle spese). - Il difensore con
procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza
in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli
altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che
dichiara di avere anticipate.
Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso
che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al
giudice, con le forme stabilite per la correzione delle
sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e
le spese.»
«Art. 94 (Condanna di rappresentanti o curatori). - Gli
eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale
coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio
possono essere condannati personalmente, per motivi gravi
che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese
dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con
la parte rappresentata o assistita.»
«Art. 95 (Spese del processo di esecuzione). - Le spese
sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti
che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico
di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio
stabilito dal codice civile.».
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il
giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore
della cassa delle ammende, di una somma di denaro non
inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».
«Art. 97 (Responsabilita' di piu' soccombenti). - Se le
parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna
di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo
interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna
solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno
interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle
spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, comma 1,
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione
di sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti
d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273):
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti in materia di:
a) controversie di cui all'art. 134 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e
cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato
dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime
transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di
diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della
normativa antitrust dell'Unione europea;
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del
libro quarto del codice di procedura civile.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti,
relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle
societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle
societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i
procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli
concernenti l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le
azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i
componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonche' contro il soggetto incaricato della revisione
contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o
da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo
comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma,
2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da
quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita'
promosse dai creditori delle societa' controllate contro le
societa' che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359, primo
comma, numero 3), all'art. 2497-septies e all'art.
2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di
lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei
quali sia parte una delle societa' di cui al presente
comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al
consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove comunque sussista la
giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.»
«Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1.
Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le
controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari
criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel
rispetto delle normative speciali che le disciplinano,
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi
nel territorio della regione sono assegnate alla sezione
specializzata avente sede nel capoluogo di regione
individuato ai sensi dell'art. 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti
d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono
assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti
di corte d'appello.
1-bis - 1-ter (Omissis).».
 
Art. 26

Contestazione del rapporto
di cambio

1. I soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati dalla non congruita' del rapporto di cambio, hanno diritto, subordinatamente all'efficacia della fusione e salvo che sia esercitato il diritto di recesso, al pagamento, da parte della societa' risultante dalla fusione, di un indennizzo pari alla differenza tra il valore che la partecipazione avrebbe avuto in base ad un rapporto di cambio congruamente determinato e il valore che la medesima partecipazione ha in base al rapporto di cambio fissato nel progetto, calcolati alla data di approvazione del progetto.
2. La domanda di determinazione dell'indennizzo e' proposta, a pena di decadenza, nei confronti della societa' risultante dalla fusione entro novanta giorni dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia. La proposizione della domanda non impedisce l'iscrizione della fusione transfrontaliera.
3. L'esercizio dell'azione di cui al comma 2 non pregiudica l'esercizio, da parte dei soci, dell'azione risarcitoria nei confronti della societa', degli amministratori o degli esperti indipendenti.
 
Art. 27
Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla
contestazione del rapporto di cambio.

1. I diritti di cui agli articoli 25 e 26 sono disciplinati dalla legge dello Stato da cui e' regolata la societa' partecipante alla fusione e le relative controversie, se non devolute ad arbitri, sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione di tale Stato, anche dopo che la fusione transfrontaliera ha avuto effetto.
2. In caso di fusione internazionale, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, sulle controversie di cui al comma 1 riguardanti una societa' italiana partecipante alla fusione, sussiste la giurisdizione italiana, anche dopo che la fusione ha avuto effetto, indipendentemente dalla sede e dalla legge regolatrice della societa' risultante dalla fusione.
3. La competenza appartiene al tribunale ove la societa' partecipante alla fusione ha sede. Relativamente alle societa' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto n. 168 del 2003.

Note all'art. 27:
- Per gli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168 si veda nelle note
all'art. 25.
 
Art. 28

Opposizione dei creditori

1. Il certificato preliminare alla fusione non puo' essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3. Il certificato puo' essere rilasciato prima del termine di novanta giorni quando risulta il consenso dei creditori della societa' anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi dello stesso articolo 2501-sexies, sesto comma, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione, considerato anche il mutamento di legge applicabile, rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
2. Se non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 1, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla fusione, possono proporre opposizione nel suddetto termine di novanta giorni. Si applica l'articolo 2445, quarto comma, del codice civile.
3. Le garanzie prestate dalla societa' a norma del presente articolo sono subordinate all'efficacia della fusione.

Note all'art. 28:
- Si riportano gli articoli 2445 e 2501-sexies del
codice civile:
«Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di
societa' cui si applichi l'art. 2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione.»
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' redigono una relazione
sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o
delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di
revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
Nazionale per le Societa' e la Borsa.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'art.
2343.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna societa' partecipante alla fusione.»
 
