Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare articolo 21, recante «Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante «Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, recante «Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonche' il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
- Si riporta l'art. 21 della legge 4 agosto 2022, n.
127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici
nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di
Unione europea, al fine di garantire lo scambio di
informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti
nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale
assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica
delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e
ambientali al fine di acquisire informazioni relative al
controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di
garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la
comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore
idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di
procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di
organismi di certificazione e di indicazioni in
etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione
del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza
dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso
l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e
sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui
ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture
per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici
dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri
sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero,
ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le
funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque
(CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza
delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della
qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di
competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile,
nonche' della gestione del sistema informativo
centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e
favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di
punti di acceso alle acque per edifici prioritari,
aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni della direttiva (UE)
2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative
violazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato».
- La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 dicembre 2020, n.
L 435, concernente la qualita' delle acque destinate al
consumo umano (rifusione).
- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 1°
febbraio 2002, n. L 31, stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Si riporta l'art. 32, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1978, n. 360, S.O.:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., reca:
«Modifiche al sistema penale».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52,
S.O., reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, reca: «Norme in materia ambientale».
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2011, n.
258, reca: «Attuazione della direttiva 2009/54/CE,
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166, reca:
«Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale».
- Il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n. 84,
reca: «Norme tecniche di prima attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183».
- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2014,
n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004,
n. 166, reca: «Regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi
di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano».
- Il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2017, n. 192,
reca: «Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che
modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE
sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31».
 
Allegato I
(articolo 3)

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI
PER VALUTARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
(articolo 7)

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
(articolo 7)

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV
(articolo 18)

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V
(articolo 3)
IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA' NON E' OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI
(articolo 6)

Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza
dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi
degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII
(articolo 7)
Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VIII
(articolo 2)

Classi di strutture prioritarie
[Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione
interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi
ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184*]

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IX
(articolo 11)
Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;
b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata;
c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico;
d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
e) «autorita' sanitaria locale territorialmente competente»: l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita' Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unita' distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco;
g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
h) «controllo della qualita' delle acque destinate al consumo umano»: l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita' all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5;
i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII;
l) «Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale» (EGATO): l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori;
o) «filiera idro-potabile»: l'insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu' in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso;
p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l'insieme di risorse, sistemi e attivita' operate dal gestore idro-potabile a partire dall'approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; sono altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;
q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
r) «impresa alimentare»: un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti nell'allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita' posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua;
u) «monitoraggio»: l'esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' dell'acqua; per monitoraggio operativo si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile;
v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali prodotti in conformita' all'articolo 11, che puo' essere il fabbricante, l'importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato;
aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
bb) «piano di sicurezza dell'acqua»: il piano attraverso il quale e' definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita' all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformita' all'articolo 9;
cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita' del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata;
dd) «punto di utenza» o «punto d'uso»: il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si puo' attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l'insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici;
ff) «rischio»: una combinazione della probabilita' di un evento pericoloso e della gravita' delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il nodo nazionale «Water Information System for Europe» (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto «rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;
ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di fornitura» o «water supply zone»: un'area all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 8 ottobre
2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 147, comma 1 e l'art. 74, comma 1,
lett. r) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di
governo dell'ambito, individuato dalla competente regione
per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti
in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all'art. 143, comma 1.».
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
(Omissis);
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito
territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del
servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
servizio idrico integrato.
(Omissis)».
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del Comunita' europea 22 dicembre 2000, n. L 327,
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
- La Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, reca
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche».
- Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n. 132,
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203, reca:
«Individuazione delle informazioni territoriali e modalita'
per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati
necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi
sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque».
-Il Reg. (CE) 23 aprile 2009, n. 401/2009/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
21 maggio 2009, n. L 126, reca «Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea dell'ambiente
e la rete europea d'informazione e di osservazione in
materia ambientale (versione codificata)».
 
Art. 3

Campo di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B;
2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualita' non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche' regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e, rientrando nell'attivita' di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti.
4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati.
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e 15, e ai pertinenti allegati.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 8 ottobre
2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del Reg. (CE) n. 178/2002, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Obblighi generali

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;
c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.
4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s).
5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione.
 
Art. 5

Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati

1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.
2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc.
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita' di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica di tali misure;
b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
 
Art. 6
Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato
sul rischio

1. L'approccio basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformita' al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformita' all'articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformita' all'articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle Autorita' ambientali regionali, delle Autorita' sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:
a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19;
b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8.
10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20.
 
