Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2023 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 1 marzo 2023
Inserimento dei medicinali «Dabrafenib» e «Trametinib» nell'elenco istituito, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide. (Determina n. 27286).


IL DIRIGENTE
dell'Area pre-autorizzazione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;
Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, in virtu' della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerato che carcinoma anaplastico della tiroide e' una patologia molto rara;
Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell'impiego di «Dabrafenib» e «Trametinib» nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma anaplastico della tiroide;
Tenuto conto che la Food and drug administration ha autorizzato il medicinale «Dabrafenib» in combinazione con «Trametinib» per il trattamento del tumore anaplastico della tiroide, localmente avanzato o metastatico, con mutazione BRAF V600E;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti con carcinoma anaplastico della tiroide, localmente avanzato o metastatico, con mutazione BRAF V600E;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione dell'11, 12 e 13 gennaio 2023 - stralcio verbale n. 82;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 23 gennaio 2023, n. 4;
Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali «Dabrafenib» e «Trametinib» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide;

Determina:

Art. 1

I medicinali DABRAFENIB e TRAMETINIB sono inseriti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2.
 
Allegato 1

Denominazione: «Dabrafenib» + «Trametinib».
Indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide.
Criteri di inclusione:
diagnosi di carcinoma anaplastico della tiroide localmente avanzato o metastatico;
presenza di mutazione BRAF V600E nel tessuto tumorale dei pazienti evidenziata mediante un test validato;
precedente trattamento chirurgico, radioterapico e/o chemioterapico;
ECOG 0-2.
Criteri di esclusione:
precedente trattamento con inibitori di BRAF e/o MEK;
trattamento radioterapico entro sette giorni dall'inizio del trattamento;
pazienti candidati ad intervento chirurgico;
pazienti che non hanno ricevuto un precedente trattamento;
gravidanza e allattamento.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico:
schema posologico:
«Dabrafenib»: 75 mg, due volte al giorno;
«Trametinib»: 2 mg, una volta al giorno;
durata del trattamento:
fino a tossicita' inaccettabile, progressione della malattia o decesso.
Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: Acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico:
controllo funzionalita' epatica prima dell'inizio del trattamento e ogni quattro settimane;
controllo funzionalita' renale prima dell'inizio del trattamento e ogni quattro settimane;
visita oftalmologica prima dell'inizio del trattamento;
ECG e ecocardiogramma prima dell'inizio del trattamento e ogni tre-quattro mesi di trattamento.
 
Art. 2

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che e' parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it
 
Art. 3

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2023

Il dirigente: Petraglia