Art. 29

Certificato preliminare

1. Su richiesta della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge, degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione.
2. Alla richiesta sono allegati:
a) il progetto di fusione transfrontaliera;
b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dalle societa' partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione e' iniziata;
f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una societa' soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della societa' ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;
h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);
i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:
a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;
c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;
d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalita' di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;
f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla societa' richiedente;
g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.
4. Il certificato preliminare e' rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessita', specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.
5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalita' necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della societa' richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla societa' un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la societa' puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non e' possibile sanare tali mancanze o la societa' non provvede nel termine concessole, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della societa' il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.
6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la societa' partecipante ha sede. Per le societa' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e' competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.
7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalita' previste dalla legge o non osservate formalita' necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.
8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della societa', e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalita' di trasmissione, l'autorita' competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.
9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della societa' nel registro delle imprese.

Note all'art. 29:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
- Si riportano gli articoli 2359 e 2445 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- . Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.»
«Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - . La
riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare
le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di
societa' cui si applichi l'art. 2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione.»
- Si riporta l'art. 737 del codice di procedura civile:
«Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). -
. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera
di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.».
- Per articoli 3 e 4, comma 1, del citato decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168 si veda nelle note
all'art. 25.
 
Art. 30

Certificato preliminare in caso di debiti
e benefici pubblici

1. Quando dalla fusione transfrontaliera risulta una societa' soggetta alla legge di altro Stato, la societa' italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, e' tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformita' all'articolo 31. Sono rilevanti, ai fini dell'applicazione del primo periodo:
a) debiti tributari, contributi previdenziali o premi assicurativi, rispettivamente certificati dall'Agenzia delle entrate, dall'INPS e dall'INAIL e dell'agente della riscossione, anche non definitivamente accertati;
b) sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, certificate dall'Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia, secondo le risultanze dell'anagrafe prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
c) debiti, anche nei confronti di societa' a controllo pubblico, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per la restituzione di benefici pubblici non localizzati quando e' stato adottato il provvedimento di revoca o decadenza del beneficio o avviato il relativo procedimento o escussa la garanzia da parte del creditore;
d) debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati, quando l'amministrazione o l'ente creditore ha adottato un provvedimento di decadenza dal beneficio o avviato il relativo procedimento o quando la societa' partecipante alla fusione, che ha ricevuto il beneficio, o altra societa' che sia con essa in relazione di controllo o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ha comunicato l'intenzione di chiudere il sito beneficiato e cessare definitivamente o ridimensionare l'attivita' con la riduzione del personale ai sensi dell'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione, dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, secondo le risultanze dell'elenco previsto dall'articolo 52, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, la societa' di capitali italiana che partecipa alla fusione e' tenuta a soddisfare o garantire i debiti di cui allo stesso comma 1, secondo periodo, lettere a), b) e c), quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) nella relazione allegata a uno dei bilanci relativi ai tre esercizi anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, e depositati nel registro delle imprese, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti evidenzia dubbi significativi sulla capacita' della societa' di mantenere la continuita' aziendale;
b) la societa' si trova in stato di liquidazione o ha revocato la liquidazione nei tre anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione;
c) dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile o dall'ultimo bilancio di esercizio depositato prima della pubblicazione del progetto di fusione il patrimonio netto risulta negativo o inferiore al minimo legale salvo che la societa', al momento della pubblicazione del progetto di fusione, abbia adottato i provvedimenti di cui agli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile o che la legge consenta di posticiparne l'adozione;
d) nei tre esercizi anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione, la societa' ha omesso il deposito di uno o piu' bilanci e, a tale fine, si considera omesso il deposito avvenuto con ritardo di oltre duecentoquaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste dal presente articolo, il notaio puo' chiedere la relazione giurata di un revisore legale o di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro, designato dal notaio stesso, avente i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 5, comma 4.
4. Il presente articolo non si applica alle societa' regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Note all'art. 30:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella G.U. 19 giugno 2001, n. 140.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale
europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) - b) (Omissis);
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari che applicano, agli enti con personalita'
giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di
personalita' giuridica, le sanzioni amministrative
dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
d) - q) (Omissis).».
- Si riporta il testo del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
da a) a l) (Omissis);
m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) - p) (Omissis).».
- Si riportano gli articoli 2359, 2447, 2482-ter e
2501-quater del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- . Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.»
«Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale). - . Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'.»
«Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale). - . Se, per la perdita di oltre un terzo
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'.»
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - .
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla
fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato
sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione
finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali,
purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal
giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.»
- Per l'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n.
234 si veda nelle note alle premesse del presente decreto.
- Si riporta il comma 224 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto
occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso
dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda
procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento,
di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato
nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della
relativa attivita' e con licenziamento di un numero di
lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare
comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere
alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria nonche' alle sedi
territoriali delle associazioni sindacali di categoria
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione puo' essere
effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla
quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.»
- Per il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 31

Modalita' di costituzione e disciplina delle garanzie
per i debiti e benefici pubblici

