Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2023, n. 2
Testo del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 marzo 2023, n. 17 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, ((che si convertono)) in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ((aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti)) in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter».
((1-bis. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attivita' industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 e' stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
16 dicembre 2019, n. 142, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
- Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in
favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in
conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, che si convertono in
aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel
limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la
continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto
siderurgico di Taranto della Societa' ILVA S.p.A.,
qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
1-quinquies. Anche in costanza di provvedimenti di
sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento
siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o
a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento
di capitale sociale su richiesta della medesima, sino
all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000
di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti
dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di
primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma
precedente non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione
della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».
- Il decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
4 marzo 2015, n. 20 reca: «Disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di
Taranto».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aeronautico):
«Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le
finalita' di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali
partecipanti a programmi in collaborazione internazionale
per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di
credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di
serie, nella misura del 70 per cento del costo del
programma di produzione considerato e per un periodo
massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80
per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.
Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere effettuati anche in relazione all'eventuale
finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle
attivita' comuni di programma per la quota di loro
pertinenza.».
 
Art. 1 bis
((Continuita' produttiva delle aree di crisi industriale complessa))

((1. Al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, nonche' al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennita' puo' essere concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Si riporta i commi 251 e 251-bis dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa
integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre
2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennita'
di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e' concessa,
nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la
prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga,
un'indennita' pari al trattamento di mobilita' in deroga,
comprensiva della contribuzione figurativa. A tale
indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.
92.»
251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma
251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020
ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali
cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione
denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4
milioni di euro per l'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 2

Amministrazione straordinaria delle societa' partecipate

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di societa' partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi del l'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga, ((direttamente o indirettamente)), almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legge
23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza), convertito con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria). - 1. L'impresa che si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al
Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e
corredata di adeguata documentazione, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo
27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza,
l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione
dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo 27.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura. Nei casi di societa' partecipate
dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria
di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza del socio pubblico
che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 30
per cento delle quote societarie, quando il socio stesso
abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei
requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo,
ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare
l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici
giorni.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo
spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario
straordinario della gestione dell'impresa e
dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
commissario straordinario.
2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al
commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, e' presentata dal commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai
sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo' essere
nominato commissario straordinario della procedura di
amministrazione straordinaria.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato
immediatamente al competente tribunale.».
 
Art. 3
Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in
crisi

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) alla lettera b), dopo le parole: «parametrato al fatturato dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto»;))
b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' ((e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attivita':)) 1) adempimento, sotto il profilo della tempestivita' e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; ((per il rimanente 10 per cento , avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;»))
((b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;))
((b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Compenso dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso
spettante al commissario giudiziale, al commissario
straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed
i relativi criteri di liquidazione sono determinati con
decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla
specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al
decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante
"Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi
spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei
compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonche'
dei seguenti ulteriori criteri:
a) determinazione del compenso del commissario
giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un
importo massimo definiti in relazione a parametri
dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario
straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita'
gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa, solo ove
la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia
caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con
esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle
spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del
commissario straordinario nell'ambito del contenzioso
afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli
adempimenti previsti dal presente decreto; un compenso
remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in
rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti
per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura,
secondo aliquote individuate in misura non superiore
all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei
compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza della procedura;
b-bis) corresponsione di acconti sul compenso
spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di
esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso
complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla
verifica da parte dell'Autorita' vigilante del
conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicita' e in particolare per il 15 per cento di tale
compenso, avendo riguardo alle seguenti attivita': 1)
adempimento, sotto il profilo della tempestivita' e
completezza, della trasmissione delle relazioni e
comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del
ceto creditorio anche con riferimento ai creditori
chirografari; 3) adozione di iniziative volte al
mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione
dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il
rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta
chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni
successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione
straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i
tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 3347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso,
qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo
tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria
per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro
anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito , con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39;
b-quinquies) incremento del 10 per cento del
compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia accertato il ritorno in bonis
dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione
integrale dello stato passivo;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del
Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi
definiti in relazione al numero degli occupati, al
fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate
alla procedura.».
 
Art. 4

Compensi degli amministratori giudiziari

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. ((Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere)) il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».
((1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Compensi degli amministratori giudiziari). -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli
beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in
azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato
o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito
di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50
per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete
difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e
liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati
piu' amministratori per un'unica procedura.
2-bis. Nei casi riguardanti le grandi imprese per le
quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti
dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i
compensi degli amministratori giudiziari non possono
comunque eccedere il limite massimo complessivo di euro
500.000 anche in caso di incarico collegiale.».
 
