Gazzetta n. 54 del 4 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 dicembre 2022 |
Criteri e modalita' di corresponsione dell'indennizzo, a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della stessa legge recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001 e recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali da pelliccia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/460 della Commissione europea del 4 marzo 2022 recante modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2021/788 che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali, tra cui figura anche quella dei mustelidi; Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al n. 291 del 23 novembre 2020; Visti i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in particolare le ordinanze del Ministro della salute del 25 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021, e del 13 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il prof. Orazio Schillaci Ministro della salute e l'on. Gilberto Pichetto Fratin Ministro della transizione ecologica; Visti gli articoli 1, comma 1, lettera b e l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e in particolare i commi n. 980, 981, 982, 983 e 984; Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 980 e 981, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che vieta gli allevamenti, la riproduzione in cattivita', la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia e prevede che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati possono continuare a detenere gli animali gia' presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto; Visto l'art. 1, comma 982, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale e' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della legge medesima dispongano ancora di un codice di attivita' anche se non detengono animali; Considerato che le risorse del sopracitato art. 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziate sul capitolo 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per gli esercizi finanziari 2022-2023, «Fondo per l'indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia che cessano la loro attivita' in seguito al divieto di allevare animali con la finalita' di ricavarne pelliccia» e saranno ripartite, nei limiti della relativa dotazione finanziaria, sotto forma di contributo a fondo perduto; Visto l'art. 1, commi 983 e 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei criteri e delle modalita' di corresponsione dell'indennizzo di cui al precedente comma 982, nonche' la disciplina delle cessioni e della detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 983 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, dunque, di procedere all'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse all'uopo stanziate per indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 984, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, dunque, di procedere a disciplinare le cessioni e la detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, dei suddetti animali da pelliccia; Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica in data 26 agosto 2022 ed il concerto del Ministero della salute in data 2 settembre 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 12 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con il presente decreto si dispone un intervento finalizzato all'indennizzo delle imprese specializzate nell'allevamento di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia, nonche' la disciplina delle cessioni e della detenzione dei suddetti animali da pelliccia, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi da 980 a 984, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che definisce altresi' i criteri e le modalita' di ripartizione della somma complessiva stanziata di 6 milioni di euro, ovvero di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 2. I predetti fondi gravano sul capitolo 1979 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Fondo per l'indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia che cessano la loro attivita' in seguito al divieto di allevare animali con la finalita' di ricavarne pelliccia». |
| Allegato
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Beneficiari
1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1, le imprese che siano in possesso del «codice attivita' ATECO 01.49.20», rilasciato a mezzo visura delle Camere di commercio o di ogni altro codice adottato secondo le disposizioni normative regionali in materia, previsti per individuare gli allevamenti di animali con finalita' di ricavarne pelliccia, da riportare nelle allegate tabella A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e che sono nello specifico: a) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 o che detengono animali ancora in vita e che, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disponessero del codice identificativo attivo rilasciato dall'ASL territorialmente competente. b) le imprese di allevamento di animali da pelliccia che dispongono di un codice attivita' «operativo» e abbiano effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale, sulla base dell'ultimo registro di stalla ovvero di ogni documentazione ufficiale disponibile, con detenzione di animali da pelliccia almeno in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, ovvero entro i tre anni precedenti, e che versano nella condizione di non detenere comunque in allevamento animali appartenenti alle specie oggetto del provvedimento, come opportunamente evidenziato da verbale ispettivo redatto dai servizi veterinari territorialmente competenti, nonostante abbiano presentato in precedenza all'Autorita' sanitaria, richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, ovvero nel 2021. 2. I beneficiari di cui al precedente comma 1 devono essere comunque titolari di valide autorizzazioni rilasciate dalla competente autorita' sanitaria veterinaria e possedere strutture, impianti e gabbie conformi alla vigente normativa, con un minimo di cento posti gabbia per femmina fattrice. |