Art. 7
Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei
punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano

1. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.
2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo:
1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;
3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili;
4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un rischio per la salute umana;
c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12;
2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
7) sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo» stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.
6. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8.
7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo.
8. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
9. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome.
10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);
c) valutazione della necessita' di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto.
11. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome possono:
a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche;
b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1;
2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3.
14. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti:
a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;
c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009.
15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita' di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8.
16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di SINTAI e AnTeA.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta l'art. 94 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
«Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano). - 1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito,
le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse,
individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di
tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda,
le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di
cui al comma 1, le Autorita' competenti impartiscono, caso
per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e
la tutela della risorsa e per il controllo delle
caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni:
essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione
di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della
risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se
depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse
idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in
connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione
di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i
170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al
comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad
eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure
per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto le regioni e le province autonome
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le
seguenti strutture o attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di
urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di
utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle
regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai
sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200
metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate
secondo le indicazioni delle regioni o delle province
autonome per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla
destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi,
turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli
strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia
generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee,
anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le
regioni e le province autonome individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro della
salute 14 giugno 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 117 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 117(Piani di gestione e registro delle aree
protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi
dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio
condotta ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti
antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita'
competenti individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione
preventiva o di registrazione in base a norme generali e
vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre.
2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del
rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi
fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita'
di bacino, in concorso con gli altri enti competenti,
predispongono il programma di gestione dei sedimenti a
livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
gestionale e di programmazione di interventi relativo
all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi
di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli
obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'art. 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure
da finanziare per la mitigazione del dissesto
idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il
programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi
d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite
interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e
sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche
morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di
gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre componenti
seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala
spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato
morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria
evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita' di
trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo
di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini
di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro
miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il
rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le
pianure inondabili, evitando un'ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla
lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel
tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu'
appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso
il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata
valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un
orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
gli interventi da valutare deve essere data priorita' alle
misure, anche gestionali, per il ripristino della
continuita' idromorfologica longitudinale, laterale e
verticale, in particolare al ripristino del trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte
di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le
pianure inondabili e al ripristino di piu' ampi spazi di
mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione e
riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione
locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi
di artificializzazione del corso d'acqua devono essere
giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla
traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti
attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo,
rispetto ad altre alternative di intervento;
all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire
comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del
materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello
stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro
conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di
assetto del corridoio fluviale.
3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo
dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un
registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla
parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
3-bis.Il registro delle aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico».
- Si riporta la tabella 2 e 3, della lettera B (Acque
sotterranee), Parte A (Buono stato chimico), dell'Allegato
I (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il punto A.3.2.5. dell'Allegato I
(Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
«A.3.2.5 - Selezione degli elementi di qualita'
Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e
classificazione dello stato ecologico sono monitorati,
almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di
tutti gli elementi di qualita' biologici idromorfologici,
fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato
(fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le
altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui
all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In
riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio
qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia'
rilevate in quantita' significativa nel bacino idrografico
o sottobacino. Per quantita' significativa si intende la
quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere
il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77
e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno
scarico si considera significativo qualora abbia impattato
un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi
standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha
causato effetti tossici sull'ecosistema.
La selezione delle sostanze chimiche da controllare
nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle
conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e
degli impatti. Inoltre la selezione e' guidata anche da
informazioni sullo stato ecologico laddove risultino
effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici.
Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle
situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti
chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i
quali e' pertanto necessario un monitoraggio d'indagine.
Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un
supporto per la selezione delle sostanze chimiche da
monitorare.
Per quanto riguarda invece la valutazione e
classificazione dello stato chimico sono da monitorare le
sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi
delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna
singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano
attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e
perdite nel bacino idrografico o sottobacino.
Nell'analisi delle attivita' antropiche che possono
provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco
di priorita', e' necessario tener conto non solo delle
attivita' in essere ma anche di quelle pregresse. La
selezione delle sostanze chimiche e' supportata da
documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni
e degli impatti, che costituisce parte integrante del
programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione
e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano
informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara
selezione delle sostanze dell'elenco di priorita', a fini
precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le
sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza
nel bacino o sottobacino».
- Si riporta la Tabella 1/A dell'Allegato I
(Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo degli articoli 82, 118 e 120 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
«Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile). - 1. Fatte salve le disposizioni per le acque
dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico
di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei
che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono
piu' di 50 persone; e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a
norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100
m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere
conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e
seguenti».
«Art. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del
bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato
dall'attivita' antropica). - 1. Al fine di aggiornare le
informazioni necessarie alla redazione del Piano di
gestione di cui all'art. 117, le regioni attuano appositi
programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare
l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla
raccolta dei dati necessari all'analisi economica
dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto
dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze
delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alle competenti Autorita' di bacino e al Dipartimento
tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla
parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati
entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di
cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati
e le informazioni gia' acquisite».
«Art. 120 (Rilevamento dello stato di qualita' dei
corpi idrici). - 1. Le regioni elaborano ed attuano
programmi per la conoscenza e la verifica dello stato
qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto. Tali programmi devono
essere integrati con quelli gia' esistenti per gli
obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita'
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto,
nonche' con quelli delle acque inserite nel registro delle
aree protette. Le risultanze delle attivita' di cui al
comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela
delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire
il flusso delle informazioni raccolte e la loro
compatibilita' con il Sistema informativo nazionale
dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere,
nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di
programma con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, le province, gli enti di governo
dell'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli
altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono
essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione
dei dati e di interscambio delle informazioni».
- Si riporta il punto A.3.8 dell'Allegato I
(Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile
I corpi idrici superficiali individuati a norma
dell'art. 82 del presente decreto legislativo che
forniscono in media piu' di 100 m³ al giorno sono designati
come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalita'
riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un
monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i
requisiti previsti dal decreto legislativo del 2 febbraio
2001, n. 31.
Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente
secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab.
3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di
cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o
immesse e/o rilasciate, nonche' tutte le altre sostanze
appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del
presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o
rilasciate in quantita' significativa da incidere
negativamente sullo stato del corpo idrico.
Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro
previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2
febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino piu'
restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri
nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I
parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla
presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono
comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da
effettuarsi con cadenza biennale.
Tab. 3.8. Frequenza di campionamento

