Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 27 febbraio 2023 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Comunita' europee L 126 del 22 maggio 2010, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Piave»; Vista la richiesta, presentata il 3 febbraio 2023 dal Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel territorio della Regione Veneto, adottata con delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022; Visto il parere della Regione Veneto n. 83840 del 13 febbraio 2023, competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio per la tutela del Piave, con il quale e' stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale ed in particolare della Provincia di Belluno, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica compresa in area montana, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5 prevede che l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte per la produzione del Piave prevede che minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori; Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Piave» DOP; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Piave» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 10 settembre 2020 e' cosi' modificato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 5 |Art. 5 | |L'alimentazione delle bovine |L'alimentazione delle bovine | |lattifere deve rispondere ai |lattifere deve rispondere ai | |seguenti requisiti: minimo il 70%|seguenti requisiti: minimo il 45%| |dei foraggi e il 50% della |dei foraggi e il 32% della | |razione in sostanza secca devono |razione in sostanza secca devono | |essere prodotti nella zona |essere prodotti nella zona | |prevista all'art. 3 del presente |prevista all'art. 3 del presente | |disciplinare, tutta situata in |disciplinare, tutta situata in | |territorio montano; |territorio montano. | +---------------------------------+---------------------------------+
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piave» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 27 febbraio 2023
Il dirigente: Cafiero |
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