Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 27 febbraio 2023 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Salva Cremasco» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 343 del 23 dicembre 2011, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Salva Cremasco»; Vista la richiesta, presentata il 26 gennaio 2023 dal consorzio tutela Salva Cremasco di modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto nel territorio della regione Lombardia, adottata con delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022; Visto il parere n. 1176 del 31 gennaio 2023 della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal consorzio per la tutela del Strachitunt, con il quale e' stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea; Considerato che il disciplinare di produzione del Salva Cremasco all'art. 5 prevede che l'alimentazione delle vacche da latte si basa sull'utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 50% dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte e almeno il 60% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori; Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Salva Cremasco» DOP; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Salva Cremasco» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salva Cremasco» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 18 del 23 gennaio 2012 e' cosi' modificato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art.5 |Art.5 | |«l'alimentazione delle vacche da |«l'alimentazione delle vacche da | |latte si basa sull'utilizzazione |latte si basa sull'utilizzazione | |di alimenti ottenuti per non meno|di alimenti ottenuti per non meno| |del 50% dalle coltivazioni |del 35% dalle coltivazioni | |aziendali o nell'ambito del |aziendali o nell'ambito del | |territorio di produzione del |territorio di produzione del | |latte per il Salva Cremasco DOP. |latte per il Salva Cremasco DOP. | |Almeno il 60% della sostanza |Almeno il 42% della sostanza | |secca dei foraggi della razione |secca dei foraggi della razione | |giornaliera deve provenire da |giornaliera deve provenire da | |alimenti prodotti nel territorio |alimenti prodotti nel territorio | |di produzione del latte. |di produzione del latte. | |L'alimentazione base delle bovine|L'alimentazione base delle bovine| |da latte e' costituita da due |da latte e' costituita da due | |grandi categorie: foraggi e |grandi categorie: foraggi e | |mangimi» |mangimi»; | +---------------------------------+---------------------------------+
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Salva Cremasco» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Salva Cremasco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 27 febbraio 2023
Il dirigente: Cafiero |
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