Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 27 febbraio 2023 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»; Vista la richiesta, presentata il consorzio per la tutela del formaggio Robiola di Roccaverano il 6 febbraio 2023, di modifica temporanea del disciplinare di produzione e in particolare dell'art. 4 relativamente alla percentuale di alimentazione degli animali proveniente dalla zona geografica delimitata; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel territorio della regione Lombardia, adottata con delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022; Vista la deliberazione della giunta regionale del Piemonte 7 ottobre 2022, n. 28-5765 che delimita le zone danneggiate riconoscendo lo stato eccezionale di siccita' per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e la Citta' metropolitana di Torino che a partire dal mese di dicembre 2021 sono state interessate da una pressoche' continua carenza di precipitazioni, sia piovose che nevose, che ha determinato ingenti danni al comparto produttivo agricolo; Visto che con tale atto la Regione Piemonte ha inoltre individuato i comuni per i quali si sono registrati danni alle produzioni vegetali e che tutti i comuni della zona di produzione della Robiola di Roccaverano DOP risultano essere compresi in tale elenco; Visto il parere della Regione Piemonte del 7 febbraio 2023, n. 7.60., competente per territorio, con il quale e' stato accertato che lo stato di emergenza idrico unito all'impossibilita' di ricorrere al pascolamento in bosco a causa delle restrizioni imposte con le misure di contenimento della PSA messe in atto dalle autorita' competenti, hanno comportato che la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica della Robiola di Roccaverano ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari e che, pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, prevede che l'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80% e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori; Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della «Robiola di Roccaverano» DOP; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Robiola di Roccaverano» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' cosi' modificato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Articolo 4 |Articolo 4 | |L'alimentazione di tutti gli |L'alimentazione di tutti gli | |animali deve provenire dalla zona|animali deve provenire dalla zona| |di produzione per una quota |di produzione per una quota | |percentuale superiore al 80%. E' |percentuale superiore al 33%. E' | |vietato l'uso di insilati di mais|vietato l'uso di insilati di mais| |e di foraggio. |e di foraggio. | +---------------------------------+---------------------------------+
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 27 febbraio 2023
Il dirigente: Cafiero |
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