Parte di provvedimento in formato grafico

Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora
siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato
delle acque superficiali risultano anche idonee a un
controllo adeguato ai fini della tutela della qualita'
dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile;
2) la frequenza del campionamento dello stato delle
acque superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di
quella fissata nella tabella 3.8;
3) il rischio per la qualita' delle acque per
l'utilizzo idropotabile non e' connesso:
a un parametro non pertinente alla valutazione
dello stato delle acque superficiali (es. parametri
microbiologici);
a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le
acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato
delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il
corpo idrico puo' non essere a rischio di non raggiungere
lo stato buono ma e' a rischio di non rispettare gli
obiettivi di protezione delle acque potabili».
- La Sezione C dell'Allegato III (Rilevamento delle
caratteristiche dei bacini idrografici e analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica) alla
Parte Terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca:
«Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli
impatti».
- Si riporta l'art. 116 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni,
nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure
costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione
all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e
indica alle regioni le modalita' per il riesame dei
programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle
risorse disponibili. Le misure di base e supplementari
devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle
regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate
entro tre anni dalla loro approvazione».
- Per i riferimenti del Reg. (CE) 23 aprile 2009, n.
401/2009/CE, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 8
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
idro-potabile

1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7.
2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri:
a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7;
b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina;
c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile;
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita' della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura;
e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto e all'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
g) definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un programma di controllo, conformemente all'articolo 12;
h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4;
i) include una verifica della conformita' di materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformita' sulle acque destinate al consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) possibilita' di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei seguenti casi:
1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3;
2) quando un parametro puo' derivare solo dall'uso di una determinata tecnica di trattamento o di un metodo di disinfezione o di un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile;
3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C;
4) sulla base delle valutazioni dell'autorita' competente in fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:
1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3;
2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.
5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a condizione che l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformita' all'articolo 14.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti dell'art. 116 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 7.
 
Art. 9
Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione
idrica interni

1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.
3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attivita' di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della Direttiva n. 2020/2184/UE si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61,
reca: «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici».
 