1. Le garanzie di cui all'articolo 30 sono costituite per un ammontare pari al centoquindici per cento del debito residuo mediante:
a) cauzione in denaro o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, costituiti in deposito o pegno a favore dell'ente creditore presso una banca;
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
2. La fideiussione rilasciata ai sensi del comma 1, lettera b), contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile e l'obbligo di adempiere entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente creditore.
3. La garanzia ha effetto subordinatamente all'efficacia della fusione ed e' svincolata se il debito si estingue per qualsiasi causa o se l'atto o il provvedimento da cui il debito medesimo deriva e' dichiarato nullo o annullato con decisione amministrativa o giurisdizionale definitiva. In caso di riduzione di almeno un quinto dell'ammontare del debito, la societa' debitrice o il garante ha diritto a chiedere la proporzionale riduzione dell'importo della garanzia.
4. L'attestato di avvenuta prestazione della garanzia, che l'ente creditore rilascia, a richiesta della societa' debitrice, costituisce prova del soddisfacimento della condizione per il rilascio del certificato preliminare.

Note all'art. 31:
- Si riporta l'art. 1957 del codice civile:
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). - .
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.»
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 161 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.».
 
Art. 32

Atto di fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico.
2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile ed espleta il controllo di legalita' di cui all'articolo 33.
3. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato l'atto pubblico di fusione e' redatto dall'autorita' competente dello Stato la cui legge e' applicabile alla societa' risultante dalla fusione ed e' depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 34, comma 2. Quando tale legge non prevede che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico e nel caso di fusione internazionale, l'atto di fusione e' redatto dal notaio.

Note all'art. 32:
- Si riporta l'art. 2504 del codice civile:
«Art. 2504 (Atto di fusione). - . La fusione deve
risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.»
 
Art. 33

Controllo di legalita' della fusione transfrontaliera

1. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle societa' partecipanti, espleta il controllo di legalita' sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalita' di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalita' acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorita', senza oneri, dal registro delle imprese, tramite il BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;
b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle societa' partecipanti;
c) quando necessario, siano state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 39.
3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7.
4. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' una societa' di altro Stato membro il controllo di legalita' di cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.
 
Art. 34

Pubblicita'

1. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui all'articolo 33, comma 1, e ai certificati preliminari, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle societa' italiane partecipanti e la societa' risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' italiane partecipanti alla fusione.
2. Se la societa' risultante dalla fusione e' una societa' di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 33, comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa' italiana partecipante alla fusione.
 
Art. 35

Efficacia della fusione transfrontaliera

1. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e' italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale societa'. Nella fusione mediante incorporazione puo' essere stabilita una data successiva.
2. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, l 'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente registro delle imprese in cui e' iscritta ciascuna societa' partecipante alla fusione che l'operazione ha acquistato efficacia, affinche' provveda alla relativa cancellazione.
3. Quando la societa' risultante dalla fusione e' una societa' di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto e' determinata dalla legge applicabile a tale societa'.
4. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, nel caso di cui al comma 3, la societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e' cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, tramite il BRIS, da parte del registro delle imprese in cui e' iscritta la societa' risultante dalla fusione, che la fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia provveduto all'iscrizione di cui all'articolo 34, comma 2.
 
Art. 36

Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
2. La societa' italiana risultante dalla fusione adempie le formalita' particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla societa' di altro Stato membro partecipante alla fusione per l'opponibilita' a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale societa'.

Note all'art. 36:
- Si riporta l'art. 2504-bis del codice civile:
«Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - . La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle
attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies. Se
dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad
apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia
dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in
una voce dei fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova
societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una
societa' di capitali non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.»
 
Art. 37

Invalidita' della fusione transfrontaliera

1. Non puo' essere pronunciata l'invalidita' della fusione transfrontaliera quando ha acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 35.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione.
 
Art. 38

Formalita' semplificate

1. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della societa' incorporata:
a) il progetto non contiene le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), e di cui all'articolo 2505, primo comma, del codice civile;
b) non e' richiesta la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e quella degli esperti indipendenti, salvo il caso di cui all'articolo 2501-bis del codice civile;
c) la relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori e' richiesta per la sola societa' incorporante e contiene anche le informazioni relative alle ricadute dell'operazione sull'occupazione nella societa' incorporata;
d) il progetto di fusione puo' non essere approvato da parte dell'assemblea della societa' italiana incorporata;
e) con riguardo alla societa' italiana incorporante, si applica l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 si applica anche alla fusione transfrontaliera per incorporazione quando una sola persona detiene, direttamente o indirettamente, per il tramite di una o piu' societa' partecipanti alla fusione, tutte le azioni o quote sia della societa' incorporante, sia di quelle incorporate.
3. Quando le stesse persone detengono partecipazioni, nella medesima proporzione, in ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione, non e' richiesta la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e la relazione degli esperti indipendenti e non si applicano l'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3, 4 e 5 del codice civile e l'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), del presente decreto.
4. Quando una fusione per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene almeno il novanta per cento ma non la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della societa' incorporata, la relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci, la relazione degli esperti indipendenti e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile sono richieste se previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa' incorporante o la societa' incorporata.
5. Nel caso previsto dal comma 4, se il progetto di fusione concede agli altri soci il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societa' incorporante, il corrispettivo per la cessione, determinato con i criteri previsti per il recesso, e' indicato nel progetto di fusione ed e' oggetto di parere ai sensi dell'articolo 22, comma 5. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25 e 27.

