Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 gennaio 2023
Modifica dei decreti 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, «che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione»;
Visto in particolare, l'art. 1, par. 40 del regolamento (UE) 2021/2117 che ha modificato l'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo che «I primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorita' nazionale competente il quantitativo di latte crudo che e' stato loro consegnato ogni mese nonche' il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
Visto, in particolare, l'art. 3 rubricato «Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi», cosi' come modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, relativo, tra l'altro, alla modifica delle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Mipaaf n. 9361300, del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 360338 del 6 agosto 2021 «Modalita' di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021 «Modalita' di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Considerata la necessita' di rendere omogenee le definizioni di «piccolo produttore» e di conseguenza eliminare la definizione di «vendite dirette», previste dai citati decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, al fine di consentirne una uniforme applicazione nei settori del latte bovino ed ovi-caprino;
Considerata la complessita' tecnica dell'utilizzo della piattaforma informatica dedicata all'inserimento dei dati relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario;
Valutata la necessita' di prevedere un periodo di prova, da parte degli operatori del settore, nell'utilizzo della citata piattaforma informatica, in modo da consentirne un adeguato ed omogeneo utilizzo che permetta di ottenere un corretto monitoraggio dei flussi di latte, e dei prodotti lattiero-caseari, fra le diverse imprese del settore;
Ritenuta, altresi', la necessita' di non sottoporre a sanzione gli operatori del settore, durante il periodo di prova, per eventuali errori o imprecisioni nei quali dovessero incorrere;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ai citati decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, al fine di contemperare le finalita' individuate dal quadro normativo di riferimento con le esigenze emerse in fase di applicazione degli stessi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2023;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 360338 del 6 agosto 2021.

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 360338 del 6 agosto 2021, e' cosi' modificato:
a) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per "piccolo produttore" si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda»;
b) all'art. 2, il comma 12 e' abrogato;
c) all'art. 6, comma 2, e' aggiunta la seguente lettera: «h) il prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai produttori, operando la distinzione tra latte biologico e non biologico»;
d) all'art. 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell'anno precedente»;
e) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti»;
f) all'art. 8, il comma 7 e' abrogato.
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 360338 del 6 agosto 2021, per le quali e' fissato il termine di presentazione al 20 gennaio 2023, possono essere presentate fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni previste all'art. 8, commi 6 ed 8, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 360338 del 6 agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023.
4. L'allegato e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021.

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021, e' cosi' modificato:
a) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per "piccolo produttore" si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda»;
b) all'art. 2, il comma 12 e' abrogato;
c) all'art. 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell'anno precedente»;
d) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti»;
e) all'art. 8, il comma 7 e' abrogato.
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021, per le quali e' fissato il termine di presentazione al 20 gennaio 2023, possono essere presentate fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni previste all'art. 8, commi 6 ed 8, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023.
4. L'allegato 1 e' sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.
 
Art. 3

Disposizioni finali

Le modifiche introdotte con il presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e del turismo, n. 185