Art. 10
Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con
le acque destinate al consumo umano

1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste per il loro utilizzo.
2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
3. Nelle more dell'adozione e della relativa applicazione degli atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei principi sanciti nell'allegato V, ai materiali contemplati dal presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini della tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali o atti dell'UE, il Ministro della salute, in cooperazione con l'ISS, puo' adottare criteri aggiuntivi di idoneita' per i materiali che entrano a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Note all'art. 10:
- L'Allegato 5 alla Parte Terza (Norme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 reca: «Limiti di emissione degli scarichi idrici».
- Si riporta l'art. 101, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 110 (Criteri generali della disciplina degli
scarichi). - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
idrici e devono comunque rispettare i valori limite
previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di
regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni,
nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei
carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione,
diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, sia in concentrazione massima
ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in
ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie
di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori
limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di
acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di
acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti
in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi
indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze
indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
Omissis».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro della
salute 6 aprile 2014, n. 174, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 11
Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti
attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate
al consumo umano.

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato IX, sezione A, utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al comma 4.
2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza dell'acqua o la sua idoneita' al consumo umano;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.
4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al presente decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita' ai requisiti tecnici di idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.
5. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte nell'allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di conformita' richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'autorizzazione del CeNSiA puo' essere concessa solo a un ReMaF che sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D.
6. Ai fini dell'immissione in commercio, successivamente all'autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione di conformita' sostitutiva, nonche' un codice alfanumerico identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E.
7. L'elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e' pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA, a norma dell'articolo 19, comma 4, lettera d).
8. Le attivita' di autorizzazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b).
9. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto.
Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il CeNSiA riconosce l'autorizzazione concessa dallo Stato membro dell'Unione europea o facente parte del SEE o dell'EFTA, e procede alla registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E.
10. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente articolo, autorizzati e registrati secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita' ai requisiti tecnici di idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.
11. Gli Operatori economici che producono o commercializzano i ReMaF in conformita' al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari;
b) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente decreto;
c) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al comma 6;
d) informano tempestivamente l'Organismo di certificazione richiamato al comma 5, di qualsiasi modifica esercitata su uno specifico ReMaF gia' autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa quella riguardante il processo di produzione;
e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili deterioramenti della qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto;
f) garantiscono la purezza e la qualita' dei precursori impiegati nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12.
12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori, per quanto di competenza, l'obbligo di garantire la purezza e la qualita' dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi di cui al comma 2.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e' tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4;
b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione durante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e installazione dei ReMaF, assicurando le condizioni di utilizzo previste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto.
14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza al presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili all'autorita' sanitaria locale territorialmente competente che ne fa richiesta.
15. La vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dalla data indicata al comma 4, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, in conformita' con quanto previsto in allegato IX, sezione F.
16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, definiti in allegato IX, sezione A1.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti dell'Allegato 5 alla Parte Terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda
nelle note all'art. 10.
- Per i riferimenti dell'art. 101, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle
note all'art. 10.
- Il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218,
fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93.
 
Art. 12

Controlli

1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4.
2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorita' sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo.
3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo:
a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii);
b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti:
1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorita' per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore;
2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno;
3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, il programma di controllo garantisce comunque un'adeguata flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale;
c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei campioni definiti dalle competenti autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento, conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:
a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato un PSA;
b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII;
c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'allegato II, parte A, punto 5;
e) il controllo delle sostanze o composti che figurano nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi di controllo;
f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo;
g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita' del sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e province autonome provvedono all'inserimento nel sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma 4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti intervenuti.
6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente.
7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B, C e D, e' definito e effettuato in conformita' alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche' si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell'«elenco di controllo» di cui al comma 10, che la Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il 12 gennaio 2024.
9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024.
10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo» riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunita' scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.
11. L'«elenco di controllo»:
a) include sostanze e composti di cui e' probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana;
b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi;
c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.
12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli microrganismi non compresi nell'allegato I e per cui sono fissati valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura idro-potabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
-La Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della
Commissione del 19 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 27 aprile 2022, n. L 124,
reca: «Decisione di esecuzione della Commissione che
istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei
composti che destano preoccupazione per le acque destinate
al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio».
 