Art. 4 bis

((Disposizioni relative al comitato di sorveglianza))

((1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato».
2. I soggetti gia' nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalita' di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
«Art. 45 (Nomina del comitato di sorveglianza). - 1.
Entro quindici giorni dalla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'industria nomina con
decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o
cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato
sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i
creditori chirografari; i membri residui tra persone
particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata
dall'impresa o nella materia concorsuale.
2. Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del
comitato, il presidente.
2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni,
rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono
essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri
di un comitato.
3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al
tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche'
alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede
principale.
4. I membri del comitato nominati in qualita' di
esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni
del regolamento previsto dall'art. 47; gli altri membri al
solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono
liquidati dal Ministero dell'industria.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) l'attivita' e' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. »;
c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva,)) quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;
d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali ((o parti di essi)) che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo)) 28 luglio 1989, n. 271.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 15, 17, 45 e 53 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Commissario giudiziale). - 1. Se sussistono i
presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva
che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il
giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone
la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un
commissario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio
di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare
un grave pregiudizio alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo'
provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui e' situato,
rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
b-bis) l'attivita' e' svolta in stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In
caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno
luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022,
n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al
commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di
amministrazione straordinaria.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui
e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal
giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione
dell'attivita' viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del
commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione
dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva
di una sanzione interdittiva.».
«Art. 17 (Riparazione delle conseguenze del reato). -
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le
sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che
hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto
conseguito ai fini della confisca.
1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non
possono essere applicate quando pregiudicano la continuita'
dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti
di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il
modello organizzativo si considera sempre idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi quando
nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati
provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso
l'adozione di modelli organizzativi, il necessario
bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita'
produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela
della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,
dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi
dagli illeciti commessi.».
«Art. 45 (Applicazione delle misure cautelari). - 1.
Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza
della responsabilita' dell'ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e
specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo
che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello
per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere
l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda,
compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni
e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza,
in cui indica anche le modalita' applicative della misura.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice
di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il
giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma
dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della
misura che sarebbe stata applicata. La nomina del
commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, in
luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura
possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in
stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».
«Art. 53 (Sequestro preventivo). - 1. Il giudice puo'
disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la
confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e
3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della
confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita'
anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con
la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui
all'articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In
caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro
controllate, si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto
stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita'
produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e
1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di sequestro

1. All'articolo 104-bis ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)) del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, ((il giudice detta le prescrizioni)) necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorita'. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione puo' derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attivita' se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si e' ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso ((i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi,)) entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1-bis. 2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, puo' essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 104-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1.
In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la
confisca abbiano per oggetto aziende, societa' ovvero beni
di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di
cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un
amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con
decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
beni suddetti puo' tuttavia essere affidata a soggetti
diversi da quelli indicati al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I,
titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella
parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca
dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello
stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro
disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o
di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti
con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano,
altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I
del citato decreto legislativo.
1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la
continuita' produttiva, il giudice dispone la prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario
nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo
il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione
del provvedimento di sequestro sono state ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022,
n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al
commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di
amministrazione straordinaria. Ove necessario per
realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuita'
dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di
lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali
beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice
detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del
contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine
adottati dalle competenti autorita'. Le disposizioni di cui
al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando
dalla prosecuzione puo' derivare un concreto pericolo per
la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la salute o
la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna
prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione
dell'attivita' se, nell'ambito della procedura di
riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono
state adottate misure con le quali si e' ritenuto
realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di
lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri
eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In
ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei
periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi,
entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del
made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il
provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato
l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in
sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del
sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure
adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale, puo' essere oggetto di
impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice,
anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero delle imprese e del made in Italy o del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo
periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di
Roma.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura
sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice
che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice
delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice
penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo
articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano
inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto
legislativo in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le
modalita' previste dal citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e
confisca restano comunque salvi i diritti della persona
offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del
danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del
codice.».
 
Art. 7

Disposizioni in materia di responsabilita' penale

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attivita' di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformita' alle medesime prescrizioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela
della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione,
in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231:
«Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale). - 1. In caso di
stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' autorizzare, in sede di riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo
determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che
vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione,
secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di
assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della
salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad
assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono
esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale,
nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli
articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere
sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle
normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1
e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria, escluso
il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 10
per cento del fatturato della societa' risultante
dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto
competente per territorio. Le attivita' di accertamento,
contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte
dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia
adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa
titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti
di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio
dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare riferisce semestralmente al
Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di
valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e
prevenzione messe in atto e sui loro benefici.».
 
Art. 8

Disposizione transitoria

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del
citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
«6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano
Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come
modificato e integrato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale
all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della
valutazione delle condotte strettamente connesse
all'attuazione dell'A.I.A. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo
precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi
stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita' penale
o amministrativa del commissario straordinario,
dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si
applica con riferimento alle condotte poste in essere fino
al 6 settembre 2019.».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.