Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 febbraio 2023 |
Criteri e modalita' di accesso ai benefici previsti in favore delle piccole societa' cooperative. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che le misure di favore stabilite dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020 e successivamente sostituito dal comma 746 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita' per l'accesso ai relativi benefici; Visto l'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di salvaguardare l'occupazione e dare continuita' all'esercizio dell'attivita' imprenditoriale, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi e che le modalita' e i criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2022, n. 79, di attuazione dell'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la definizione di piccole imprese contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede che i trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta e che tale beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; Visto l'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa e che l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce i criteri e le modalita' per l'accesso ai benefici ivi previsti. |
| Art. 2
Operazioni agevolate
1. Alle cessioni d'azienda o di rami di azienda, di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, costituite in forma di societa' cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima, si applica: a) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 3
Modalita' di attuazione dell'intervento
1. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo della societa' cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. 2. Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si applica a condizione che la societa' cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle cessioni a titolo gratuito poste in essere a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2023
Il Vice Ministro: Leo |
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