Art. 13

Controlli esterni

1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza.
2. Le regioni e province autonome provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b).
3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla qualita' delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al «giudizio di idoneita'» di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso;
b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' Aziende sanitarie locali, la regione o provincia autonoma puo' individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni; per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua interregionali, l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni e province autonome interessate.
6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni l'Azienda sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei laboratori del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155, o delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9, nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli stabiliti per le seguenti fattispecie:
a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo umano e' subordinata di norma alle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente decreto.
8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo umano puo' essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.

Note all'art. 13:
- Il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022
(Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte
del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi
ambientali e climatici - SNPS) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2022, n. 155.
- Si riporta l'art. 7 della citata legge 28 giugno
2016, n. 132:
«Art. 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente). -
1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone
giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia
tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il
funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle
attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo
conto delle disposizioni contenute nel programma triennale
delle attivita', di cui all'art. 10.
3. Le agenzie svolgono le attivita' istituzionali
tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire
il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva
competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attivita'
istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle
individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno
raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresi' attivita'
ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di
soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche
disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni,
applicando tariffe definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
condizione che non interferiscano con il pieno
raggiungimento dei LEPTA.
6. Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso
essere compatibili con l'imparzialita' delle agenzie
nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e
di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni
di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in
particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di
consulenza in favore di soggetti privati su materie
sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive
agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto
del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge».
 
Art. 14

Controlli interni

1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera, b), comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalita' del presente decreto.
4. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:
a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA all'EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza;
b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalita' di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilita' delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.
 
Art. 15

Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente:
a) provvede affinche' siano ricercate immediatamente le cause della non conformita';
b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;
c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto conto, tra l'altro, dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, secondo quanto descritto nel comma 2;
d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e - limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualita' delle acque;
e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte D, provvede affinche' siano applicate le misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:
a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori di parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate;
b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate;
c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile.
3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:
1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;
2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori.
4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente:
a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;
b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso;
c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3;
5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Autorita' sanitaria locale provvede affinche' la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.
 
Art. 16

Deroghe

1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni:
a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, per parametri recentemente ricercati o individuati;
c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la documentazione pervenuta, puo' essere consentita la concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.
6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5, dovranno riportate le seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformita' della risorsa idrica;
b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro;
c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati;
d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
 
Art. 17

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi gia' ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.
2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome:
a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonche' i motivi di tale mancanza di accesso;
b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;
c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto:
1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessita' di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilita' dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione;
2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;
3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualita' dell'acqua destinata a consumo umano.
3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o in contenitori.
4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali.
5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.
 
Art. 18

Informazioni al pubblico

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualita' dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma piu' appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualita' delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA richiamato all'Allegato VI, Parte I, e trasmesse con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.

Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, reca: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56,
S.O., reca: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che
istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE)».
 
Art. 19
Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al
controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE

1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell'ISS;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti:
a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:
1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operativita' del Centro, delle «Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili», ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa;
2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera C, dell'allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a);
3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2);
4) verifica della conformita' e funzionalita' dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);
5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e pubblicazione sul sistema AnTeA;
6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua per la valutazione e approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini dell'accessibilita' delle informazioni alle autorita' dell'Unione europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto;
c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all'articolo 17, anche per quanto riguarda l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali.
3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorita' nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalita':
a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorita' ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV;
d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza;
e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e altre organizzazioni internazionali.
4. Il sistema AnTeA contiene:
a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, comma 3;
b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a);
2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);
3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10;
c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato I, Parte D;
2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente e tecnicamente fattibile;
d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;
e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15;
f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformita' dell'articolo 15;
g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalita' della presentazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti della Direttiva 2020/2184/UE, si
veda nelle note all'art. 9.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio
2010 n. 32, si veda nelle note all'art. 18.
 
Art. 20
Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di
Sicurezza dell'acqua

1. Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;
c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 21

Revisione e modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:
a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.
 
Art. 22

Competenze delle regioni speciali e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 23

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e' punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita' adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformita' dei ReMaF come indicato in allegato IX, e' punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all'Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, lettera d), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.

Note all'art. 23:
-Il Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., reca: «Sanzioni
amministrative».
- Si riporta l'art. 11 della citata legge n. 689 del
1981:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche».
 
Art. 24

Norme transitorie

1. Le autorita' ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.
 
Art. 25

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Schillaci, Ministro della salute

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio


Note all'art. 26:
- Si riporta l'art. 1, comma 2, lettera e), numero 1,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
2021, n. 108:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis).
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
(Omissis);
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
(Omissis)».