Note all'art. 38:
- Si riportano gli articoli 2501-bis, 2501-ter,
2501-quater e 2505 del codice civile:
«Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). - . Nel caso di fusione tra societa', una
delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il
patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve
indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della societa'
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti della
societa' obiettivo o della societa' acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.»
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - . L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al
deposito presso il registro delle imprese il progetto di
fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con
modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione.
Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet
del progetto e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso
unanime.»
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - .
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla
fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato
sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione
finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali,
purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal
giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.»
«Art. 2505 (Incorporazione di societa' interamente
possedute). - . Alla fusione per incorporazione di una
societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le
quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli
articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la
fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa,
con deliberazione risultante da atto pubblico, dai
rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa'
partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art.
2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla
societa' incorporante, quelle dell'art. 2501-septies.
I soci della societa' incorporante che rappresentano
almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in
ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto
giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo
comma dell'art. 2501-ter, chiedere che la decisione di
approvazione della fusione da parte della incorporante
medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art.
2502.»
 
Art. 39

Partecipazione dei lavoratori

1. Quando almeno una delle societa' partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro dalla quale e' regolata, la partecipazione dei lavoratori nella societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalita' stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella societa' stessa o, in mancanza di tali accordi, dalle disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza, del decreto legislativo n. 188 del 2005, in quanto applicabili.
2. Se almeno una delle societa' partecipanti alla fusione applica un regime di partecipazione dei lavoratori, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e i competenti organi di direzione o amministrazione delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera possono decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1, a decorrere dalla data di efficacia della fusione transfrontaliera.
3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo n. 188 del 2005:
a) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5, 6 e 11;
b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), e 3;
c) articoli 6, 8, 10 e 12.
4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 si applicano:
a) se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non e' stato raggiunto un accordo entro il termine previsto e i competenti organi di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione accettano l'applicazione di tali disposizioni;
b) se una o piu' delle societa' partecipanti applica, anteriormente alla fusione, una o piu' forme di partecipazione che interessano, nell'insieme, almeno un terzo del numero complessivo dei lavoratori di tutte le societa' partecipanti;
c) se una o piu' delle societa' partecipanti applica forme di partecipazione che interessano meno di un terzo del numero complessivo dei lavoratori, a condizione che la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza, del decreto legislativo n. 188 del 2005. Si applicano l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 188 del 2005 e l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2021.
6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, puo' essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera. La quota indicata nel primo periodo non puo' essere inferiore a un terzo se in una delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.
7. La societa' italiana risultante dalla fusione transfrontaliera tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione.
8. La societa' di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, ove compatibili.
9. Nel caso previsto dal comma 2, la societa' comunica ai lavoratori o ai loro rappresentanti la propria determinazione di adottare le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 o avviare i negoziati preliminari. In ogni caso, la societa' comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.

Note all'art. 39:
- Per il regolamento (CE) n. 2157/2001 si veda nelle
note all'art. 7.
- Per gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 e Allegato I,
Parte terza, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188
si veda nelle note all'art. 16.
 