| Art. 3
Interventi ammessi e entita' degli indennizzi
1. Per le imprese di allevamento di animali da pelliccia che detengono ancora animali in regime di sorveglianza sanitaria, o che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», i sostegni sono ammessi per le seguenti voci: a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi vivi e detenuti in regime di sorveglianza sanitaria presenti in allevamento alla data di entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», comprovato dai verbali di ispezione redatti dell'autorita' veterinaria territorialmente competente o da altra documentazione ufficiale disponibile; b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso; c) costi di gestione e cura per la presenza degli animali vivi in allevamento il cui numero e' comprovato dai verbali di ispezione dell'autorita' veterinaria territorialmente competente; d) costi di gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali; e) costi di gestione e cura dell'impianto operativo per graduale estensione del vuoto sanitario in assenza di animali, calcolato per il numero di posti animale rimasti vacanti. 2. Per le imprese di allevamento che non detengono animali da pelliccia, nonostante abbiano presentato in precedenza all'autorita' sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, i sostegni economici previsti dal presente provvedimento, riguardano le seguenti voci di calcolo: a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi che si sarebbero normalmente detenuti cosi' come comprovato dai verbali di ispezione dell'autorita' veterinaria territorialmente competente redatti a partire dall'anno 2019; b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso. 3. Per il calcolo degli indennizzi di cui al presente articolo comma 1 lettere a, b, c, d, e, i valori economici unitari da applicare ai dati forniti nell'allegata tabella A, sono cosi' determinati: a) lettera A: valore economico dei riproduttori maschi euro 200,00 e riproduttori femmine/fattrici euro 140,00; b) lettera B: valore economico del numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari a euro 35,00 per le gabbie in acciaio inox arricchite; c) lettera C: valore economico per la gestione e cura degli animali vivi in allevamento pari ad euro 3,00 pro capo/mese; d) lettera D: valore economico per gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali pari a euro 2,00 pro capo/mese; e) lettera E: valore economico per l'interruzione dell'attivita' allevatoriale - vuoto sanitario - calcolato per il periodo che intercorre tra l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale» e l'introduzione della legge n. 234 del 30 dicembre 2021; mentre il sostegno economico e' calcolato per il periodo che intercorre tra l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale» e la data di pubblicazione del presente provvedimento, determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad euro 2,00 al mese; 4. Per il calcolo degli indennizzi di cui al presente articolo comma 2 lettere a), b) i valori economici unitari da applicare ai dati forniti nell'allegata tabella B, sono cosi' determinati: a) lettera a): valore economico dei riproduttori di entrambi i sessi che si sarebbero normalmente detenuti, e' calcolato con riduzione del 50 per cento, ovvero per i riproduttori maschi euro 100,00, mentre per i riproduttori femmine/fattrici euro 70,00; b) lettera b): valore economico del numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari ad euro 35,00 a gabbia. 5. Per le imprese di allevamento che detengono animali in regime di sorveglianza sanitaria e' riconosciuto un ulteriore indennizzo per la dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per posto gabbia femmina/fattrice pari ad euro 850,00, mentre per le imprese che non detengono animali da pelliccia, nonostante abbiano presentato all'autorita' sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, ovvero nel 2021 e che comunque abbiano effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale con detenzione di animali almeno in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, viene determinato un importo forfettario per la dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per posto gabbia femmina/fattrice pari ad euro 425,00 (tabella C). 6. Per quanto previsto al precedente comma 5, l'indennizzo sara' calcolato in base alla consistenza del fondo una volta detratti gli importi determinati e previsti nelle rispettive tabelle A e B del presente decreto i cui importi sono esplicitati ai commi 3 e 4 del presente articolo. 7. Nel caso in cui l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ecceda o risulti inferiore alle risorse disponibili sul fondo, i valori economici per il calcolo degli indennizzi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo verranno ridotti o aumentati proporzionalmente. |
| Art. 4
Cessione, detenzione e sterilizzazione degli animali
