Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 gennaio 2023, n. 1
Testo del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilita' si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e soccorso in mare opera in conformita' ((alle certificazioni e ai documenti rilasciati)) dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera ed e' ((mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo));
b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilita' di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita';
c) e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorita' di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo ne' impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies.
2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del ((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.
2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il provvedimento di ((limitazione)) o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare ((nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni)), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' di due mesi e ((si applica)) il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies. ((Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco.))
2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo ((e quinto)) periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente ((per il luogo di accertamento della violazione)). Si osservano((, in quanto compatibili,)) le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ((I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21
ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le
parole: «, entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato» sono soppresse;
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis,
possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza»;
2) al comma 6, dopo le parole: «Stati contraenti»
sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i
seguenti permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali
siano state applicate le cause di diniego ed esclusione
della protezione internazionale, di cui agli articoli 10,
comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui
all'articolo 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva,
di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
cui all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di
minori, di cui all'articolo 31, comma 3;
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater
sono abrogati;
e) all'articolo 19:
01) al comma 1, dopo la parola: «sesso,» sono
inserite le seguenti: «di orientamento sessuale, di
identita' di genere,»;
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti
inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di
cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato,
di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non
sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di
una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi
di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario
per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto
della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione
del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si
tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento
sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette
gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia
presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
protezione speciale.»;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni di
salute di particolare gravita'» sono sostituite dalle
seguenti: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da
gravi patologie»;
3.2) al secondo periodo, le parole: «di salute di
particolare gravita'» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al periodo precedente» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e convertibile in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro»;
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole «contingente ed
eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;
2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore
di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» e'
sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro» sono soppresse;
g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: «In presenza dei
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di
cui all'articolo 34, comma 3, lo» sono sostituite dalla
seguente: «Lo»;
2) al comma 9-ter, le parole: «, oltre alla
documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
34, comma 3,» sono soppresse;
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti,
infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere
richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del
permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha
una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita'
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di
attivita' lavorativa.»;
i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni
di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia
di universita' e istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni
della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli
studenti delle filiazioni in Italia di universita' e
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti
studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del
presente testo unico. 2. Nei casi di cui al comma 1, la
dichiarazione di presenza e' accompagnata da una
dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della
filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a
comunicare entro quarantotto ore al questore
territorialmente competente ogni variazione relativa alla
presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi
di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente
comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 7, comma 2-bis».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83
del codice della navigazione, per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, in conformita' alle previsioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con
allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio
dei ministri, puo' limitare o vietare il transito e la
sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di
naviglio militare o di navi in servizio governativo non
commerciale.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano
nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente
comunicate al centro di coordinamento competente per il
soccorso marittimo nella cui area di responsabilita' si
svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel
rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse
sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali in materia di diritto del mare, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme
nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto
di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo
addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalita' transnazionale organizzata per combattere il
traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai
fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) la nave che effettua in via sistematica
attivita' di ricerca e soccorso in mare opera in
conformita' alle certificazioni e ai documenti rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera ed e'
mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza
della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento,
della certificazione e dell'addestramento del personale
marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a
bordo;

b) sono state avviate tempestivamente iniziative
volte a informare le persone prese a bordo della
possibilita' di richiedere la protezione internazionale e,
in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da
mettere a disposizione delle autorita';
c) e' stata richiesta, nell'immediatezza
dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti
autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento
dell'intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e
il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di
assegnazione del porto di sbarco, alle autorita' di
pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini
dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione
dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da
parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di
pericolo a bordo ne' impedito di raggiungere
tempestivamente il porto di sbarco.
2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare
territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di
assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone
prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva,
in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi
del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
2-quater e 2-quinquies.
2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario
della nave. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per
commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica
la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode
l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro
soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione
e provvede alla custodia della nave a proprie spese.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della
nave, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,
entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di
contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi
venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2-quinquies. In caso di reiterazione della
violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
confisca della nave e l'organo accertatore procede
immediatamente a sequestro cautelare.
2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato
il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma
2, quando il comandante della nave o l'armatore non
fornisce le informazioni richieste dalla competente
autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare
nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento
delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro
indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla
contestazione della violazione consegue l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per
commettere la violazione. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo e' di due mesi e si applica il comma
2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso
di ulteriore reiterazione della violazione, si applica
quanto previsto dal comma 2-quinquies. Le sanzioni di cui
al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di
una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata
successivamente all'assegnazione del porto di sbarco.

2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies,
primo e quinto periodo, accertate dagli organi addetti al
controllo, provvede il prefetto territorialmente competente
per il luogo di accertamento della violazione. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati
annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della
medesima legge n. 178 del 2020».


- La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il
31 maggio 2001), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 2006, n. 85, S.O.
- Per completezza di informazione si riporta l'art. 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 6 (Solidarieta'). - Il proprietario della cosa
che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile,
il titolare di un diritto personale di godimento, e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato
ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione.».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione
della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua
assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla
collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve
essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le
caratteristiche definite con decreto del Ministero
dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui
dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione
ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel
verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad
uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 774 ad euro 3.105, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede
al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le
modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro
dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213,
comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle
spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima
disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di
polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta'
di costui, il veicolo e' immediatamente restituito
all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale,
copia del quale viene consegnata all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo
del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma
dell'articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito
in proprieta', quando il ricorso sia accolto e
l'accertamento della violazione dichiarato infondato
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato
nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il fermo
amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale,
durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o
consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e
della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso
uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato,
senza oneri per l'erario.».
- Per completezza di informazione si riportano i commi
795 e 796 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«795. In considerazione dei flussi migratori e delle
conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la
prevenzione del contagio da COVID-19, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo,
con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei
comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni
costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.
796. I criteri e le modalita' di concessione dei
contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo
comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.».
 
((Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.