Art. 40

Informazione e consultazione
dei lavoratori

1. I diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, in quanto applicabili alla societa' italiana partecipante alla fusione, sono esercitati secondo le modalita' di cui al comma 2, ferme restando le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali, nonche' le eventuali prassi piu' favorevoli per i lavoratori.
2. La relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori e' messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Su richiesta scritta, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la societa' avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito qualora, decorsi venti giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. La societa' comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto, prima che l'assemblea abbia luogo. Gli amministratori procedono ai sensi dell'articolo 21, comma 6.
3. Restano fermi gli articoli 2112 del codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Note all'art. 40:
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
recante: «Attuazione della direttiva 2002/14/CE che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e
alla consultazione dei lavoratori», e' pubblicato nella
G.U. 21 marzo 2007, n. 67.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113,
recante: «Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie», e' pubblicato nella G.U. 27 luglio
2012, n. 174.
- Si riporta l'art. 2112 del codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - . In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.»
- Si riporta l'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990)):
«Art. 47 (Trasferimento d'azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.
1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito
degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza
disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere
effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di
acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo
concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi
l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo'
essere subordinata alla successiva attribuzione
dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo,
nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi,
con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, l'art. 2112
del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario
dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto
attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le
limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi
anche attraverso i contratti collettivi di cui all'art. 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il
trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concordato preventivo in regime
di continuita' indiretta, ai sensi dell'art. 84, comma 2,
del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento
di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi
non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali e' stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita'.
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
confronti delle quali vi sia stata apertura della
liquidazione giudiziale o di concordato preventivo
liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata, i rapporti di lavoro continuano con il
cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle
consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque
stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,
contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'art. 2112,
commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi' salva la
possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo
incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle
sedi di cui all'art. 2113, ultimo comma del codice civile.
5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si
applica l'art. 2112, comma 2, del codice civile e il
trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile
nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di
garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a
favore dei lavoratori che passano senza soluzione di
continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi
predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella
della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini
dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal
trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine
rapporto e di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal
Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che
sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto
dell'art. 84, comma 5, del codice della crisi e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
confronti delle quali vi sia stata sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata e nel corso della consultazione di cui ai
precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori
il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non
trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che
dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il
predetto accordo puo' altresi' prevedere che il
trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che
quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle
dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che comunque non passano alle
dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del
subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del
trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente,
dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo
al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art.
2112 del codice civile.».
 
Art. 41

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «scissione»: l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile;
b) «societa' partecipante alla scissione»: la societa' scissa e, se preesistente alla scissione, la societa' beneficiaria;
c) «societa' risultante dalla scissione»: la societa' beneficiaria.

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 2506 del codice civile:
«Art. 2506 (Forme di scissione). - . Con la scissione
una societa' assegna l'intero suo patrimonio a piu'
societa', preesistenti o di nuova costituzione, o parte del
suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa', e
le relative azioni o quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purche' non
superiore al dieci per cento del valore nominale delle
azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per
consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite
azioni o quote di una delle societa' beneficiarie della
scissione, ma azioni o quote della societa' scissa.
La societa' scissa puo', con la scissione, attuare il
proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare
la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.».
- Per l'art. 2506.1 del codice civile si veda l'art. 51
del presente decreto.
 
Art. 42

Norme applicabili alla scissione

1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla societa' italiana partecipante alla scissione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione III del libro V del codice civile.
2. Si applicano alla scissione gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 e 40. Tutti i riferimenti alla fusione s'intendono riferiti anche alla scissione.
3. Alla scissione mediante scorporo non si applicano gli articoli 25, 27 e 45 e non sono richieste le relazioni di cui agli articoli 21 e 22.
4. Quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e i criteri di attribuzione delle azioni o quote sono proporzionali, la relazione degli esperti e' richiesta per i soli contenuti di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6.
5. Nell'operazione di scissione mediante assegnazione a favore di una societa' preesistente in caso di conflitto con le norme applicabili alla societa' di altro Stato membro partecipante alla scissione rispetto gli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 46, si applica l'articolo 18, comma 2.
6. Resta altresi' salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una societa' europea e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di costituzione di una societa' cooperativa europea.

Note all'art. 42:
- Per i regolamenti (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 si
veda nelle note all'art. 7.
 
Art. 43

Progetto di scissione

1. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2506-bis, primo comma, del codice civile e di cui all'articolo 19 e indica i criteri di ripartizione degli elementi dell'attivo e del passivo non espressamente assegnati oppure sopravvenuti. Nella scissione mediante scorporo, il progetto non comprende le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e m), e comma 3.
2. Quando la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, tale elemento e' ripartito, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio della societa' scissa, tra le societa' beneficiarie e, in caso di assegnazione parziale del patrimonio della societa' scissa, tra quest'ultima e le societa' beneficiarie. La ripartizione avviene in misura proporzionale alla quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna societa', cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio.
3. Quando la destinazione di un elemento del passivo non e' desumibile dal progetto, di tale passivita' rispondono in solido, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio, le societa' beneficiarie e, in caso di assegnazione parziale del patrimonio, la societa' scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o mantenuto da ciascuna societa'.
4. Il progetto indica i criteri di distribuzione, tra i soci della societa' scissa, delle azioni o quote delle societa' beneficiarie ed eventualmente della societa' scissa. Si osservano le maggioranze previste dall'articolo 24, comma 1, anche nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2506, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile.
5. Il conguaglio in danaro di cui all'articolo 2506, secondo comma, del codice civile non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate o, in mancanza di valore nominale, della loro parita' contabile, salvo che la legge applicabile alla societa' scissa o almeno a una delle societa' beneficiarie consenta il conguaglio in danaro in misura superiore.

Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 2506-bis del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2506-bis (Progetto di scissione). - . L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige un progetto dal quale devono risultare i dati
indicati nel primo comma dell'art. 2501-ter ed inoltre
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e
dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e'
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione
dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito
tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e'
solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa'
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e'
desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo
caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa'
scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita'
solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio
netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle societa'
beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione
delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro
quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo
deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per
un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri
previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e'
posto l'obbligo di acquisto. Il progetto di scissione
mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3),
4), 5) e 7) dell'art. 2501-ter, primo comma, ne' altro
contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o
quote delle societa' beneficiarie alla societa' stessa,
anziche' ai suoi soci.
Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito
Internet della societa' a norma dell'art. 2501-ter, commi
terzo e quarto.».
- Per l'art. 2506 del codice civile vedi note all'art.
41 del presente decreto.
 
Art. 44

Recesso e diritto di vendita

1. Quando il progetto di scissione transfrontaliera prevede l'attribuzione proporzionale ai soci di azioni o quote di una o piu' societa' di un altro Stato membro, i soci che non hanno concorso all'approvazione della scissione hanno diritto di recedere dalla societa' italiana scissa.
2. Le condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso del socio da una societa' italiana partecipante alla scissione in qualita' di beneficiaria, sono regolate dal codice civile e si applicano gli articoli 19, comma 1, lettera m), e 21, comma 2.
3. Quando la destinazione del debito verso il socio, per il caso di recesso, non e' desumibile dal progetto, dopo che la scissione ha avuto efficacia si applica l'articolo 43, comma 3.
4. Quando il progetto prevede una attribuzione di azioni o quote ai soci non proporzionale alla partecipazione originaria, si applica l'articolo 2506-bis, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
5. Al diritto di vendita previsto dal comma 4 si applica l'articolo 25, commi 2, 3, 4, lettera d), 5, 6 e 7. La proposta di acquisto, allegata al progetto di scissione, e' irrevocabile e obbliga il proponente a corrispondere al socio che esercita il diritto di vendita il corrispettivo fissato nel progetto e l'eventuale maggior valore determinato ai sensi dell'articolo 25, comma 6. Ciascuna societa' e' responsabile in solido, ai sensi dell'articolo 2506-quater, terzo comma, del codice civile, dell'obbligo assunto dal proponente, fermo restando il diritto di rivalsa.

Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 2506-quater del codice
civile:
«Art. 2506-quater (Effetti della scissione). - . La
scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto
di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui
sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere
tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso
di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per
gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-ter, numeri 5) e
6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si
applica il quarto comma dell'art. 2504-bis.
Qualunque societa' beneficiaria puo' effettuare gli
adempimenti pubblicitari relativi alla societa' scissa.
Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei
limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, dei debiti della societa' scissa non
soddisfatti dalla societa' cui fanno carico.».
- Per l'art. 2506-bis del codice civile si veda nelle
note all'art. 43.
 
Art. 45

Contestazione dei criteri di assegnazione
o del rapporto di cambio

1. Quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e il progetto prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, i soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati dalla non congruita' del rapporto di cambio applicato hanno diritto, subordinatamente all'efficacia della scissione e salvo che sia esercitato il diritto di vendita, al pagamento di un indennizzo pari alla differenza, calcolata alla data di approvazione del progetto, tra il valore della partecipazione originaria e la somma dei valori delle partecipazioni mantenute o acquisite per effetto della scissione.
2. Risponde solidalmente dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo ciascuna societa', scissa o beneficiaria, a cui il progetto di scissione destina una frazione di patrimonio netto di valore effettivo superiore al valore della partecipazione detenuta nella societa' scissa dai soci assegnatari delle relative azioni o quote. A tale fine non sono calcolati la frazione di patrimonio netto e il valore della partecipazione riferibili ai soci pregiudicati dal rapporto di cambio.
3. La domanda di cui al comma 1 e' proposta a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data in cui la scissione ha acquistato efficacia. La proposizione della domanda non impedisce l'iscrizione della scissione. Quando beneficiaria della scissione e' una societa' preesistente, per la contestazione del rapporto di cambio e per la liquidazione dell'indennizzo si applica l'articolo 26.
4. L'esercizio delle azioni di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio, da parte dei soci, dell'azione risarcitoria nei confronti della societa', degli amministratori o degli esperti indipendenti.
 
Art. 46

Atto di scissione transfrontaliera

1. La scissione transfrontaliera risulta da atto pubblico.
2. Quando la scissa e' una societa' italiana, il notaio redige l'atto pubblico di scissione di cui agli articoli 2504 e 2506-ter, quinto comma, del codice civile.
3. Quando beneficiaria della scissione e' una societa' italiana, l'atto pubblico e' redatto dall'autorita' competente designata dalla legge applicabile alla societa' scissa ed e' depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 48, comma 2. Quando tale legge non prevede che la scissione transfrontaliera risulti da atto pubblico, il notaio provvede a redigerlo o riceve in deposito l'atto pubblico redatto dall'autorita' competente designata dalla legge applicabile ad altra societa' beneficiaria. In ogni caso il notaio espleta il controllo di legalita' di cui all'articolo 47.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, quando beneficiaria della scissione e' una societa' preesistente, l'atto pubblico di scissione puo' essere redatto a norma dell'articolo 32, commi 2 e 3.

