Gazzetta n. 53 del 3 marzo 2023 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2023
Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 128/2023).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante la «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» e, in particolare, l'art. 9 della predetta legge che abroga l'art. 170, commi 2 e 3, e l'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005» e, in particolare, l'art. 12 in materia di valutazione di titoli e certificazioni comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante il regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Considerato che gli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), 5, 7, 8 e 10 del provvedimento non hanno carattere innovativo dell'ordinamento ma rispondono a finalita' di adeguamento della regolamentazione IVASS alla normativa primaria vigente in materia di istruzione superiore e titoli di studio esteri;
Sentita la Consob, Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

Adotta
il seguente provvedimento:
Indice
Art. 1 (Modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 2 (Modifiche all'art. 6 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 3 (Modifiche all'art. 17 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 4 (Modifiche all'art. 22 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 5 (Modifiche all'art. 26 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 6 (Modifiche all'art. 38 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 7 (Modifiche all'art. 41 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 8 (Modifiche all'art. 48 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 9 (Modifiche all'art. 78 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 10 (Modifiche all'art. 84 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 11 (Disposizioni transitorie)
Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
Modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 5 (Persone fisiche), al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis. i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 6 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 6 (Societa'), al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) per le societa' iscritte nelle sezioni A, B o F, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.»;
«f-ter) per le societa' iscritte nella sezione D, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo.».
2. All'art. 6 (Societa'), al comma 4, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 17 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 17, comma 1, (Requisiti per l'iscrizione) la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».
 
Art. 4
Modifiche all'art. 22 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. L'art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) e' modificato come segue:
a. la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.»;
b. la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonche' ai domini e sotto-domini internet, utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;».
 
Art. 5
Modifiche all'art. 26 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 26, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».
 
Art. 6
Modifiche all'art. 38 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi) al comma 2, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.».
 
Art. 7
Modifiche all'art. 41 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 41, commi 2 e 6 (Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte dell'impresa), le lettere b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».
 
Art. 8
Modifiche all'art. 48 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 48, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».
 
Art. 9
Modifiche all'art. 78 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Il comma 3 dell'art. 78 e' modificato come segue:
a) dopo le parole «E' fatta salva la facolta' dell'impresa» sono aggiunte «e dell'intermediario»;
b) le parole «di cui si avvale» sono sostituite con le seguenti «con cui insistono accordi e rapporti finalizzati alla distribuzione di contratti di assicurazione,».
2. All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante siti internet, gli intermediari iscritti nel registro o inseriti nell'Elenco annesso si avvalgono esclusivamente dei domini e dei sotto-domini internet dei quali abbiano dato comunicazione all'IVASS.
3-ter. Le comunicazioni all'IVASS, di cui al comma 3-bis, sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:
a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del registro;
b) gli intermediari iscritti nella sezione D del registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;
c) gli intermediari inseriti nell'elenco annesso;
d) l'impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del registro, di cui si avvale;
e) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F relativamente alle persone fisiche e alle societa', iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.
3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalita' indicate nel comma 3-ter.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante siti internet.
3-sexies. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti d'investimento assicurativi e F del registro comunicano i sotto-domini internet che le imprese o altri intermediari hanno messo loro a disposizione nei successivi trenta giorni.
 
Art. 10
Modifiche all'art. 84 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 84, comma 3 (Prova di idoneita'):
a) le parole «, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge» sono eliminate;
b) la parola «equipollente» e' sostituita dalla seguente: «corrispondente».
 
Art. 11
Disposizioni transitorie

1. I soggetti indicati dall'art. 78, comma 3-ter, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, comunicano i domini gia' registrati e i sotto-domini gia' utilizzati entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al provvedimento.
 
Art. 12
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2023

p. delegazione del direttorio integrato: Cesari