1. In attuazione del comma 984, art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a cederli ad associazioni animaliste riconosciute di cui al successivo punto 2, previa sterilizzazione presso strutture autorizzate, in base a disposizioni che saranno emanate con successivo decreto da parte dell'amministrazione proponente, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto stabilira' i requisiti strutturali e gestionali che le associazioni di cui al punto 2 dovranno garantire per essere ritenute idonee alla ricezione degli animali, le modalita' e le tempistiche per le richieste di adozione, le modalita' di attuazione degli interventi di sterilizzazione e prevedera' infine la possibilita' di sottoporre alla soppressione gli animali che non possano essere accolti presso le suddette associazioni e che i proprietari non decidano di continuare a mantenere a proprie spese. Nel periodo che intercorre tra la data di vigenza del presente decreto e l'effettivo trasferimento degli animali presso le associazioni animaliste autorizzate, qualora si ravvisasse da parte dell'autorita' competente un rischio di compromissione delle condizioni di benessere, potra' essere consentita la soppressione degli animali. 2. Per «associazioni animaliste riconosciute» si intendono le associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale o regionale, aventi tra le proprie finalita' la tutela degli animali, iscritte nell'elenco di enti ed associazioni riconosciuti per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, tenuto presso la direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ovvero ogni altra organizzazione autorizzata dal medesimo dicastero. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono e mantengono un registro delle strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/788 della Commissione del 12 maggio 2021 come prorogata dalla decisione di esecuzione UE 2022/460 del 4 marzo 2022, nelle strutture autorizzate e registrate ai sensi del comma 3 del presente articolo l'azienda sanitaria locale, effettua una sorveglianza per SARS-Cov-2 nei visoni presenti secondo le modalita' previste rispettivamente: a) all'allegato II nelle strutture con piu' di cinquecento visoni riproduttori; b) all'allegato III, nelle strutture con meno di cinquecento visoni riproduttori. 5. Gli animali appartenenti alle specie incluse nell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 possono essere ceduti unicamente a strutture in possesso dell'idoneita' prevista dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, o della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; gli esemplari delle specie incluse nella lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al regolamento n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 possono essere ceduti unicamente a strutture in possesso del permesso o dell'autorizzazione previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230». |
| Art. 5
Presentazione delle domande
1. I beneficiari, che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola, presentano, entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione del decreto, apposita domanda indirizzata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - al seguente indirizzo PEC: saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 2. L'istanza deve contenere: a) l'identificazione del soggetto beneficiario di cui all'art. 2 del presente decreto (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni); b) la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto beneficiario; c) la dichiarazione resa dall'autorita' sanitaria territorialmente competente mediante la quale si attesti il numero dei posti gabbia fattrici presenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tutto supportato dalla copia dell'ultimo registro di stalla dal quale si evinca il numero di capi vivi presenti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale» e la sussistenza in capo al soggetto beneficiario di tutti i requisiti per l'accesso all'indennizzo previsti dall'art. 3 commi 1 e 2 del presente decreto; d) la dichiarazione di volersi avvalere della facolta' di cessione degli animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente decreto; e) gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti relativi all'indennizzo concesso. 3. L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un procuratore dello stesso (in tal caso deve essere allegata anche copia della procura). 4. Ai fini della determinazione del contributo, l'istante procede all'inserimento dei seguenti dati: a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi vivi e detenuti in regime di sorveglianza sanitaria presenti all'interno dell'allevamento alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comprovati dai verbali di ispezione redatti dell'autorita' veterinaria territorialmente competente, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a); b) numero dei riproduttori di entrambi i sessi che si sarebbero normalmente detenuti cosi' come comprovato dai verbali di ispezione dell'autorita' veterinaria territorialmente competente redatti a partire dall'anno 2019, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a); c) per l'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b): numero posti gabbia femmina fattrice calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso; d) codice attivita'/allevamento/stalla attivo posseduto; e) dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo. 5. Le dichiarazioni e la documentazione presentata secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 6. Le istanze saranno istruite entro novanta giorni dalla ricezione delle domande, presentate nel rispetto dei termini indicati al comma 1 del presente articolo. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2022
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 149 |
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