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 2506-ter del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2506-ter (Norme applicabili). - . L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformita' agli articoli 2501-quater e
2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa. Quando la
scissione si realizza mediante aumento di capitale con
conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione
dell'organo amministrativo menziona, ove prevista,
l'elaborazione della relazione di cui all'art. 2343 e il
registro delle imprese presso il quale tale relazione e'
depositata.
Si applica alla scissione l'art. 2501-sexies; la
situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater e le
relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale o quando la scissione
avviene mediante scorporo.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli
2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,
2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma,
2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione
contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
scissione.
Alla scissione mediante scorporo non si applica il
diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.».
- Per gli articoli 2504 del codice civile si veda nelle
note all'art. 32.
 
Art. 47

Controllo di legalita' della scissione transfrontaliera

1. Se beneficiaria della scissione e' una societa' italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di scissione transfrontaliera, espleta il controllo di legalita' sull'attuazione della scissione transfrontaliera, rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalita' di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalita' acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorita', presso il registro delle imprese tramite il BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese delle societa' di nuova costituzione regolate dalla legge italiana;
b) tutte le societa' partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto di scissione transfrontaliera;
c) sia pervenuto il certificato preliminare alla scissione transfrontaliera relativo alla societa' scissa e alle altre societa' eventualmente partecipanti alla scissione in qualita' di beneficiarie;
d) quando necessario, siano state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 50.
3. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o omette il rilascio dell'attestazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5, 6 e 7.
4. Se beneficiaria della scissione e' una societa' di altro Stato membro il controllo di legalita' di cui al comma 1 e' espletato dall'autorita' all'uopo designata da tale Stato.
 
Art. 48

Pubblicita'

1. Per la societa' italiana scissa, l'atto di scissione, unitamente alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 47, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa', entro trenta giorni dall'ultima attestazione. Se una o piu' tra le beneficiarie sono societa' italiane, il deposito relativo ad esse non puo' precedere quello relativo alla societa' scissa.
2. Per la societa' italiana beneficiaria della scissione, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 47, comma 1, l'atto pubblico di scissione, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la societa' ha sede. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui e' iscritta la societa' scissa.
 
Art. 49

Efficacia della scissione transfrontaliera

1. La scissione transfrontaliera di una societa' italiana acquista efficacia quando l'ufficio del registro delle imprese in cui tale societa' e' iscritta ha avuto notizia dell'iscrizione dell'atto di scissione nei registri delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie, a condizione che si sia provveduto al deposito previsto dall'articolo 48, comma 1. Gli effetti della scissione decorrono dall'ultima di tali iscrizioni. Puo' essere stabilita una data di efficacia successiva, salvo che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove.
2. Fatte salve altre modalita' di trasmissione, l'ufficio di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui e' iscritta ciascuna societa' beneficiaria che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia, indicando la data dell'ultima iscrizione.
3. Se la scissione ha comportato l'assegnazione dell'intero patrimonio, dopo che la scissione ha acquistato efficacia, la societa' italiana scissa e' cancellata dal registro delle imprese.
4. Quando la scissa e' una societa' di altro Stato membro, la data dalla quale la scissione acquista efficacia e' determinata dalla legge applicabile a tale societa'.
 
Art. 50

Partecipazione dei lavoratori

1. Quando la societa' scissa applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro da cui e' regolata, la partecipazione dei lavoratori nella societa' italiana risultante dalla scissione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalita' stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella societa' stessa. In mancanza di tali accordi, il regime applicato prima della scissione continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla societa' risultante dalla scissione, secondo le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I, parte terza del decreto legislativo n. 188 del 2005. La societa' comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'esito dei negoziati.
2. Se, anteriormente alla scissione, la societa' applica un regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore degli accordi o all'eventuale applicazione delle disposizioni di riferimento.
3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo n. 188 del 2005:
a) articolo 3, commi 1 e 2, lettere a), numero 1, b) e c) e commi 3, 4, primo e secondo periodo, 6 e 11;
b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), 3 e 4;
c) articoli 6, 8, 10 e 12.
4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui al comma 1 si applicano se le parti hanno concordato nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non e' stato raggiunto alcun accordo entro il termine previsto e l'organo amministrativo della societa' scissa decide di accettare l'applicazione di tali disposizioni.
5. Resta fermo il comma 2 dell'allegato I, parte terza del decreto legislativo n. 188 del 2005 e si applica l'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2005 e l'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2021.
6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di cui al comma 1, puo' essere apposto un limite massimo alla quota di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza della societa' italiana risultante dalla scissione. La quota indicata nel primo periodo non puo' essere inferiore a un terzo, se nella societa' scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza.
7. La societa' italiana risultante dalla scissione tenuta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che consente l'esercizio dei diritti di partecipazione.
8. La societa' di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della scissione transfrontaliera, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, ove compatibili.
9. Quando la scissione avviene a favore di una societa' preesistente:
a) ai negoziati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate dall'articolo 39, comma 3;
b) la decisione deve essere assunta dai competenti organi delle societa' partecipanti alla scissione e si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 39, comma 4, lettera b), primo periodo, considerando nel numero complessivo i soli lavoratori della societa' scissa di cui il progetto prevede l'attribuzione alla societa' beneficiaria preesistente, e l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 188 del 2005.

