Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 1 marzo 2023 |
Inserimento del regime BPaLM (pretomanid in combinazione con bedaquilina, linezolid e moxifloxacina) nell'elenco istituito, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti, di eta' maggiore o uguale a quindici anni, affetti da tubercolosi polmonare multifarmacoresistente (MDR), che non hanno avuto una precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid e linezolid (definita come esposizione maggiore di un mese). (Determina n. 27285). |
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IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, in virtu' della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze a supporto dell'efficacia e della tollerabilita' del trattamento con il regime BPaLM (pretomanid in combinazione con bedaquilina, linezolid e moxifloxacina) di pazienti di eta' maggiore o uguale a quindici anni, affetti da tubercolosi polmonare multifarmacoresistente (MDR) che non hanno avuto una precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid e linezolid (definita come esposizione maggiore di un mese); Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto regime a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti di eta' maggiore o uguale a quindici anni, con tubercolosi polmonare multifarmacoresistente (MDR) che non hanno avuto una precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid e linezolid (definita come esposizione maggiore di un mese); Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 30 settembre, 3, 4 e 5 ottobre 2022 - stralcio verbale n. 77; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 dicembre 2022, n. 50; Ritenuto, pertanto, di includere il regime BPaLM (pretomanid in combinazione con bedaquilina, linezolid e moxifloxacina) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti di eta' ≥ maggiore o uguale a quindici anni, con tubercolosi polmonare multifarmacoresistente (MDR) che non hanno avuto una precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid e linezolid (definita come esposizione maggiore di un mese);
Determina:
Art. 1
Il regime BPaLM (pretomanid in combinazione con bedaquilina, linezolid e moxifloxacina) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2. |
| Allegato 1
Denominazione: regime BPaLM (pretomanid in combinazione con bedaquilina, linezolid e moxifloxacina). Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti, di eta' maggiore o uguale a quindici anni, affetti da tubercolosi polmonare multifarmacoresistente (MDR), che non hanno avuto una precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid e linezolid (definita come esposizione maggiore di un mese). Criteri di inclusione: eta' maggiore o uguale a quindici anni; pazienti affetti da MDR/RRTB; pazienti affetti da MDR/RR TB indipendentemente dallo stato di HIV; pazienti con tubercolosi polmonare confermata. Criteri di esclusione: resistenza nota a bedaquilina, pretomanid, delamanid o linezolid; precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid, delamanid o linezolid (≥ un mese); gravidanza o allattamento; enzimi epatici 3 volte il limite superiore del range normale; QTcFb > 450 ms e altri fattori di rischio per il prolungamento dell'intervallo QT (esclusi eta' e sesso) o altri fattori di rischio per torsades de pointes (TdP); storia di malattia cardiaca, sincopi, aritmie sintomatiche e asintomatiche (con eccezione dell'aritmia sinusale); paziente in condizioni terminali; farmaci la cui assunzione e' controindicata in concomitanza con il regime BPaLM; qualsiasi valore di laboratorio al baseline indicante tossicita' di grado 4; meningoencefalite tubercolare, ascessi cerebrali, osteomielite o artrite. Piano terapeutico. Schema terapeutico: bedaquilina: 400 mg, una volta al giorno, per 2 settimane seguiti da 200 mg, 3 volte a settimana, per 22 settimane; pretomanid: 200 mg, una volta al giorno, per 24 settimane; moxifloxacina: 400 mg, una volta al giorno, per 24 settimane; linezolid*: 600 mg al giorno, per 16 settimane seguiti da 300 mg al giorno per le restanti 8 settimane o prima se moderatamente tollerato. (* Il Guidelines Development Group (GDG) ha ritenuto che sarebbe preferibile utilizzare linezolid 600 mg/die per tutto il regime, ma la dose puo' essere ridotta a 300 mg/die, se necessario per mitigare la tossicita'. Linee guida WHO 2022). Durata della terapia: ventiquattro settimane. Parametri per il monitoraggio clinico. I pazienti che ricevono il regime BPaLM devono essere monitorati al basale e durante il trattamento. Si raccomanda di monitorare i pazienti per 12-24 settimane dopo il completamento del trattamento per identificare possibili ricadute. Prima dell'inizio del trattamento devono essere effettuati gli opportuni test microbiologici con conferma della malattia tubercolare, tra cui obbligatoriamente il test di resistenza alla rifampicina. Il test della suscettibilita' ai farmaci (DST) per i fluorochinoloni, bedaquilina e linezolid e' importante per supportare la prescrizione del regime BPaLM, in modo da massimizzare l'efficacia del trattamento stesso. I pazienti devono essere valutati per sintomi e segni di malattie del fegato (ad esempio affaticamento, anoressia, nausea, ittero, urine scure, dolorabilita' epatica ed epatomegalia), neuropatia periferica o ottica. Devono essere monitorati i seguenti parametri di laboratorio: alanina aminotransferasi (ALT), aspartato aminotransferasi (AST), fosfatasi alcalina, bilirubina, emocromo completo, potassio sierico, calcio e magnesio (che dovrebbe essere corretto se anormale). Prima dell'inizio del trattamento e periodicamente durante il trattamento deve essere effettuato un ECG per il monitoraggio del QTc. |
| Art. 2
1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti di eta' maggiore o uguale a quindici anni, con tubercolosi polmonare multifarmacoresistente (MDR) che non hanno avuto una precedente esposizione a bedaquilina, pretomanid e linezolid (definita come esposizione maggiore di un mese), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che e' parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° marzo 2023
Il dirigente: Petraglia |
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