Note all'art. 50:
- Per gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e Allegato
I, Parte terza, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
188 si veda nelle note all'art. 16.
 
Art. 51

Modifiche al codice civile

1. Al Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione X del codice civile, articolo 2437, primo comma, la lettera c) e' soppressa.
2. Al Libro V, Titolo V, Capo VII, Sezione II del codice civile, articolo 2473, primo comma, secondo periodo, le parole «al trasferimento della sede all'estero» sono soppresse.
3. Al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al fine di consentire alle societa' il trasferimento di attivita' e passivita' a una o piu' societa' di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l'articolo 2506, e' inserito il seguente:
«Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa, continuando la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.»;
b) all'articolo 2506-bis, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma, ne' altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie alla societa' stessa, anziche' ai suoi soci.»;
c) all'articolo 2506-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma, in fine, dopo le parole «diversi da quello proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «o quando la scissione avviene mediante scorporo»;
2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.».
4. Al Libro V, Titolo V, dopo il Capo XI, del codice civile e' inserito il seguente:
«Capo XI-bis
Del trasferimento della sede all'estero
Art. 2510-bis (Trasferimento della sede all'estero). - Il trasferimento all'estero della sede statutaria e' posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.».

Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 2437 del codice civile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2437 (Diritto di recesso). - . Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) (soppressa);
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del
valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i
diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.».
- Per gli articoli 2473 e 2506-ter del codice civile si
veda rispettivamente nelle note agli articoli 25 e 46.
 
Art. 52

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 138-bis, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Con la stessa sanzione e' punito altresi' il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalita' prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.»;
b) dopo l'articolo 138-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 138-ter. - 1. Viola l'articolo 28, primo comma, numero 1), ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro, il notaio che rilascia il certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, quando dai documenti, dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsti dalla medesima normativa risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».

Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 138-bis della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 138-bis - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione
nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa'
di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando
risultano manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge, viola l'art. 28, primo comma, numero
1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'art. 138,
comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493
euro.
2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che
chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto
costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto,
quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge.
2-bis. Con la stessa sanzione e' punito altresi' il
notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese
di un atto di trasformazione, fusione o scissione
transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di
legalita' prevista dalla normativa attuativa della
direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando
risultano manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge.».
 
Art. 53

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 56, comma 1, e' abrogato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.

Note all'art. 53:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa
alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali»,
e' pubblicato nella G.U. 17 giugno 2008, n. 140.
 
Art. 54

False o omesse dichiarazioni per il rilascio
del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'art. 32-bis del codice
penale:
«Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - .
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale
e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonche' ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non
inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
 
Art. 55

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» e' sostituito con il seguente: «;»;
c) dopo la lettera s-bis) e' inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

Note all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 25-ter del citato
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile o da
altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
[c);]
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta
quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art.
2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento
quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma
dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano
altresi' le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,
comma 2;
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni
per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla
normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».
 
Art. 56

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle societa' partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto.
2. L'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La societa' che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.
3. Le fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle societa' partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione continuano ad essere regolate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.
4. Il presente decreto si applica alla societa' italiana che partecipa o risulta dalla fusione transfrontaliera rientrante tra le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), cui partecipa o da cui risulta una societa' di uno Stato membro che, alla data in cui e' eseguita la pubblicita' del progetto di fusione, non ha recepito la direttiva (UE) 2019/2121 e il certificato preliminare rilasciato dall'autorita' designata dallo Stato membro e' accettato dal notaio a norma dell'articolo 33.
5. Il presente decreto si applica alla societa' italiana che partecipa o risulta dalla trasformazione o scissione transfrontaliera cui partecipa o da cui risulta una societa' di uno Stato membro che, alla data in cui e' eseguita la pubblicita' del progetto di scissione o trasformazione, non ha recepito la direttiva (UE) 2019/2121. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, il notaio accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995 ai fini del controllo di legalita' di cui agli articoli 13 e 47 e le disposizioni che regolano la comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese dello Stato membro si applicano in quanto compatibili.

Note all'art. 56:
- Per l'art. 25, comma 3, della citata legge 31 maggio
1995, n. 218, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 57

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio